Acconto IMU per l’anno 2023 entro il 16 giugno

Anche quest’anno la prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno e, relativamente alle modalità di computo dell’imposta, occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
– il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
– il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2023, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.
Entro il 16 giugno 2023, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2023, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2023.

L’IMU per l’anno 2023, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:
– la prima entro il 16 giugno 2023, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per il 2022;
– la seconda entro il 18 dicembre 2023 (in quanto il 16 cade di sabato), a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2023 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2023, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2023.

FACOLTÀ DEI COMUNI DI DIFFERIRE I TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMU

Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.
Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).
Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2023 (per l’acconto) ed entro il 18 dicembre 2023 (per il saldo).

UTILIZZO DEI BONUS ENERGETICI DEL 2° TRIMESTRE 2023 – I CODICI TRIBUTO

Nell’ambito del cd. “Decreto Bollette” (art. 3, DL 34/2023), ancora in attesa di conversione in legge, sono stati riproposti anche per il 2° trimestre 2023 le agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, a favore:
▪ delle imprese energivore e non energivore (quest’ultime ove dotate di un contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4.5 kW):
✓ nella misura, rispettivamente, del 20% e del 10% della spesa sostenuta nel 2° trimestre 2023 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata
✓ a condizione che il costo medio per kWh di detta componente riferita al 1° trimestre 2023 (al netto di imposte e sussidi) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 1° trimestre 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa)
✓ il beneficio spetta anche le imprese che hanno prodotto e autoconsumato l’energia nel 2° trimestre 2023 (in luogo del costo per kWh si assume il costo medio dei combustibili utilizzati per produrre l’energia e il credito d’imposta è determinato adottando il PUN medio del 2° trimestre)
▪ delle imprese gasivore e non gasivore:
✓ nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel 2° trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
✓ purché la media dei prezzi di riferimento del MI-GAS del 1° trimestre 2023 subisca un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019 (condizione ormai verificata, considerati i pochi giorni dalla conclusione del 1° trimestre 2022).

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 DEL CREDITO D’IMPOSTA

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) entro il 31/12/2023.

A tal fine, nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo, istituiti dall’Agenzia con la recente RM n. 20 del 15/05/2023:

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito, il 2023.
Si rammenta che i crediti d’imposta :
✓ non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
✓ non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi

Conversione DL Bollette – novità per Rottamazione – quater e stralcio dei debiti fino a € 1.000

Nell’iter di conversione del c.d. DL Bollette – DL 34/2023 – la Commissione Finanze della Camera ha approvato degli emendamenti che contengono delle novità relative agli istituti della rottamazione quater, dello stralcio dei debiti fino a € 1.000 e della definizione agevolata delle controversie tributarie.

Iter di approvazione – La Legge di conversione del DL 34/2023 sarà esaminata dalla Camera dei Deputati il prossimo 17/05/2023 e poi dovrà ottenere il via libera definitivo dal Senato entro il 30/05/2023.

Rottamazione–quater e Saldo e stralcio – La normativa vigente relativa agli istituiti della Rottamazione quater (ex art. 1, c. 231, legge di Bilancio 2023) e dello stralcio, parziale o totale, dei debiti fino a €. 1.000 (ex art. 1, c. 227 e 229-bis, legge di Bilancio 2023), circoscrive il perimetro applicativo ai casi di carichi “tramite ruolo” affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Con l’emendamento approvato, invece, i due istituti di pace fiscale vengono estesi agli enti territoriali che provvedono direttamente o affidano il recupero a soggetti iscritti ad apposito Albo ex art. 53, D.Lgs. n. 446/97 (società che riscuotono tramite “ingiunzione di pagamento”).

