Lavoro sportivo: prorogata la scadenza per l’iscrizione al LUL

Con Circ. 30 gennaio 2024 n. 1, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene sulla scadenza del 30 gennaio 2024, relativa all’iscrizione dei lavoratori sportivi nel LUL.

Da mesi si discute sulla scadenza del 30 gennaio 2024, ovvero sulla scadenza relativa all’iscrizione dei lavoratori nel LUL (Libro unico del lavoro) e quando si era ormai giunti alla scadenza, l’INL, con Circ. 30 gennaio 2024, n. 1, si esprime su questo obbligo normativo.

La mancata attuazione

L’intervento riguarda, in particolare, la mancata attuazione dell’art. 28, c. 4, D.Lgs. 36/2021, secondo cui, con apposito DPCM, avrebbero dovuto essere emanate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici per effettuare l’iscrizione delle collaborazioni sportive al LUL, in un’unica soluzione e tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

In questo modo, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, avrebbe dovuto essere effettuata l’iscrizione delle collaborazioni, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. Per quest’anno, quindi, la scadenza prevista era il 30 gennaio 2024.

Ricordiamo che rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con i lavoratori sportivi devono essere comunicati al Centro per l’Impiego, secondo quanto disposto dal predetto art. 28:

“L’associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego … e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale”.

Il DPCM “fantasma”

Per semplificare gli adempimenti relativi all’iscrizione dei collaboratori nel LUL, entro il 31 dicembre 2023, avrebbe dovuto essere emanato un DPCM che ampliasse a tal fine le funzioni del Registro.

“All’ultimo minuto”, però, l’Ispettorato ha preso atto della mancata promulgazione del Decreto e che non può essere conseguentemente rispettata la scadenza per l’iscrizione fissata dalla norma, ossia il 30 gennaio 2024.

Riflessioni conclusive

Seppur d’accordo sulla proroga proprio in relazione alla mancata implementazione del RAS per il DPCM mancante, non possiamo che sottolineare ed evidenziare come la stessa non possa pervenire “all’ultimo secondo”, soprattutto per rispetto dei tanti operatori del settore, ASD/SSD e professionisti, che in questo mese di gennaio, alle ordinarie scadenze hanno aggiunto anche questo adempimento.

Restiamo in attesa di ulteriori indicazioni che chiariscano i dubbi degli operatori del settore, fino all’emanazione del Decreto attuativo che vada a colmare questa lacuna normativa.

Co.co.co. sportivi del dilettantismo con aliquote contributive differenziate

Con la circ. n. 24, pubblicata ieri, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote nonché i valori reddituali da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti per quest’anno da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

in via preliminare, si ricorda che per quanto riguarda i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’art. 2 comma 57 della L. 92/2012 ha fissato – a partire dall’anno 2018 – nel 33% la misura dell’aliquota contributiva e di computo, alla quale si aggiunge l’aliquota di finanziamento della DIS-COLL (1,31%), nonché l’ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

Pertanto, sempre con riferimento ai collaboratori e alle figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2024 si confermano pari al 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., amministratori e sindaci di società) e, ove questa non sia prevista, pari al 33,72% (ad esempio, venditori porta a porta, amministratori di enti locali).

Nella circolare in parola, una novità particolarmente rilevante è dedicata alle previsioni in materia di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, laddove i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, vanno iscritti alla Gestione separata dell’INPS (art. 35 comma 2 del DLgs. 36/2021).
Sul punto, l’INPS precisa che quest’anno, per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o non titolari di pensione diretta, l’aliquota contributiva IVS è pari al 25%, cui va sommata l’aliquota del 2,03% (per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL), e si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui. Inoltre, ai sensi dell’art. 35 comma 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.
Se i medesimi soggetti risultano invece assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, l’aliquota è fissata al 24%.

Con riferimento ai liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota per quest’anno è leggermente ridotta rispetto allo scorso anno e si colloca al 26,07% (anziché al 26,23%), in seguito alla diminuzione della contribuzione per l’ISCRO, passata dallo 0,51% del 2023 allo 0,35% del 2024, mentre per i professionisti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, si conferma anche per quest’anno la misura dell’aliquota al 24%.

