CREDITO IMPOSTA PER LA ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (“A.F.A.”)

Sintesi: l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito modalità e termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata.
Le istanze potranno essere presentate dal 15/02/2023 al 15/03/2023.
L’ammontare del credito d’imposta sarà stabilito da un successivo Provvedimento dell’Agenzia Entrate, nelrispetto del limite complessivo di spesa pari a € 1,5 milioni per l’anno 2022.
Il credito è utilizzabile nel mod. 730/2023 o mod. Redditi 2023, in diminuzione delle imposte dovute

L’art. 1, co. 737, L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto un credito d’imposta a fronte del sostenimento di spese documentate sostenute dal 1/01/2022 al 31/12/2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (“A.f.a”).
Il DM 5/05/2022 (in G.U. del 16/06/2022) ha dato attuazione alla disposizione.
Infine, con il Provv. 11/10/2022, l’Agenzia Entrate ha approvato:
– il modello da utilizzare per richiedere il bonus, con le relative istruzioni
– le relative modalità di presentazione.

AMBITO APPLICATIVO

Come anticipato, il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che sostengono spese per lo svolgimento di “attività fisica adattata”.
ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
L’art. 2, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2021 (rientrante nell’ambito della più ampia “Riforma dello sport”
prevista dalla legge delega L. 86/2019) ha previsto lo svolgimento di programmi “non sanitari”:
➔ di esercizio fisico, utili per il benessere fisico, la qualità della vita e la socializzazione
➔ di soggetti affetti da “patologie croniche clinicamente controllate o disabilità fisiche”
➔ senza limiti di età.
In particolare, corrisponde ad esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità:
✓ è definita mediante l’integrazione professionale/organizzativa tra medici di medicina generale,
pediatri e medici specialisti
✓ è calibrata in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati.
N.B.: detti programmi:
devono essere svolti “sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze
(es: fisioterapisti)
può essere esercitata anche in gruppo
– anche in luoghi/strutture di natura non sanitaria (come comuni palestre, piscine, all’aperto, ecc..).

IL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta spetta per le spese documentate sostenute (dunque, “pagate”) da persone fisiche dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
N.B.: l’agevolazione è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di ammontare pari ad € 1,5
milioni per l’anno 2022.

ISTANZA PER IL CREDITO D’IMPOSTA

Come accennato, il Provv. 11/10/2022 ha approvato il modello, denominato “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata”, con le relative istruzioni, e le modalità di presentazione della richiesta.

Esso si compone di una unica facciata, esposta di seguito:

Il modello deve essere così compilato

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’istanza, stabilisce il provvedimento, può essere inviata:
• dal 15 febbraio al 15 marzo 2023
• esclusivamente per via telematica
✓ direttamente dall’interessato
✓ oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro i successivi 5 giorni viene rilasciata una ricevuta nella quale viene attestata la presa in carico, ovvero
lo scarto (con specifica delle motivazioni).

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Come esposto precedentemente il credito d’imposta è concesso nel rispetto del limite complessivo di
spesa pari a € 1,5 milioni per l’anno 2022.
Ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, l’Agenzia delle entrate pubblica:
• entro il 25/03/2022 (10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste)
• un Provvedimento col quale comunica la percentuale del credito d’imposta a ciascuno spettante rispetto all’importo richiesto.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta indicandolo in diminuzione delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono state sostenute le spese, cioè nell’ambito del mod. 730/2023 o Mod. Redditi PF 2023.

L’eventuale quota residua di credito non utilizzato (es: per incapienza) è riportabile ai periodi d’imposta
successivi.

Cumulo: il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale relative alle
medesime spese.

Contributi sospesi nel settore dello sport: versamento entro il 16/12/2022

L’INPS, con la circolare n. 105 del 26 settembre 2022, torna ad occuparsi della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, I cui termini sono prorogati fino al 30 novembre 2022.

Il termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi è fissato alla data del 16 dicembre 2022.


Destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso
di svolgimento.


I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.


Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.


Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).


Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”,“AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il codice “N979”. I datori di lavoro
che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre il 25 ottobre 2022, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice e del relativo importo. La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.


I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24”, con il codice DSOS.


I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a ottobre 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, dovranno riportare, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore 38.


I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens di competenza da dicembre 2021 a luglio 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione provvederanno, entro e non oltre il 25 ottobre 2022, alla relativa modifica dei flussi telematici.