Se vogliono aderire, gli enti territoriali potranno farlo emanando, entro 60gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un provvedimento in cui disciplinano:
numero di rate e relativa scadenza;
modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
termine entro cui l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Definizione liti pendenti – Relativamente all’istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie (ex art. 1, c. da 186 a 202, legge di Bilancio 2023), la disciplina vigente prevede che nel caso in cui gli importi dovuti superino €. 1.000 è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, di cui le prime 3 da versare entro 30/09/2023, 31/10/2023 e 20/12/2023.
Le rate successive devono essere versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

L’emendamento approvato prevede la possibilità di versare le rate successive alle prime tre in un massimo di 51 rate mensili di pari importo (si abbrevia leggermente l’intervallo di dilazione), con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024 (per il mese di dicembre di ciascun anno la scadenza del versamento resta ferma al giorno 20 del mese).

Credito d’imposta a favore delle start up innovative – Sempre nell’iter di conversione del DL 34/2023, è stato approvato un emendamento che introduce un credito d’imposta a favore delle start up innovative.

Il nuovo beneficio è riservato alle start up innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità ed è riconosciuto, fino al 20% della spesa sostenuta e, comunque, per un importo massimo di 200.000 euro, per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Le risorse stanziate per la misura ammontano a 2 milioni di euro per l’anno 2023.
Sarà un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro ministero dell’economia e delle finanze, a definire le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente.

Bonus edilizi: istituiti i codici tributo per le opzioni esercitate dal 01/04/2023 e pronta la piattaforma per la rateizzazione in 10 anni

Con la RM 19/E del 02/05/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° aprile 2023.

Si premette che il c.d. DL “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022), ha previsto la possibilità di beneficiare, previa comunicazione web alle Entrate, della rateizzazione lunga, cioè in 10 rate annuali di pari importo, delle quote non “spese” dei crediti edilizi relativi alle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Si è reso necessario, pertanto, predisporre codici tributo “dedicati” alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile 2023 al fine di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Di conseguenza, ai codici tributo “7708” e “7718” previsti dalla risoluzione n. 71/2022 per la cessione del credito e lo sconto fattura, con la risoluzione odierna si aggiungono i seguenti identificativi:

• “7709” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7738” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7740” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020 e n. 71/2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni in argomento comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni riportate nei documenti di prassi richiamati.

Il provvedimento dello scorso 18 aprile , che ha definito le modalità attuative della rateizzazione lunga in 10 rate annuali dei crediti derivanti da cessione o sconto comunicata entro il 31 marzo 2023, ha tra l’altro stabilito che ciascuna nuova rata annuale derivante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.
Ciò premesso, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, sono istituiti i seguenti codici tributo:
• “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
• “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
• “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

I crediti in questione sono utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I codici tributo trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

In fase di elaborazione delle deleghe di pagamento ricevute, precisa la risoluzione, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che la somma utilizzata in compensazione da ciascun soggetto non superi la quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Il rifiuto del pagamento è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Al riguardo, le Entrate evidenziano che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Disponibili le procedure operative nella piattaforma – A partire da ieri 02/05/2023, l’Agenzia ha messo a punto le correlate funzioni del servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti” per mezzo delle quali i titolari del credito, fornitori che hanno applicato lo sconto o cessionari del credito d’imposta derivante dall’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 (anche per cessione successiva alla prima), possono trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per procedere alla predetta rateazione in dieci anni, nonché effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.

Si ricorda che sino al 2 luglio 2023 potrà aderire per l’utilizzo in 10 rate soltanto il titolare del credito d’imposta, mentre dal 3 luglio 2023 potrà trasmettere la comunicazione anche un intermediario ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, dotato di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Nel manuale si richiama che tale ripartizione in dieci anni può riferirsi alla quota residua delle rate dei crediti d’imposta che siano riferite:
• agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31 ottobre 2022, per gli interventi agevolati con superbonus (identificati con codici tributo 6921, 7701 e 7711);
• agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo 7708 e 7718), o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31 marzo 2023, relative o sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) o bonus barriere 75% (codici tributo 7707 e 7717).

La ripartizione in dieci rate annuali, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria, può riguardare la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra, non utilizzata in compensazione tramite F24, anche se acquisita a seguito di cessioni successive alla prima.

