Operai agricoli: contribuzione per il 2024

Con la circolare 26 del 31/01/2024, l’INPS ha reso note le aliquote contributive che devono essere applicate dalle aziende che operano nel settore dell’agricoltura e impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Le stesse vengono incrementate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%

Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2024 è il seguente:
€ 56,87 x 6 /39 =€ 8,75.

Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Contribuzione INAIL
Le aliquote INAIL sono invariate, nella seguente misura:
• assistenza Infortuni sul lavoro: 10,1250%;
• addizionale Infortuni sul lavoro: 3,1185%

Agevolazioni per zone tariffarie
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2024, non hanno subito variazioni:
• non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord): nessuna
• montani: 75%
• svantaggiati: 68%.

Aliquote LoAgri
Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione delle aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ossia l’aliquota è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.

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