La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2020 (codice tributo 6954) – ultimo elenco beneficiari

Il 12/07/2022 il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il quarto ed ultimo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2020 (codice tributo 6954), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Si ricorda che il credito di imposta individuato con il quarto elenco è immediatamente utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.lgs. 241/1997) , presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

ASD e SSD: rapporti con la PA online entro il 30 giugno

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ai sensi della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/17), devono rispettare specifici obblighi di trasparenza in riferimento a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura erogati o concessi dallo Stato e da altri soggetti pubblici (regioni, province, comuni, Federazioni Sportive ecc.), qualora nel loro insieme superino in un anno il valore di 10.000 euro.

L’adempimento in questione riguarda quindi l’obbligo di fornire adeguata informativa dell’articolazione e dell’entità dei rapporti intrattenuti tra gli enti sportivi dilettantistici e la Pubblica Amministrazione non aventi carattere generale (es. erogazione liberale priva di vincolo di destinazione) né natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Dall’adempimento in questione sono quindi esclusi tutti i rapporti regolati da apposite leggi di mercato e i rapporti corrispettivi, laddove l’ente sportivo si interfacci con la Pubblica Amministrazione in qualità di “fornitore” di beni o servizi sulla base di un rapporto contrattuale di scambio. Allo stesso modo, inoltre, dovrebbe essere escluso dagli obblighi di rendicontazione in esame anche il contributo del 5×1000 qualora percepito per importi superiori a 20.000 euro, essendo questo soggetto a specifici oneri pubblicitari (redazione e invio del rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In qualsiasi caso si consiglia a società e associazioni sportive di provvedere alla pubblicazione nei propri siti, portali web o note integrative di bilancio (a seconda del soggetto) anche di tale ultima informazione.

Particolare attenzione dovrà essere fatta in merito alla corretta individuazione dei rapporti oggetto degli obblighi pubblicitari poiché l’adempimento non si limita ai soli contributi in denaro proveniente dalla P.A., bensì anche ai beni in natura e ai benefici economici (es. l’utilizzo gratuito di un velodromo, bike-park o locali della sede sociale di proprietà pubblica). Pertanto, data la loro diversa natura, in sede di valutazione dovranno essere considerati due diversi criteri:

– Principio di cassa per i contributi e le entrate economiche tout-court (riferimento all’esercizio di ricevimento);

– Principio di competenza per i servizi o i beni di cui si fa uso gratuitamente (c.d. beni in natura). In questo caso si dovrà far riferimento all’esercizio di fruizione.

Inoltre, a prescindere dal tipo di esercizio adottato da ciascun ente, la rendicontazione dovrà essere redatta secondo una calendarizzazione annuale (01.01 – 31.12): pertanto, entro il 30.06 dovranno essere pubblicate le informazioni relative ai contributi e altri rapporti con la P.A. percepiti nel periodo 01.01.-31.12.2019.

Qualora quindi per un’ASD o una SSD sussistano questi due requisiti fondanti (aver ricevuto contributi da parte della pubblica amministrazione e che questi superino il valore complessivo annuo di 10.000 euro), entrambi i soggetti avranno l’obbligo di fornite adeguata pubblicità delle erogazioni ricevute nei modi che seguono:

1. le associazioni sportive dilettantistiche dovranno riportare le informazioni di cui sopra nei propri siti web o in analoghi portali (es. social network), in maniera chiara ed esaustiva, di facile comprensione ed accessibilità, entro e non oltre il 30.06.2020 e riferite all’anno 2019;

2. le società sportive dilettantistiche (S.S.D. a R.L.), quali “imprese”, dovranno riportare un’apposita rendicontazione dei vantaggi ricevuti nella nota integrativa al bilancio annuale d’esercizio o consolidato (ove redatto). In questo caso non ha valore il termine sancito per gli enti associativi, essendo il deposito del bilancio da effettuare entro 30 giorni dalla data dell’assemblea di approvazione. Tuttavia, qualora la nota integrativa non venga redatta (bilancio delle “micro imprese”), l’informativa dovrà essere fornita in maniera analoga a quanto previsto per gli enti associativi.

Le informazioni oggetto del presente adempimento sono da fornire preferibilmente in forma tabellare. Dovranno essere riportati i dati identificativi del soggetto erogante, a quanto ammonta il contributo /vantaggio ed una sua breve descrizione ivi indicando anche la data di ricezione o di inizio del periodo di fruizione.

Di particolare rilevanza e di comune interesse è l’analisi del sistema sanzionatorio in caso di mancata, incompleta o erronea rendicontazione. A partire dal 01.01.2020, infatti, qualora non fossero soddisfatti i precedenti obblighi, le associazioni e le società inadempienti potranno ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% delle somme ricevute (con importo minimo di 2.000 euro), oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia provveduto all’obbligo di pubblicazione si applica la sanzione della restituzione integrale di quanto ricevuto a titolo di sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura.