Nell’ambito del cd. “Decreto Bollette” (art. 3, DL 34/2023), ancora in attesa di conversione in legge, sono stati riproposti anche per il 2° trimestre 2023 le agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, a favore: ▪ delle imprese energivore e non energivore (quest’ultime ove dotate di un contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4.5 kW): ✓ nella misura, rispettivamente, del 20% e del 10% della spesa sostenutanel 2° trimestre 2023 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ✓ a condizione che il costo medio per kWh di detta componente riferita al 1° trimestre 2023 (al netto di imposte e sussidi) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 1° trimestre 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa) ✓ il beneficio spetta anche le imprese che hanno prodotto e autoconsumato l’energia nel 2° trimestre 2023 (in luogo del costo per kWh si assume il costo medio dei combustibili utilizzati per produrre l’energia e il credito d’imposta è determinato adottando il PUN medio del 2° trimestre) ▪ delle imprese gasivore e non gasivore: ✓ nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel 2° trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici ✓ purché la media dei prezzi di riferimento del MI-GAS del 1° trimestre 2023 subisca un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019 (condizione ormai verificata, considerati i pochi giorni dalla conclusione del 1° trimestre 2022).
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 DEL CREDITO D’IMPOSTA
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) entro il 31/12/2023.
A tal fine, nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo, istituiti dall’Agenzia con la recente RM n. 20 del 15/05/2023:
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito, il 2023. Si rammenta che i crediti d’imposta : ✓ non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP; ✓ non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi
Nel Consiglio dei Ministri di ieri, 38 marzo 2023, è stato approvato il cd. “Decreto bollette”, contenente, tra l’altro, misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette.
Secondo le prime bozze circolate, il Decreto contiene varie misure fiscali, tra cui, di particolare interesse, figurano le proroghe relative ai bonus energetici e ad alcune definizioni agevolate nell’ambito della tregua fiscale introdotta dalla L. 197/2022.
PACCHETTO ENERGIA Bonus energetici: è prevista l’estensione anche al 2° trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese (energivore e non, gasivore e non) per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, che sarebbero utilizzati in compensazione entro il 31/12/2023, o ceduti a terzi.
Inoltre, sono previste modifiche alla determinazione del reddito complessivo per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo dovuto per il 2023 dalle imprese che operano nel campo della produzione/vendita di energia, del gas e dei prodotti petroliferi.
Infine, viene prorogata al secondo trimestre 2023 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, nonché l’azzeramento degli addebiti per oneri generali di sistema nel settore del gas.
TREGUA FISCALE Si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare: • regolarizzazione violazioni formali: viene rinviato al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) il termine di versamento (di € 200) della prima/unica rata (permane invariato il termine per rimuovere la violazione, che scade al 31/03/2024) • “Ravvedimento speciale”: si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023), sia per quanto attiene il versamento che per la rimozione della violazione. Con interpretazione autentica viene, poi, disposto che non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da una liquidazione automatizzata (omessi versamenti). • Liti pendenti: il termine per la domanda di definizione agevolata e per il pagamento delle somme viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023); analogo differimento è previsto per i termini della conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
Si prevede, inoltre, quanto segue.
Estensione della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023 (in luogo del 10 gennaio 2023) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.
Per la definizione agevolata relativa ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, è chiarito che l’adesione rimane rafforzata senza limiti temporali, anche laddove l’accertamento sia notificato dopo il 31/03/2023 (in sostanza, potranno esservi adesioni rafforzate anche nei prossimi anni, alla sola condizione che l’ufficio abbia fatto proprio il PVC notificato entro marzo 2023).
Inoltre, per gli accertamenti che sono divenuti definitivi dal 2/01/2023 al 31/01/2023 (per i quali il contribuente non ha avuto tempo di procedere alla definizione in quanto i termini erano troppo prossimi all’entrata in vigore della tregua fiscale), potranno definire l’atto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Bollette.
Infine, in merito alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale scadute al 1/01/2023, ordinariamente la notifica della cartella di pagamento inibisce la definizione agevolata. A tal fine viene chiarito che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento debba riferirsi al 1/01/2023 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023), non alla data del pagamento (come indicato nella CM 2/2023); dunque il contribuente che ha ricevuto la cartella il 2/01/2023 può accedere alla regolarizzazione, pagando entro il 31/03/2023 (termine invariato).
Reati tributari Infine, sono previste cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.
