LOCAZIONI BREVI – NOVITÀ DAL 2024

L’art. 1 c. 63 della Legge 213/2023 (“Legge di Bilancio 2024”) modifica l’art. 4, DL n. 50/2017, che disciplina il regime delle cd. “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca, introducendo delle novità in materia di aliquota applicabile, ritenuta d’acconto e per gli adempimenti degli intermediari.

INCREMENTO DELL’ALIQUOTA BASE

Con la modifica del co. 2 del citato art. 4, DL 50/2027, dal 2024 sono disposte le seguenti aliquote della cedolare secca (riferite ai soli contratti di “locazione breve” per i quali si sia optato per la cedolare):
aliquota base: è quella del 26%
aliquota ridotta: rimane quella del 21% (che corrisponde all’aliquota ordinaria della cedolare secca), applicabile al reddito derivante da 1 sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione dei redditi.

N.B.: non viene modificata l’aliquota ordinaria della cedolare secca.

In sostanza in presenza di più immobili locati, la maggior aliquota del 26% trova applicazione con
riferimento ai canoni relativi al secondo o terzo o quarto appartamento locato (come anticipato, il
regime della cedolare secca è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).

N.B.: la modifica della legge di bilancio 2024 riguarda esclusivamente le locazioni brevi; pertanto per le “altre” locazioni, in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare applicazione l’aliquota del 21% per tutti gli immobili locati

SOCIETÀ SEMPLICI DI LOCAZIONE O ENTI NON COMMERCIALI
Dal 2024 nulla è cambiato per quanto attiene i soggetti diversi dalle persone fisiche, posto che non possono applicare la cedolare secca; tra questi anche:
✓ le società semplici di locazione
✓ e gli enti non commerciali
oltre a tutte le società commerciali, di persone o di capitale.

CASI PARTICOLARI

Il regime delle locazioni brevi opera solo per i redditi diversi specificamente previsti dalla norma (sublocatario/comodatario), dove causa principale del subcontratto rimane la locazione “di muri”.

Rimangono quindi esclusi dal nuovo regime i redditi diversi derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente (svolta dal proprietario o dal sublocatore/ comodatario), in cui la causa principale va individuata nell’erogazione di un servizio complesso)

Si tratta dell’attività cd. “di Bed and Breakfast”, dove sono prestati servizi aggiuntivi “non strettamente connessi” alla disponibilità dell’immobile (CM 24/2017: la somministrazione della colazione e/o di pasti, la messa a disposizione di autonoleggio o di guide turistiche/interpreti, ecc.).

La disciplina fiscale applicabile alle locazioni brevi si estende anche ai contratti di concessione in locazione (per una durata non superiore a 30 gg) da parte:
– del comodatario dell’unità immobiliare
– del locatario (non rileva la durata della 1° locazione).
In sostanza, in tali casi:
▪️ si deroga al regime ordinario previsto per i redditi fondiari, secondo cui il reddito va tassato (per competenza) in capo al titolare del diritto reale (non al sublocatore/comodatario – RM 394/2008)
▪️ ed il reddito è tassato in capo al 2° locatore/comodatario che ha stipulato il contratto di locazione:
✓ con i criteri delle locazioni brevi (cioè è ammessa l’opzione per la cedolare secca; l’eventuale intermediario che incassa deve applicare la ritenuta ed effettuare la comunicazione annuale, ecc.)
✓ anche se permane la natura di reddito diverso (tassato “per cassa”)

B&B in una unità concessa in comodato/locazione
A tal fine, rivenendo un reddito diverso dall’attività commerciale non abituale, si deve ritenere che:
➔ non possa trovare applicazione la RM 394/2008 (che attiene ad un solo reddito fondiario, imputabile sempre al titolare del diritto reale)
➔ e pertanto debbano trovare applicazione i criteri generali:
▪️ il proprietario (locatore o comodante): può dichiarare solo un reddito fondiario
▪️ il “gestore” (locatario/comodatario che organizza l’attività non abituale): dichiarerà il reddito diverso

Spesso sorge il dubbio su quale debba essere la disciplina civilistica dei contratti che possono accedere al regime “fiscale” delle locazioni brevi.

Preliminarmente va rammentato che le locazioni con finalità abitativa sono soggette ad un regime vincolato di cui alla L. n. 431/98, che pone vincoli più stringenti rispetto alla “cornice” prevista dagli artt. 1571 e segg. del Codice civile, con unica eccezione le locazioni con finalità turistica ed i contratti cd. “di foresteria” delle imprese (in quanto tali queste ultime sono escluse dal regime della locazione breve).

Considerato, poi, che deve trattarsi di contratti di durata estremamente ridotta (massimo 30 gg):
▪️ sono escluse le locazioni disciplinate:
– dall’art. 2, co. 1 (“a canone libero”, con durata minima 4 + 4 anni)- dell’art. 2, co. 3 (“a canone concordato”, con durata minima 3 + 2 anni)
▪️ vanno indagate le altre tipologie di contratti abitativi, i cui tratti rilevanti sono riassunti di seguito:

Alla luce i quanto precede, risulta evidente che:
▪️ i contratti di locazione transitoria per studenti hanno una durata minima non compatibile
▪️ potendo rientrare tra le locazioni brevi i soli contratti
di locazione “transitoria”: nella prassi professionale sono piuttosto rari, anche posta l’assenza di agevolazioni fiscali per il locatore (sono previste per il solo conduttore)
di locazione “per uso turistico”: questi ultimi sono, di fatto, gli unici reali destinatari del regime delle locazioni brevi.

