BONUS EDILIZI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI: COMUNICAZIONE DEL 31/03

Al fine di permettere la predisposizione dei Modd. 730 precompilati, il MEF individua le modalità di invio dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni/detrazioni (art. 3 c. 4 D.Lgs. 175/2014); in applicazione di ciò, il DM del 1/12/2016 ha introdotto l’obbligo di invio per i condomini:
– delle spese per interventi edilizi effettuati su parti comuni di edifici residenziali
– nonché gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio (cd. “bonus mobili”)
– indicando espressamente le quote sostenute da ciascun condomino e i dati relativi alla cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, scelta dal singolo condomino.

L’iniziale Provv. 21/11/2016 è stato successivamente più volte modificato; per le spese sostenute nel 2022 il Provv. 20/12/2022 ha individuato le modalità di compilazione della comunicazione da inviare entro il prossimo 31/03/2022.

AMBITO APPLICATIVO

INTERVENTI INTERESSATI: la comunicazione è obbligatoria nel caso di interventi che attribuiscono la detrazione per:
recupero del patrimonio edilizio
✓ opere di riqualificazione energetica (anche in forma di superbonus)
✓ riduzione del rischio sismico (anche in forma di superbonus)
✓ acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
effettuate sulle parti comuni condominiali.

NOVITA’ PER LA COMUNICAZIONE 2023 (INTERVENTI 2022)

Come indicato precedentemente l’ultima modifica al modello di comunicazione è avvenuta con il Provvedimento del 20.12.2022 nelle cui Motivazioni le Specifiche tecniche sono state implementate al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e recepire le modifiche normative” contenute negli artt. 119-ter e 121, DL n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

In particolare si evidenzia
➔ l’istituzione del nuovo codice “32”
➔ per identificare l’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” con detrazione del 75% e possibilità di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito di cui al citato art. 119-ter.

LE NUOVE CODIFICHE
PROGRESSIVO INTERVENTO

Per ciascun intervento eseguito sull’immobile va attribuito un “numero d’ordine”.

Più in particolare
✓ nel caso di interventi delle tipologie “1”, “2”, “3”, “22”, “23”, “24”, “25” e “32”
✓ vanno indicati col medesimo Progressivo intervento tutti gli interventi della stessa tipologia effettuati sullo stesso edificio nel 2022.

Le Specifiche tecniche di quest’anno chiariscono che, nel caso di utilizzo dei codici “14” o “15” riferiti al sismabonus, vanno indicati:
✓ col medesimo progressivo intervento: tutti gli interventi della stessa tipologia effettuati sullo stesso edificio che non hanno usufruito della detrazione del 110%;
✓ con un altro progressivo intervento: gli interventi della stessa tipologia effettuati sullo stesso edificio che hanno usufruito della detrazione del 110%.

Per quanto attiene il progressivo edificio, rimangono applicabili le istruzioni già fornite lo scorso anno:
– il dato obbligatorio solo se il tipo intervento assume uno dei seguenti valori: “1”, “2”, “3”, “22”, “23”, “14”, “15”, “24”, “25” e “32”
– negli altri casi deve essere impostato a zero.

CAMPO “CREDITO CEDUTO O CONTRIBUTO MEDIANTE SCONTO”

In caso di riconoscimento dello sconto in fattura o cessione del credito va compilato il campo “Credito ceduto o contributo mediante sconto” nel quale, per le spese 2022, va indicato:
credito non cedibile o sconto non applicabile (ad esempio, per gli interventi identificati dai codici
“29”, “30” e “31”);
▪ credito non ceduto o non corrisposto tramite sconto in fattura;
▪ credito ceduto a soggetti diversi dai fornitori;
sconto in fattura o credito ceduto ai fornitori;
▪ credito fruito:
✓ in parte come sconto in fattura o cessione del credito ai fornitori;
✓ in parte come cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

BONUS ENERGETICI – INVIO SCARTATO RITRASMESSO VIA PEC OLTRE 16/03

Come noto, una serie di decreti legge susseguitisi nel tempo fin dal 2022, hanno introdotto dei crediti d’imposta finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale per tutto il 2022 e per il 1° trimestre 2023 in relazione alle imprese:
energivore” e “non energivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa sostenuta per la “componente energetica” dell’energia elettrica consumata nel periodo
– “gasivore” e “non gasivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa per la “materia gas naturale” consumato nel periodo di riferimento per usi energetici “non termoelettrici” (incluso l’uso per riscaldamento e l’acquisto di metano per autotrasporto; è escluso l’acquisto di gpl per autotrasporto).

Analoga agevolazione è stata riconosciuta a favore delle imprese esercenti attività agricole e della pesca per l’acquisto di gasolio/benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività (comprovata da fatture ed al netto di Iva), successivamente esteso alle spese per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali (nonché per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività da parte delle imprese di agromeccanica).

COMUNICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI NEL 2022

Al fine di monitorare la fruizione dei crediti d’imposta, l’art. 1, DL n. 144/2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha disposto che i beneficiari (v. RF 017/2023):
▪ devono presentare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate
▪ riferito all’importo del credito “maturato nell’esercizio 2022”
rinviando la relativa disciplina ad un apposito Provvedimento attuativo, emanato il 16/02/2023.

La comunicazione va presentata a pena di decadenza dalla fruizione del credito non ancora fruito al momento della presentazione del modello

Il co. 6 del DL n. 176/2022 (cd. “Aiuti-quater”) ha differito il termine dell’adempimento al 16/03/2023 (in precedenza fissato al 16/02/2023).

PERIODI INTERESSATI
Sono oggetto di comunicazione i seguenti crediti d’imposta maturati nel 2022:
a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di dicembre 2022 (di cui all’art. 1, co. 1 e 2, DL n. 176/2022)
b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (di cui all’art. 1, co. 1, 1° e 2° periodo, 2, 3 e 4, del DL n. 144/2022)
c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al 3° trimestre 2022 (di cui all’art. 6, DL n. 115/2022)
d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel 4° trimestre 2022 (di cui all’art. 2, DL n. 144/2022).

TERMINE DI INVIO: la comunicazione va presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate:
dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023

RITRASMISSIONE COMUNICAZIONE SCARTATA OLTRE IL 16 MARZO

L’Agenzia delle Entrate con una Faq del 10 marzo 2023 ha aperto alla possibilità di ritrasmettere anche oltre il 16 marzo, una comunicazione tempestiva, ma scartata dal sistema informativo dell’Agenzia, inviandola tramite Pec; laddove lo scarto sia determinato da alcune particolari casistiche.

MOTIVAZIONI CHE PERMETTONO UN NUOVO INVIO POST 16/03/2023
MODALITA’ DI TRASMISSIONE

La comunicazione deve essere:
✓ trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it,
anche successivamente al 16 marzo 2023
compilando il stesso modello approvato col citato Provv. 1/03/2023.

La comunicazione deve essere
– sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito;
– o sottoscritta con firma autografa, scansionata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Oggetto della PEC
Il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura: “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario.

N.B.: nel messaggio PEC va indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema

Invio tramite intermediari:
La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.

Nota: le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.

REINVIO PER ERRORI DI COMPILAZIONE ENTRO IL 21 MARZO

L’Agenzia delle Entrate precisa poi che se la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario procedere con le modalità ordinarie:
✓ reinvio con modalità telematica (cioè tramite i canali telematici dell’Agenzia o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia) del modello emendato
entro i 5 giorni successivi (cioè entro il 21/03/2023).

SOSPENSIONE DELL’AMMORTAMENTO ESTESA ALL’ESERCIZIO 2022

Come noto, l’art. 60, co. 7-bis, del DL 104/2020 (Decreto “Agosto”) ha previsto:
✓ la facoltà per le imprese di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio approvato
per l’esercizio in corso al 15/08/2020 (esercizio 2020).

L’art. 1, co. 711, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha esteso tale facoltà all’esercizio successivo a quello in corso al 15/08/2020 (esercizio 2021); il co. 5-quinquies dell’art. 3, DL n. 228/2021 (cd. “Milleproroghe 2022”) ha disposto che la citata estensione all’esercizio 2021 opera indipendentemente dal comportamento tenuto nell’esercizio in corso al 15/08/2020.

L’art. 5-bis, DL n. 4/2022 ha prorogato la sospensione per l’anno 2022, (peraltro, escludendo qualsiasi connessione con la crisi indotta dal COVID)
L’art. 3, co. 8, DL n. 198/2022 (cd. “Milleproroghe 2023”) ha, infine, esteso la sospensione anche per l’anno 2023.

Di seguito il disposto normativo vigente.

L’AMBITO SOGGETTIVO
La disposizione riguarda tutti i soggetti che
▪ non adottano i principi contabili internazionali (cd. “OIC adopter”), sia soggetti Ires che Irpef
▪ ad esclusione dei professionisti
Dubbio: il tenore letterale della norma porta a ritenere che siano interessati anche le imprese in contabilità semplificata, per quanto le istruzioni al Mod. Redditi ne facciano riferimento solo per le contabilità ordinarie.

Come anticipato, si tratta di una disposizione già applicabile da due esercizi; si propone, pertanto,
una sintesi della relativa disciplina fiscale e civilistica.

Dal punto di vista operativo, l’estensione della sospensione anche al bilancio 2022:
✓ non implica particolari problemi interpretativi (operando tutti i chiarimenti diffusi nel merito dall’OIC) nel caso in cui operi sul solo esercizio 2022 o laddove la sospensione sia totale (al 100%) in uno o più esercizi
✓ mentre pone alcune criticità ove si “incroci” con la sospensione nei bilanci 2020 e/o 2021 in presenza di una sospensione di entità diversa tra i vari esercizi.

LE CONDIZIONI PER EFFETTUARE LA SOSPENSIONE

Il comma 7-quater dispone che i soggetti che si avvalgono della facoltà della deroga
▪ devono darne ragione in nota integrativa
▪ la scelta effettuata “deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa …” (OIC, par. 10);
NOTA: lo stesso documento dell’OIC precisa ancora che
– “… la norma è inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative dovute alla pandemia”
– e prevede che il periodo di ammortamento si prolunghi di un anno (co. 7-bis).

L’OIC sottolinea il fatto che il comma 7-bis muova dall’assunto del prolungamento di un anno del periodo di ammortamento, tant’è che in dottrina si ritiene che il prolungamento dell’ammortamento costituisca una condizione inderogabile per avvalersi della sospensione.
NOTA: in ogni caso, occorre osservare quanto segue:
– se da una parte la norma preveda espressamente solo l’ipotesi del prolungamento della vita utile,
– l’OIC non scarta l’ipotesi dell’applicazione della sospensione nel caso in cui la vita utile non possa essere prolungata (ad esempio, per vincoli contrattuali).

L’INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

Al fine di giustificare la sospensione è possibile riportare in nota integrativa, ad esempio, che
– l’imputazione della quota di ammortamento potrebbe generare una perdita operativa non rappresentativa della reale operatività del complesso economico (FNC, doc. 17/3/2021)
– un determinato cespite non sia stato utilizzato durante l’esercizio (nel caso dell’inutilizzo del cespite stesso solo per una pare dell’esercizio, è possibile sospendere l’ammortamento in proporzione al periodo di inutilizzo).
NOTA: la suddetta informazione, all’interno della nota integrativa, va riportata nell’ambito
– dei criteri di valutazione e
– del patrimonio netto.

Micro-imprese: come noto, sono escluse dall’obbligo di compilazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione (ex art. 2435-ter, co. 2) in presenza delle condizioni previste dalla norma (artt. 2427, nn. 9 e 16 e 2428, nn. 3 e 4); ai fini della sospensione possono:
– redigere la nota integrativa
– oppure fornire la citata informativa in calce al bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA: la società deve indicare:
a) su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
b) le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga e
c) l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

LE UNITA’ ELEMENTARI DI CONTABILIZZAZIONE

In mancanza di una specifica individuazione delle unità elementari di contabilizzazione, occorre fare riferimento al Documento interpretativo dell’OIC.

RIFLESSI FISCALI

Il comma 7-quinquies consente la deduzione delle quote di ammortamento sospese, a prescindere dalla loro imputazione a conto economico.
La deduzione si concretizza mediante una variazione in diminuzione.

LE IMPOSTE DIFFERITE

La sospensione dell’ammortamento, connesso con l’accantonamento a riserva indisponibile (si veda in merito il prossimo paragrafo), cristallizza un disallineamento temporaneo tra
– gli ammortamenti non imputati a conto economico
– e i medesimi ammortamenti fiscalmente dedotti.

LA SOLUZIONE

Per migliorare il risultato economico senza subire la falcidia delle imposte differite è possibile mantenere l’allineamento tra i costi imputati in bilancio e quelli dedotti fiscalmente.
Tale risultato può essere raggiunto non riportando, in dichiarazione dei redditi, la variazione in diminuzione dell’importo relativo agli ammortamenti sospesi in bilancio.
Le imprese possono scegliere di non operare la deduzione della quota sospesa in bilancio.