Come noto, una serie di decreti legge susseguitisi nel tempo fin dal 2022, hanno introdotto dei crediti d’impostafinalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale per tutto il 2022 e per il 1° trimestre 2023 in relazione alle imprese: – energivore” e “non energivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa sostenuta per la “componente energetica” dell’energia elettrica consumata nel periodo – “gasivore” e “non gasivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa per la “materia gas naturale” consumato nel periodo di riferimento per usi energetici “non termoelettrici” (incluso l’uso per riscaldamento e l’acquisto di metano per autotrasporto; è escluso l’acquisto di gpl per autotrasporto).
Analoga agevolazione è stata riconosciuta a favore delle imprese esercenti attività agricole e della pesca per l’acquisto di gasolio/benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività (comprovata da fatture ed al netto di Iva), successivamente esteso alle spese per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali (nonché per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività da parte delle imprese di agromeccanica).
COMUNICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI NEL 2022
Al fine di monitorare la fruizione dei crediti d’imposta, l’art. 1, DL n. 144/2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha disposto che i beneficiari (v. RF 017/2023): ▪ devono presentare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate ▪ riferito all’importo del credito “maturato nell’esercizio 2022” rinviando la relativa disciplina ad un apposito Provvedimento attuativo, emanato il 16/02/2023.
La comunicazione va presentata a pena di decadenza dalla fruizione del credito non ancora fruito al momento della presentazione del modello
Il co. 6 del DL n. 176/2022 (cd. “Aiuti-quater”) ha differito il termine dell’adempimento al 16/03/2023 (in precedenza fissato al 16/02/2023).
PERIODI INTERESSATI Sono oggetto di comunicazione i seguenti crediti d’imposta maturati nel 2022: a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di dicembre 2022 (di cui all’art. 1, co. 1 e 2, DL n. 176/2022) b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (di cui all’art. 1, co. 1, 1° e 2° periodo, 2, 3 e 4, del DL n. 144/2022) c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al 3° trimestre 2022 (di cui all’art. 6, DL n. 115/2022) d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel 4° trimestre 2022 (di cui all’art. 2, DL n. 144/2022).
TERMINE DI INVIO: la comunicazione va presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate: dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023
RITRASMISSIONE COMUNICAZIONE SCARTATA OLTRE IL 16 MARZO
L’Agenzia delle Entrate con una Faq del 10 marzo 2023 ha aperto alla possibilità di ritrasmettere anche oltre il 16 marzo, una comunicazione tempestiva, ma scartata dal sistema informativo dell’Agenzia, inviandola tramite Pec; laddove lo scarto sia determinato da alcune particolari casistiche.
MOTIVAZIONI CHE PERMETTONO UN NUOVO INVIO POST 16/03/2023
MODALITA’ DI TRASMISSIONE
La comunicazione deve essere: ✓ trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, ✓ anche successivamente al 16 marzo 2023 compilando il stesso modello approvato col citato Provv. 1/03/2023.
La comunicazione deve essere – sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito; – o sottoscritta con firma autografa, scansionata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Oggetto della PEC Il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura: “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario.
N.B.: nel messaggio PEC va indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema
Invio tramite intermediari: La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.
Nota: le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.
REINVIO PER ERRORI DI COMPILAZIONE ENTRO IL 21 MARZO
L’Agenzia delle Entrate precisa poi che se la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario procedere con le modalità ordinarie: ✓ reinvio con modalità telematica (cioè tramite i canali telematici dell’Agenzia o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia) del modello emendato ✓ entro i 5 giorni successivi (cioè entro il 21/03/2023).
Nel Modello redditi 2023 trova spazio, nel quadro RU, l’indicazione dei crediti d’imposta maturati dalle imprese nel 2022: ✓ per i cd. “bonus energetici” di imprese energivore/non energivore nonché gasivore/non gasivore ✓ per l’acquisto di carburante da parte delle imprese agricole/agromeccaniche e della pesca.
Le Istruzioni ai vari modelli (PF, SP ed SC) riportano i medesimi codici credito da indicare nel primo rigo della Sezione I, suddivisi in ragione del trimestre/mese di maturazione del credito d’imposta.
Possono essere compilati i soli righi RU3, RU5, col. 3, RU6, RU8, RU9, col. 1, e RU10.