RITENUTA OPERATA DAGLI INTERMEDIARI

Come anticipato, il co. 5 dell’art. 4, DL 50/2017 dispone che:
▪️ in presenza di eventuali agenti immobiliari/gestori di portali telematici di intermediazione immobiliare incaricati dell’incasso del canone
▪️ questi ultimi sono tenuti ad operare una ritenuta all’atto del riversamento del corrispettivo al beneficiario, provvedendo a tutti i relativi adempimenti:
✓ versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo (cod. trib. “1919” – RM 88/2017)
✓ certificazione col mod. CU e presentazione del 770; ecc.
indipendentemente che operino con mandato “con rappresentanza” o “senza rappresentanza”

La Legge di bilancio 2024
➔ nulla dispone circa l’aliquota della ritenuta rimane, pertanto, invariata nella misura del 21%
➔ tuttavia dispone che la stessa si considera sempre a titolo di acconto

Secondo la disciplina vigente fino al 31/12/2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo di imposta in
caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’Irpef.

OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI CON SEDE NELLA UE

Onde adeguare l’ordinamento tributario nazionale alla sentenza della Corte UE 22/12/2022, causa C-83/21 (c.d. “Sentenza Airbnb”) è stato modificato il co. 5-bis dell’art. 4, DL 50/2017, riguardante i soggetti non residenti che:
▪️ mediante la gestione di portali telematici, oltre a mettere in contatto i soggetti alla ricerca di un immobile con i locatori,
▪️ incassano i canoni e corrispettivi ovvero intervengono nel pagamento dei canoni e corrispettivi.

La norma, come modificata dalla legge di bilancio 2024, differenzia gli obblighi a seconda della residenza degli intermediari (Italia, UE o extraUE) e del fatto che siano o meno riconosciuti privi di una stabile organizzazione (di volta in volta, in Italia o nella UE).
SOGGETTI NON RESIDENTI MA IN POSSESSO DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Per i soggetti:
▪️ non residenti
▪️ ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’art. 162 del TUIR.
non è prevista alcuna novità.

Questi soggetti, qualora
▪️ incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o assimilati
▪️ intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,
adempiono agli obblighi di comunicazione, ritenuta e mod. CU tramite la stabile organizzazione.

SOGGETTI RESIDENTI UE MA PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

La novità riguarda, al contrario, i soggetti:
▪️ residenti in uno Stato membro dell’Unione europea,
▪️ riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia,

In base alla nuova norma tali soggetti possono adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e
certificazione previsti dall’art. 4 del DL 50/2017:
▪️ direttamente;
▪️ oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.

SOGGETTI RESIDENTI EXTRA UE

Inoltre per i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea,
▪️ se sono in possesso di una stabile organizzazione in un paese UE, adempiono agli obblighi previsti tramite la stabile organizzazione
▪️ qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in un paese UE, ai fini dell’adempimento degli obblighi suddetti, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.

In tal caso, trovandoci al di fuori della UE, ritorna la possibilità di imporre la nomina del rappresentante fiscale.

SISMABONUS-ACQUISTI – CUMULO CON I BONUS ALL’IMPRESA – CONVENIENZE

Come noto, nell’ambito dei cd. “bonus edilizi” il legislatore ha previsto due fattispecie di agevolazione a favore degli acquirenti di unità immobiliari oggetto di interventi di ristrutturazione:
▪️ detrazione derivante dall’acquisto di immobili ristrutturati da impresa di costruzione/ristrutturazione (o cooperativa edilizia) di cui all’art. 16 bis, co. 3, Tuir
▪️ il cd. “sisma bonus acquisti” (o “acquisto di case antisismiche”), ex art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013.

COMPATIBILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI
ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESA

Il comma 3 dell’art. 16-bis, TUIR, disciplina la detrazione spettante sull’acquisto di unità immobiliari site in edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzione (o cooperative edilizie) che provvedano alla successiva vendita (o assegnazione) dell’immobile.

In particolare l’agevolazione prevede che qualora imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare:
▪️ eseguano, su interi fabbricati, interventi di:
✓ restauro e risanamento conservativo [lett. c), art. 3, co. 1, Dpr n. 380/2001]
✓ ristrutturazione edilizia [lett. d), art. 3, co. 1, Dpr n. 380/2001]
▪️ provvedendo, entro i successivi 18 mesi, all’alienazione/assegnazione dell’immobile all’acquirente/assegnatario dell’abitazione (e relative pertinenze) è attribuita la detrazione del 50%:
▪️ applicata sul 25% del prezzo dell’unità immobiliare (e relative pertinenze) risultante nell’atto pubblico di compravendita/assegnazione
▪️ nel limite di € 96.0000 (il 25% del prezzo complessivo di acquisto non può eccedere tale limite).

SISMABONUS ACQUISTI

Il comma 1-septies all’art. 16, D.L. n. 63/2013, disciplina la detrazione del 75-85% spettante ai soggetti che acquistano unità immobiliari in edifici siti in zona sismica 1, 2 e 3, demoliti e ricostruiti per ottenere della riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi (“acquisto case antisismiche” o “sismabonus acquisti”).

Nota: sono interventi “trainanti”, ammessi alla detrazione del 110% anche se realizzati autonomamente, quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”) previsti dai commi da 1-bis a 1 septies, art. 16, D.L. n. 63/2013, realizzati su immobili siti in zone sismiche 1, 2 e 3 quindi anche il sismabonus acquisti in esame al verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 119 D.L. 34/2020.

COMPATIBILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

In relazione alla possibilità di fruire, contestualmente:
a) del sismabonus/ecobonus in capo all’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione
b) e della detrazione in capo all’acquirente di “case antisismiche”/di immobili ristrutturati si è espressa l’Agenzia Entrate (nel caso di specie si fa riferimento non al concetto di “cumulo”, in quanto la detrazione opera su soggetti diversi, ma, più propriamente, di “compatibilità”).