LA RISERVA

Il comma 7- ter impone ai soggetti che si avvalgono della sospensione di accantonare l’utile di esercizio a una riserva indisponibile. Nella figura sotto si ipotizza la sospensione di ammortamenti per 100

Si riportano di seguito gli utilizzi “concessi” alle riserve disponibili in via generale.

La contabilizzazione delle riserve indisponibili, ex legge 126/2020, si effettua attingendo dalle riserve disponibili esistenti in bilancio secondo una specifica graduazione (FNC). Si riporta di seguito la graduazione in esame relativa alla copertura delle perdite.


Al via il servizio online RAP

E’ disponibile dal 07/03/2023 il nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle entrate che consente di registrare online il modello “Registrazione di atto privato” (Rap).

La richiesta di registrazione può essere inviata, insieme agli eventuali documenti da allegare, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Il modello è composto da una parte generale, contenente dati comuni a tutti gli atti privati, e di una parte speciale riservata a informazioni specifiche riguardanti il tipo di contratto da registrare, nel nostro caso l’accordo preliminare di compravendita.

RAP web consente di registrare direttamente online, senza installare alcun software, i contratti di comodato d’uso.

Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “RAP” i dati necessari, quindi: tipologia di contratto, dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto. Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

Per la registrazione con RAP web è necessario allegare in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:
▪ copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta);
▪ copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

Tardiva emissione della fattura elettronica – in arrivo le lettere di compliance

Con il Provv. del 06/03/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui saranno messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dall’art. 21, c. 4, DPR 633/1972 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al c.6-ter, art. 2, D.lgs. 127/2015.

In tal modo:
• I soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015
• ricevuta dall’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale sarà contenuto l’invito a verificare le possibili irregolarità;
• potranno:
– motivare il ritardo, ove ciò sia possibile;
– regolarizzare la propria posizione.

Le comunicazioni saranno recapitate al contribuente al proprio domicilio digitale; sarà in ogni caso possibile consultarne il contenuto accedendo al proprio cassetto fiscale o alla propria area riservata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

In particolare, i soggetti passivi potranno trovare l’elenco delle fatture emesse tardivamente, contenente, fra l’altro:
• il tipo del documento;
• il numero;
• la data del documento;
• la data di trasmissione;
• l’identificativo SdI del file.

L’elenco dei corrispettivi giornalieri che sono stati trasmessi oltre i termini conterrà, invece:
• il numero degli invii tardivi;
• l’ID Invio;
• la matricola del dispositivo;
• la data di rilevazione; la data di trasmissione.

Gli operatori potranno chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia le eventuali circostanze atte a giustificare il ritardo nella trasmissione.

Sarà possibile sanare la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, sempre che non sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o che non sia stata ricevuta una comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Con riferimento:
• alle violazioni formali commesse entro il 31/10/2022;
• e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e a periodi d’imposta precedenti
• i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197, se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.

Nel Provvedimenti si specifica che:
• il contribuente, nel caso in cui decida di correggere il proprio comportamento;
• potrà avvalersi, entro il 31 marzo 2023;
• delle sanatorie introdotte dalla legge di bilancio 2013 (L. 197/2022), usufruendo “delle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni «sostanziali» (commi da 174 a 178)”

BONUS ASILI NIDO 2023 – TUTTO PRONTO PER L’INVIO DELLE ISTANZE

Con il messaggio n. 889 del 03/03/2023, l’INPS ha reso noto che è possibile procedere con le richieste di rimborso dei costi sostenuti per le rette degli asili nido o per l’assistenza domiciliare fino a un massimo di 3.000 euro.

La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2023.

Il bonus può essere riconosciuto anche sotto forma di contributo di assistenza domiciliare in caso di gravi patologie, tutti i genitori di figli o figlie fino ai tre anni che rispettano i seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana;
• cittadinanza UE;
• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
• carta di soggiorno permanente per i familiari che non hanno la cittadinanza dell’Unione europea;
• status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
• residenza in Italia.

Sul portale INPS è possibile accedere tramite una delle seguenti credenziali al servizio online “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”:
SPID;
CIE, Carta d’Identità Elettronica;
CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Alla domanda di prenotazione dell’agevolazione, vanno poi aggiunte le fatture comprovanti le spese sostenute.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.

La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA). L’importo dichiarato dall’utente non impegna l’INPS all’erogazione del rimborso.

Il valore del bonus spettante al richiedente varia in base al valore ISEE:
• fino a 25.000 euro: bonus di 3.000 euro (272,70 euro per 11 mensilità)
• da 25.001 a 40.000 euro: bonus di 2.500 euro (227,20 per 11 mensilità)
• oltre 40.000: bonus di 1.500 euro (136,30 euro per 11 mensilità)

In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, viene erogata la cifra minima di 1.500 euro.

MISE – DL Milleproroghe: le novità per le imprese

La legge di conversione del DL Milleproroghe – approvata in via definitiva e in attesa di pubblicazione in GU – contiene numerose novità che interessano direttamente imprese e Made in Italy.

l provvedimento infatti introduce nuove misure di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra cui il credito d’imposta sui beni strumentali, il bonus decoder a casa, le esportazioni dei rottami ferrosi, il progetto Polis per l’accesso veloce ai servizi della PA, le polizze assicurative sugli immobili e la fondazione di un centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore.

Sul credito d’imposta sui beni strumentali, il provvedimento proroga fino al 30 novembre 2023 il credito di imposta “Transizione 4.0” a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine dei beni strumentali sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Riguardo l’incentivo “Bonus Decoder a casa” viene introdotta una importante novità in favore dei pensionati con reddito pensionistico inferiore ai 20.000 euro e un’età superiore ai 70 anni. È stata prorogata, infatti, fino al 31 dicembre 2023 la data di consegna gratuita del decoder da parte di Poste ed è stata estesa la disposizione anche agli enti del terzo settore.

Modifiche anche nella disciplina riguardante gli obblighi di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi che viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il decreto introduce, inoltre, limiti quantitativi per le esportazioni e prevede che l’omessa notifica per quantitativi inferiori alle nuove soglie non dia luogo a sanzioni, anche con effetto retroattivo.

Al fine di agevolare la realizzazione del progetto Polis, le Case dei servizi di cittadinanza digitale, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione degli obblighi in materia di concorrenza nel settore dei servizi digitali previsti a carico di Poste. Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e delle aree interne del Paese attraverso la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di Poste Italiane.

Si sblocca poi l’impasse per la validità delle polizze assicurative decennali postume, riferita ad alcuni specifici requisiti previsti dal decreto del Mise (oggi MIMIT) del 20 luglio 2022, n. 154, per i quali il titolo abilitativo era stato rilasciato prima dello stesso.

Infine, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Ministro dell’Economia e delle Finanze lavoreranno di concerto per la stesura dell’atto costitutivo e lo statuto della fondazione di un Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

BONUS PUBBLICITÀ 2023 – PRENOTAZIONE DAL 1° AL 31 MARZO

A decorrere dal 1 marzo 2023 e fino al 31 marzo 2023 sarà possibile presentare la comunicazione che consente l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari:
▪ già realizzati
▪ ancora da realizzare nel 2023
utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate.

Il credito d’imposta interessa un’ampia platea di contribuenti, essendo ammesse:
✓ tutte le imprese (individuali o societarie) ed enti commerciali senza vincoli di tipologia o dimensione
✓ i professionisti
✓ gli enti non commerciali (anche privi di attività commerciale)

Come noto il credito d’imposta stata oggetto di numerosi interventi normativi; in particolare si è assistito:
al regime 2018-2019 che prevedeva la rilevanza di una percentuale (75%, incrementata al 90% per le PMI/start-up innovative) all’incremento degli investimenti sulla stampa e sulle emittenti radio televisive
ad un regime 2020-2022: che attribuito rilevanza più ridotta (50%) ma da applicare all’intera spesa sostenuta (non ha un differenziale di spesa)

La disposizione è stata attuata dal DPCM n. 90 del 31/07/2018, attualmente ancora applicabile.
Il modello da utilizzare è stato approvato con Provv. 31/07/2018 del DIE, ancora attuale.
La RM 41/2019 ha istituito il relativo codice tributo “6900”, attualmente ancora utilizzabile.

IL CREDITO PER IL 2023

Come anticipato, nel triennio dal 2020 al 2022 è stato applicabile un “regime transitorio”, il quale prevedeva che il credito d’imposta fosse calcolato in una misura unica (del 50%) del valore degli
investimenti effettuati, non essendo richiesto alcun incremento minimo dell’investimento pubblicitario.

L’art. 25-bis del DL 17/2022 (cd. “Decreto energia”), inserendo il co. 1-quinquies nel citato art. 57-bis, DL 50/2017, torna alla “versione” originaria del meccanismo agevolativo.