Cessione del credito: nel caso di cessione a terzi del credito va compilato il rigo RU9, col. 1: ▪ riportando l’importo già comunicato telematicamente attraverso apposita procedura ▪ senza che vada compilata la Sez. VI-B (dove, ordinariamente, viene indicato il cessionario del credito d’imposta, già noto l’Agenzia delle entrate per via della citata comunicazione telematica).
Nota: le istruzioni ai Modelli riportano ancora la data non aggiornata a quanto previsto in sede di conversione del DL “Aiuti-quater” per quanto riguarda il termine di utilizzo in compensazione dei crediti.
Imputazione ai soci Le istruzioni al Mod. Redditi SP non permettono di comprendere se le società “trasparenti” possono imputare (in tutto o in parte) il credito d’imposta ai soci (al rigo RU10). La risposta si ritiene positiva, considerato che: – non si verte nell’ambito di una “cessione a terzi” (dunque non vi è la necessità di effettuare l’apposita comunicazione telematica) – la situazione si ritiene analoga a quanto avviene per altri crediti d’imposta (come, ad esempio il cd. “bonus investimenti”, per il quale la CM 9/2021 ha ammesso l’imputazione ai soci – v. RF-fl 165/2022).
Come noto, il Governo, nell’ambito di una serie di decreti susseguitisi nel tempo fin dal 2022, ha introdotto e successivamente prorogato dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale per tutto il 2022. Ora la Legge di Bilancio 2023 estende ed incrementa il riconoscimento dei crediti d’imposta anche per le spese sostenute nel I° trimestre 2023. Vengono prorogati anche i benefici previsti per le imprese esercenti l’attività agricola, agromeccanica e della pesca anche per il primo trimestre 2023.
BONUS ENERGETICI
Il legislatore distingue tra le seguenti fattispecie: ✓ imprese “energivore” e “non energivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa sostenuta per la “componente energetica” dell’energia consumata nel periodo ✓ imprese “gasivore” e “non gasivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa per la “materia gas naturale” consumato nel periodo di riferimento per usi energetici “non termoelettrici”; è ammesso al beneficio l’uso per riscaldamento e l’acquisto di metano per autotrasporto (è escluso l’acquisto del gpl per autotrasporto).
AMBITO SOGGETTIVO: dal punto di vista soggettivo occorre distinguere i seguenti soggetti:
REQUISITI: i crediti d’imposta spettano a condizione che sia verificato un requisito “di onerosità” riferito all’acquisto del componente energetico/gas. In particolare, sono richieste le seguenti condizioni:
ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA
Le percentuali applicabili sono state così modificate ad opera della legge di bilancio 2023: – imprese “gasivore” / “non gasivore”: 45% (in luogo del 40% previsto sul 4° trimestre 2022) – imprese “energivore”: 45% (in luogo del 40% previsto sul 4° trimestre 2022) – imprese “non energivore” : 35% (in luogo del 30% previsto sul 4° trimestre 2022)
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia ha delineato i tratti comuni ai crediti d’imposta (v. RF 088/2022): a) spesa agevolata: si applica il principio di competenza (art. 109, Tuir), dovendosi fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuto ed utilizzata nell’ambito dell’impresa; pertanto ✓ non rilevano i consumi “stimati” eventualmente fatturati in acconto ✓ rileva il solo consumo effettivo indicato nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento b) rilevano esclusivamente le spese per l’acquisto della componente elettrica/del gas: ✓ al netto di imposte ed eventuali sussidi ✓ con esclusione dei costi accessori (spese di trasporto, spese finanziarie, di stoccaggio, ecc.) c) documentazione: le spese devono essere documentate tramite le relative fatture di acquisto.
ASPETTI FISCALI
I crediti d’imposta sono soggetti alla seguente disciplina: ▪ Utilizzo: sono utilizzabili solo in compensazione nel mod. F24 entro il 31/12/2023 ▪ Limiti: non sono soggetti ai limiti a non di: ✓ di compensazione orizzontale di €.2 mil. (art. 34, L. 388/2000) ✓ di utilizzo dei crediti da indicare nel quadro RU, di € 250.000 (art. 1, co. 53, L. 244/2007) ▪ Detassazione: non sono imponibili ai fini dei redditi/Irap (né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali) ▪ Cumulabilità: sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo (considerata anche la detassazione) non comporti il superamento del costo sostenuto ▪ Cedibilità: i crediti d’imposta possono essere ceduti a terzi solo per intero ed entro il 31/12/2023.
