Superbonus 110%: impatti sulla filiera edilizia dovuti alla mancata proroga

Con la presentazione della Manovra di bilancio, è stata esclusa qualsiasi possibilità di proroga dell’agevolazione del Superbonus 110%. L’impatto sulla filiera dell’edilizia potrebbe essere molto negativo per la tenuta del fatturato delle aziende e la preservazione della forza lavoro.

Il Superbonus 110, fine di una stagione

L’esecutivo nella Manovra di bilancio ha escluso qualsiasi apertura in tema di proroghe concernenti i bonus edilizi. L’agevolazione relativa al Superbonus sarà limitata al 70% delle spese sostenute nel caso di lavori eseguiti su condomini, mentre non sarà più prevista per le villette e le unità unifamiliari.

Soprattutto non viene “sdoganata” alcuna proroga per i lavori iniziati su condomini (con detrazione pari al 110%), che non potranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2023, malgrado le reiterate richieste provenienti dal mondo dell’edilizia.

Da più parti, nei mesi scorsi, era stata avanzata la richiesta di una proroga, di almeno tre mesi, da parte delle organizzazioni datoriali e di alcune forze politiche.

Il Ministro dell’Economia ha ribadito che i lavori debbono essere completati entro il 31 dicembre 2023 nel caso si intenda procedere allo sconto in fattura e alla eventuale cessione del credito maturato nel cassetto fiscale, diversamente l’unico meccanismo di cui si potrà usufruire sarà quello della detrazione: misura spesso non fruibile dal titolare del credito in virtù della scarsa tax capacity.

Le difficoltà delle aziende nell’accedere al mercato della compravendita di crediti fiscali

L’impossibilità di utilizzare la propria tax capacity e l’assenza di soluzioni “istituzionali”, costringe le aziende, titolari di crediti, a rivolgersi al mercato della compravendita dei bonus fiscali.

Tale mercato, da mesi, versa in una fase di stallo creando non pochi problemi alle aziende che non riescono a monetizzare i crediti presenti nei loro cassetti fiscali, rinvenienti da lavori connessi ai bonus edilizi.

L’impasse è causata dalla difficoltà di far incontrare domanda e offerta in quanto i cedenti prediligono vendite verticali dei cassetti (tutte le annualità), al fine di risolvere importanti crisi di liquidità che molto spesso impediscono financo di terminare i lavori intrapresi.

I cessionari, viceversa, optano per acquisti periodici, al fine di non iscrivere posizioni debitorie nel bilancio e ridurre al minimo eventuali rischi legali e reputazionali.

La manleva offerta dagli istituti di credito, se valida da un punto di vista dell’esposizione finanziaria del cessionario, nulla può nel caso di sequestri di crediti effettuati nei cassetti fiscali dei cessionari (nella malaugarata, ma non così remota, ipotesi di cessione di crediti poi individuati dalla magistratura come inesistenti).

Le aziende cessionarie prediligono acquisti periodici (spesso annuali) pur, in molti casi, sottoscrivendo impegni pluriennali all’acquisto (speculari a quanto presente nel cassetto fiscale del cedente).

Non si tratta di una cessione tout court ma di un accordo di somministrazione periodica di crediti che è più tutelante per il cessionario avendo effetti obbligatori e non reali (i crediti restano nel cassetto del cedente fino al momento della somministrazione annuale).

Pare, allora, più sensato e prudente acquistare direttamente sul mercato primario (direttamente dalle aziende) effettuando, a monte, severi controlli sull’azienda cedente e sulla genesi del credito offerto in cessione.

I controlli da eseguire debbono concentrarsi sul piano dell’analisi reputazionale in primis. Tale verifica deve essere effettuata su tutti i soggetti coinvolti, siano queste persone giuridiche o fisiche. In particolare, l’analisi deve interessare tanto la compagine sociale del cedente, con la ricostruzione di catene di controllo e l’individuazione del/dei beneficiario/beneficiari effettivi, quanto sui professionisti chiamati ad attestare i requisiti di spettanza del credito d’imposta (certificatori, asseveratori, etc.).

