“DECRETO PROROGHE” CONVERTITO – LE PRINCIPALI NOVITÀ

Sulla G.U. n. 278 del 28/11/2023 è stata pubblicata la Legge n. 170/2023 di conversione del DL n. 132/2023 (cd. “Decreto Proroghe”). Si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITA’ (art. 2) – CONFERMA

E’ confermata la proroga al 15/11/2023 del termine di cui all’art. 1, co. 134 e 135, della Legge di bilancio 2023:
▪️ per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva del 14% sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data dell’1/01/2023
▪️ rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sull’importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi).

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (art. 3, co. 1 e 2) – CONFERMA

E’ confermato che i versamenti dei tributi, contributi previdenziali/assistenziali e dei premi Inail:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che al 4/07/2023 avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Delibera del CdM del 28/08/2023)
✓ si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, entro il 31/10/2023.

SOSPENSIONE TERMINI ALLUVIONATI DEL CENTRO ITALIA (art. 3, co. 2-quater) – NEW

L’art. 1 del DL n. 61/2023 ha sospeso:
✓ a favore dei soggetti che al 1/05/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023
✓ i termini in scadenza nel periodo dal 1/05/2023 al 31/08/2023, relativi:
– ai versamenti tributari
– agli adempimenti e ai versamenti di contributi previdenziali/assistenziali e premi INAIL (Circ. Inps n. 67/2023; Circ. Inail nn. 33/2023 e 43/2023; Mess. Inps nn. 2900/2023 e 3035/2023)
– ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai suddetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

Ora, con modifica del comma 7 del citato art. 1), è disposto che:
▪️ versamenti sospesi: sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023)
▪️ adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni: sono effettuati entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023).

RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 3-bis) – NEW

I soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non hanno perfezionato la procedura di “ravvedimento speciale”, di cui all’art. 1, co. 174-178, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023):
▪️ possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste,
▪️ a condizione che:
versino le somme dovute in un’unica soluzione (non è più ammesso il versamento in forma rateale) entro il 20/12/2023
rimuovendo le irregolarità/omissioni entro la medesima data.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI (art. 4) – CONFERMA

Con intervento sui co. 100 e 105 dell’art. 1, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) è confermata:
▪️ la proroga al 30/11/2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali
▪️ il versamento dell’imposta sostitutiva (dell’8% / 10,5% / 13%) va effettuato in unica soluzione entro il 30/11/2023

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6, co. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 30/11/2024 del termine entro cui i contribuenti che applicano il regime forfetario:
▪️ relativamente al periodo d’imposta 2021
▪️ devono adempiere agli specifici obblighi informativi di cui al co. 73, art. 1, della L. 190/2014.

PROSPETTO ALIQUOTE IMU (art. 6-ter, co. 1) – NEW

Viene differita all’anno d’imposta 2025 la decorrenza dell’obbligo a carico dei Comuni di fornire al MEF il Prospetto delle aliquote IMU (di cui all’art. 1, co. 756 e 757, L. n. 190/2019) utilizzando l’apposita applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, considerate:
– le difficoltà riscontrate dai comuni in fase di implementazione dell’elaborazione del Prospetto
– dell’esigenza di considerare alcune fattispecie attualmente non previste dal Prospetto.

NUOVA SABATINI (art. 6-quater) – NEW

Con modifica del co. 415, art. 1, L. n. 197/2022 è disposto che per le iniziative di investimento con contratto di finanziamento stipulato dall’1/01/2022 al 31/12/2023 (in luogo del 30/06/2023)
▪️ il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, previsto dai DM attuativi adottati ai sensi dell’art. 2, co. 5, DL 69/2013
▪️ è prorogato per ulteriori 6 mesi (il termine è di 18 mesi complessivi).

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO (art. 10-quater) – NEW

L’ultimo periodo dell’art. 28, co. 5, Dlgs. 36/2021 (Riforma del lavoro sportivo) ha previsto che:
➔ per gli adempimenti (comunicazione di instaurazione del rapporto; flusso UniEmens; ecc.)
➔ e per i versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali dei co.co.co. nel dilettantismo periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 potevano essere effettuati entro il 31/10/2023.
Ora, con modifica del citato ultimo periodo del co. 5 è disposto il differimento al 30/11/2023:
▪️ degli adempimenti e dei versamenti dei citati contributi previdenziali/assistenziali dovuti per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co. nel settore dilettantistico
▪️ limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (ART. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 31/12/2023 del termine di cui all’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 (già prorogato dal DL n. 51/2023) a favore delle “categorie prioritarie” per l’accesso alle agevolazioni, per la presentazione della domanda per usufruire della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa nella misura massima dell’80% del prezzo di acquisto dell’immobile (inclusione eri accessori).