PESCA ED AGRICOLTURA – ESTENSIONE DEL “BONUS CARBURANTI”
La legge di bilancio 2023 riconosce, poi, alle imprese esercenti attività agricola, agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61) e della pesca un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di carburante per: ▪ la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività; ▪ il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
RICHIESTA DATI CREDITO D’IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS O ENERGIA
L’impresa non gasivora o non energivora beneficiaria del credito d’imposta che si è rifornita o si rifornisce di gas naturale o energia elettrica nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore: ▪ il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; ▪ l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023. Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.
CEDIBILITA’ DEL CREDITO
E’ prevista la cessione entro il 31/12/2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, dei bonus riferiti al 1° trimestre 2023. Si ricorda che il credito d’imposta è cedibile a condizioni analoghe a quelle previste per i bonus edilizi (art. 3,co. 3 e 9, DL n. 21/2022): – 1° cessione: la cessione è libera (verso chiunque) – 2° cessione: il terzo può cedere solo a cessionari “qualificati” (banche, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) – 3° cessione: deve permanere sempre tra cessionari “qualificati”. Il cessionario utilizza il bonus con le stesse modalità/termini con cui l’avrebbe utilizzato il cedente, e comunque entro il 31/12/2023. Il cessionario richiede il visto di conformità ai dati relativi ai documenti attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.
Tool: è disponibile sul sito di RE.FI. la versione aggiornata del file excel per un comodo conteggio dei crediti d’imposta e la loro cessione a terzi.
L’Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti in relazione all’estensione dei crediti d’imposta al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre/novembre 2022. Tra i chiarimenti più significativi, si segnala quanto segue: – il bonus spetta anche alle imprese agricole e agli enti non commerciali per l’utilizzo nell’attività commerciale – è agevolata anche la spesa riaddebitata in via analitica al conduttore dal locatore, intestatario dell’utenza – non è agevolato l’acquisto di GPL, mentre risulta agevolato l’acquisto di GNL (“metano”) – è ammesso avanzare richiesta al fornitore anche successivamente al termine di risposta per quest’ultimo.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato nuovi chiarimenti in tema di “bonus energetici”, relativi: – sia all’utilizzo di energia elettrica (imprese “energivore” e “non energivore”) – che al consumo di gas naturale (imprese “gasivore” e “non gasivore”) riferiti al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di Ottobre e Novembre 2022
AMBITO SOGGETTIVO
Come noto, i crediti d’imposta spettano a tutte le imprese residenti in Italia. Più in particolare, secondo l’Agenzia ciò che rileva è la conduzione di un’attività di impresa; in tal senso l’agevolazione risulta applicabile: ▪ alle imprese agricole ▪ agli enti non commerciali (pubblici o privati, incluse le ONLUS): l’agevolazione spetta solo per le spese (per energia elettrica e/o gas naturale) utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata. ▪ alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti
NEOATTIVITÀ – BONUS ENERGIA ELETTRICA
In relazione ai consumi di energia elettrica, il requisito di accesso è costituito dall’incremento del costo in un determinato trimestre del 2022 (o del 2021) rispetto al corrispondente trimestre del 2019.
Per le imprese che si sono costituite successivamente ad uno di tali trimestri si pone problema di non possedere un parametro di riferimento.
In relazione ai bonus per il 1° e 2° trimestre 2022 l’Agenzia (CM 13/2022) aveva già avuto modo di individuare tale parametro nel PUN (prezzo unitario nazionale) medio dei diversi trimestri.
Ora l’Agenzia individua il PUN applicabile anche in relazione al requisito da soddisfare per il bonus ✓ del 3° trimestre: il PUN medio del 2° trimestre 2019 è pari a 62,47 euro/MWh ✓ dei mesi di ottobre/novembre 2022: il PUN medio del 3° trimestre 2019 è pari a 62,71 euro/MWh
CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA
In relazione ai crediti del 3° e 4° trimestre 2022 (cedibili entro il 30/06/2023) l’Agenzia conferma quanto già a quanto già chiarito in precedenza: ▪ la cessione è ammessa solo per intero ▪ richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa documentazione ▪ la prima cessione è libera ▪ sono ammessi eventuali ulteriori due cessioni solo a favore di “soggetti qualificati” (circuito bancario o imprese di assicurazione)
CALCOLO SEMPLIFICATO PER IMPRESE “NON ENERGIVORE” E “NON GASIVORE”
In relazione alla possibilità concessa alle imprese considerate – non energivore: per quanto attiene i consumi di energia elettrica – non gasivore: per quanto attiene i consumi di gas naturale si ricorda che le imprese possono effettuare apposita richiesta al fornitore il quale è tenuto a rispondere entro 60gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta fornendo i dati relativi: ✓ nel caso di energia elettrica: al soddisfacimento del requisito di incremento del costo per più del 30% ✓ in entrambi i casi: ai consumi rilevanti su cui applicare l’aliquota di agevolazione.