Superata questa prima fase, sono necessari controlli rafforzati che hanno ad oggetto tanto il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 (obblighi di adeguata verifica della clientela, obblighi di conservazione della documentazione, obblighi di segnalazione e di astensione) tanto la verifica degli indici di anomalia specificamente previsti dalla Banca di Italia in materia di cessione dei crediti fiscali.

Solo questo scrupoloso iter di controllo eseguito da professionisti esperti, accompagnato dalla verifica dell’esistenza e dell’autenticità di tutti i documenti di cui la legge prevede il possesso da parte del cessionario, può garantire il cessionario nelle operazioni di acquisto dei crediti fiscali (tutelando la sua buona fede ed evitando pericolosi rischi reputazionali).

Non può sfuggire come la necessità di epurare il mercato da eventuali rischi reputazionali e di responsabilità legali (in capo ai cessionari) renda la conclusione delle operazioni di compravendita di crediti fiscali particolarmente farraginose.

Ad oggi, infatti, il mercato sembra scontare difficoltà preoccupanti e pressanti, soprattutto per i cedenti, stante l’impossibilità di portare a nuovo i crediti che per loro natura hanno una scadenza annuale.

La strategia appare chiara: rendere gestibile e prevedibile, nel 2024, l’impegno finanziario che dovrà affrontare lo Stato per la gestione dei bonus edilizi.

Evidentemente, l’impatto su tutta la filiera dell’edilizia potrebbe essere devastante per quanto riguarda la tenuta del fatturato, la struttura e l’efficienza finanziaria delle aziende e la tenuta del livello occupazionale.

Proposte di emendamenti alla Manovra di bilancio: proroga e sblocco dei crediti incagliati presenti nei cassetti fiscali

Come già precisato, alcune forze politiche hanno presentato un pacchetto di emendamenti alla Manovra finanziaria volte a modificare la disciplina del Superbonus per il prossimo anno.

Un primo emendamento riguarda la possibilità di prorogare il bonus all’aliquota del 110% fino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Altro emendamento, inoltre, riguarda anche la possibilità di completare i lavori di ristrutturazione, finanziati con il Superbonus, entro il 30 giugno 2024, se al 31 dicembre 2023 è stato completato il 30% dei lavori, con l’asseverazione del direttore dei lavori.

Per quanto riguarda i crediti presenti nei cassetti fiscali (cc.dd. incagliati) è stata proposta la riattivazione della cessione plurima.

BONUS FACCIATE – COMPILAZIONE MOD. REDDITI – LAVORI A CAVALLO D’ANNO

Sintesi: la detrazione “bonus facciate” è stata oggetto di proroga solo per l’anno 2022; dal 2023 la detrazione non è più prevista. Per i lavori “a cavallo” d’anno la detrazione (del 60%) rimane garantita per i committenti:
– imprenditori (anche imprese “minori”): per la quota dell’intervento conclusa con un SAL accettato
(principio di competenza)
– soggetti “privati” (principio di cassa): per le spese pagate nel 2022, anche in via anticipata, purché
l’opera sia almeno avviata al 31/12/2022 (e venga effettivamente ultimata nel seguito).

La detrazione prevista dall’art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019 (cd. “bonus facciate”), ha previsto la
detraibilità per gli interventi (v. RF 031/2020):
– per interventi edilizi (inclusi quelli di sola pulitura/tinteggiatura) finalizzati al recupero/restauro
della facciata esterna
(visibile dalla pubblica via) di edifici
– ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente/parzialmente edificate) di cui al D.M. n. 1444/68 o
ad esse assimilate dal Comune
– realizzati sulle strutture opache della facciata e su balconi o fregi/ornamenti.
a prescindere dalla tipologia:
✓ del soggetto che sostiene la spesa (“privato”, imprenditore, ENC, ecc.)
✓ dell’immobile (abitativo o meno, inclusi gli immobili merce/strumentali per destinazione delle imprese).


L’agevolazione consiste:
● in una detrazione Irpef/Ires (non vi è limite di spesa, né di detrazione), da suddividere in 10 anni
● è ammesso procedere alla cessione del credito a terzi/sconto in fattura secondo le modalità
previste per i “bonus edilizi” dall’art. 121, DL n. 34/2020 (con la particolarità che, al caso di specie,
non si applicano gli esoneri da adempimenti previsti per “interventi minori” – v. RF XXX)


AMBITO TEMPORALE DEL BONUS FACCIATE

L’ambito temporale del “bonus facciate”:
● originariamente limitato al solo 2020 e prorogato al 2021 (art. 1, co. 59, L. 178/2020)
● è stato ulteriormente prorogato alle spese sostenute nell’anno 2022, con contestuale
riduzione dell’aliquota di detrazione spettante, dal 90% al 60%.

Dal 2023 non è, attualmente, prevista alcuna detrazione.
LA DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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CESSIORARIO DEL CREDITO – UTILIZZO NEL MOD. F24

In caso di detrazione oggetto di cessione a terzi, il soggetto cedente (privato o impresa):
non indica alcun dato relativo alle spese sostenute nel Mod. Redditi
– né indica tali spese nel prospetto rilasciato ai soci, ove soggetto trasparente.

Differenze tra detrazione e credito d’imposta
→ detrazione per il committente i lavori: la detrazione “gioca” solo nell’ambito
dell’Irpef/Ires
→ credito d’imposta: è utilizzabile in compensazione orizzontale con qualsiasi debito
del cessionario (anche con altre imposte dirette, Iva, contributi, ecc.)

l modello F24 recante l’utilizzo del credito in compensazione deve essere presentato esclusivamente
tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione.

BONUS FACCIATE – LAVORI “A CAVALLO” 2022 – 2023

Come anticipato:
– mentre per la maggior parte dei bonus edilizi (ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazioni, ecc.) la
Legge di Bilancio 2022 ne ha prorogato l’applicazione fino al 2024
– per il bonus facciate si applica il termine del 31 dicembre 2022.
Risulta, pertanto, opportuno individuare i requisiti di detraibilità per gli interventi che non saranno
ultimati entro il 31/12/2022.
A tal fine, va, in primo luogo, distinto tra committenti dei lavori che sostengono le spese per cassa
rispetto a quelli che le sostengono per competenza

COMMITTENTI CHE APPLICANO IL “CRITERIO DI COMPETENZA”
Per le imprese (incluse le imprese “minori”, secondo la CM 24/2020) le spese si considerano sostenute
non alla data di pagamento, ma alla data di ultimazione dei lavori o, nel caso di liquidazione dei medesimi tramite stati di avanzamento (c.d. “SAL”), alla data di riferimento del SAL liquidato dall’appaltatore e accettato in via definitiva dal committente. N.B.: le spese relative a lavori ultimati nel 2023 (privi di Sal) o relativi a SAL liquidati nel 2023
non beneficiano del bonus facciate, indipendentemente che abbiano anticipato il pagamento entro la fine del 2022

COMMITTENTI CHE APPLICANO IL “CRITERIO DI CASSA”
Tutti i contribuenti diversi dalle imprese (“privati”, professionisti, ENC, ecc.) devono applicare il criterio
“di cassa” per individuare il momento “di sostenimento” della spesa e, dunque ciò che rileva è la data in cui avviene il pagamento a prescindere, in generale, dalla data di esecuzione dei lavori

INTERVENTI CHE NON SARANNO PIÙ AGEVOLATI DAL 2023

Si noti che, la mancata proroga del bonus facciate comporterà il venir meno della detrazione, per
le spese sostenute dal 1/01/2023, su quegli interventi che non possono inquadrarsi tra le spese
detraibili ex art. 16-bis, Tuir:
✓ rifacimento delle facciate relativi a edifici non a destinazione residenziale
✓ rifacimento delle facciate di abitativi commissionato da soggetti IRES
✓ gli interventi che, dal punto di vista urbanistico, consistono in mere manutenzioni ordinarie, (es:
tinteggiatura della facciata) relativi a edifici unifamiliari.