Come noto, al fine di procedere al ravvedimento operoso degli omessi/carenti o tardivi versamenti è previsto l’obbligo di versamento
– dell’imposta originaria
– degli interessi di mora calcolati al tasso legale
– della relativa sanzione minima edittale (ex art. 13, Dlgs 471/97), abbattuta in ragione della tardività con cui interviene il ravvedimento operoso (ex art. 13, Dlgs 472/97).
Nota: si ricorda che la sanzione non si applica ove l’omesso/carente versamento derivi da una violazione dichiarativa “a monte” a cui si applichi una sanzione proporzionale (dichiarazione infedele/omessa), in quanto di natura “sostanziale” (la sanzione riferita al versamento rimane “assorbita” da quella riferita alla
dichiarazione – CM 42/2016).
Compilazione mod. F24: in generale il versamento dei tre importi di cui sopra va effettuato utilizzando uno specifico codice tributo; unica deroga attiene ai sostituti d’imposta, i quali non espongono separatamente gli interessi di mora calcolati (che vengono “incorporati” nel tributo).
Per quanto attiene versamento della sanzione:
✓ codice tributo: si utilizza lo specifico codice relativo al tributo interessato (es: 8904 per l’Iva; ecc.)
✓ anno di riferimento: va indicato il periodo d’imposta sui si riferisce il versamento.
I NUOVI CODICI TRIBUTO PER DETERMINATI RAVVEDIMENTI |
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di rendere più specifici i codici tributo riferiti:
– alle imposte sostitutive dovute dal contribuente: per i quali andava utilizzato l’unico codice 8913
– alle violazioni commesse dal sostituto d’imposta: che utilizzavano l’unico codice 8906
In tal modo l’Agenzia potrà comprendere più agevolmente a quali omissioni risulta riferito il versamento effettuato (ciò, in particolar modo nel caso in cui il versamento della sanzione non avvenga nel medesimo mod. F24 con il quale si procede a versare l’imposta).
A tal fine l’Agenzia ha emanato due recenti Risoluzioni, che introducono i nuovi codici tributo con una decorrenza differenziata.
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE |
Con la RM n. 12 del 1/03/2023 l’Agenzia delle entrate ha provveduto ad individuare dei codici tributo più specifici riferiti al versamento
➔ della cedolare secca sulle locazioni
➔ delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e dai contribuenti “minimi”.
Decorrenza: i nuovi codici tributo devono essere utilizzati a partire dal 2 maggio 2023.
Per agevolare l’individuazione dell’esatta codifica, l’Agenzia ha fornito la seguente tabella con indicazione:
✓ del codice tributo da utilizzare per il ravvedimento (prima colonna), riferiti sia alla sanzione che agli interessi di mora
✓ ed il corrispondente il codice tributo per il versamento delle relative imposte (terza colonna).
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CODICI SOPPRESSI
In conseguenza dell’introduzione dei nuovi codici tributi sono stati soppressi i previgenti codici:
![](https://www.studiomaggiotti.com/wp-content/uploads/2023/05/image-17.png)
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE |
Analogamente a quanto visto per le imposte sostitutive, la RM n. 18 del 28/04/2023 ha istituito dei nuovi codici tributo per il ravvedimento operoso riferito ai versamenti dovuti dai sostituti d’imposta (anche in occasione dell’assistenza fiscale).
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Come di consueto in sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo ravveduto.
CODICI SOPPRESSI
In conseguenza dell’introduzione dei nuovi codici tributi sono stati soppressi i previgenti codici:
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Decorrenza: i nuovi codici tributo devono essere utilizzati a partire dal 2 luglio 2023.
RAVVEDIMENTO OPEROSO – SANZIONI PER OMESSO/TARDIVO VERSAMENTO
![](https://www.studiomaggiotti.com/wp-content/uploads/2023/05/image-20-1024x397.png)