PIÙ POD/PDR
Nel caso in cui l’impresa sia titolare di più POD (energia elettrica) o PDR (gas) in relazione a fornitori diversi, la richiesta può essere avanzata a tutti i relativi fornitori (per i quali sono soddisfatti i requisiti). In ogni caso, ove i conteggi comunicati non contemplino tutti i POD/PDR, spetta all’impresa considerare anche i dati riferiti ai POD/PDR mancanti (sia in relazione ai requisiti, cioè l’incremento del costo dell’energia elettrica, sia per quanto attiene la base agevolata su cui applicare l’aliquota del credito d’imposta).
IMPRESE NON ENERGIVORE (CM 25/2022 e CM 36/2022, p.to 5.4) Il credito d’imposta spetta ▪ in presenza di almeno 1 contatore di potenza nominale superiore ai limiti (16,5 kWh per i primi 3 trimestri 2022; 4,5 kWh per il 4° trimestre 2022) nel trimestre di riferimento del 2022 (mentre non rileva se non fosse presente nel corrispondente trimestre del 2019) ▪ una volta verificato ciò in relazione: ✓ alle medie di riferimento (trimestri 2019, da confrontare con le medie dei trimestri del 2022): si calcolano considerando i consumi rilevati – da tutti i contatori, sia di potenza ≥ a 16,5 kW (o 4,5 per il 4° trimestre 2022) che di potenza inferiore – ed anche se riferiti ad utenze diverse tra il 2022 ed il 2019 ✓ per il calcolo del credito d’imposta: si opera allo stesso modo (danno accesso al bonus tutti i POD, non solo quelle di potenza ≥ 16,5 / 4,5 kW)
POD/PDR INTESTATO AL LOCATORE
Il credito d’imposta spetta al soggetto che sostiene l’onere per le utenze, ove l’utenza non risulti “volturata” al conduttore (ma sia rimasta intestata al locatore), si applicano i seguenti criteri.
Requisiti: vanno comunque valutati sull’utenza, anche se intestata al locatore (nel 2022 e/o nel 2019). In relazione alla potenza nominale del contatore (≥ 16,5 / 4,5 kWh), ove soddisfatto in capo all’utenza intestata al conduttore, ammette all’agevolazione eventuali ulteriori POD intestati al conduttore.
Documentazione necessaria: l’agevolazione spetta a condizione che il conduttore sia in possesso: – di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore) – delle fatture/note di riaddebito “analitico” delle stesse emesse dal locatore – del contratto di locazione/comodato dell’immobile che preveda espressamente l’imputazione analitica delle utenze utilizzate dal conduttore – della documentazione relativa all’avvenuto pagamento da parte del conduttore.
AMMESSO IL GNL ED ESCLUSO IL GPL
Il beneficio è limitato alla spesa per «gas naturale», senza specifiche rispetto alla tipologia di gas. In considerazione di ciò, l’Agenzia ritiene che l’acquisto ✓ di GNL: è agevolato, non rilevando la forma (liquida o meno) del gas acquistato ✓ di GPL: non è agevolato (infatti, “sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale»)
COMUNICAZIONE DEI CREDITID’IMPOSTA MATURATI
l’Agenzia conferma che il termine del 16/03/2023 previsto dal DL Aiuti-quater opera: ▪ non solo in relazione al credito maturato nel 4° trimestre ▪ ma anche per quello maturato nel 3° trimestre (in precedenza era previsto il termine del 16/02/2023).
Sintesi: l’ARERA ha recentemente emanato la delibera che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto “Aiuti-bis”, ha disposto che: – entro il 30 novembre – a favore delle imprese non energivore e non gasivore richiedenti il venditore devono inviare la comunicazione con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.
l legislatore, ha introdotto dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1°, nel 2°e nel 3° trimestre 2022.
Il funzionamento dei crediti per il III° trimestre può essere così riepilogato.
