Superbonus 110%: impatti sulla filiera edilizia dovuti alla mancata proroga

Con la presentazione della Manovra di bilancio, è stata esclusa qualsiasi possibilità di proroga dell’agevolazione del Superbonus 110%. L’impatto sulla filiera dell’edilizia potrebbe essere molto negativo per la tenuta del fatturato delle aziende e la preservazione della forza lavoro.

Il Superbonus 110, fine di una stagione

L’esecutivo nella Manovra di bilancio ha escluso qualsiasi apertura in tema di proroghe concernenti i bonus edilizi. L’agevolazione relativa al Superbonus sarà limitata al 70% delle spese sostenute nel caso di lavori eseguiti su condomini, mentre non sarà più prevista per le villette e le unità unifamiliari.

Soprattutto non viene “sdoganata” alcuna proroga per i lavori iniziati su condomini (con detrazione pari al 110%), che non potranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2023, malgrado le reiterate richieste provenienti dal mondo dell’edilizia.

Da più parti, nei mesi scorsi, era stata avanzata la richiesta di una proroga, di almeno tre mesi, da parte delle organizzazioni datoriali e di alcune forze politiche.

Il Ministro dell’Economia ha ribadito che i lavori debbono essere completati entro il 31 dicembre 2023 nel caso si intenda procedere allo sconto in fattura e alla eventuale cessione del credito maturato nel cassetto fiscale, diversamente l’unico meccanismo di cui si potrà usufruire sarà quello della detrazione: misura spesso non fruibile dal titolare del credito in virtù della scarsa tax capacity.

Le difficoltà delle aziende nell’accedere al mercato della compravendita di crediti fiscali

L’impossibilità di utilizzare la propria tax capacity e l’assenza di soluzioni “istituzionali”, costringe le aziende, titolari di crediti, a rivolgersi al mercato della compravendita dei bonus fiscali.

Tale mercato, da mesi, versa in una fase di stallo creando non pochi problemi alle aziende che non riescono a monetizzare i crediti presenti nei loro cassetti fiscali, rinvenienti da lavori connessi ai bonus edilizi.

L’impasse è causata dalla difficoltà di far incontrare domanda e offerta in quanto i cedenti prediligono vendite verticali dei cassetti (tutte le annualità), al fine di risolvere importanti crisi di liquidità che molto spesso impediscono financo di terminare i lavori intrapresi.

I cessionari, viceversa, optano per acquisti periodici, al fine di non iscrivere posizioni debitorie nel bilancio e ridurre al minimo eventuali rischi legali e reputazionali.

La manleva offerta dagli istituti di credito, se valida da un punto di vista dell’esposizione finanziaria del cessionario, nulla può nel caso di sequestri di crediti effettuati nei cassetti fiscali dei cessionari (nella malaugarata, ma non così remota, ipotesi di cessione di crediti poi individuati dalla magistratura come inesistenti).

Le aziende cessionarie prediligono acquisti periodici (spesso annuali) pur, in molti casi, sottoscrivendo impegni pluriennali all’acquisto (speculari a quanto presente nel cassetto fiscale del cedente).

Non si tratta di una cessione tout court ma di un accordo di somministrazione periodica di crediti che è più tutelante per il cessionario avendo effetti obbligatori e non reali (i crediti restano nel cassetto del cedente fino al momento della somministrazione annuale).

Pare, allora, più sensato e prudente acquistare direttamente sul mercato primario (direttamente dalle aziende) effettuando, a monte, severi controlli sull’azienda cedente e sulla genesi del credito offerto in cessione.

I controlli da eseguire debbono concentrarsi sul piano dell’analisi reputazionale in primis. Tale verifica deve essere effettuata su tutti i soggetti coinvolti, siano queste persone giuridiche o fisiche. In particolare, l’analisi deve interessare tanto la compagine sociale del cedente, con la ricostruzione di catene di controllo e l’individuazione del/dei beneficiario/beneficiari effettivi, quanto sui professionisti chiamati ad attestare i requisiti di spettanza del credito d’imposta (certificatori, asseveratori, etc.).

Superata questa prima fase, sono necessari controlli rafforzati che hanno ad oggetto tanto il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 (obblighi di adeguata verifica della clientela, obblighi di conservazione della documentazione, obblighi di segnalazione e di astensione) tanto la verifica degli indici di anomalia specificamente previsti dalla Banca di Italia in materia di cessione dei crediti fiscali.

Solo questo scrupoloso iter di controllo eseguito da professionisti esperti, accompagnato dalla verifica dell’esistenza e dell’autenticità di tutti i documenti di cui la legge prevede il possesso da parte del cessionario, può garantire il cessionario nelle operazioni di acquisto dei crediti fiscali (tutelando la sua buona fede ed evitando pericolosi rischi reputazionali).

Non può sfuggire come la necessità di epurare il mercato da eventuali rischi reputazionali e di responsabilità legali (in capo ai cessionari) renda la conclusione delle operazioni di compravendita di crediti fiscali particolarmente farraginose.