Ravvedimento sui corrispettivi meno caro grazie alle lettere di compliance

In questi giorni stanno giungendo ai contribuenti le lettere di compliance emesse sulla base dell’incrocio dei dati con le comunicazioni ex art. 22 comma 5 del DL 124/2019. L’Erario, grazie a ciò, conosce l’ammontare degli incassi telematici giornalieri e li può confrontare con i corrispettivi telematici (si veda il provv. Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2023 n. 352652).

Dalle lettere di compliance emergono indicazioni molto utili per il ravvedimento operoso:
– implicitamente si specifica che il contribuente può ravvedersi ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, salvo abbia ricevuto un verbale entro il 31 ottobre 2023, nel qual caso opera l’art. 4 del DL 131/2023;
– ai fini del computo della sanzione sull’omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi, rimane il minimo di 500 euro per ogni violazione;
– non è necessario trasmettere ora i corrispettivi omessi o trasmessi in modo infedele (cosa che sarebbe comunque difficile da attuare);
– bisogna pagare anche la sanzione fissa di 500 euro ridotta per la infedele comunicazione della liquidazione periodica;
– la sanzione dell’art. 5 comma 4 da infedele dichiarazione IVA assorbe quella sui versamenti.

Quest’ultimo è il chiarimento più importante, viene confermato quanto parte della dottrina aveva già desunto dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate nella videoconferenza del 15 giugno 2022, ovvero la “camaleontica” interpretazione secondo cui ad assorbire la sanzione sui versamenti non è la omessa/infedele fatturazione (lo stesso dicasi per la trasmissione telematica dei corrispettivi), ma la dichiarazione infedele.
Almeno, così sembra dalle note alle lettere, che, quando parlano dell’assorbimento, richiamano l’art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 e non anche l’art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97.

Sembra pertanto che:
– se la violazione riguarda l’anno 2022, occorra pagare la sanzione del 90% ridotta a 1/7 sui corrispettivi (art. 6 comma 2-bis) e una sanzione per dichiarazione infedele del 90% ridotta a 1/8 (art. 5 comma 4), non anche la sanzione da omesso versamento dell’IVA periodica;
– se la violazione riguarda l’anno 2023, occorra pagare la sanzione del 90% ridotta a 1/8 sui corrispettivi (art. 6 comma 2-bis) e anche la sanzione da omesso versamento dell’IVA periodica (del 30% o del 15% ridotta a seconda di quando ci si ravvede).

La violazione sui corrispettivi, ben più grave, si pone a monte dei versamenti e non può che assorbirli. Le sanzioni sui corrispettivi, sulle fatture e sull’infedele dichiarazione puniscono condotte che nulla hanno a che vedere con i versamenti. L’art. 13 del DLgs. 471/97 entra in gioco solo quando i corrispettivi vengono trasmessi ma l’IVA non viene poi pagata.
Appare importante la specificazione inerente al fatto che il ravvedimento avviene ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, salvo ci sia un verbale entro il 31 ottobre 2023, caso in cui ci si ravvede ex DL 131/2023. Onde non cadere in errore è bene distinguere gli scenari.

Se c’è un verbale, il ravvedimento è inibito per le violazioni in tema di infedele/omessa trasmissione dei corrispettivi, e questo lo dice l’art. 13 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97. Ecco che il legislatore è “corso ai ripari” ammettendo il ravvedimento, alla presenza di tre condizioni:
– deve trattarsi di violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
– il verbale deve essere stato consegnato/notificato entro il 31 ottobre 2023;
– il ravvedimento deve intervenire entro il 15 dicembre 2023.

Se non c’è constatazione della violazione, il ravvedimento può avvenire secondo le modalità ordinarie, poco importa che la violazione sia successiva al 30 giugno 2023 o antecedente al 1° gennaio 2022. Nemmeno serve che ci si ravveda entro il 15 dicembre.
Il verbale consegnato/notificato dal 1° novembre 2023 in poi continua ad ostare al ravvedimento; nello stesso tempo, l’eventuale notifica dell’atto di contestazione inibisce il ravvedimento in ogni caso.

