CONTRIBUTI AGLI ETS PER ENERGIA E GAS – IL DECRETO ATTUATIVO

L’art. 8 del DL n. 144/2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha previsto lo stanziamento di alcuni Fondi finalizzati all’erogazione di un contributo a sostegno degli enti non commerciali, a fronte dell’incremento dei costi sostenuti nel 2022 per l’energia elettrica ed il gas naturale.

Per l’attuazione della misura si rinviava a un successivo provvedimento attuativo. A tal fine il Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM dell’8/02/2023, in G.U. solo l’11/03/2023, il quale definisce:
✓ la quantificazione del contributo
✓ le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per il contributo
✓ nonché le procedure di controllo.

AMBITO SOGGETTIVO

L’art. 8 del Decreto “Aiuti-ter” prevedeva l’erogazione del contributo distinguendo tra enti non commerciali che erogano servizi alla persona rispetto ad altri enti non commerciali.

Il DCPM attuativo ha ora previsto la seguente distinzione:
a) ETS, ODV, APS, Onlus ed enti religiosi civilmente riconosciuti che erogano prestazioni sociosanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità
b) ETS, ODV, APS, Onlus, enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni, fondazioni e aziende di servizi alla persona di cui al DLgs. n. 207/2001, che erogano le medesime prestazioni di cui al punto precedente alle persone anziane
c) ETS, ODV, APS, Onlus ed enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso non è richiesta alcuna particolare tipologia di attività).

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene calcolato in percentuale all’incremento del costo per il pagamento dell’energia termica ed elettrica nel 2022 rispetto all’anno precedente.

Incremento del costo minimo: è pari al 20%.

PERIODI DI RIFERIMENTO
Il periodo è differenziato a seconda della tipologia di ente richiedente:
➔ per gli enti di cui ai punti a) e b) precedenti (prestazioni sociosanitarie o socioassistenziali): va fatto riferimento all’incremento rilevato nel 3° trimestre 2022 rispetto al 3° trimestre 2021
➔ per gli enti di cui al punto c) (non è richiesto lo svolgimento di alcuna particolare attività): va fatto riferimento all’incremento rilevato nei primi 3 trimestri del 2022 rispetto ai primi 3 trimestri 2021.
Gli importi vanno rilevati da quanto riportato nelle relative fatture e non è comprensivo di Iva.

Nota: a differenza dei crediti d’imposta alle imprese (energivore/non energiore o gasivore/non gasivore) non viene richiesta alcuna distinzione tra la “componente energia” ed altre componenti (dispacciamento, oneri di sistema, ecc.): pertanto si deve ritenere non si debba fare alcuna distinzione, assumendo il totale delle fatture ricevute per i consumi del periodo.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: il contributo è calcolato
applicando all’incremento del costo registrato nei periodi di riferimento
• le seguenti percentuali di liquidazione

Massimale: per gli enti che rientrano:
– nelle tipologie a) o b): il contributo non può eccedere la soglia massima di € 50.000
– nella tipologia c): il contributo non può eccedere la soglia massima di € 30.000.

N.B.: la base agevolata per gli enti “generici” è maggiore, posto che considera i costi riferiti a tre interi trimestri, a differenza degli enti che svolgono attività sociali, che assumono le fatture di un solo trimestre.
Tuttavia, il massimale del contributo risulta maggiore per i primi rispetto che i secondi.

Fatture anche per periodi esclusi: la quantificazione del costo avviene applicando un pro-rata temporis:

Esempio: fattura “bimestrale” per i consumi di settembre – ottobre; l’ente dovrà assumere l’importo totale della fattura (netto Iva), dividendolo per i 61gg del bimestre e moltiplicandolo per i 30 gg di settembre.

N.B.: Dal tenore normativo, si deve ritenere che:
non vada fatto riferimento un principio di cassa
• posto il riferimento “all’importo totale riportato nelle fatture (…) per il pagamento del costo dell’energia termica ed elettrica”, cioè finalizzate all’acquisto di tali beni.
La norma, peraltro, non richiede neanche che le fatture risultino pagate; andrà, poi, chiarito se rilevino eventuali sussidi riconosciuti..

Si noti, infine, che:
– in relazione agli enti che erogano prestazioni sociosanitarie/assistenziali: viene fatto riferimento al costo dell’energia termica (oltre che all’energia elettrica)
– mentre per gli enti “residuali” viene fatto espresso riferimento al “gas naturale” (oltre all’energia elettrica).
Ciò implica che i primi potranno considerare eventuali fatture riferite al teleriscaldamento o a sistemi di
riscaldamento diversi dall’utilizzo di gas naturale (caldaie a legna/cippato, energia geotermica, ecc.).

L’ISTANZA DI CONTRIBUTO

Come anticipato, l’ente sarà tenuta inviare apposita istanza per la richiesta del contributo.