Inoltre, la comunicazione per la rateazione può riferirsi anche solo ad una frazione della rata del credito disponibile al momento della trasmissione (in questa ipotesi andrà modificato il campo “importo da rateizzare” presente nella piattaforma): la restante parte della rata, nonché gli eventuali ulteriori crediti acquisiti, potranno essere rateizzati con successive comunicazioni, anche in più soluzioni.

A seguito della conferma della volontà di procedere alla rateizzazione della quota annuale del credito d’imposta selezionata (per l’importo indicato), la piattaforma genera un prospetto riepilogativo, ove vengono riportate le nuove dieci rate in cui sarà suddiviso l’importo della quota originaria, con l’indicazione, per ciascuna rata, dell’anno di riferimento, dell’importo, del termine entro il quale può essere utilizzata in compensazione (ciascuna rata è fruibile in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento) e del codice tributo che la identifica.

ISA 2023 – conferma regime premiale

L’Agenzia ha provveduto ad aggiornare i requisiti per l’accesso al cd. “regime premiale” per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA 2023, confermando i livelli di affidabilità già previsti per l’anno scorso.

In particolare, occorre fare riferimento, in via alternativa:
• al solo risultato di affidabilità riferito al periodo d’imposta 2022 (almeno pari a 8)
• o alla media aritmetica dei punteggi raggiunti nel periodo 2021 e 2022 (almeno pari a 8,5)
Si assume il livello di affidabilità derivante anche a seguito di adeguamento dei ricavi/compensi.

I benefici trovano applicazione in generale, sul periodo d’imposta 2022 ad eccezione del credito Iva annuale/infrannuale, per il quale va fatto riferimento all’anno d’imposta 2023.

Come noto, l’art. 9-bis, co. 11, del D.L. 50/2017, prevede una serie di benefici:
• per i “soggetti ISA”, e cioè: per i titolari di partita Iva (imprese o professionisti) che non presentano una causa di esclusione (a nulla rilevando se il modello vada comunque presentato “ai fini statistici”, come
avviene, ad esempio, per le cd. Cause Covid”)
• che esercitano l’attività prevalente (cioè quella da cui hanno derivato i maggiori ricavi) per la quale sono stati elaborati gli ISA in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA (determinati anche per effetto di “adeguamento” dei componenti positivi) individuati da Provvedimenti dell’Agenzia Entrate

Il Provv. 27/04/2023 ha, confermato l’impostazione degli ultimi anni, assumendo:
• il punteggio ISA 2022 (derivante dal Mod. ISA 2023 allegato al Mod. Redditi 2023, e calcolato sui dati del periodo d’imposta 2022)
• oppure la media dei punteggi ISA 2021 e 2022.

PUNTEGGIO ISA MINIMO BENEFICI PREMIALI




ISA 2022 PARI A 8
O MEDIA SEMPLICE DEGLI ISA 2021 E 2022 PARI A 8,5


esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione del credito d’imposta di importo:
– non superiore a €. 50.000 annui relativo all’IVA maturato nell’annualità 2023
– non superiore a €. 20.000 annui relativo ai redditi e/o Irap maturati nel periodo 2022
esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2024, per crediti d’importo non superiore a €. 50.000 annui;
esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale maturato nell’anno d’imposta 2023, per crediti d’importo non superiore a €. 50.000 annui;
esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2024, per crediti di importo non superiore a €. 50.000 annui.

ISA 2022 PARI A 9
O 9 COME MEDIA SEMPLICE DEI
LIVELLI DI AFFIDABILITÀ 2021 E 2022


(come per il punteggio pari a 8, di cui sopra)
Inoltre, è possibile ottenere i seguenti benefici:
• esclusione dalla disciplina delle società non operative nel Mod. Redditi 2023
esclusione da determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.


ISA 2022 PARI A 8,5
O 9 COME MEDIA SEMPLICE DEI
LIVELLI DI AFFIDABILITÀ 2021 E 2022


• Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (accertamento cd. “analitico-induttivo”)

L’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).

Condizioni: il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata, o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo; è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.

Il regime premiale non è applicabile per i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:
• non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
• oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.

