ENASARCO EROGAZIONI STRAORDINARIE COVID 19 – ISTANZE ENTRO IL 31/12

Sintesi: entro il 31 dicembre 2021 gli iscritti all’Enasarco in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo possono chiedere un contributo straordinario alla Fondazione in caso di contagio o decesso da Covid 19 avvenuto nel corso del 2022.
Il contributo è pari a:
– 8.000 €, in caso di decesso.
– 1.000 € al lordo delle ritenute di legge, in caso di contagio.
La domanda si presenta tramite il sito della Fondazione.

La Fondazione Enasarco ha esteso al 2022 il riconoscimento di erogazioni straordinarie agli iscritti a
copertura di eventi direttamente collegati dell’epidemia Covid-19.
A tal fine la Fondazione ha stanziato €. 4,4 milioni, che costituiscono un limite all’agevolazione.
N.B.: i contributi saranno erogati applicando un meccanismo “click-day”:
– secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda
– nei limiti dello stanziamento annuale.

AMBITO OGGETTIVO

La prestazione può essere richiesta in caso di contagio o decesso a seguito del Covid-19. Il contributo a
seguito di contagio è riconosciuto una sola volta nell’anno solare.
Il contributo può essere richiesto da:
▪ contributo in caso di avvenuto contagio: agente in attività
▪ contributo in caso di decesso:
– il coniuge superstite, oppure
– il convivente more uxorio, oppure
– il tutore dei figli minori, oppure
– i figli maggiorenni inabili al lavoro, oppure
– i figli maggiorenni studenti a carico dell’agente al momento del decesso

REQUISITI IN CASO DI CONTAGIO

In caso di contagio alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
✓ essere un iscritto “in attività”, con almeno un rapporto di agenzia attivo
✓ anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non
inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi 2 anni
✓ reddito lordo per il 2020 (rilevabile dal mod. Redditi PF 2021) non superiore a €. 40.000.

REQUISITI IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
agente deceduto: essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo; avere un’anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non
inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
richiedente: essere titolare di valore ISEE (risultante da attestazione valida rilasciata dall’Inps) non
superiore a €. 31.898,91.

IL CONTRIBUTO

Il contributo è pari a:
8.000 €, in caso di decesso.
1.000 € al lordo delle ritenute di legge, in caso di contagio.

DOMANDA

Le domande devono essere inviate online, tramite l’area riservata in Enasarco. Per le domande in caso
di decesso i beneficiari non ancora censiti nell’area riservata possono registrarsi.

SCADENZA

Le domande dovranno essere presentate: entro il 31 dicembre 2022
Ove gli eventi coperti si verificassero a dicembre 2022, la domanda andrà inviata entro il 31/01/2023.

LA PROCEDURA PER LE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Successivamente si procede nell’apposita funzione “Erogazione straordinaria”.

Si seleziona, quindi, l’evento per cui si richiede il contributo.

Successivamente si attesta il possesso dei requisiti

allegando la relativa documentazione

Dopo aver indicato le coordinare bancarie, si conclude la procedura della domanda; il sistema rilascia il numero di protocollazione della pratica.



Aiuti Covid oltre il limite Ue: i codici per restituire l’eccedenza

Con la RM 35/E del 05/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il massimale spettante, ai sensi dell’articolo 4 del DM 11 dicembre 2021.
L’articolo 4 del citato DM ha previsto che, in caso di superamento dei massimali stabiliti ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 dello stesso decreto, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante sia volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Il § 1.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022 ha stabilito che le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali in parola, nonché il versamento dei relativi interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono quindi stati istituiti i seguenti codici tributo:
-“8174” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
-“8175” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafi del soggetto tenuto al versamento nella sezione “CONTRIBUENTE”, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
-Nel campo “tipo”, la lettera “R”;
-Nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente
-Nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
-Nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
-Nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”;
-Nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.