Se c’è il PVC la riduzione è a 1/5 del minimo

Sebbene nelle lettere non se ne parli, il ravvedimento può sì avvenire se c’è stato un verbale consegnato entro il 31 ottobre 2023, ma la sanzione dovrà, per ogni violazione, essere ridotta a 1/5 del minimo e non a 1/7 o 1/8.
Volendo essere precisi, se il verbale riguarda la sola violazione sui corrispettivi, questa (art. 6 comma 2-bis) deve essere ridotta a 1/5, mentre la dichiarazione infedele (art. 5 comma 4) potrebbe continuare a beneficiare della riduzione a 1/8.
Bisogna fare attenzione alla dichiarazione dei redditi: laddove l’errore fosse ivi recepito, bisognerebbe ravvedere anche il modello REDDITI infedele.

Le lettere non menzionano il ravvedimento sul saldo imposte sui redditi 2022 e sul primo acconto 2023, che andrebbero tuttavia ravveduti (in caso contrario, il contribuente verrebbe raggiunto da un avviso bonario).

Ravvedimento per l’omessa dichiarazione IMU entro il 28 settembre

Lo scorso 30 giugno è scaduto il termine per presentare, ove previsto, le dichiarazioni IMU “ordinarie” di cui all’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 relative agli anni 2021 e 2022. Nel medesimo termine, inoltre, gli enti non commerciali possessori di almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 dovevano presentare le dichiarazioni IMU ENC sia per il 2021 che per il 2022, indipendentemente dal verificarsi di variazioni che abbiano influito sulla determinazione dell’imposta dovuta per tali anni.

Il contribuente che, pur essendovi tenuto, ha omesso di trasmettere entro il citato termine la dichiarazione IMU o IMU ENC per gli anni 2021 o 2022, può assolvere l’adempimento presentando la dichiarazione entro il 28 settembre 2023 avvalendosi del ravvedimento operoso (applicabile anche per l’IMU ex art. 16 del DLgs. 473/97), in forza del quale la dichiarazione omessa può essere presentata entro 90 giorni dal termine ordinario previsto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 (fermo restando, per i tributi locali, l’impossibilità di ravvedersi in caso di avvio di un controllo fiscale).

Una volta decorsi 90 giorni da detto termine, non pare più possibile avvalersi del ravvedimento, salvo previsioni specifiche nel regolamento comunale (cfr. circ. Min. Economia e finanze 29 aprile 2013 n. 1). 
Peraltro, secondo la posizione accolta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 17 giugno 2021 n. 17298), configura un’ipotesi di omessa dichiarazione anche la mancata indicazione di un singolo immobile nella dichiarazione IMU comunque presentata: pure in tale ipotesi vale dunque il termine per ravvedersi del 28 settembre

Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario, entro il predetto termine, non solo presentare la dichiarazione IMU non trasmessa, ma versare altresì la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo, unitamente all’eventuale imposta dovuta e ai correlati interessi.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU, l’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 prevede l’irrogazione di una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Inoltre, anche per l’IMU si applica l’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97: dunque, se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dal termine, la sanzione è ridotta della metà, ossia va dal 50% al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di 25 euro.

In concreto, se il soggetto passivo, pur avendo omesso la dichiarazione, ha provveduto al versamento dell’IMU, la sanzione ex art. 1 comma 775 della L. 160/2019 è applicata nel minimo (50 euro). Ai fini del ravvedimento deve pertanto essere versata una sanzione pari a 5 euro (1/10 di 50 euro), ridotta a 3 euro (arrotondamento di 2,50 euro ex art. 1 comma 166 della L. 296/2006) se la dichiarazione è trasmessa entro 30 giorni dal termine ordinario. 

Se, invece, oltre alla mancata presentazione della dichiarazione IMU, non è stata versata l’imposta dovuta, la sanzione per il ravvedimento è pari al 10% (1/10 del 100%) dell’IMU non versata; se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dal termine, la sanzione è pari al 5% dell’IMU non versata. Per perfezionare il ravvedimento è necessario, in questo caso, versare anche l’IMU dovuta e i relativi interessi (calcolati al tasso legale), operando l’arrotondamento all’unità di euro ex art. 1 comma 166 della L. 296/2006). 

Sanzione parametrata all’IMU non versata

Non paiono invece pertinenti, in materia di IMU, le precisazioni rese per il ravvedimento dell’omessa dichiarazione dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42/2016: tali indicazioni sono difformi dal dato normativo dell’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 (che parametra la sanzione sull’importo dell’IMU “non versata”, fatto salvo l’ammontare minimo di 50 euro). 