COMUNICAZIONE DEL FORNITORE DI GAS O ENERGIA
Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 6 DL n. 115/2022, è previsto uno specifico adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa • non gasivora • non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita o si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019. In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante: • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; • l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022. È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.
DELIBERA AERA 474/2022
L’ARERA ha quindi emanato la delibera n. 474/2022 (in continuità con la delibera n. 373/2022) nella quale viene previsto che: ✓ a seguito di apposita richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti disposti dall’art. 6 del DL “Aiutibis” (cioè “non energivora” o “non gasivora”) ✓ il venditore che riforniva l’impresa sia nel 2° trimestre 2019 che nel 2° e 3° trimestre 2022 ✓ è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, cioè entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante: – il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica (per la verifica della condizione relativa alle imprese non energetiche) – nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il 3° trimestre del 2022, riferito sia alle imprese “non energivore” che “non gasivore”.
Comunicazione via Pec: le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite – di posta elettronica certificata – con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore (es: racc. A/R).
SANZIONI Qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione di cui ai punti precedenti determinano l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, co. 20, lett. c), L. 481/95, con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.
Sintesi: il credito d’imposta in favore delle imprese “non energivore” è stato esteso, per i consumi relativi ad ottobre e novembre 2022, i soggetti dotati di contatori con potenza almeno di 4,5 kW (in luogo di 16,5 kW). Esso spetta sole se la media del costo riferito al 3° trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi) ha subito un incremento di almeno il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019. Le imprese costituite dopo tale data sono prive del dato storico di riferimento; è probabile che, anche per esse, vada fatto riferimento al prezzo medio nazionale (PUN), previsto per le sole imprese energivore. Per quanto attiene, poi, le imprese costituitesi a seguito di operazione straordinaria, l’Agenzia ha recentemente chiarito che l’avente causa (conferitaria) non può avvalersi del dato storico della dante causa (conferente), in quanto soggetto giuridico differente.
Come noto, con una serie di recenti decreti legge il legislatore ha previsto dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1°, nel 2°e nel 3° trimestre 2022, operando una distinzione tra imprese “energivore” / “non energivore” e tra imprese “gasivore” / “non gasivore”.
In ultimo, il DL n. 144/2022 (“cd. Decreto “Aiuti-ter”): ➜ oltre ad estendere l’agevolazione alle spese sostenute nei mesi di Ottobre e Novembre 2022 ed a prorogare al 31/03/2023 il termine di utilizzo del credito d’imposta riferito ai consumi relativi sia al 3° trimestre 2022 che ai citati mesi di Ottobre e novembre 2022 ➜ ha ampliando la platea dei beneficiari da considerare “non energivori”, includendo numerose imprese di piccole dimensioni.
In particolare, il credito d’imposta è stato esteso, per i consumi relativi ad Ottobre e novembre 2022, alle imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW .
CESSIONE DEL CREDITO CON VISTO DI CONFORMITÀ
Le imprese beneficiarie, in alternativa all’utilizzo in via diretta del credito d’imposta possono procedere alla sua cessione a terzi, richiedendo l’apposizione del visto di conformità alla documentazione che attesta la sussistenza.
Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite mod. F24, entro gli stessi termini.
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA ENTRATE
I beneficiari di tutti i citati crediti d’imposta (energivori/non energivori e gasivori/non gasivori) entro il 16 febbraio 2023, sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
L’Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento, dovrà definire contenuto e modalità di invio della comunicazione.
Cessione del credito: l’obbligo va assolto anche nel caso in cui il credito d’imposta sia stato ceduto a terzi
TERMINE DI UTILIZZO
Il termine di utilizzo in compensazione è differenziato come segue:
IMPRESE NON ENERGIVORE NEOCOSTITUITE
Una prima criticità si verifica nel caso di imprese costituite successivamente al mese di luglio 2019 (per il credito d’imposta dei mesi di ottobre e novembre 2022) o al mese di marzo 2019 (per il credito d’imposta riferito al 3° trimestre 2022).
Come anticipato, il credito d’imposta spetta se, per la singola impresa: ▪ il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi ▪ ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Dunque ai fini del calcolo del bonus, occorre riferirsi a due dati storici che ➜ per i mesi di Ottobre e Novembre 2022: sono riferiti: – al prezzo medio del 3° trimestre 2022 – ed al prezzo medio del 3° trimestre 2019. ➜ per il terzo trimestre 2022: sono riferiti: – al prezzo medio del 2° trimestre 2022 – ed al prezzo medio del 2° trimestre 2019.
