ABITAZIONI CLASSE A/B – DETRAZIONE del 50% IVA PER ACQUISTI ENTRO IL 31/12

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto la detrazione IRPEF in relazione all’acquisto di unità immobiliari abitative “ad alto risparmio energetico”:

Dunque, per il 2023 si ha diritto una detrazione IRPEF del 50%:
▪️ dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA
▪️ sull’acquisto effettuato dal 1/01/2023 al 31/12/2023 di abitazioni di classe energetica A o B
▪️ cedute direttamente dalle imprese che le hanno edificate/ristrutturate.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

Di seguito si riassume le caratteristiche principali della detrazione:

ACQUISTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023

Secondo quanto emerge dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 e dal comunicato del MEF del 16 ottobre 2023, nel DDL di bilancio per l’anno 2024 non contiene misure che riguardano i bonus edilizi, in generale.
In assenza di modifiche introdotte in sede di discussione parlamentare, la detrazione Irpef sarà limitata al 2023; ciò comporta che, per poter fruire del beneficio, il rogito di acquisto dell’unità immobiliare deve essere stipulato entro il 31/12/2023.

PRINCIPIO DI CASSA
La detrazione opera sulle somme effettivamente pagate all’impresa in relazione all’Iva; dunque è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta (CM 12/2016 e CM 7/2017).

ACCONTI: in relazione ad eventuali acconti pagati, è possibile “aggiornare” al 2023 quanto in passato chiarito in relazione all’introduzione della detrazione sul periodo 2016 (per ultimo dall’Interpello n. 149/2020).

Nel caso di:
acconti pagati nel 2022: la detrazione non spetta, anche se il rogito è stipulato nel 2023 (CM 20/2016)
acconti pagati nel 2023: la detrazione spetta (nel 2023) se il preliminare di acquisto risulta registrato e il rogito sia stipulato entro il 31/12/2023.

Superbonus 110% – Decreto Omnibus – tempo fino al 31/12/2023 per sostenimento spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”)

Nell’iter di conversione del DL 104/2023 – c.d. DL Omnibus o Decreto Asset – è stata confermata la misura che prevede il differimento:
• al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023);
• del termine per l’effettuazione delle spese che rientrano nel Superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (“villette”).

L’art. 24 del DL n. 104/2023, modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha proceduto a prorogare nuovamente il termine il entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.

Excursus: il termine per fruire della detrazione del 110% ha subito nel tempo le seguenti modifiche:
art. 119, DL 34/2020: ha introdotto l’agevolazione per le spese sostenute fino al 31/12/2022;
art. 9, DL n. 176/2022 (cd. “Aiuti-quater”): proroga l’agevolazione alle spese sostenute fino al 31/03/2023, a condizione che al 30/09/2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
art. 01, DL n. 11/2023 (cd. “Decreto blocca crediti”): proroga ulteriormente il termine alle spese sostenute fino al 31/09/2023, fermo restando il requisito che al 30/09/2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’art. 24 del DL n. 104/2023 post conversione dispone che per gli interventi:
• “trainanti” (ex co. 1 e co.4 dell’art. 119) effettuati dalle persone fisiche “private”:
– su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
– su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
• trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari (nuovo co. 8-quater) la detrazione del 110%
– risulta prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023)
– sempre a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Il comma 8 bis (non modificato) dell’art. 119, DL 34/2020 dispone che:
• nel computo del SAL al 30% (necessario per fruire del maggior termine previsto per il superbonus)
• possono essere compresi anche i lavori non agevolati con la detrazione 110%.

Nota: con Risposta ad Interrogazione Parlamentare, 21 giugno 2022, n. 5-08270, il MEF ha ritenuto che il calcolo del 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 può essere eseguito:
• considerando solo gli interventi ammessi al superbonus, oppure
• includendo anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.

Il MEF ha inoltre precisato che non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non rappresenta lo stato effettivo degli interventi; risulta, infatti, necessaria la concreta realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’Agenzia, nella recente CM n. 17/2023, ha chiarito che la condizione si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso ü o di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale; e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale dei lavori eseguiti rispetto all’intervento complessivo.

N.B.: le spese relative a nuovi interventi, non previsti inizialmente nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso, sono escluse dalla detrazione del 110% e per le stesse è possibile avvalersi delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o efficientamento energetico, al ricorrere dei requisiti e adempimenti richiesti