Dal 2023, dunque, il credito d’imposta
➔ torna pari al 75% applicato agli investimenti “incrementali”
non concorrono più gli investimenti su qualsiasi tipologia di emittenti radio-televisiva.

INVESTIMENTI INCREMENTALI

Secondo quanto chiarito in passato dalle FAQ del DIE, il requisito non risulta soddisfatto:
▪ non solo nel caso di investimenti 2023 inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2022
▪ ma anche laddove nel 2022 il contribuente:
non abbia effettuato alcun investimento pubblicitario
✓ o abbia iniziato l’attività in tale anno.

INVESTIMENTI AMMESSI

Risulta ammessa al credito d’imposta la sola spesa:
▪ per l’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali
▪ effettuato su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (online), editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta:
– presso il competente Tribunale (art. 5 della L. 47/1948)
– o presso il Registro degli operatori di comunicazione
e dotati, in ogni caso della figura del “direttore responsabile”
a nulla rilevando la diffusione del giornale (che può essere nazionale o locale).

LIMITE MASSIMO DI SPESA

A decorrere dal 2023, il limite di spesa pubblico ammesso è stato ridotto a 30 milioni di euro all’anno (con abrogazione del precedente stanziamento di 45 milioni annui, previsto dall’’art. 67, DL 73/2021).

LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

L’effettivo sostenimento delle spese è soggetto ad una attestazione rilasciata da, alternativamente:
soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (35, c.1, lett. a), e b), D.lgs. 241/1997)
revisore legale dei conti.

NON CUMULABILITA’

Il credito d’imposta:
– non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa
– con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o UE
salvo che le disposizioni normative delle “altre” agevolazioni prevedano espressamente la cumulabilità con il “bonus pubblicità”.

ASPETTI REDDITUALI

La norma nulla dispone circa l’imponibilità del credito d’imposta; pertanto (del DIE):
– è imponibile ai fini dei redditi e dell’Irap
– per qualsiasi soggetto passivo Iva (salvo ENC privi di attività commerciale; rimangono, naturalmente,
escluse ai soli fini dell’Irap le ditte individuali ed i professionisti).

Mod. Redditi: il credito d’imposta va indicato a quadro RU del periodo d’imposta:
– di maturazione
– e di successivo utilizzo (fino ad esaurimento).

PRESENTAZIONE ISTANZA

Per la fruizione del credito è necessario presentare due domande.

PROCEDURA

Per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata alla voce “Servizi – Agevolazioni” accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

ELENCO DEI RICHIEDENTI ED ELENCO DEGLI AMMESSI AL BONUS

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati” (da presentare dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024) sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

Il credito di imposta è utilizzabile
✓ unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs n. 241/1997 ,
✓ tramite mod. F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate
✓ a partire da 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

BONUS VISTA – DECRETO ATTUATIVO

LEGGE DI BILANCIO 2021

La L. 178/2020 ha istituito il Fondo per la tutela della vista, avente una dotazione di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, finalizzato all’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a € 50 per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Erogazione del contributo: in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a € 10.000 annui per l’acquisto di uno solo dei suddetti beni.

Attuazione: è stata rinviata ad un apposito decreto ministeriale.

D.M. 21/10/2022

Il D.M. 21/10/2022 ha definito criteri, modalità e termini di concessione ed erogazione di detto contributo.

BONUS VISTA
È riconosciuto, a ciascun beneficiario, un bonus vista, pari ad € 50 in forma di voucher una tantum sulla spesa sostenuta per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

ATTRIBUZIONE E FRUIZIONE
I richiedenti, al fine di ottenere il bonus, provvedono a registrarsi sull’applicazione web
a partire dal 60° giorno dalla data del 15/12/2022 e non oltre il 31/12/2023,
data ultima anche ai fini dell’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE (dati anagrafici e C.F.): è accertata tramite CIE/SPID/CNS.

REGISTRAZIONE: il richiedente fornisce, all’atto della registrazione, i dati indicati nell’allegato tecnico
▪ mediante le necessarie dichiarazioni sostitutive
▪ e secondo il modello disponibile sull’applicazione web in cui attesta e comunica i requisiti.

TERMINI DI UTILIZZO E ANNULLAMENTO DEI BUONI:
utilizzo: entro 30 gg dalla relativa generazione;
annullamento automatico del buono: si verifica con il decorso dei 30 gg;
emissione di un nuovo buono: può essere richiesta dal richiedente sull’applicazione web.