Riguardo ai liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico, invece, l’aliquota contributiva è fissata al 25% calcolato sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro, cui si aggiunge l’aliquota aggiuntiva dello 1,07% (malattia, maternità e ISCRO), anche in questo caso per un totale del 26,07%.
Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS (sul 50% dei compensi percepiti fino al 2027).
Con riferimento al massimale di reddito ex art. 2 comma 18 della L. 335/95, si precisa che l’importo per il 2024 aumenta a 119.650 euro (erano 113.520 euro lo scorso anno).
Le aliquote per quest’anno si applicano quindi facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Nel contempo, aumenta a 18.415 euro il minimale di reddito valido per il 2024. La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente viene stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
Inoltre, l’obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico.
Per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è invece a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024).

Infine, con riferimento ai compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024, l’INPS rammenta che le somme corrisposte entro questa data si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato), con conseguente applicazione delle aliquote contributive valide per il 2023.

“DECRETO PROROGHE” CONVERTITO – LE PRINCIPALI NOVITÀ

Sulla G.U. n. 278 del 28/11/2023 è stata pubblicata la Legge n. 170/2023 di conversione del DL n. 132/2023 (cd. “Decreto Proroghe”). Si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITA’ (art. 2) – CONFERMA

E’ confermata la proroga al 15/11/2023 del termine di cui all’art. 1, co. 134 e 135, della Legge di bilancio 2023:
▪️ per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva del 14% sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data dell’1/01/2023
▪️ rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sull’importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi).

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (art. 3, co. 1 e 2) – CONFERMA

E’ confermato che i versamenti dei tributi, contributi previdenziali/assistenziali e dei premi Inail:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che al 4/07/2023 avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Delibera del CdM del 28/08/2023)
✓ si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, entro il 31/10/2023.

SOSPENSIONE TERMINI ALLUVIONATI DEL CENTRO ITALIA (art. 3, co. 2-quater) – NEW

L’art. 1 del DL n. 61/2023 ha sospeso:
✓ a favore dei soggetti che al 1/05/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023
✓ i termini in scadenza nel periodo dal 1/05/2023 al 31/08/2023, relativi:
– ai versamenti tributari
– agli adempimenti e ai versamenti di contributi previdenziali/assistenziali e premi INAIL (Circ. Inps n. 67/2023; Circ. Inail nn. 33/2023 e 43/2023; Mess. Inps nn. 2900/2023 e 3035/2023)
– ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai suddetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

Ora, con modifica del comma 7 del citato art. 1), è disposto che:
▪️ versamenti sospesi: sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023)
▪️ adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni: sono effettuati entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023).

RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 3-bis) – NEW

I soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non hanno perfezionato la procedura di “ravvedimento speciale”, di cui all’art. 1, co. 174-178, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023):
▪️ possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste,
▪️ a condizione che:
versino le somme dovute in un’unica soluzione (non è più ammesso il versamento in forma rateale) entro il 20/12/2023
rimuovendo le irregolarità/omissioni entro la medesima data.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI (art. 4) – CONFERMA

Con intervento sui co. 100 e 105 dell’art. 1, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) è confermata:
▪️ la proroga al 30/11/2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali
▪️ il versamento dell’imposta sostitutiva (dell’8% / 10,5% / 13%) va effettuato in unica soluzione entro il 30/11/2023

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6, co. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 30/11/2024 del termine entro cui i contribuenti che applicano il regime forfetario:
▪️ relativamente al periodo d’imposta 2021
▪️ devono adempiere agli specifici obblighi informativi di cui al co. 73, art. 1, della L. 190/2014.

PROSPETTO ALIQUOTE IMU (art. 6-ter, co. 1) – NEW

Viene differita all’anno d’imposta 2025 la decorrenza dell’obbligo a carico dei Comuni di fornire al MEF il Prospetto delle aliquote IMU (di cui all’art. 1, co. 756 e 757, L. n. 190/2019) utilizzando l’apposita applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, considerate:
– le difficoltà riscontrate dai comuni in fase di implementazione dell’elaborazione del Prospetto
– dell’esigenza di considerare alcune fattispecie attualmente non previste dal Prospetto.

NUOVA SABATINI (art. 6-quater) – NEW

Con modifica del co. 415, art. 1, L. n. 197/2022 è disposto che per le iniziative di investimento con contratto di finanziamento stipulato dall’1/01/2022 al 31/12/2023 (in luogo del 30/06/2023)
▪️ il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, previsto dai DM attuativi adottati ai sensi dell’art. 2, co. 5, DL 69/2013
▪️ è prorogato per ulteriori 6 mesi (il termine è di 18 mesi complessivi).