Si precisa da ultimo che, se non sono state presentate sia la dichiarazione IMU ENC per il 2021, sia quella per il 2022, occorre ravvedere entrambe le dichiarazioni: l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU ENC vige infatti per ogni anno
Per la dichiarazione IMU “ordinaria”, pare invece debba ravvedersi solo l’omessa dichiarazione per il 2021, e non quella (anch’essa omessa) per il 2022, se in quest’ultimo anno non si sono verificate circostanze tali da comportare una variazione dell’IMU dovuta (e dunque il sorgere di un autonomo obbligo dichiarativo). Infatti, anche se trasmessa oltre i termini ordinari, la dichiarazione IMU per il 2021 si ritiene validamente presentata avvalendosi del ravvedimento: detta dichiarazione pare pertanto possa considerarsi idonea a produrre effetti anche per gli anni successivi, ai sensi dell’art. 1 comma 769 della L. 160/2019. In ogni caso, è opportuno verificare le indicazioni sul punto dell’ente impositore.

Prima rata IMU 2023 con ravvedimento

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica una sanzione pari al 30% dell’importo non versato (ai sensi dell’art. 1 comma 774 della L. 160/2019, che rinvia all’art. 13 del DLgs. 471/97). Tale violazione riguarda i soli casi in cui sia stato correttamente assolto l’obbligo dichiarativo, laddove previsto (si veda “Dichiarazione IMU per gli anni 2021 e 2022 entro fine mese” del 21 giugno 2023). 
Nel caso in cui il versamento avvenga con un ritardo non superiore ai 90 giorni, la sanzione è ridotta al 15%, e ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni.

Il citato art. 13 fa riferimento a un’autonoma violazione in caso di mancato versamento di somme a titolo di acconto o conguaglio. Pertanto, poiché, a norma dell’art. 1 comma 762 della L. 160/2019, vi sono due distinti obblighi di versamento dell’IMU (per la prima e la seconda rata), se viene omesso il versamento di entrambe le rate si hanno due specifiche violazioni.

Analogo discorso vale per gli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, i quali versano l’IMU in tre rate, secondo quanto previsto dal successivo comma 763.
In caso di versamento tardivo, può trovare applicazione la disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, con le correlate riduzioni delle sanzioni.
Per perfezionare il ravvedimento il contribuente deve versare, mediante F24, contestualmente all’importo a titolo di IMU, anche i relativi interessi giornalieri al tasso legale (fissato per il 2023 al 5% in ragione d’anno, ex DM 13 dicembre 2022), nonché la sanzione ridotta.

Interessi e sanzioni vanno integrati all’importo dovuto a titolo di IMU: tale somma va riportata in corrispondenza del codice tributo di riferimento dell’importo versato tardivamente (per i codici tributo si veda la ris. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2020 n. 29). Nel modello F24 va inoltre indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Eccettuata la violazione di omessa dichiarazione, il ravvedimento può avvenire senza limiti temporali, fino al termine di accertamento.
Tuttavia, per l’IMU la possibilità di ravvedersi è preclusa dall’avvio di un controllo fiscale (l’art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97 non contempla infatti i tributi locali).

Inoltre, per l’IMU non trova applicazione il ravvedimento parziale ex art. 13-bis del DLgs. 472/97, riservato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Per il ravvedimento oltre i 90 giorni, l’art. 13 del DLgs. 472/97 individua il termine entro il quale avviene la regolarizzazione (e dunque la misura della riduzione della sanzione) facendo riferimento:
– al termine di presentazione della dichiarazione, per i tributi con dichiarazione periodica;
– alla data dell’omissione o dell’errore, per gli altri tributi.
A tal proposito, si evidenzia che la dichiarazione IMU “ordinaria” (diversamente dalla dichiarazione IMU ENC) ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, se non sono intervenute modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Secondo il Ministero dell’Economia e delle finanze, anche l’IMU deve identificarsi come tributo per il quale è prevista una dichiarazione periodica, poiché il “procedimento” dichiarativo e quello di liquidazione dell’IMU sono disciplinati in modo analogo a quanto previsto per le imposte erariali sui redditi (così le circ. Min. Economia e finanze 13 luglio 1998 nn. 184/E e 29 aprile 2013 n. 1/DF). In senso antitetico, tuttavia, si pone la nota IFEL 19 gennaio 2015, che nega la natura periodica della dichiarazione IMU.Verifica per calcolare il termine da ravvedimento

Tenuto conto della diversità di posizioni in merito, è opportuno verificare eventuali indicazioni presenti nel regolamento o nel sito istituzionale del Comune destinatario del versamento, per determinare la misura della riduzione ex art. 13 del DLgs. 472/97 e perfezionare il ravvedimento. In caso di dubbio, pare prudenziale assumere il termine con cadenza cronologica anteriore.