RIMBORSO
Per gli acquisti di beni effettuati a partire dall’1/01/2021 e fino al giorno antecedente il 60° giorno dalla data del 15/12/2022 è previsto il rimborso di € 50 sulla spesa sostenuta.

ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI
I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a contatto correttive
si accreditano sull’applicazione web a partire dal 45° giorno dalla data del 15/12/2022;
▪ si autenticano all’applicazione web, utilizzando CIE/SPID/CNS,
– e indicano la partita IVA, il codice ATECO dell’attività svolta, la denominazione e i luoghi di svolgimento dell’attività, la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti,
– nonché la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti.

INSERIMENTO NELL’ELENCO ED OBBLIGHI:
soggetti accreditati: sono inseriti in un apposito elenco consultabile da richiedenti e beneficiari tramite l’applicazione web;
inserimento nell’elenco: implica l’obbligo, da parte dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, di accettare i buoni secondo le modalità di cui al decreto in esame.

LIQUIDAZIONE IMPORTO
Ai fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti nell’elenco è riconosciuto, a seguito dell’accettazione del buono, un importo pari al buono validato.

SANZIONI Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di eventuali usi difformi o di violazione delle norme del decreto in esame.

BONUS CHEF – VIA ALLE ISTANZE

A partire dal 27/02/2023 è possibile presentare le richieste per il bonus chef.

Le domande di accesso al bonus chef possono essere presentate dai soggetti, residenti o stabiliti del territorio dello Stato, esercenti l’attività di cuoco professionista presso “alberghi e ristoranti” almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA.
Più precisamente, sono ammessi i soggetti che:
• sono stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
oppure,
• sono stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:
• essere nel pieno godimento dei diritti civili;
• non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Ai sensi del decreto direttoriale 29 novembre 2022, per “alberghi e ristoranti” si intendono i soggetti la cui attività prevalente, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’ art. 35, D.P.R. n. 633/1972, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:
• 55.10.00 “Alberghi”;
• 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”;
• 56.10.12 “Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”.

Come specificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito, è altresì ricompresa l’attività prevalente individuata dal codice ATECO 2007 “56.10.13 – Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche”.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentare al Ministero, a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023, in via esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it) un’istanza.

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza.

Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, oppure con modalità difformi rispetto a quelle descritte, sono irricevibili.

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente deve dichiarare:
• l’importo dell’agevolazione richiesta ai sensi del presente decreto;
• i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili, la cui data di emissione della fattura o ricevuta è ricompresa nell’arco temporale previsto, e il relativo pagamento, effettuato entro la data di presentazione dell’istanza;
• di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022,
oppure
• di essere stato titolare di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

SPESE AMMISSIBILI – le domande devono riferirsi a spese sostenute nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, relative a:
• l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari. In particolare, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:
– A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017; – A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;
– A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013;

l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa, la data di emissione della fattura o ricevuta deve essere compresa nel periodo temporale che decorre dal 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2022. Come specificato in una FAQ pubblicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il relativo pagamento invece deve essere stato effettuato entro la data di presentazione dell’istanza.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% (quaranta percento) del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di euro 6.000,00 (seimila/00).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• (in caso di lavoratore dipendente): documentazione con cui il dichiarante attesti di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, consistente in uno o più contratti di lavoro subordinato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
• (in caso di lavoratore autonomo): documentazione con cui il dichiarante attesti di essere stato titolare di partita IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, consistente in una o più fatture emesse per la prestazione di tale servizio nel suddetto periodo;
titoli di spesa, esclusivamente in formato digitale;
copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati;
(eventuale) documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta.

Come usufruire del credito d’imposta – successivamente alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerterà, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la completezza dell’istanza e, ove previsto, il rispetto dei massimali disposti dal regolamento “de minimis”.

In caso di esito positivo di dette verifiche, il Ministero determinerà l’agevolazione concedibile.

Qualora la dotazione finanziaria (pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2021, 2022 e 2023) non sia sufficiente a soddisfare le richieste, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale l’agevolazione determinata per ciascun soggetto, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze pervenute.

Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’ art. 17, D.Lgs. n. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, e secondo la tempistica indicata nel provvedimento di concessione (cumulativo).

In alternativa, il credito ottenuto, inoltre, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità e i termini che saranno indicati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.