Per accedere alle suddette agevolazioni è necessario che:
• nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
• nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Decreto Italia – San Marino: no “vendita” a distanza se il fornitore non interviene nel trasporto

Con la risposta a interpello 300 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla “qualificazione” di operazione a distanza, ai sensi del DM Italia – San Marino 21/06/2012.

Con la risposta a interpello 300 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla “qualificazione” di operazione a distanza, ai sensi del DM Italia – San Marino 21/06/201.

IL CASO
Nel caso di specie, un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica di San Marino, intende cedere parte dei suoi beni per un importo annuo presumibilmente superiore a €. 28.000 ad acquirenti, residenti in Italia, che non agiscono nell’esercizio di imprese arti o professioni.

Le vendite avverranno grazie all’intervento di terzo soggetto – Agente – che raccoglierà le richieste dei clienti e si occuperà di concludere i contratti avvalendosi dell’ausilio di un call center.

Gli acquirenti potranno ritirare i prodotti, alternativamente, recandosi presso il fornitore, inviando un corriere o incaricando un terzo soggetto, suggerito dall’Agente, che concorderà i termini di consegna direttamente con il cliente.

In relazione a tale fattispecie, si chiede se tale modalità di compravendita dei beni possa essere ritenuta una “vendita a distanza”, ai sensi dell’articolo 15 del DM 21/06/2021 (decreto “Italia- – San Marino”).

L’Agenzia premette che gli articoli 13 e 15 del decreto da ultimo citato disciplinano rispettivamente la territorialità dell’Iva delle cessioni nei confronti di privati e le “vendite a distanza”, ossia le cessioni a privati di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi) spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto (risposta n. 498/2022).
In particolare, per l’articolo 15, primo comma, del citato Dm, sono cessioni a distanza “le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni”.

Di conseguenza, alla luce delle clausole contrattuali dichiarate dall’istante, in base alle quali quest’ultimo non interverrebbe in alcun modo nel trasporto o spedizione dei beni; si ritiene che le transazioni dallo stesso descritte siano disciplinate dall’articolo 13 anziché dall’articolo 15 del DM.
Infatti, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest’ultimo agisca indirettamente), l’operazione non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell’articolo 15 del decreto, e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto, che disciplina le “cessioni nei confronti di privati”, con conseguente assoggettamento a Iva nella Repubblica di San Marino (risposta n. 498/2022).

Rottamazione – quater: ultime possibilità per l’adesione

Entro il prossimo 02/05/2023 (il 30/04/2023 cade di domenica) i contribuenti interessati devono presentare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Come noto, la legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata (cd. “Rottamazione-quater”)
• i debiti risultanti dei carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”):
• affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022
-col pagamento del capitale, nonché dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate
-senza sanzioni incluse negli stessi carichi, interessi (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo), nonché dell’aggio.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate riscossione ha pubblicato sul proprio sito l’apposita procedura per l’invio telematico delle istanze di adesione. A differenza delle precedenti definizioni agevolate dei ruoli, l’istanza non può più essere presentata tramite PEC agli appositi indirizzi a suo tempo forniti dall’AdE-R.

Possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Sono invece esclusi dalla rottamazione:
• i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
• i carichi relativi a:
1. somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
2. crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
4. risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione.

• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA).

L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:
• in area riservata;
• in area pubblica.

Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.

Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.

Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).

Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:
• se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
• se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:
1. riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
2. dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
3. se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare all’interessato, entro il 30/06/2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.

Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

A differenza di quanto previsto per altre definizioni agevolate, quali il ravvedimento speciale e la sanatoria delle irregolarità formali, le cui date hanno subito alcune proroghe ad opera del D.L. n. 34/2023, per la rottamazione quater resta tutto confermato.