In ogni caso, adottando la posizione ministeriale, la sanzione per il versamento tardivo dell’IMU è pari a:
– 1,5% dell’imposta non versata (15% × 1/10), ridotta a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non è superiore a 14 giorni;
– 1,5% dell’imposta non versata (15% × 1/10), se il ritardo è compreso tra i 15 e i 30 giorni;
– 1,67% dell’imposta non versata (15% × 1/9), se il ritardo è inferiore a 90 giorni;
– 3,75% dell’imposta non versata (30% × 1/8), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– 4,29% dell’imposta non versata (30% × 1/7), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– 5% dell’imposta non versata (30% × 1/6), se la regolarizzazione avviene oltre il termine richiamato nell’ultimo punto.

RAVVEDIMENTO – NUOVI CODICI TRIBUTO PER IMPOSTE SOSTITUTIVE E SOSTITUTI

Come noto, al fine di procedere al ravvedimento operoso degli omessi/carenti o tardivi versamenti è previsto l’obbligo di versamento
– dell’imposta originaria
– degli interessi di mora calcolati al tasso legale
– della relativa sanzione minima edittale (ex art. 13, Dlgs 471/97), abbattuta in ragione della tardività con cui interviene il ravvedimento operoso (ex art. 13, Dlgs 472/97).

Nota: si ricorda che la sanzione non si applica ove l’omesso/carente versamento derivi da una violazione dichiarativa “a monte” a cui si applichi una sanzione proporzionale (dichiarazione infedele/omessa), in quanto di natura “sostanziale” (la sanzione riferita al versamento rimane “assorbita” da quella riferita alla
dichiarazione – CM 42/2016).

Compilazione mod. F24: in generale il versamento dei tre importi di cui sopra va effettuato utilizzando uno specifico codice tributo; unica deroga attiene ai sostituti d’imposta, i quali non espongono separatamente gli interessi di mora calcolati (che vengono “incorporati” nel tributo).

Per quanto attiene versamento della sanzione:
codice tributo: si utilizza lo specifico codice relativo al tributo interessato (es: 8904 per l’Iva; ecc.)
anno di riferimento: va indicato il periodo d’imposta sui si riferisce il versamento.

I NUOVI CODICI TRIBUTO PER DETERMINATI RAVVEDIMENTI

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di rendere più specifici i codici tributo riferiti:
– alle imposte sostitutive dovute dal contribuente: per i quali andava utilizzato l’unico codice 8913
– alle violazioni commesse dal sostituto d’imposta: che utilizzavano l’unico codice 8906

In tal modo l’Agenzia potrà comprendere più agevolmente a quali omissioni risulta riferito il versamento effettuato (ciò, in particolar modo nel caso in cui il versamento della sanzione non avvenga nel medesimo mod. F24 con il quale si procede a versare l’imposta).

A tal fine l’Agenzia ha emanato due recenti Risoluzioni, che introducono i nuovi codici tributo con una decorrenza differenziata.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE

Con la RM n. 12 del 1/03/2023 l’Agenzia delle entrate ha provveduto ad individuare dei codici tributo più specifici riferiti al versamento
➔ della cedolare secca sulle locazioni
➔ delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e dai contribuenti “minimi”.

Decorrenza: i nuovi codici tributo devono essere utilizzati a partire dal 2 maggio 2023.

Per agevolare l’individuazione dell’esatta codifica, l’Agenzia ha fornito la seguente tabella con indicazione:
✓ del codice tributo da utilizzare per il ravvedimento (prima colonna), riferiti sia alla sanzione che agli interessi di mora
✓ ed il corrispondente il codice tributo per il versamento delle relative imposte (terza colonna).

CODICI SOPPRESSI
In conseguenza dell’introduzione dei nuovi codici tributi sono stati soppressi i previgenti codici:

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Analogamente a quanto visto per le imposte sostitutive, la RM n. 18 del 28/04/2023 ha istituito dei nuovi codici tributo per il ravvedimento operoso riferito ai versamenti dovuti dai sostituti d’imposta (anche in occasione dell’assistenza fiscale).

Come di consueto in sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo ravveduto.

CODICI SOPPRESSI
In conseguenza dell’introduzione dei nuovi codici tributi sono stati soppressi i previgenti codici:

Decorrenza: i nuovi codici tributo devono essere utilizzati a partire dal 2 luglio 2023.

RAVVEDIMENTO OPEROSO – SANZIONI PER OMESSO/TARDIVO VERSAMENTO