ACQUISTO CASE ANTISISMICHE CON SISMABONUS INTERVENTI/ECOBONUS

Con l’Interpello n. 70/2021 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:
➔ in presenza di detrazione a favore degli acquirenti per acquisto di case antisismiche
l’impresa che ha realizzato gli interventi:
▪️ può beneficiare dell’ecobonus ex art. 14 D.L. 63/2013, in quanto le detrazioni non sono tra loro incompatibili
▪️ mentre non può beneficiare del “sismabonus” (di cui all’art. 16, co. 1-bis e ss., D.L. 63/2013).

BONUS ACQUISTO IMMOBILI RISTRUTTURATI CON SISMABONUS INTERVENTI/ECOBONUS

Per la cumulabilità della detrazione acquisto immobili ristrutturati con il sisma bonus fruito dall’impresa che ha effettuato i lavori si sono espressi gli interpelli n. 433/2021 e 437/2021.

In particolare secondo l’Agenzia delle Entrate:
▪️ il sisma bonus interventi e l’ecobonus ex art. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013
▪️ è parametrata al costo sostenuto (per interventi di risparmio energetico e antisismici) determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati ed è, quindi, calcolata su componenti diversi dal prezzo globale.

N.B.: alla luce di ciò, l’Agenzia ritiene che non si pongano particolari incompatibilità; dunque:
l’acquirente di un immobile ristrutturato può fruire della detrazione del 50%
➔ anche laddove, sul medesimo immobile, la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione per interventi di efficientamento energetico e di misure antisismiche, di cui agli artt 14 e 16 del D.L. 63/2013.

Si noti che rientra nell’ambito delle “ristrutturazioni edilizie” anche la demolizione con “ricostruzione fedele” secondo la disciplina introdotta dall’art. 10 c. 1 DL 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), che permette un ampliamento di volume per motivati interventi di rigenerazione urbana previsti dalle leggi vigenti o dal PRG comunale.

LE POSSIBILI ALTERNATIVE

Alla luce di quanto precede, l’impresa potrà, in generale, decidere se fruire:
✓ del sismabonus per le spese sostenute per la riduzione del rischio sismico sull’edificio (oltre all’ecobonus per le spese sostenute sul volume preesistente), attribuendo la detrazione per bonus acquisto immobili ristrutturati agli acquirenti (in luogo della maggiore detrazione per acquisto di case antisismiche)
✓ del solo ecobonus per le spese sostenute sul volume preesistente, attribuendo all’acquirente la detrazione per acquisto di case antisismiche alla luce
▪️ del maggior prezzo che potrà presumibilmente “spuntare” alla vendita laddove in virtù della maggiore detrazione che potrà offrire agli acquirenti
▪️ della imponibilità ai fini dei redditi della detrazione sismabonus di cui intenda fruire.




Superbonus 110%: impatti sulla filiera edilizia dovuti alla mancata proroga

Con la presentazione della Manovra di bilancio, è stata esclusa qualsiasi possibilità di proroga dell’agevolazione del Superbonus 110%. L’impatto sulla filiera dell’edilizia potrebbe essere molto negativo per la tenuta del fatturato delle aziende e la preservazione della forza lavoro.

Il Superbonus 110, fine di una stagione

L’esecutivo nella Manovra di bilancio ha escluso qualsiasi apertura in tema di proroghe concernenti i bonus edilizi. L’agevolazione relativa al Superbonus sarà limitata al 70% delle spese sostenute nel caso di lavori eseguiti su condomini, mentre non sarà più prevista per le villette e le unità unifamiliari.

Soprattutto non viene “sdoganata” alcuna proroga per i lavori iniziati su condomini (con detrazione pari al 110%), che non potranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2023, malgrado le reiterate richieste provenienti dal mondo dell’edilizia.

Da più parti, nei mesi scorsi, era stata avanzata la richiesta di una proroga, di almeno tre mesi, da parte delle organizzazioni datoriali e di alcune forze politiche.

Il Ministro dell’Economia ha ribadito che i lavori debbono essere completati entro il 31 dicembre 2023 nel caso si intenda procedere allo sconto in fattura e alla eventuale cessione del credito maturato nel cassetto fiscale, diversamente l’unico meccanismo di cui si potrà usufruire sarà quello della detrazione: misura spesso non fruibile dal titolare del credito in virtù della scarsa tax capacity.

Le difficoltà delle aziende nell’accedere al mercato della compravendita di crediti fiscali

L’impossibilità di utilizzare la propria tax capacity e l’assenza di soluzioni “istituzionali”, costringe le aziende, titolari di crediti, a rivolgersi al mercato della compravendita dei bonus fiscali.

Tale mercato, da mesi, versa in una fase di stallo creando non pochi problemi alle aziende che non riescono a monetizzare i crediti presenti nei loro cassetti fiscali, rinvenienti da lavori connessi ai bonus edilizi.

L’impasse è causata dalla difficoltà di far incontrare domanda e offerta in quanto i cedenti prediligono vendite verticali dei cassetti (tutte le annualità), al fine di risolvere importanti crisi di liquidità che molto spesso impediscono financo di terminare i lavori intrapresi.

I cessionari, viceversa, optano per acquisti periodici, al fine di non iscrivere posizioni debitorie nel bilancio e ridurre al minimo eventuali rischi legali e reputazionali.

La manleva offerta dagli istituti di credito, se valida da un punto di vista dell’esposizione finanziaria del cessionario, nulla può nel caso di sequestri di crediti effettuati nei cassetti fiscali dei cessionari (nella malaugarata, ma non così remota, ipotesi di cessione di crediti poi individuati dalla magistratura come inesistenti).