Per le imprese prive del secondo parametro di riferimento in quanto costituitesi solo successivamente a tale data, si è posto il problema di come individuare l’incremento minimo del costo.
A tal fine, in via interpretativa, la CM 13/2020 ha ritenuto potersi fare riferimento al Prezzo unico nazionale (analogamente a quanto previsto per le imprese energivore che autoconsumano l’energia prodotta)
Per quanto attiene il credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022 occorre fare riferimento al medesimo costo totale riferito al 3° trimestre 2019; per il 3° trimestre 2022 occorre fare riferimento al costo totale riferito al 2° trimestre 2019.
In attesa che l’Agenzia Entrate ufficializzi l’entità di tali dati, una consultazione dei dati storici resi disponibili dal GME porta a ritenere che tali valori vadano determinati come segue: ▪ per ottobre e novembre 2022: €. 62,44 (dato dalla somma tra il costo medio per il 3° trimestre 2019 di €. 50,68 ed il prezzo del dispacciamento di €. 11,7) ▪ per il 3° trimestre 2022: €. 60,76 (dato dalla somma tra il costo medio per il 2° trimestre 2019 di €. 50,87 ed il prezzo del dispacciamento di €. 9,9).
Una volta conosciuto tali dati, anche le imprese costituite a partire dal 2° e 3° trimestre 2019 (energivore o meno) potranno procedere al conteggio del credito d’imposta spettante.
Sintesi: il cd. “Decreto Aiuti-ter”, in vigore dal 24/09/2022, reca misure in materia di politica energetica, produttività delle imprese e politiche sociali. Tra le principali disposizioni si segnalano la seguente: bonus energetici: sono prorogati ai mesi di ottobre e novembre 2022; il bonus a favore delle imprese “non energivore” è ampliato ai soggetti con potenza installata non inferiore a 4,5 kWh; è, inoltre, introdotta una comunicazione all’Agenzia entro il 16/02/2023 relativa ai bonus maturati nel 2022
BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS (art. 1)
Il legislatore, nell’ambito di una serie di recenti decreti, ha introdotto dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturalenel 1°, nel 2°e nel 3° trimestre 2022. Ora, il Decreto “Aiuti-ter”, distinguendo sempre tra imprese “energivore” / “non energivore” e tra imprese “gasivore” / “non gasivore”: ➨ estende l’agevolazione anche alle spese sostenute nei mesi di Ottobre e Novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari da considerare “non energivori” ➨ proroga al 31/03/2023 il termine di utilizzo del credito d’imposta riferito ai consumi relativi al 3° trimestre 2022.
CREDITO D’IMPOSTA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
➨ IMPRESE “ENERGIVORE” A favore delle imprese “energivore” : il credito d’imposta sui consumi effettivi (riferiti alla sola componente energia elettrica) è pari al 40% della relativa spesa sostenuta nei mesi di Ottobre e Novembre 2022. Requisito: costo per kW/h del 3° trimestre 2022 > costo per kW/h del 3° trimestre 2019
➨ IMPRESE “NON ENERGIVORE” ● il requisito d’accesso: rimane il medesimo visto per le imprese energivore ● il credito d’imposta: è pari al 30% (in luogo del 25% previsto sul 3° trimestre) della spesa riferita alla sola componente energia elettrica sostenuta nei mesi di Ottobre e Novembre 2022. NUOVI SOGGETTI: il beneficio spetta alle imprese (non “energivore”) dotate di un contatore di energia elettrica di potenza disponibile non inferiore a 4,5 kW.
CREDITO D’IMPOSTA PER CONSUMO DI GAS NATURALE ➨ IMPRESE GASIVORE A favore delle imprese “gasivore” : ● il credito d’imposta per il consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (è escluso il consumo per il riscaldamento, mentre è incluso il gas utilizzato nei motori a gpl/metano) ● è pari al 40% della relativa spesa sostenuta nei mesi di Ottobre e Novembre 2022. Requisito: Incremento prezzo medio gas a mc del 3° trim. 2022 > 30% prezzo medio del 3° trim. 2019
➨IMPRESE NON GASIVORE In relazione alle imprese “non gasivore”: il requisito d’accesso: rimane il medesimo visto per le imprese gasivore il credito d’imposta: è anch’esso pari al 40% (in luogo del 25% previsto sul 3° trimestre) della spesa per il gas consumato a ottobre e novembre 2022, per usi energetici non termoelettrici.
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