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO (art. 10-quater) – NEW

L’ultimo periodo dell’art. 28, co. 5, Dlgs. 36/2021 (Riforma del lavoro sportivo) ha previsto che:
➔ per gli adempimenti (comunicazione di instaurazione del rapporto; flusso UniEmens; ecc.)
➔ e per i versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali dei co.co.co. nel dilettantismo periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 potevano essere effettuati entro il 31/10/2023.
Ora, con modifica del citato ultimo periodo del co. 5 è disposto il differimento al 30/11/2023:
▪️ degli adempimenti e dei versamenti dei citati contributi previdenziali/assistenziali dovuti per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co. nel settore dilettantistico
▪️ limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (ART. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 31/12/2023 del termine di cui all’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 (già prorogato dal DL n. 51/2023) a favore delle “categorie prioritarie” per l’accesso alle agevolazioni, per la presentazione della domanda per usufruire della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa nella misura massima dell’80% del prezzo di acquisto dell’immobile (inclusione eri accessori).

Lavoro sportivo: i nuovi adempimenti dopo la Riforma

La Riforma dello Sport, in vigore dal 1° luglio 2023 ha portato con sé una serie di nuovi adempimenti che precedentemente erano sconosciuti alla maggior parte delle associazioni e società sportive. Il punto di riferimento normativo in questo ambito è il D.Lgs. 36/2021: il legislatore all’interno di questo decreto ha voluto fornire nuove tutele alla figura del lavoratore sportivo, da sempre rimasto in ombra rispetto a tutti gli altri lavoratori, che comportano necessariamente corrispondenti obblighi per i datori di lavoro. Tuttavia, negli ultimi mesi si sono susseguiti una serie di interventi correttivi e integrativi, con cui sono state modificate e precisate le regole che gli operatori di settore dovranno seguire; fondamentale è stata la scelta di consentire, per alcuni di questi obblighi, un periodo di moratoria fino al 31 ottobre 2023, come vedremo.

La comunicazione al Registro delle attività sportive

Il primo adempimento che le associazioni e le società sportive dovranno effettuare è sicuramente quello del “collocamento” dei lavoratori sportivi.

L’associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 D.Lgs. 39/2021. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, c. 2 e 2-bis, DL 510/96 conv. in Legge 608/96, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza.

Per l’invio delle comunicazioni obbligatorie relative alle co.co.co. da effettuare al RAS, il termine di scadenza viene posticipato entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

Questo primo adempimento è molto importante: il Ras è stato già implementato da inizio Luglio per l’invio delle comunicazioni, ma purtroppo ancora non è stato integrato sulla base dell’ultimo correttivo, infatti è ancora presente la sezione Inail e non è possibile utilizzare la funzione delega per l’accesso degli intermediari.

L’iscrizione al LUL

Un’altra importante novità riguarda l’iscrizione obbligatoria al libro unico del lavoro.

L’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Nuovi adempimenti previdenziali e assistenziali

Infine, oltre agli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla sorveglianza sanitaria, che saranno oggetto di un ulteriore approfondimento, bisogna prestare attenzione ai nuovi adempimenti previdenziali ed assistenziali, nonché ai relativi versamenti., riferendoci in particolare al flusso Uniemens e all’Inail.

Su questo tema il legislatore ha rilevato una criticità operativa e di sistema e per questo motivo ha deciso di prevedere un periodo “cuscinetto”.

Infatti, per consentire agli operatori di settore di adeguarsi a tutte queste importanti novità, è stato previsto un periodo di moratoria, per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, che potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Lavoratori a contatto con minori

Infine, non bisogna certo dimenticare la necessità di essere provvisti del certificato antipedofilia, per tutti i lavoratori sportivi che sono a contatto “diretto” con minori.

Il certificato è stato introdotto dalla Legge 96/2013, e dal D.Lgs. 39/2014 in risposta alla Dir. UE 2011/93/EU, e secondo la normativa vigente prevede per chi assume persone per attività con contatto diretto con minori di verificarne la fedina penale.

Il certificato può essere richiesto all’Ufficio del Casellario Giudiziale, o direttamente da parte dell’associazione/società sportiva, attraverso il sito del ministero della Giustizia; il certificato avrà validità semestrale, e non è necessario richiederlo alla scadenza in caso di prosecuzione del rapporto senza interruzione.