A tal fine gli enti dovranno
– registrarsi sulla piattaforma informatica denominata “Contributo energia”, accessibile tramite il sito istituzionale del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del Lavoro
– procedere a compilare l’istanza disponibile sulla piattaforma.
Non è ammesso alcun altro tipo di invio

La gestione del contributo è deputata a Invitalia Spa, la quale:
• oltre a dover istituire la piattaforma, da rendere operativa entro i tre mesi successivi alla stipula di apposita convenzione con i citati Ministeri
• effettuerà l’istruttoria delle istanze pervenute, i calcoli per la quantificazione del contributo, nonché tutti i controlli successive (con la gestione dell’eventuale revoca del contributo).

Termine di invio: le istanze potranno essere presentate dalla data di entrata in esercizio della piattaforma fino ai 30 giorni successivi

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Successivamente al 30 giorno dalla messa in servizio della piattaforma, Invitalia Spa procederà:
• a predisporre distinti elenchi in relazione alle diverse tipologie di enti ammessi
• secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi (nel caso di percentuale paritaria, è data priorità al maggiore importo del costo sostenuto)
• procedendo all’erogazione dei fondi in soluzione unica fino all’esaurimento delle risorse disponibili, che risultano differenziate a seconda della tipologia di ente:
– € 120 milioni: per gli enti con attività sociosanitaria rivolta persone anziane
– € 50 milioni: per gli enti con attività sociosanitaria rivolta persone disabili
– € 100 milioni: per gli enti “residuali).

CUMULO E ASPETTI FISCALI

Le diverse tipologie di contributo
• non sono cumulabili tra loro
• ma risultano cumulabili con altre agevolazioni (ove queste ultime non prevedano l’incumulabilità)
purché
✓ non eccedono il 100% del costo sostenuto
✓ e, comunque, nel rispetto del regime “de minimis”.

ASPETTI FISCALI
Per espressa disposizione della norma istitutiva, i contributi:
non sono imponibili ai fini del reddito d’impresa né dell’IRAP
• né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI MISURE

Tra le principali disposizioni previste dal D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater), in vigore dal 19/11/2022, si segnalano le seguenti:

  • BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE: vengono estesi per le imprese al mese di dicembre 2022
  • SUPERBONUS: a decorrere dal 2023 è rimodulata al 90% la detrazione per le spese sostenute dai
    condomini e dai proprietari di singole abitazioni, purché, tra l’altro, i proprietari non raggiungano una determinata soglia di reddito; per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30/09/22 si applica la detrazione del 110% fino al 31/03/23;
  • RATEIZZO BOLLETTE IMPRESE: le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dall’1/10/2022 al 31/03/2023. La concessione è obbligatoria se garantita da un’ impresa di assicurazione (che potrà riassicurare presso SACE il 90% delle eventuali insolvenze, previa assunzione di alcuni impegni da parte dell’impresa richiedente); il rateizzo dei debiti riferiti ai mesi da Ottobre a dicembre 2022 è alternativo al relativo credito d’imposta
  • FRINGE BENEFIT: viene innalzato a € 3.000 (in luogo di €. 600) il tetto dell’esenzione fiscale per il 2022
  • ADEGUAMENTO RT ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: è concesso un credito d’imposta per l’adeguamento, nel 2023, del Registratore telematico alle novità che saranno introdotte alla lotteria degli scontrini a partire dall’anno prossimo, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di € 50 per RT
  • ESENZIONE IMU: per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la 2° rata IMU 2022 per gli immobili, purché i proprietari siano anche i gestori delle attività.

DECRETO “AIUTI-TER” – LA CONVERSIONE IN LEGGE – PRINCIPALI MISURE

La legge di conversione del cd. “Decreto Aiuti-ter” ha confermato quasi tutte le misure originarie, con limitate eccezioni. Tra le misure confermate più rilevanti, si segnala quanto segue:

  • BONUS ENERGETICI: è confermata la proroga ai mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore e delle imprese gasivore/non gasivore

  • BONUS ACQUISTO CARBURANTI PER AGRICOLTURA E PESCA: è confermata l’estensione al 4° trimestre 2022 del credito d’imposta del 20% della spesa per l’acquisto di carburante

  • INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 150: è confermato il riconoscimento dell’indennità, nel rispetto dei relativi requisiti, a favore dei lavori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti e dei lavoratori autonomi

  • BONUS TRASPORTI: si conferma l’incremento di € 10 milioni per il 2022 del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti

Tra le misure modificate vi è il differimento di un anno dei termini per la regolarizzazione del BONUS PER ATTIVITÀ DI R&S.

Bonus IMU turismo: pronto i software

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze per il “bonus IMU turismo“.
L’agevolazione introdotta dal decreto Ucraina (articolo 22 del Dl n. 21/2022) prevede un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2.

Per beneficiare del credito d’imposta gli operatori devono inviare all’Agenzia l’autodichiarazione che attesti l’esistenza dei presupposti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

La finestra temporale per l’invio delle autodichiarazioni è aperta da mercoledì 28 settembre, e termina il 28 febbraio 2023.

Il bonus IMU è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.


Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011).
In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
L’integrazione deve essere effettuata mediante l’invio di una nuova Autodichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento per la trasmissione dell’Autodichiarazione stessa oppure, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
• nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
• l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la
compilazione del modello F24.