Le aziende cessionarie prediligono acquisti periodici (spesso annuali) pur, in molti casi, sottoscrivendo impegni pluriennali all’acquisto (speculari a quanto presente nel cassetto fiscale del cedente).

Non si tratta di una cessione tout court ma di un accordo di somministrazione periodica di crediti che è più tutelante per il cessionario avendo effetti obbligatori e non reali (i crediti restano nel cassetto del cedente fino al momento della somministrazione annuale).

Pare, allora, più sensato e prudente acquistare direttamente sul mercato primario (direttamente dalle aziende) effettuando, a monte, severi controlli sull’azienda cedente e sulla genesi del credito offerto in cessione.

I controlli da eseguire debbono concentrarsi sul piano dell’analisi reputazionale in primis. Tale verifica deve essere effettuata su tutti i soggetti coinvolti, siano queste persone giuridiche o fisiche. In particolare, l’analisi deve interessare tanto la compagine sociale del cedente, con la ricostruzione di catene di controllo e l’individuazione del/dei beneficiario/beneficiari effettivi, quanto sui professionisti chiamati ad attestare i requisiti di spettanza del credito d’imposta (certificatori, asseveratori, etc.).

Superata questa prima fase, sono necessari controlli rafforzati che hanno ad oggetto tanto il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 (obblighi di adeguata verifica della clientela, obblighi di conservazione della documentazione, obblighi di segnalazione e di astensione) tanto la verifica degli indici di anomalia specificamente previsti dalla Banca di Italia in materia di cessione dei crediti fiscali.

Solo questo scrupoloso iter di controllo eseguito da professionisti esperti, accompagnato dalla verifica dell’esistenza e dell’autenticità di tutti i documenti di cui la legge prevede il possesso da parte del cessionario, può garantire il cessionario nelle operazioni di acquisto dei crediti fiscali (tutelando la sua buona fede ed evitando pericolosi rischi reputazionali).

Non può sfuggire come la necessità di epurare il mercato da eventuali rischi reputazionali e di responsabilità legali (in capo ai cessionari) renda la conclusione delle operazioni di compravendita di crediti fiscali particolarmente farraginose.

Ad oggi, infatti, il mercato sembra scontare difficoltà preoccupanti e pressanti, soprattutto per i cedenti, stante l’impossibilità di portare a nuovo i crediti che per loro natura hanno una scadenza annuale.

La strategia appare chiara: rendere gestibile e prevedibile, nel 2024, l’impegno finanziario che dovrà affrontare lo Stato per la gestione dei bonus edilizi.

Evidentemente, l’impatto su tutta la filiera dell’edilizia potrebbe essere devastante per quanto riguarda la tenuta del fatturato, la struttura e l’efficienza finanziaria delle aziende e la tenuta del livello occupazionale.

Proposte di emendamenti alla Manovra di bilancio: proroga e sblocco dei crediti incagliati presenti nei cassetti fiscali

Come già precisato, alcune forze politiche hanno presentato un pacchetto di emendamenti alla Manovra finanziaria volte a modificare la disciplina del Superbonus per il prossimo anno.

Un primo emendamento riguarda la possibilità di prorogare il bonus all’aliquota del 110% fino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Altro emendamento, inoltre, riguarda anche la possibilità di completare i lavori di ristrutturazione, finanziati con il Superbonus, entro il 30 giugno 2024, se al 31 dicembre 2023 è stato completato il 30% dei lavori, con l’asseverazione del direttore dei lavori.

Per quanto riguarda i crediti presenti nei cassetti fiscali (cc.dd. incagliati) è stata proposta la riattivazione della cessione plurima.

“DECRETO PROROGHE” CONVERTITO – LE PRINCIPALI NOVITÀ

Sulla G.U. n. 278 del 28/11/2023 è stata pubblicata la Legge n. 170/2023 di conversione del DL n. 132/2023 (cd. “Decreto Proroghe”). Si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITA’ (art. 2) – CONFERMA

E’ confermata la proroga al 15/11/2023 del termine di cui all’art. 1, co. 134 e 135, della Legge di bilancio 2023:
▪️ per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva del 14% sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data dell’1/01/2023
▪️ rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sull’importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi).

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (art. 3, co. 1 e 2) – CONFERMA

E’ confermato che i versamenti dei tributi, contributi previdenziali/assistenziali e dei premi Inail:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che al 4/07/2023 avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Delibera del CdM del 28/08/2023)
✓ si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, entro il 31/10/2023.

SOSPENSIONE TERMINI ALLUVIONATI DEL CENTRO ITALIA (art. 3, co. 2-quater) – NEW

L’art. 1 del DL n. 61/2023 ha sospeso:
✓ a favore dei soggetti che al 1/05/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023
✓ i termini in scadenza nel periodo dal 1/05/2023 al 31/08/2023, relativi:
– ai versamenti tributari
– agli adempimenti e ai versamenti di contributi previdenziali/assistenziali e premi INAIL (Circ. Inps n. 67/2023; Circ. Inail nn. 33/2023 e 43/2023; Mess. Inps nn. 2900/2023 e 3035/2023)
– ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai suddetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

Ora, con modifica del comma 7 del citato art. 1), è disposto che:
▪️ versamenti sospesi: sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023)
▪️ adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni: sono effettuati entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023).

RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 3-bis) – NEW

I soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non hanno perfezionato la procedura di “ravvedimento speciale”, di cui all’art. 1, co. 174-178, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023):
▪️ possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste,
▪️ a condizione che:
versino le somme dovute in un’unica soluzione (non è più ammesso il versamento in forma rateale) entro il 20/12/2023
rimuovendo le irregolarità/omissioni entro la medesima data.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI (art. 4) – CONFERMA

Con intervento sui co. 100 e 105 dell’art. 1, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) è confermata:
▪️ la proroga al 30/11/2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali
▪️ il versamento dell’imposta sostitutiva (dell’8% / 10,5% / 13%) va effettuato in unica soluzione entro il 30/11/2023

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6, co. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 30/11/2024 del termine entro cui i contribuenti che applicano il regime forfetario:
▪️ relativamente al periodo d’imposta 2021
▪️ devono adempiere agli specifici obblighi informativi di cui al co. 73, art. 1, della L. 190/2014.

PROSPETTO ALIQUOTE IMU (art. 6-ter, co. 1) – NEW

Viene differita all’anno d’imposta 2025 la decorrenza dell’obbligo a carico dei Comuni di fornire al MEF il Prospetto delle aliquote IMU (di cui all’art. 1, co. 756 e 757, L. n. 190/2019) utilizzando l’apposita applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, considerate:
– le difficoltà riscontrate dai comuni in fase di implementazione dell’elaborazione del Prospetto
– dell’esigenza di considerare alcune fattispecie attualmente non previste dal Prospetto.

NUOVA SABATINI (art. 6-quater) – NEW

Con modifica del co. 415, art. 1, L. n. 197/2022 è disposto che per le iniziative di investimento con contratto di finanziamento stipulato dall’1/01/2022 al 31/12/2023 (in luogo del 30/06/2023)
▪️ il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, previsto dai DM attuativi adottati ai sensi dell’art. 2, co. 5, DL 69/2013
▪️ è prorogato per ulteriori 6 mesi (il termine è di 18 mesi complessivi).

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO (art. 10-quater) – NEW

L’ultimo periodo dell’art. 28, co. 5, Dlgs. 36/2021 (Riforma del lavoro sportivo) ha previsto che:
➔ per gli adempimenti (comunicazione di instaurazione del rapporto; flusso UniEmens; ecc.)
➔ e per i versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali dei co.co.co. nel dilettantismo periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 potevano essere effettuati entro il 31/10/2023.
Ora, con modifica del citato ultimo periodo del co. 5 è disposto il differimento al 30/11/2023:
▪️ degli adempimenti e dei versamenti dei citati contributi previdenziali/assistenziali dovuti per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co. nel settore dilettantistico
▪️ limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (ART. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 31/12/2023 del termine di cui all’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 (già prorogato dal DL n. 51/2023) a favore delle “categorie prioritarie” per l’accesso alle agevolazioni, per la presentazione della domanda per usufruire della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa nella misura massima dell’80% del prezzo di acquisto dell’immobile (inclusione eri accessori).

Guadagni derivanti dall’acquisto di bonus fiscali esclusi dal reddito

L’Agenzia delle Entrate, nella giornata di ieri, ha ufficializzato la risposta con la quale ha sancito l’irrilevanza fiscale del differenziale tra le somme impiegate per acquisire il credito d’imposta derivante da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi che verrà utilizzato in compensazione.
La questione ha tenuto banco per diverso tempo, dal momento che, come evidenzia la stessa Agenzia, il legislatore non ha disciplinato la materia, rinviando implicitamente ai principi generali del TUIR.

La risposta scaturisce da un’istanza di interpello presentata da uno studio associato e contiene diversi spunti d’interesse, a partire dall’affermazione in base alla quale l’assimilazione degli studi associati alle società semplici comporta che il reddito fiscale di tali soggetti sia costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nel medesimo art. 6 del TUIR, identificate in ragione della loro fonte di produzione.

Da ciò deriva, secondo l’Agenzia delle Entrate, la necessità di verificare se il provento in esame rientri tra i redditi di capitale ovvero tra i redditi di lavoro autonomo ovvero tra i redditi diversi.
Occorre tuttavia considerare che l’esercizio in forma associata di arti e professioni costituisce ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR reddito di lavoro autonomo, per cui l’impostazione dell’Agenzia appare plausibile solo nella misura in cui l’investimento in questione non sia connesso all’attività professionale.

Se, nel caso di specie, lo studio avesse deciso di investire la liquidità generata dall’attività professionale, ci si sarebbe potuti limitare all’analisi dell’art. 53 del TUIR, concludendo, come ha concluso l’Agenzia, che il provento originato dall’acquisto dei crediti non può essere tassato in quanto la nozione di cui all’art. 54 comma 1-quater del TUIR di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale, pur essendo ampia, non può includere i differenziali in questione.

Date le premesse, però, l’Agenzia si spinge ad analizzare la questione anche sotto il profilo della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, arrivando a conclusioni che dovrebbero assumere portata generale.

Con riferimento ai redditi di capitale, l’art. 44 comma 1 lett. h) del TUIR prevede che rientrino tra le fattispecie imponibili “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”.

Come affermato in passato dalla stessa Amministrazione finanziaria, detta disposizione ha una funzione di chiusura; pertanto “per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito”.
Rientrano in tale previsione:
– i proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell’art. 820 c.c., vale a dire i proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che un terzo abbia di un capitale,
– tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che, pur se non riconducibile tra quelli precedentemente menzionati, presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.
La richiamata lett. h) qualifica quindi come reddito di capitale ogni rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale, intendendosi per tale la semplice concessione temporanea alla controparte della disponibilità del capitale.

Sulla base di tale premesse, la risposta n. 472/2023 conclude però che “l’acquisto del credito d’imposta dietro corrispettivo non costituisce impiego di capitale”. Forse su questo punto l’Agenzia avrebbe potuto soffermarsi maggiormente, esplicitando un percorso argomentativo che potrebbe tornare utile in altre occasioni.
In effetti, che il capitale venga restituito mediante compensazione tributaria ovvero che ci sia un’alea in capo al cessionario relativa al plafond di tributi da compensare potrebbe supportare la ricostruzione proposta dall’Agenzia.

Anche per i redditi diversi, la risposta di ieri esclude che si possa applicare l’art. 67 comma 1 lett. c-quinquiesdel TUIR, norma in base alla quale sono assoggettati a tassazione le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

SPORT BONUS 2023 – 2° FINESTRA – DOMANDA ENTRO IL 16 NOVEMBRE

La legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 614 L. 197/2022) ha esteso anche per l’anno 2023 il cd. “bonus sport”, che consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate, a sostegno di interventi di:
▪️ manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici
▪️ realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti stessi.

MECCANISMO APPLICATIVO

I soggetti interessati:
✓ sono esclusivamente le imprese
✓ a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato
✓ da utilizzarsi in 3 quote annuali di pari importo.

Limite: il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di importo pari a:
✓ 1% dei ricavi 2022
✓ nel limite dello stanziamento pubblico (pari a €. 15 milioni per il 2023).

DOMANDA

La procedura di domanda resta quella definita dal DPCM 30/04/2019, il quale prevede due finestre temporali, rispettivamente:
1º finestra: dal 30 maggio al 30 giugno
2º finestra: dalle ore 8:00 del 16 ottobre alle ore 23:59 del 16 novembre.

PROCEDURA INVIO

La domanda sport bonus 2023 deve essere inviata esclusivamente tramite l’apposita piattaforma reperibile al link https://avvisibandi.sport.governo.it/.
Nella domanda, tra l’altro, bisogna indicare l’importo dell’erogazione liberale che si intende effettuare e il soggetto beneficiario.

Allegati: alla richiesta bisogna allegare:
✓ copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
✓ visura camerale dell’impresa erogatrice;
✓ contratto di affitto o concessione dell’impianto sportivo interessato dall’intervento;
✓ dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario della volontà di accettare l’erogazione liberale, con indicazione dell’importo e del tipo di lavori che intende realizzare (nuova opera, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia).

Una volta ricevuta la domanda, il Dipartimento dello sport, pubblica:
▪️ l’elenco delle imprese autorizzate a effettuare la donazione indicata nella domanda medesima
▪️ il termine entro cui deve essere inviata la quietanza di pagamento da cui risulti la dicitura: “operazione eseguita”, con causale “sport bonus 2023 — 2° finestra — numero seriale assegnato”.

Pagamento: l’erogazione liberale deve essere effettuata con uno dei seguenti strumenti “tracciabili”:
– bollettino postale
– bonifico bancario/postale
– carte di credito o carte di debito/prepagate
– assegni (bancari o circolari).

ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

I destinatari dell’erogazione delle erogazioni liberali devono:
▪️ entro 10 giorni dal ricevimento dell’erogazione: comunicare al Dipartimento per Io Sport l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione concreta e darne adeguata pubblicità attraverso mezzi informatici (sito web o altro)
▪️ entro il 30/06 di ogni anno successivo all’erogazione (e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture): comunicare al Dipartimento per lo Sport Io stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

RICONOSCIMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento dello Sport:
– quantifica il credito d’imposta effettivamente spettante, nel rispetto dei limiti dello stanziamento pubblico di fondi;
– ne dà comunicazione aII’Agenzia delle Entrate, la quale procede ad inserire il credito d’imposta nel Cassetto fiscale del contribuente;
– ufficializza l’elenco delle imprese che possono beneficiare del credito (con il relativo importo) sul proprio sito istituzionale.

Utilizzo: il credito d’imposta “Sport” Bonus 2023” è utilizzabile solo in compensazione nel Mod. F24
✓ da presentarsi attraverso i servizi telematici deII’Agenzia Entrate
✓ in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025
✓ utilizzando il codice tributo “6892” (RM n. 65/2018), da esporre nella Sezione Erario.

Beni e servizi a uso promiscuo da indicare al 50% nel quadro RS dei forfetari

La comunicazione dei dati relativi all’attività richiesti ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS (righi RS375-RS381) del modello REDDITI PF non è stata intaccata dall’art. 6 del DL 132/2023 che ne ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2021, il rinvio al 30 novembre 2024. Nessun differimento per i dati del 2022, che andranno comunicati con l’invio della dichiarazione entro il prossimo 30 novembre. Può quindi essere utile riepilogare i chiarimenti forniti nel tempo, per orientare sulla compilazione del quadro.

I dati oggetto di comunicazione per gli imprenditori sono:
– il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
– l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi oneri accessori di diretta imputazione e spese sostenute per lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa; vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
– i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (es. i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, i canoni di noleggio, i canoni d’affitto d’azienda, i costi sostenuti per il pagamento di royalties);
– l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

professionisti invece devono indicare, nel rigo RS381, le spese sostenute nell’anno per consumi (servizi telefonici compresi quelli accessori, energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli).

A livello preliminare, una questione che viene frequentemente posta riguarda la sussistenza di un obbligo per i contribuenti forfetari di documentare le spese relative all’attività posto che le stesse (con la sola eccezione dei contributi previdenziali obbligatori) non concorrono analiticamente alla determinazione del reddito. A livello normativo, gli unici passaggi dai quali può desumersi un siffatto obbligo sembrano individuabili nei commi 59 e 69 dell’art. 1 della L. 190/2014, che ribadiscono l’obbligo di conservazione della documentazione di spesa dal quale deriverebbe, quale necessario presupposto, l’onere di precostituzione della stessa. Ulteriore profilo riguarda l’opportunità di disporre della documentazione nell’ottica di un’eventuale disapplicazione del regime a seguito di accertamento.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, i dati richiesti vanno indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività d’impresa devono essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo d’imposta e nella misura in essa indicata (circ. n. 10/2016, § 4.2.3). Si noti che, a differenza delle istruzioni al modello REDDITI PF, nessun riferimento è stato fatto al momento di sostenimento della spesa. Sulla base del chiarimento, quindi, se non sono state documentate le spese (si pensi ad esempio all’acquisto di carburante), il contribuente non sarebbe tenuto a effettuare una stima della spesa annuale al sol fine di compilare il rigo.
Vi sono poi ipotesi in cui, pur disponendo della documentazione, potrebbe essere difficoltoso individuare la quota di spesa interessata (si pensi agli spazi di coworking utilizzati da professionisti in cui non è individuato il dettaglio delle singole voci di spesa).

D’altra parte, è la stessa Amministrazione a contemplare la possibilità che non vi siano dati da comunicare avendo predisposto la casella RS382, non prevista dal modello dichiarativo, ma presente nelle specifiche tecniche e nel software di compilazione del modello REDDITI PF. In ogni caso, vista l’irrilevanza della spesa ai fini della determinazione del reddito, la mancata precostituzione della documentazione strumentale alla compilazione del prospetto potrebbe essere sanzionata al massimo come dichiarazione inesatta, sempre che non si ravvisi la causa di non punibilità derivante da obiettiva incertezza.

Nel prospetto vanno altresì indicati, nella misura del 50%, i beni strumentali a uso promiscuo. Il chiarimento è applicabile anche a costi e spese afferenti a beni o servizi usati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente (circ. n. 24/2016, § 10). Non rilevano quindi i diversi limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

Il costo per l’acquisto di beni e servizi dovrebbe essere indicato al lordo dell’IVA addebitata sulle fatture di acquisto tenuto conto che, nell’ambito del regime forfetario, non opera il meccanismo di rivalsa-detrazione e le predette voci di costo non sono rappresentate solo dalla quota direttamente afferente ai beni o servizi, ma comprendono anche l’IVA assolta che rimane a carico del contribuente.

BONUS EDILIZI – LE NOVITÀ DEL “DECRETO OMNIBUS”

Il DL n. 104/2023 (in G.U. del 10/08/2023) recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” (cd. “Decreto Omnibus”), ha introdotto le seguenti novità in materia di bonus edilizi:
▪️ proroga del Superbonus in relazione alle unità immobiliari unifamiliari
▪️ nuovo obbligo comunicativo per gli ultimi cessionari dei bonus edilizi in presenza di sopravvenuta inutilizzabilità del credito.

PROROGA AL 31/12/2023 PER “VILLETTE”

L’art. 24 del DL n. 104/2023, modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha proceduto a prorogare nuovamente il termine il entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.

Ora, con la citata modifica normativa, viene disposto che per gli interventi:
▪️ “trainanti” (ex co. 1 e co.4 dell’art. 119) effettuati dalle persone fisiche “private”:
✓ su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
✓ su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
▪️ “trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari (nuovo co. 8-quater)

la detrazione del 110%
➔ risulta prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023)
➔ sempre a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

VERIFICA DEL 30% DEI LAVORI AL 30/09/2022

Il comma 8 bis (non modificato) dell’art. 119, DL 34/2020 dispone che:
▪️ nel computo del SAL al 30% (necessario per fruire del maggior termine previsto per il superbonus)
▪️ possono essere compresi anche i lavori non agevolati con la detrazione 110%.

L’Agenzia, nella recente CM n. 17/2023, ha chiarito che la condizione si considerata rispettata:
▪️ anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito:
✓ di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso
✓ o di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale;
▪️ e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale dei lavori eseguiti rispetto all’intervento complessivo.

COMUNICAZIONE CREDITI INUTILIZZABILI

L’art. 25, co. 1, del DL n. 104/2023 introduce un nuovo adempimento in relazione alle opzioni per la
cessione dei crediti o per il cd. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020:

Pertanto:
▪️ l’ultimo cessionario di un credito derivante dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito di cui all’art. 121, co. 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020
▪️ che risulti non utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo (si tratta del medesimo termine entro cui il beneficiario della detrazione avrebbe utilizzato la singola quota annuale del di beneficio)
è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta
conoscenza
dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Attuazione: le modalità di comunicazione saranno definite da apposito Provvedimento dell’Agenzia, entro il 2 gennaio 2024.

DUBBI: in attesa del citato Provvedimento dell’Agenzia, il generico riferimento all’art. 121 del DL n.
34/2020 porta a ritenere che la disposizione possa trovare applicazione:
✓ sia il superbonus, che attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 110%
✓ che tutti gli altri bonus edilizi (eco-bonus, sisma-bonus, “bonus casa” ex art. 16-bis Tuir, bonus facciate, bonus barriere architettoniche, installazione delle colonnine di ricarica elettrica, ecc.).

È auspicabile che l’Agenzia fornisca una casistica degli eventi che rendono il credito inutilizzabile.

DECORRENZA

Il nuovo adempimento si applica con la seguente cadenza temporale:
– se l’evento che ha comportato l’inutilizzabilità del credito si è evidenziato dal 1/01/2023: l’obbligo decorre da tale data (es: un evento manifestatosi l’8/12/2023 va comunicato entro il 7/01/2024)
– in caso contrario: la comunicazione va effettuata entro il 2/01/2024 (es: un evento manifestatosi il 31/10/2023 va comunicato entro il 2/01/2024).

SANZIONE

La mancata comunicazione entro i termini comporta la sanzione amministrativa pari a € 100.

AUTOTRASPORTO – I BONUS CARBURANTE NEL “DECRETO LAVORO”

Il DL n. 48/2023 (cd. “Decreto Lavoro”), convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, ha istituto dei crediti d’imposta per il settore:
– dell’autotrasporto di beni in conto proprio e in conto terzi
– delle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico
i cui fondi agevolativi erano stati stanziati dal DL n. 144/2022 (cd. “Decreto Aiuti-ter”) e della L. n. 197/2022 (“Legge di Bilancio 2023”).

AUTOTRASPORTO DI BENI – 1° E 2° TRIMESTRE 2022

Per quanto attiene il trasporto di beni le agevolazioni sono articolate come segue.

AUTOTRASPORTO “C/PROPRIO” – 1° TRIMESTRE 2022

L’art. 14 del D.L. 144/2022 (c.d. “Decreto Aiuti ter”) al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, aveva autorizzato la spesa:
✓ di 100 milioni di euro per l’anno 2022
✓ da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci di cui all’art. 24-ter, co. 2, lett. a), del D. Lgs n. 504/95.
Ora l’art. 34 del DL n. 48/2023 (“Decreto Lavoro”), in sede di conversione nella L. n. 85/2023, ha modificato il citato art. 14, rimodulando l’agevolazione nel modo che segue.

BENEFICIARI: il credito d’imposta spetta alle imprese
▪️ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
▪️ esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva ≥ 7,5 t
▪️ munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell’apposito elenco di cui all’art. 24-ter, co. 2, lett. a), n. 2), D.Lgs n. 504/95.

AMMONTARE DEL CREDITO: il credito spetta:
– nella misura massima del 28% della spesa sostenuta nel 1° trimestre 2022 (e, comunque nel limite massimo di quanto finanziato, pari a € 85 milioni)
– per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore
– utilizzati nell’esercizio dell’attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

RISORSE RESIDUE: eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate, possono essere utilizzate per maggiorare la quota del credito d’imposta di cui al paragrafo che segue, a favore delle imprese di autotrasporto di beni c/terzi.

AUTOTRASPORTO DI BENI “C/TERZI” – 2° TRIMESTRE 2022

L’art. 1, co. 503, L. 197/2022 (“Legge di Bilancio 2023”) aveva stanziato un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2023 per l’istituzione di un contributo a riduzione degli effetti economici derivanti dall’aumento del costo del carburante per gli esercenti attività di autotrasporto merci.

Anche in questo caso, l’art. 34 del DL n. 48/2023 (“Decreto Lavoro”), in sede di conversione in legge, ha modificato la disciplina originariamente prevista dalla Legge di bilancio 2023.

BENEFICIARI: il credito è destinato alle imprese:
▪️ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
▪️ esercenti le attività di trasporto previste all’art. 24-ter, co. 2, lett. a), n. 1), del D. Lgs n. 504/95, cioè l’attività di trasporto merci c/terzi con veicoli di massa massima complessiva ≥ 7,5 t
▪️ iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Risultano, pertanto, esclusi dalla disposizione in commento:
– gli esercenti attività di trasporto di persone (art. 24-ter, co. 2, lett. b), DLgs n. 504/95)
– le imprese munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose “in conto proprio”, iscritte nel relativo elenco (art. 24-ter, co. 2, lett. a), n. 2), DLgs n. 504/95)
– le imprese di autotrasporto c/terzi stabilite all’estero (anche nella UE – art. 24-ter, co. 2, lett. a), n. 3).

AMMONTARE DEL CREDITO: il credito spetta
– nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 trimestre 2022,
– per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 superiore
– utilizzati nell’esercizio dell’attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA

Entrambi i precedenti crediti d’imposta:
– sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza che operino i limiti di cui alla L. 388/2000 (€ 2 mil.) e L. 244/2007 (€ 250.000);
non sono tassati ai fini del reddito d’impresa/Irap (né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, Tuir)
– sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi

N.B.: i crediti d’imposta sono, pertanto, interamente cumulabili col bonus cd. “caro gasolio”, posto che, considerata la misura di quest’ultimo, la somma delle agevolazioni (inclusa la non imponibilità ai fini dei redditi/IRAP) non eccede il 100% del costo sostenuto per il gasolio utilizzato.

DECRETI ATTUATIVI
La norma istitutiva rinvia ad appositi Decreti del MIMS la disciplina di dettaglio (aliquota dell’agevolazione, modalità di presentazione dell’istanza, modalità di erogazione del contributo, ecc.) dei crediti d’imposta in esame.

AUTOTRASPORTO DI PERSONE – 2° SEMESTRE 2022

Come anticipato, l’art. 14 del DL n. 144/2022 (“Decreto Aiuti ter”) aveva autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, destinata, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi:
✓ di trasporto di persone su strada
✓ del noleggio di autobus con conducente.
Ora l’art. 34, D.L. n. 48/2023, (c.d. “Decreto Lavoro”) conv. con modif. L. 85/2023 modificando il citato art. 14 rimodula l’agevolazione nel seguente modo.

BENEFICIARI

Il credito spetta alle imprese del settore dei servizi:
▪️ di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.lgs 21 n. 285/2005
▪️ di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente).

AMMONTARE DEL CREDITO

Il credito spetta
– nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 semestre 2022, (e, comunque, nel limite massimo di quanto finanziato, pari a € 15 milioni)
– per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore,
– utilizzati nell’esercizio dell’attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito
– è utilizzato esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 (€ 2 mil.) e L. 244/2007 (€ 250.000);
non è tassato ai fini del reddito d’impresa e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, Tuir;
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi (es: il citato bonus cd. “caro gasolio”) purché tale cumulo (considerata anche la non imponibilità ai fini dei redditi e dell’IRAP) non porti al superamento del costo sostenuto.

DECRETO ATTUATIVO
Anche per quest’ultimo credito d’imposta, la disciplina di dettaglio sarà disciplinata da apposito DM del MIMS.