Pertanto, l’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
• unica soluzione, entro il 31/07/2023;
• numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
1. le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
2. le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• sito istituzionale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione;
• app EquiClick;
• domiciliazione sul conto corrente;
• moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
• sportelli di Agenzia delle EntrateRiscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

CARO GASOLIO – ISTANZA ENTRO IL 2/05/2023 PER IL 1° TRIMESTRE 2023

Gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000):
◾ in c/ proprio
◾ o per c/ terzi,
godono di un beneficio (c.d. “caro gasolio”) legato alla spesa per il carburante (si ricorda che il beneficio, sospeso nel periodo Covid in cui erano state introdotte delle riduzioni all’accisa sui carburanti, ha ripreso ad operare dal 4° trimestre 2023).

N.B.: l’agevolazione non spetta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore
(art. 1, co. 630, L. n. 160/2019).

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione spetta per:
a) l’attività di trasporto merci:
✓ con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t,
✓ esercitata da:
– persone fisiche/giuridiche iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
– persone fisiche/giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito Elenco
– imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per
l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone
– con veicoli di categoria M1 (minibus, con massimo 9 posti a sedere incluso il conducente) svolta da Enti pubblici/imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/97, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, regionale, locale o comunitario
– effettuata da Enti pubblici/imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023

Il beneficio viene calcolato:
◾ sugli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione
◾ rapportati ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.
In relazione ai consumi:
• del periodo 1/01/2023 – 31/03/2023
• il beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto (inalterato rispetto al passato).

TERMINI PER LA RICHIESTA DEL BENEFICIO

Per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare telematicamente
all’Agenzia delle Dogane apposita domanda entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

LA DOMANDA

La domanda si compone dei seguenti quadri.

AUTOTRASPORTATORI PER C/ TERZI

Gli autotrasportatori per c/ terzi possono utilizzare i veicoli a titolo di:
✓ proprietà;
✓ locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria;
✓ acquisto con patto di riservato dominio;
✓ usufrutto.

Per le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori, che effettuano i trasporti per c/ terzi è ammessa anche la possibilità di utilizzare autoveicoli:
◾ in comodato senza conducente
◾ in locazione senza conducente.

AUTOTRASPORTATORI IN C/ PROPRIO

Considerato che, relativamente agli autotrasportatori merci in c/proprio, va fatto riferimento all’art. 31, co. 1, lett. a), L. n. 298/74, i possibili titoli di disponibilità degli autoveicoli sono:
✓ proprietà;
✓ locazione con facoltà di compera;
✓ locazione finanziaria;
✓ acquisto con patto di riservato dominio;
✓ usufrutto.

No locazione o comodato – Per tale settore è esclusa la possibilità di detenere i veicoli in locazione / comodato (diversamente dagli autotrasportatori per c/ terzi).

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA TRIMESTRALE

L’introduzione, dall’anno scorso, del limite quantitativo (1 litro di gasolio consumato da ciascun veicolo
per ogni chilometro percorso) ha richiesto la modifica del quadro A-1 della domanda:

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it ) è disponibile lo specifico software utilizzabile per la compilazione / stampa della domanda.
La domanda può essere trasmessa:
✓ per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
✓ o in forma cartacea con supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla domanda stessa, al competente Ufficio delle Dogane.

DOCUMENTAZIONE ACQUISTI CARBURANTE

Come rammentato dall’Agenzia Dogane, i soggetti interessati sono tenuti a comprovare i consumi di carburante tramite fattura.

N.B.: si ricorda che vige l’obbligo di indicare in fattura elettronica la targa del veicolo dell’autotrasportatore in caso di rifornimento presso impianti di distribuzione carburanti

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO “CARO PETROLIO”

Il credito, di importo almeno pari a € 25, può essere:
✓ utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 con il codice tributo “6740”
✓ o chiesto a rimborso.

INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L’ammontare del credito spettante, quanto utilizzato in compensazione nonché il credito residuo devono essere evidenziati nell’apposita Sezione del quadro RU del mod. REDDITI.

N.B.: il credito spettante non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP.

DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE – NOVITÀ ATTESE AI FINI IRPEF, IRES E IVA

Il Governo ha recentemente approvato il Disegno di “legge delega” per la riforma fiscale (che, con la “bollinatura”, ha superato il vaglio del rispetto delle finanze pubbliche ed è, ora, in attesa di pubblicazione in G.U.), che, a breve, sarà presentato al vaglio del Parlamento.