Ad oggi, infatti, il mercato sembra scontare difficoltà preoccupanti e pressanti, soprattutto per i cedenti, stante l’impossibilità di portare a nuovo i crediti che per loro natura hanno una scadenza annuale.

La strategia appare chiara: rendere gestibile e prevedibile, nel 2024, l’impegno finanziario che dovrà affrontare lo Stato per la gestione dei bonus edilizi.

Evidentemente, l’impatto su tutta la filiera dell’edilizia potrebbe essere devastante per quanto riguarda la tenuta del fatturato, la struttura e l’efficienza finanziaria delle aziende e la tenuta del livello occupazionale.

Proposte di emendamenti alla Manovra di bilancio: proroga e sblocco dei crediti incagliati presenti nei cassetti fiscali

Come già precisato, alcune forze politiche hanno presentato un pacchetto di emendamenti alla Manovra finanziaria volte a modificare la disciplina del Superbonus per il prossimo anno.

Un primo emendamento riguarda la possibilità di prorogare il bonus all’aliquota del 110% fino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Altro emendamento, inoltre, riguarda anche la possibilità di completare i lavori di ristrutturazione, finanziati con il Superbonus, entro il 30 giugno 2024, se al 31 dicembre 2023 è stato completato il 30% dei lavori, con l’asseverazione del direttore dei lavori.

Per quanto riguarda i crediti presenti nei cassetti fiscali (cc.dd. incagliati) è stata proposta la riattivazione della cessione plurima.

Superbonus 110% – Decreto Omnibus – tempo fino al 31/12/2023 per sostenimento spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”)

Nell’iter di conversione del DL 104/2023 – c.d. DL Omnibus o Decreto Asset – è stata confermata la misura che prevede il differimento:
• al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023);
• del termine per l’effettuazione delle spese che rientrano nel Superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (“villette”).

L’art. 24 del DL n. 104/2023, modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha proceduto a prorogare nuovamente il termine il entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.

Excursus: il termine per fruire della detrazione del 110% ha subito nel tempo le seguenti modifiche:
art. 119, DL 34/2020: ha introdotto l’agevolazione per le spese sostenute fino al 31/12/2022;
art. 9, DL n. 176/2022 (cd. “Aiuti-quater”): proroga l’agevolazione alle spese sostenute fino al 31/03/2023, a condizione che al 30/09/2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
art. 01, DL n. 11/2023 (cd. “Decreto blocca crediti”): proroga ulteriormente il termine alle spese sostenute fino al 31/09/2023, fermo restando il requisito che al 30/09/2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’art. 24 del DL n. 104/2023 post conversione dispone che per gli interventi:
• “trainanti” (ex co. 1 e co.4 dell’art. 119) effettuati dalle persone fisiche “private”:
– su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
– su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
• trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari (nuovo co. 8-quater) la detrazione del 110%
– risulta prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023)
– sempre a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Il comma 8 bis (non modificato) dell’art. 119, DL 34/2020 dispone che:
• nel computo del SAL al 30% (necessario per fruire del maggior termine previsto per il superbonus)
• possono essere compresi anche i lavori non agevolati con la detrazione 110%.

Nota: con Risposta ad Interrogazione Parlamentare, 21 giugno 2022, n. 5-08270, il MEF ha ritenuto che il calcolo del 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 può essere eseguito:
• considerando solo gli interventi ammessi al superbonus, oppure
• includendo anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.

Il MEF ha inoltre precisato che non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non rappresenta lo stato effettivo degli interventi; risulta, infatti, necessaria la concreta realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’Agenzia, nella recente CM n. 17/2023, ha chiarito che la condizione si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso ü o di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale; e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale dei lavori eseguiti rispetto all’intervento complessivo.

N.B.: le spese relative a nuovi interventi, non previsti inizialmente nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso, sono escluse dalla detrazione del 110% e per le stesse è possibile avvalersi delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o efficientamento energetico, al ricorrere dei requisiti e adempimenti richiesti

Superbonus al 110% «all’ultimo giro»

Per la quasi totalità dei contribuenti mancano poco più di tre mesi allo spirare del superbonus con aliquota del 110%.
Più precisamente, salvo future proroghe che potrebbero rientrare nella prossima legge di bilancio per il 2024 e che potrebbero riguardare i condomìni che devono ancora ultimare i lavori (il governo sta valutando al riguardo l’impatto di una eventuale proroga sul bilancio dello Stato e sul deficit 2024), mancano soltanto 111 giorni per sostenere le spese relative agli interventi agevolati.

Rimangono invece ferme sino alla fine del 2024 la quasi totalità delle altre detrazioni edilizie: la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR per gli interventi volti al recupero edilizio con aliquota del 50% entro l’importo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare (c.d. “bonus casa”), la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici (c.d. “ecobonus”) dal 50% al 75%, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “sismabonus” dal 50% sino all’85%, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013.
Rimarrà fino alla fine del 2025, inoltre, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

Tornando al superbonus, che dal 2024 nella stragrande maggioranza dei casi non sarà più super (in quanto nel 2024 e nel 2025 scenderà rispettivamente al 70% e al 65%) e che potrà essere meno conveniente rispetto alle altre agevolazioni fiscali che potrebbero spettare per l’esecuzione di determinati interventi edilizi, per quanto concerne le spese sostenute nel 2023, seppur l’aliquota della detrazione sia stata ridotta dal 110% al 90%, permangono ancora numerosi casi per i quali sino al 31 dicembre 2023 la detrazione rimane al 110% ove siano rispettate le condizioni stabilite dalla norma inerenti la data delle delibere condominiali e del deposito della CILAS (art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020, art. 1 comma 894 della L. 197/2022 e art. 9 del DL 176/2022).

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 9 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) all’art. 119 del DL 34/2020, e delle disposizioni previste dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, infatti, l’aliquota al 110% si può continuare ad applicare sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:
– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, oltre che dalle ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri;
– per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (IACP e cooperative edilizie), nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
– con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (“villette”) o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

I sopraelencati soggetti, quindi, per poter fruire dell’aliquota del 110% dovranno sostenere le spese entro il 31 dicembre 2023. Nei casi in cui si intenda beneficiare della detrazione fiscale direttamente in dichiarazione dei redditi, infatti, non è obbligatorio realizzare i lavori corrispondenti a dette spese entro la medesima data, rimando fermo che affinché l’agevolazione competa è necessario che i lavori vengano (anche in un successivo momento) realizzati (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022 n. 56).

Limitatamente al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’esercizio delle opzioni di cessione/sconto di cui all’art. 121 del DL 34/2020 è subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell’avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020). In questi casi, quindi, entro il 31 dicembre 2023 non soltanto devono essere sostenute le spese, ma gli interventi corrispondenti devono anche essere realizzati.

Per un esiguo numero di soggetti, l’aliquota al 110% spetterà poi fino al 31 dicembre 2025:
– per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (ONLUS, ODV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d’uso gratuito (comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020);
– per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (primo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020).

Superbonus 110%: proroga al 31 dicembre 2023 per le unifamiliari

Edifici unifamiliari

Come precisato dal Fisco, per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Di recente la definizione di edificio unifamiliare è divenuta rilevante per individuare gli interventi soggetti o meno al Superbonus relativi ad alcune particolari tipologie di intervento normalmente rientranti in Ecobonus e Sismabonus

A tal proposito, soprattutto per le finalità della maxi detrazione, è stato sottolineato che una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso autonomo ed elusivo) e la presenza di un accesso autonomo dall’esterno presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso da una strada o da cortile o giardino di proprietà e esclusiva.

Quadro generale degli aspetti temporali

Il termine per i lavori per le unifamiliari è stato oggetto di molteplici rinvii. Attualmente, dal punto di vista normativo, occorre considerare le seguenti scadenze:

  • Caso “A”: detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023. Per questi lavori è necessario rispettare il requisito di essere arrivati almeno al 30% dell’avanzamento dei lavori alla data del 30 settembre 2022;
  • Caso “B”: detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 solo se gli interventi stessi sono effettuati su unità immobiliari che si trovano nei territori interessati dall’alluvione;
  • Caso “C”: detrazione del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al il 31 dicembre 2023. Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni: il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; la stessa unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale; il contribuente deve avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 119 c. 8-bis.1 DL 34/2020, non superiore a € 15.000.

Nuova scadenza per le unifamiliari con Superbonus 110%

Con il decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2023, è stato prorogato dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 (Caso “A”), il termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. Dunque, in attesa della Gazzetta ufficiale, il Governo ha previsto altri tre mesi per poter beneficiare del Superbonus con aliquota del 110% per i lavori, già avviati nel 2022, effettuati nelle c.d. villette.

Poste riapre alla cessione dei crediti per i privati

In argomento, si osserva che sulla scia degli altri cessionari (banche, istituti di credito, ecc.) anche Poste aveva deciso di dire stop alle nuove pratiche.

A seguito di tutte le problematiche, difatti, Poste era giunta ad una decisione, ossia la chiusura della propria piattaforma di acquisizione. Difatti, ad oggi, il messaggio che appare sul sito istituzionale nella sezione dedicata alle operazioni di cessione credito evidenzia: «Gentili clienti, il servizio di acquisto di crediti d’imposta ai sensi del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i., è sospeso per l’apertura di nuove pratiche. È possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare la documentazione per quelle da completare».

Premesso ciò, con un comunicato stampa datato 8 agosto 2023, l’ente ha annunciato la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d’imposta. Da quanto appreso, la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d’imposta avverrà a partire dai primi giorni di ottobre. Un’iniziativa in linea con le indicazioni del Governo che conferma il sostegno costante di Poste Italiane alle famiglie e al sistema Paese. L’acquisizione dei crediti sarà:

  • rivolta esclusivamente alle persone fisiche;
  • limitata alle cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50mila euro.

In definitiva, se tutto sarà confermato, deve trattarsi solo di prime cessioni. Inoltre, non si potranno fare cessioni verso Poste da parte di soggetti diversi da persone fisiche e di importi oltre 50.000 euro.