Tempi di attuazione: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi di organica revisione del sistema fiscale complessivo.
Il riassetto delle disposizioni avverrà in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta.

Di seguito, si analizzo i principi contenuti della Riforma fiscale in ambito IRPEF, IRES e IVA, anche alla luce della Relazione illustrativa allegata al DDL.

PRINCIPI GENERALI

L’art. 2 del DDL individua i principi e i criteri direttivi generali che il Governo è chiamato ad osservare nell’esercizio della delega.


PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI GENERALI


riduzione del carico fiscale
✓ sostegno ai nuclei familiari, ai lavoratori ed alle imprese
✓ prevenzione e riduzione dell’evasione/elusione fiscale, da conseguire anche attraverso:
– il potenziamento dell’analisi del rischio
– maggior ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale
– pieno utilizzo dei dati provenienti dalla fatturazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi e dall’Anagrafe tributaria, anche tramite interoperabilità delle banche di dati
– rafforzamento del regime di adempimento collaborativo, anche tramite l’aggiornamento e l’introduzione di nuovi istituti premiali
riduzione carico adempimenti: revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti
principio di “autonomia”: esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo.

Principi del diritto Ue: l’art. 3 del DDL prevede delle modifiche in materia di diritto internazionale:
✓ una maggior coerenza con le raccomandazioni OCSE nell’ambito del progetto BEPS (base erosion and profit shifting);
residenza fiscale di persone fisiche e società: adeguamento della definizione di residenza fiscale alla migliore prassi internazionale e alla Convenzioni contro le doppie imposizioni (presumibilmente il riferimento è alla definizione contenuta nel revisionato Modello OCSE, che, come noto, costituisce il “prototipo” di riferimento);

REVISIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

L’art. 4 del DDL prevede delle modifiche allo statuto del contribuente.
Interpelli: alla luce dell’elevato numero di interpelli posti negli ultimi anni dai contribuenti, si prevede che la loro presentazione:
– sia inammissibile ove riferita a casi risolti/risolvibili con altri documenti di prassi (precedenti interpelli)
– andrà limitata ai casi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida
– sarà suborodinata al versamento di un contributo “proporzionato” al valore della questione.

REVISIONE IRPEF

L’art. 5 del DDL prevede l’azione di misure finalizzare alla revisione dell’imposizione IRPEF.

ALIQUOTE IRPEF

L’obiettivo di “revisione” delle aliquote IRPEF dovrebbe prevedere
a) un periodo transitorio, con le seguenti 3 aliquote Irpef a scaglioni:

b) la successiva transizione verso l’aliquota impositiva unica.

EQUITA’ ORIZZONTALE

Ulteriore obiettivo è il raggiungimento dell’equità orizzontale; ci si riferisce, tra l’altro, all’applicazione:
▪ della medesima area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”);
▪ e del medesimo carico impositivo IRPEF tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione.

“DETRAZIONI” E “DEDUZIONI” D’IMPOSTA

In linea con le segnalazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 120/2020, si prevede un riordino delle c.s. “tax expenditures”, cioè dell’attuale sistema delle “detrazioni” e “deduzioni” fiscali.

Inoltre, è previsto che, ai fini della spettanza di detrazioni/deduzioni fiscali (o altri benefici di natura fiscale):
✓ vadano ricomprese nel reddito complessivo tutti i redditi assoggettati ad imposte sostitutive o a ritenuta a titolo d’imposta sul reddito delle persone fisiche;
✓ con esclusione dei soli redditi di natura finanziaria.

LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLE VARIE CATEGORIE REDDITUALI

Sono previste varie novità sulle varie categorie di reddito soggette a IRPEF; le principali si riassumono nella seguente tabella.

PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO IRES

Si prevede l’introduzione di una “doppia aliquota” l’IRES:
▪ una ordinaria, del 24%
▪ e una ridotta (probabilmente fissata nel 15%) da applicare:
✓ in relazione all’effettuazione di investimenti ed assunzione di personale (con particolare attenzione per gli over 50 ed i percettori del Reddito di cittadinanza)
✓ con applicazione di una disposizione antielusiva: nei 2 periodi d’imposta successivi:
– non risultino decrementati gli investimenti e/o nuove assunzioni
– gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO IVA

L’art. 7 del DDL prevede (oltre all’armonizzazione degli elementi che ancora risultano disallineati rispetto alla disciplina UE) il raggiungimento di modifiche significative in ambito IVA.

ABROGAZIONE IRAP

Si prevede l’abrogazione del tributo e la contestuale istituzione di una sovraimposta tale da assicurare un equivalente gettito fiscale atto a garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario.

N.B: Per verificare se l’abrogazione del tributo comporterà dei vantaggi fiscali per coloro che ne sono assoggettati, bisognerà verificare i presupposti, i destinatari e le aliquote del “nuovo” che sarà istituito.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ISCRIZIONE AL 5‰ PER IL 2023

Le associazioni sportive dilettantistiche (cd. “ASD”) “che svolgono una “rilevante attività di interesse sociale”, iscritte nell’apposito Registro nazionale, possono essere destinatarie del 5 per mille dell’IRPEF.

L’Agenzia Entrate, con Comunicato dell’8/03/2023, ha reso noto l’apertura dei termini per la presentazione da parte delle ASD della domanda per l’accesso al contributo del 5‰, da effettuare a decorrere dall’8/03/2023 ed entro l’11/04/2023 tramite i servizi telematici dell’Agenzia, in via diretta o tramite gli intermediari abilitati.

Remissione in bonis: in caso di mancata trasmissione entro il termine, la partecipazione al riparto del 5‰ è consentita a condizione che presentino l’istanza di accreditamento entro il 2/10/2023, versando l’importo di € 250 tramite F24 Elide (cod. trib. 8115).

PREMESSA

Per l’accreditamento delle ASD è competente il CONI che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia Entrate per la gestione della procedura di iscrizione. Il software di compilazione è disponibile sia sul sito del CONI e sia su quello dell’Agenzia Entrate.

Nota: le ASD già presenti nell’elenco permanente (dunque, ammesse al beneficio per il 2022) pubblicato sul sito del CONI sono escluse dall’obbligo di trasmissione, in quanto parteciperanno al riparto per il 2023 senza alcun adempimento.

REQUISITI

L’istanza di accreditamento può essere presentata dalle ASD, iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il Registro del CONI), nella cui organizzazione risulti il settore giovanile:
▪ svolgenti prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni,
▪ o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La domanda:
contiene l’autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti
✓ di conseguenza, l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva per attestare i requisiti per l’accesso al contributo.

Nota: i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (11/04/2023).

RICEZIONE ISTANZA E VERIFICA DATI

A seguito della presentazione dell’istanza, si verifica quanto segue:
istanza correttamente presentata e accolta dal sistema: in tal caso, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta ricezione con l’indicazione della denominazione, della sede dell’iscritto e della natura giuridica come risulta in Anagrafe Tributaria;
discordanza fra denominazione, sede e/o natura giuridica dell’ente e quelle risultanti dall’Anagrafe Tributaria riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione: in tal caso, l’ente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i seguenti modelli:
soggetti titolari di partita IVA: modello AA7/10;
soggetti non titolari di partita IVA: modello AA5/6;
divergenza tra i dati del rappresentante legale sottoscrittore dell’istanza e quelli del rappresentante legale risultante dall’Anagrafe Tributaria: in tal caso, la ricevuta segnala la difformità e il rappresentante legale è tenuto alla regolarizzazione della propria posizione;
non accoglimento della domanda per C.F. non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria: in tal caso, è necessario contattare qualsiasi Ufficio dell’Agenzia Entrate, onde verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere l’invio della domanda;
erroneo invio della domanda di iscrizione accolta: in tal caso, può richiedersi l’annullamento entro l’11/04/2023 utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia.