Superbonus 110%: impatti sulla filiera edilizia dovuti alla mancata proroga

Con la presentazione della Manovra di bilancio, è stata esclusa qualsiasi possibilità di proroga dell’agevolazione del Superbonus 110%. L’impatto sulla filiera dell’edilizia potrebbe essere molto negativo per la tenuta del fatturato delle aziende e la preservazione della forza lavoro.

Il Superbonus 110, fine di una stagione

L’esecutivo nella Manovra di bilancio ha escluso qualsiasi apertura in tema di proroghe concernenti i bonus edilizi. L’agevolazione relativa al Superbonus sarà limitata al 70% delle spese sostenute nel caso di lavori eseguiti su condomini, mentre non sarà più prevista per le villette e le unità unifamiliari.

Soprattutto non viene “sdoganata” alcuna proroga per i lavori iniziati su condomini (con detrazione pari al 110%), che non potranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2023, malgrado le reiterate richieste provenienti dal mondo dell’edilizia.

Da più parti, nei mesi scorsi, era stata avanzata la richiesta di una proroga, di almeno tre mesi, da parte delle organizzazioni datoriali e di alcune forze politiche.

Il Ministro dell’Economia ha ribadito che i lavori debbono essere completati entro il 31 dicembre 2023 nel caso si intenda procedere allo sconto in fattura e alla eventuale cessione del credito maturato nel cassetto fiscale, diversamente l’unico meccanismo di cui si potrà usufruire sarà quello della detrazione: misura spesso non fruibile dal titolare del credito in virtù della scarsa tax capacity.

Le difficoltà delle aziende nell’accedere al mercato della compravendita di crediti fiscali

L’impossibilità di utilizzare la propria tax capacity e l’assenza di soluzioni “istituzionali”, costringe le aziende, titolari di crediti, a rivolgersi al mercato della compravendita dei bonus fiscali.

Tale mercato, da mesi, versa in una fase di stallo creando non pochi problemi alle aziende che non riescono a monetizzare i crediti presenti nei loro cassetti fiscali, rinvenienti da lavori connessi ai bonus edilizi.

L’impasse è causata dalla difficoltà di far incontrare domanda e offerta in quanto i cedenti prediligono vendite verticali dei cassetti (tutte le annualità), al fine di risolvere importanti crisi di liquidità che molto spesso impediscono financo di terminare i lavori intrapresi.

I cessionari, viceversa, optano per acquisti periodici, al fine di non iscrivere posizioni debitorie nel bilancio e ridurre al minimo eventuali rischi legali e reputazionali.

La manleva offerta dagli istituti di credito, se valida da un punto di vista dell’esposizione finanziaria del cessionario, nulla può nel caso di sequestri di crediti effettuati nei cassetti fiscali dei cessionari (nella malaugarata, ma non così remota, ipotesi di cessione di crediti poi individuati dalla magistratura come inesistenti).

Le aziende cessionarie prediligono acquisti periodici (spesso annuali) pur, in molti casi, sottoscrivendo impegni pluriennali all’acquisto (speculari a quanto presente nel cassetto fiscale del cedente).

Non si tratta di una cessione tout court ma di un accordo di somministrazione periodica di crediti che è più tutelante per il cessionario avendo effetti obbligatori e non reali (i crediti restano nel cassetto del cedente fino al momento della somministrazione annuale).

Pare, allora, più sensato e prudente acquistare direttamente sul mercato primario (direttamente dalle aziende) effettuando, a monte, severi controlli sull’azienda cedente e sulla genesi del credito offerto in cessione.

I controlli da eseguire debbono concentrarsi sul piano dell’analisi reputazionale in primis. Tale verifica deve essere effettuata su tutti i soggetti coinvolti, siano queste persone giuridiche o fisiche. In particolare, l’analisi deve interessare tanto la compagine sociale del cedente, con la ricostruzione di catene di controllo e l’individuazione del/dei beneficiario/beneficiari effettivi, quanto sui professionisti chiamati ad attestare i requisiti di spettanza del credito d’imposta (certificatori, asseveratori, etc.).

Superata questa prima fase, sono necessari controlli rafforzati che hanno ad oggetto tanto il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 (obblighi di adeguata verifica della clientela, obblighi di conservazione della documentazione, obblighi di segnalazione e di astensione) tanto la verifica degli indici di anomalia specificamente previsti dalla Banca di Italia in materia di cessione dei crediti fiscali.

Solo questo scrupoloso iter di controllo eseguito da professionisti esperti, accompagnato dalla verifica dell’esistenza e dell’autenticità di tutti i documenti di cui la legge prevede il possesso da parte del cessionario, può garantire il cessionario nelle operazioni di acquisto dei crediti fiscali (tutelando la sua buona fede ed evitando pericolosi rischi reputazionali).

Non può sfuggire come la necessità di epurare il mercato da eventuali rischi reputazionali e di responsabilità legali (in capo ai cessionari) renda la conclusione delle operazioni di compravendita di crediti fiscali particolarmente farraginose.

Ad oggi, infatti, il mercato sembra scontare difficoltà preoccupanti e pressanti, soprattutto per i cedenti, stante l’impossibilità di portare a nuovo i crediti che per loro natura hanno una scadenza annuale.

La strategia appare chiara: rendere gestibile e prevedibile, nel 2024, l’impegno finanziario che dovrà affrontare lo Stato per la gestione dei bonus edilizi.

Evidentemente, l’impatto su tutta la filiera dell’edilizia potrebbe essere devastante per quanto riguarda la tenuta del fatturato, la struttura e l’efficienza finanziaria delle aziende e la tenuta del livello occupazionale.

Proposte di emendamenti alla Manovra di bilancio: proroga e sblocco dei crediti incagliati presenti nei cassetti fiscali

Come già precisato, alcune forze politiche hanno presentato un pacchetto di emendamenti alla Manovra finanziaria volte a modificare la disciplina del Superbonus per il prossimo anno.

Un primo emendamento riguarda la possibilità di prorogare il bonus all’aliquota del 110% fino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Altro emendamento, inoltre, riguarda anche la possibilità di completare i lavori di ristrutturazione, finanziati con il Superbonus, entro il 30 giugno 2024, se al 31 dicembre 2023 è stato completato il 30% dei lavori, con l’asseverazione del direttore dei lavori.

Per quanto riguarda i crediti presenti nei cassetti fiscali (cc.dd. incagliati) è stata proposta la riattivazione della cessione plurima.

Verso la proroga al 30 novembre per le assegnazioni agevolate

È in arrivo l’atteso slittamento dei termini per le assegnazioni dei beni ai soci, in scadenza il prossimo 30 settembre, da giorni al vaglio del Governo.
La bozza di un nuovo decreto legge (c.d. DL “Proroghe Fisco”), contenente la proroga di una serie di termini legislativi, che dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri assieme alla Nota di aggiornamento al DEF, stabilisce infatti il differimento al 30 novembre 2023 della scadenza per redigere gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione beneficiando delle agevolazioni previste dall’art. 1 commi 100 e seguenti della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). 

Il calendario originario degli adempimenti era tale per cui, a fronte degli atti da redigere entro il 30 settembre, la prima rata delle imposte sostitutive, pari al 60% del totale, doveva essere versata entro il medesimo termine, e la seconda, pari al rimanente 40%, aveva scadenza al 30 novembre 2023.
Con la proroga questo calendario viene invece ridefinito, accorpando alla data del 30 novembre tutti gli adempimenti, e quindi non solo la redazione degli atti, ma anche il versamento – a questo punto integrale – delle imposte sostitutive.

Non vi saranno invece adempimenti dichiarativi delle operazioni agevolate entro il 30 novembre. Entro questa data, infatti, sono presentate le dichiarazioni riferite al 2022 “solare”, nelle quali non occorre però dare conto degli effetti di queste operazioni.
Al contrario, prassi consolidata vuole che questi effetti siano indicati nei modelli di dichiarazione riferita al periodo d’imposta in cui la singola operazione è stata posta in essere: ad esempio, l’assegnazione o la cessione di un bene effettuata nel 2023 da parte di una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che continua la propria attività dovranno essere rendicontate nel quadro RQ del modello REDDITI 2024, da presentare entro il 30 novembre 2024.

Nel DL confluirebbe inoltre una proroga prevista da una prima bozza del decreto “Energia”, poi saltata dal testo approvato dal Governo nella riunione del 25 settembre: si confermerebbe così lo slittamento al 15 novembre 2023 dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito dalla legge di bilancio 2023.

Il testo della bozza contiene poi la norma che proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità, per alcuni soggetti in possesso di specifici requisiti di reddito ed età, di presentare le domande volte a ottenere, dal Fondo di garanzia per la prima casa, la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui prima casa. Anche in questo caso, la misura era già presente nella bozza, circolata nei giorni scorsi, del decreto “Energia”.

Anticipato il termine per l’utilizzo dei tax credit energia I e II trimestre 2023

Verrebbe invece anticipato, dal 31 dicembre al 15 novembre 2023, il termine per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

Ancora, la bozza di decreto prevede una rimessione in termini in relazione ai versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, i cui termini sono scaduti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, per i soggetti che avevano la residenza, la sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia nel suddetto periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla delibera del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre 2023).
In particolare, tali versamenti si considerano tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Tra le misure contenute nel decreto dovrebbero figurare anche proroghe in materia sanitaria, di università e di istruzione, di fondo indennizzi risparmiatori e di riorganizzazione del Ministero del Lavoro.

Inoltre, come reso noto ieri in serata dal CNDCEC, che ha espresso apprezzamento sulla proposta, ci sarebbe “la volontà del Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, di proporre”, all’interno del decreto, “una norma che differisce al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance”. 

Per il momento, non è prevista la proroga dello smart working per i lavoratori fragili in scadenza il 30 settembre, ma il Governo sarebbe al lavoro per trovare le risorse a copertura della misura considerata piuttosto onerosa.

Possibile proroga in arrivo per le operazioni agevolate

“Presso gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, sono in corso gli opportuni approfondimenti volti a valutare l’eventuale predisposizione di una proposta normativa finalizzata a prorogare i termini per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali”. Con queste parole, pronunciate ieri in Commissione Finanze della Camera in risposta a un’interrogazione parlamentare, la Sottosegretaria al MEF, Lucia Albano, ha sostanzialmente aperto alla possibilità di spostare l’attuale scadenza del 30 settembre per le operazioni agevolate.

Potrebbe, dunque, essere accolta la richiesta avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che in una lettera inviata al Viceministro Leo, chiedeva di prendere in considerazione l’idea di prorogare la scadenza al 30 novembre. A motivare tale richiesta i tanti adempimenti che hanno caratterizzato i mesi scorsi, sottraendo spazio a operazioni che necessitano di un tempo congruo per la pianificazione, il coordinamento con altri professionisti interessati (geometri, notai, ecc.), la valutazione dell’impatto delle operazioni stesse sulla consistenza patrimoniale delle società, l’eventuale reperimento di fondi a carico dei soci per il pagamento degli oneri fiscali o per finanziare la società e così via.

Il calendario degli adempimenti, peraltro, era già in origine più ristretto rispetto alle precedenti “tornate” dell’agevolazione per quanto riguarda l’imposizione sostitutiva, all’epoca ripartita in due rate delle quali solo la prima da pagare nella stessa annualità in cui dovevano essere redatti gli atti di assegnazione, cessione o trasformazione: la formulazione della L. 197/2022 prevede, infatti, che a fronte degli atti da redigere entro il 30 settembre 2023, la prima rata delle imposte sostitutive, pari al 60% del totale, vada versata entro il medesimo termine, e la seconda, pari al rimanente 40%, entro il 30 novembre 2023.

Con la proroga, almeno stando alla proposta del CNDCEC, verrebbe ridefinito tale calendario, accorpando tutti gli adempimenti, quindi non solo la redazione degli atti ma anche il versamento (a questo punto integrale) delle imposte sostitutive, alla data del 30 novembre.

Secondo il Presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, le parole della Sottosegretaria Albano rappresentano “un’importante apertura alla quale ci auguriamo possa far seguito una rapida approvazione del provvedimento di proroga dei termini attualmente fissati al 30 settembre”. Avere più tempo a disposizione servirebbe anche per “dipanare alcuni dubbi interpretativi che ancora interessano la materia”, senza peraltro “incidere sui saldi di finanza pubblica, favorendo anzi la riscossione di maggiori imposte sostitutive”.

Dubbi interpretativi di cui ha parlato, in un comunicato stampa diffuso ieri, anche l’Unione giovani, anch’essa schierata a favore della proroga. “Le perplessità – ha sottolineato il Presidente Matteo De Lise – riguardano la possibilità di utilizzare il valore rivalutato o la tassazione sui soci. E, ancora, la riduzione di capitale richiede 90 giorni di attesa, il che significa che si sarebbe dovuto procedere a giugno per rispettare la scadenza del 30 settembre”.

Per questo, secondo l’associazione sindacale, va sollecitato anche un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Lo spostamento della scadenza dal 30 settembre al 30 novembre potrebbe tornare utile anche in questo senso, in modo da evitare che ci si ritrovi tra due mesi nella medesima situazione di incertezza, alla quale conseguirebbe, probabilmente, la rinuncia a molte operazioni agevolate.

BONUS EDILIZI – LE NOVITÀ DEL “DECRETO OMNIBUS”

Il DL n. 104/2023 (in G.U. del 10/08/2023) recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” (cd. “Decreto Omnibus”), ha introdotto le seguenti novità in materia di bonus edilizi:
▪️ proroga del Superbonus in relazione alle unità immobiliari unifamiliari
▪️ nuovo obbligo comunicativo per gli ultimi cessionari dei bonus edilizi in presenza di sopravvenuta inutilizzabilità del credito.

PROROGA AL 31/12/2023 PER “VILLETTE”

L’art. 24 del DL n. 104/2023, modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha proceduto a prorogare nuovamente il termine il entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.

Ora, con la citata modifica normativa, viene disposto che per gli interventi:
▪️ “trainanti” (ex co. 1 e co.4 dell’art. 119) effettuati dalle persone fisiche “private”:
✓ su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
✓ su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
▪️ “trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari (nuovo co. 8-quater)

la detrazione del 110%
➔ risulta prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023)
➔ sempre a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

VERIFICA DEL 30% DEI LAVORI AL 30/09/2022

Il comma 8 bis (non modificato) dell’art. 119, DL 34/2020 dispone che:
▪️ nel computo del SAL al 30% (necessario per fruire del maggior termine previsto per il superbonus)
▪️ possono essere compresi anche i lavori non agevolati con la detrazione 110%.

L’Agenzia, nella recente CM n. 17/2023, ha chiarito che la condizione si considerata rispettata:
▪️ anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito:
✓ di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso
✓ o di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale;
▪️ e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale dei lavori eseguiti rispetto all’intervento complessivo.

COMUNICAZIONE CREDITI INUTILIZZABILI

L’art. 25, co. 1, del DL n. 104/2023 introduce un nuovo adempimento in relazione alle opzioni per la
cessione dei crediti o per il cd. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020:

Pertanto:
▪️ l’ultimo cessionario di un credito derivante dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito di cui all’art. 121, co. 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020
▪️ che risulti non utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo (si tratta del medesimo termine entro cui il beneficiario della detrazione avrebbe utilizzato la singola quota annuale del di beneficio)
è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta
conoscenza
dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Attuazione: le modalità di comunicazione saranno definite da apposito Provvedimento dell’Agenzia, entro il 2 gennaio 2024.

DUBBI: in attesa del citato Provvedimento dell’Agenzia, il generico riferimento all’art. 121 del DL n.
34/2020 porta a ritenere che la disposizione possa trovare applicazione:
✓ sia il superbonus, che attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 110%
✓ che tutti gli altri bonus edilizi (eco-bonus, sisma-bonus, “bonus casa” ex art. 16-bis Tuir, bonus facciate, bonus barriere architettoniche, installazione delle colonnine di ricarica elettrica, ecc.).

È auspicabile che l’Agenzia fornisca una casistica degli eventi che rendono il credito inutilizzabile.

DECORRENZA

Il nuovo adempimento si applica con la seguente cadenza temporale:
– se l’evento che ha comportato l’inutilizzabilità del credito si è evidenziato dal 1/01/2023: l’obbligo decorre da tale data (es: un evento manifestatosi l’8/12/2023 va comunicato entro il 7/01/2024)
– in caso contrario: la comunicazione va effettuata entro il 2/01/2024 (es: un evento manifestatosi il 31/10/2023 va comunicato entro il 2/01/2024).

SANZIONE

La mancata comunicazione entro i termini comporta la sanzione amministrativa pari a € 100.

Split payment prorogato al 30 giugno 2026

Lo split payment, disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, è il meccanismo in base al quale l’IVA, applicata dal cedente o prestatore in fattura, è versata all’Erario direttamente dal cessionario o committente.

Si tratta di una misura speciale che costituisce una deroga agli artt. 206 e 226 della Direttiva n. 2006/112/CE per ciò che riguarda le modalità di pagamento dell’imposta e di fatturazione e che fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscale, che comprende anche l’obbligo di fatturazione elettronica, autorizzato dalla decisione di esecuzione n. 2018/593/UE, e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

La fatturazione elettronica riduce il tempo necessario all’Amministrazione finanziaria per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale rischio di frode o di evasione. Allo stesso tempo, in assenza dello split payment, il recupero dell’imposta in capo gli autori di frodi o evasioni potrebbe risultare impossibile in caso di insolvenza.

Pertanto, il frazionamento dei pagamenti quale misura preventiva si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura successiva.

Precedenti proroghe

Con la decisione di esecuzione n. 2015/1401/UE, l’Italia è stata autorizzata a prevedere che, fino al 31 dicembre 2017, l’obbligo di versamento dell’IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle Pubbliche amministrazioni spettasse a queste ultime.

La misura speciale è stata dapprima prorogata fino al 30 giugno 2020 con la decisione di esecuzione n. 2017/784/UE e, contestualmente, il relativo ambito di applicazione è stato esteso per includervi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di alcune società controllate dalle Pubbliche amministrazioni e delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB.

Lo split payment non avrebbe più dovuto applicarsi dopo la piena attuazione delle procedure di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in quanto le stesse consentono all’Amministrazione finanziaria la verifica incrociata delle operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei versamenti dell’imposta.

Tuttavia, con la decisione di esecuzione n. 2020/1105/UE, il Consiglio europeo ha autorizzato l’ulteriore differimento fino al 30 giugno 2023 in considerazione, da un lato, della recente attuazione delle predette procedure e, dall’altro, della pandemia da COVID-19, che ha reso più problematico, per i soggetti passivi, attuare le modifiche richieste nei loro sistemi di fatturazione e, per le Amministrazioni fiscali, adeguare i sistemi di controllo e informatici.

Nuova proroga al 30 giugno 2026

La rinnovata proroga dello split payment fino al 30 giugno 2026 è giustificata dall’esigenza di evitare una regressione negli sforzi compiuti dall’Italia per ridurre il VAT gap.

Per quanto l’attività di controllo, grazie all’obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, sia immediata, le misure ex post non sono in grado di assicurare il recupero effettivo dell’imposta evasa, in specie quando l’autore dell’evasione non dispone della necessaria capacità finanziaria per pagare il debito d’imposta.

Lo split payment costituisce, quindi, uno strumento particolarmente efficace quando il cessionario o committente presenta un grado di adempimento degli obblighi fiscali superiore a quello del cedente o prestatore, per cui le due misure (fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, da un lato, e split payment, dall’altro) possono considerarsi complementari e non mutuamente interscambiabili.

Proroga al 30 giugno 2025 per le società incluse nell’indice FTSE MIB

Per rispettare l’obbligo di eliminare gradualmente il sistema dello split payment, dal 1° luglio 2025 saranno escluse dall’ambito di applicazione della misura speciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore di società incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

I soggetti passivi interessati dalla restrizione disporranno in tal modo del tempo sufficiente per introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi e l’Amministrazione finanziaria potrà monitorare l’efficacia della limitazione valutando adeguatamente eventuali alternative possibili.

Il Governo chiude alla proroga dei versamenti con lo 0,40%

Nonostante le reiterate richieste degli addetti ai lavori, sembrano esserci sempre meno possibilità che venga concessa la proroga dei versamenti con maggiorazione dello 0,40% per soggetti ISA e forfetari. Dopo la chiusura dei giorni scorsi da parte del Viceministro al MEF Maurizio Leo, interpellato sulla questione a margine di un convegno, ieri la Sottosegretaria all’Economia Lucia Albano ha espresso la posizione ufficiale del Governo sul tema, ribadendo la sostanziale contrarietà allo spostamento della scadenza dal 31 luglio al 21 agosto.

Rispondendo a una interrogazione presentata da Federico Fenu (M5s) in Commissione Finanze della Camera, l’esponente dell’Esecutivo ha spiegato che lo scorso anno non c’è stato alcun differimento del termine, che è slittato al 22 agosto solo perché 30 e 31 luglio cadevano di sabato e domenica. La scadenza sarebbe slittata al 1° agosto ma per effetto dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 (convertito con modificazioni in L. n. 248/2006), secondo cui tutti i versamenti previsti dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati il 20 agosto senza maggiorazione, c’è stata una proroga automatica al 22 agosto (dato che 20 e 21 cadevano di sabato e domenica).

In più, ha aggiunto Albano, “nella complessiva valutazione della tematica, il Governo non può trascurare le necessità di coniugare le esigenze poste a fondamento delle rivendicazioni qui in rilievo con quelle di certezza dei rapporti tributari e degli ordinari flussi di cassa. Vale altresì aggiungere che le informazioni desumibili dai versamenti restano di fondamentale importanza per la tempestiva predisposizione delle previsioni delle entrate tributarie ai fini della NADEF, che il Governo presenterà entro il prossimo mese di settembre”.

In altre parole, la mancanza di adeguate coperture finanziarie, che la Ragioneria generale dello Stato aveva quantificato in 4,5 miliardi, e la necessità di avere tutti i dati per predisporre la Nota di aggiornamento al DEF, impongono di non accogliere la richiesta di proroga dei versamenti con maggiorazione, che pure era stata concessa per sei anni consecutivi ad esclusione del 2022.

Rimane, quindi, la proroga parziale disposta con i commi 3-sexies e 3-septies dell’art. 4 del DL 51/2023, convertito nella L. n. 87/2023 (pubblicata sulla G.U. del 5 luglio 2023 n. 155), che spostava a oggi, 20 luglio, il solo termine ordinario di versamento (inizialmente fissato al 30 giugno), tenendo fermo il termine del 31 luglio per i pagamenti con lo 0,40%.

La posizione del Governo, però, non convince l’Associazione nazionale commercialisti. Commentando la risposta fornita da Albano durante il question time in Commissione Finanze, il Presidente del sindacato, Marco Cuchel, sottolinea che se lo scorso anno la proroga non è stata concessa è stato solo per “una coincidenza di date, che ha fatto sì che il termine scivolasse per forza di cose al 20 agosto”, rendendola di fatto non necessaria.

Nonostante ciò, lo slittamento automatico del termine “non ha impedito la presentazione del NADEF nel mese di settembre 2022, come invece viene paventato per quest’anno, in caso di concessione della proroga. Inoltre, nonostante negli ultimi sei anni la proroga sia sempre stata concessa, il NADEF, o il suo equivalente, è sempre stato presentato nei tempi previsti”.

Per questo, l’associazione di categoria continua a sperare che “prevalga la ragionevolezza” e che, anche in virtù dell’Ordine del Giorno approvato la scorsa settimana in Aula alla Camera (si veda “Il Governo dovrà valutare la proroga dei versamenti con maggiorazione” del 13 luglio 2023), possa ancora esserci spazio per un ripensamento. Al momento, però, i margini sembrano essere davvero ridotti.

ANNUNCIATA LA PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

Con il Comunicato stampa del 14/06/2023, il MEF ha reso noto che, con un prossimo provvedimento, verrà prorogato il termine per il versamento delle imposte in relazione ai “soggetti Isa”.

In particolare, è previsto il differimento:
dal 30/06/2023 al 20/07/2023 senza applicazione della maggiorazione dello 0,4%
✓ del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in relazione contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

AMBITO SOGGETTIVO

In relazione ai soggetti interessati dalla proroga, il Comunicato rende noto si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA.
In sostanza si dovrebbe trattare di una proroga del tutto analoga a quanto già previsto negli scorsi anni, dovendosi, pertanto, ritenere che operi a favore dei soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
▪️ esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA
▪️ dichiarano ricavi/compensi di importo non superiore a € 5.164.569 (limite stabilito, per ciascun
indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze)

Contribuenti inclusi: possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che
– applicano il regime forfetario o il regime dei “contribuenti minimi”
– presentano cause di esclusione dagli ISA diverse da quella citata (ricavi/compensi > € 5.164.569)
partecipano a società di persone/Srl in trasparenza fiscale, studi associati o imprese familiari che fruiscono della proroga (in quanto soggetti Isa e con ricavi/compensi inferiore al citato limite); per i soci di Srl non in trasparenza fiscale la proroga dovrebbe estendersi all’IVS eventualmente dovuta.

Soggetti esclusi: non possono fruire della proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (Interpello 330/2019).

Naturalmente rimangono esclusi anche tutte le persone fisiche “private”, nonché gli enti non commerciali privi di un’attività commerciale soggetta ad ISA.

AMBITO OGGETTIVO

La proroga si applica a tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP e IVA, tra cui:
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
– il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. contribuenti minimi;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;

VERSAMENTI SUCCESSIVI E RATEAZIONE

Per i soggetti Isa che possono fruire della proroga, in passato era previsto che:
✓ per i versamenti differiti al 20 luglio: il differimento opera senza alcuna maggiorazione dello 0,4%
✓ maggiorazione che risultava applicabile per i versamenti effettuati successivamente, dal 21/07 al 31/07.

Rateizzazione
Per i contribuenti che si avvarranno della proroga al 20/07/2023 si modifica il piano di rateazione che intendono eventualmente applicare; in tal caso: la seconda rata: non può cadere al 17/07/2023, ma viene differita al 21/08/2023 mentre le rate successive rimangono

Non risultano modificate le scadenze del piano di rateazione nel caso in cui si provveda al pagamento entro il 31/07/2023 (con la maggiorazione dello 0,4%).

Rottamazione – quater – in arrivo la proroga

Con un comunicato stampa del 21/04/2023, il MEF ha reso noto che:
▪ con un prossimo provvedimento normativo ad hoc (che verrà inserito o nell’iter di conversione del DL bollette o sarà inserito all’interno di un apposito DL che dovrà essere approvato dal CDM);
▪ il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli verrà posticipato dal 30/04/2023 al 30/06/2023.

Di conseguenza, slitteranno i seguenti termini:
per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell’Agente della riscossione) dal 30/06/2023 al 30/09/2023;
il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023.

Casse di Previdenza – Possono beneficiare della rottamazione solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso (ad esempio la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri possono beneficiare della rottamazione).

Da più parti era arrivata la richiesta di “prorogare” i termini per l’adesione alla rottamazione – quater.

Con un recente comunicato, l’ANC ha richiesto con urgenza l’adozione di un provvedimento che prolungasse i termini di scadenza, per permettere a tutti di usufruire del beneficio, e non rischiare che qualcuno sia escluso a causa dell’inefficienza del sistema di Ade Riscossione.

La richiesta di differimento dei termini trovava fondamento anche nel fatto che l’Agenzia non ha rispettato il termine del 31 marzo per la cancellazione delle cartelle sotto i 1.000 euro, e si è data ulteriori 30 giorni di tempo, ponendo così i contribuenti in una situazione di confusione nel trovare ancora cartelle che invece non dovrebbero neanche apparire.

Altra necessità da affrontare con urgenza indifferibile era quella di sanare un’evidente disparità.

I Contribuenti diversi da quelli meno abbienti (Isee Inf. Ad € 20.000) avevano potuto aderire solamente alla Definizione Agevolata, c.d. “Rottamazione-Ter”, in forza di quanto previsto dall’Art. 3, D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, e non anche alla “Definizione per estinzione dei debiti di cui all’Art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018”, riservata, questa, alle ‘Persone Fisiche’ in situazione di “Grave e Comprovata difficoltà economica” (Saldo e Stralcio), che potevano sanare la loro posizione versando il 35% della quota capitale.

Ora con la Rottamazione – Quater i primi vengono rimessi in bonis, anche se non avevano onorato numerose rate delle diverse scadenze, addirittura con un piccolo vantaggio rispetto alla precedente misura e con 5 anni di tempo per onorare il tutto.

Diversamente i soggetti che avevano potuto accedere al c.d. “Saldo e Stralcio”, pagando in linea capitale il 35% su 100, ora vengono rimessi anch’essi in bonis. Tuttavia se non hanno onorato anche la sola rata di luglio 2022, decadono dal beneficio. Anche per questo motivo si dovrebbe attuare lo slittamento del termine della presentazione della Nuova Domanda della Rottamazione – Quater, che permetterebbe anche al Governo di avere il tempo necessario per sanare l’ingiusta discriminazione.

Procedure per l’adesione – le novità – L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:
• in area riservata;
• in area pubblica.

Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.

Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.

Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).

Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:
• se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
• se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:
1. riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
2. dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
3. se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare – secondo la normativa vigente – all’interessato, entro il 30/06/2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.

NEW – Con il provvedimento annunciato dal MEF, per la comunicazione dell’Agenzia ci sarà tempo fino al 30/09/2023.

Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

L’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
• unica soluzione, che slitterà – secondo il comunicato del MEF – dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
• numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
1. il pagamento della prima rata – secondo il comunicato del MEF slitterà dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
2. la seconda con scadenza 30/11/2023 (conferma); pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
3. (conferma) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• sito istituzionale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione;
• app EquiClick;
• domiciliazione sul conto corrente;
• moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
• sportelli di Agenzia delle EntrateRiscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ANCHE QUOTATE – PROROGA 2023

L’art. 1, co. 107 – 109, della legge di Bilancio 2023 ha operato una riapertura dei termini per procedere alla rideterminazione del costo fiscale di:
▪ terreni (agricoli o edificabili)
▪ partecipazioni (quotate o non quotate)
posseduti al 1/01/2023 al di fuori del regime d’impresa.

NEW: rispetto alla analoga procedura disposta negli ultimi anni, la rivalutazione è stata estesa alle partecipazioni “quotate” con ciò intendendosi quelle negoziate in “mercati regolamentati” o in “sistemi multilaterali di negoziazione”.

Entro il termine del 15/11/2023 (N.B.: non nel mese di giugno come avveniva in passato) deve intervenire:
l’asseverazione della perizia
il versamento dell’imposta (1° delle 3 rate annuali, o versamento in soluzione unica).

ASPETTI GENERALI

SOGGETTI INTERESSATI
La rivalutazione, come in passato, può essere effettuata:
dalle persone fisiche (inclusi gli imprenditori agricoli), per i beni posseduti a titolo privato.
Altri soggetti interessati:

AMBITO OGGETTIVO
Data del possesso: i beni devono essere detenuti alla data del 1° gennaio 2023.
Diritti rivalutabili: è ammesso rideterminare il costo fiscale dei seguenti diritti:

PERIZIA GIURATA DI STIMA

La perizia giurata di stima deve essere:
➔ redatta da tecnici a tal fine abilitati
asseverata entro il 15/11/2023.

ASSEVERAZIONE: la perizia può essere presentata per l’asseverazione (CM 81/2002) sia presso la
cancelleria del tribunale che presso l’ufficio di un giudice di pace o un notaio.

PERIZIA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

In caso di rivalutazione di una partecipazione:

PARTECIPAZIONI QUOTATE: la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere pari al loro “valore normale” determinato ex art. 9, co. 4, lett. a), TUIR, e cioè in base in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati in tutto il mese di dicembre 2022.

PERIZIA RIVALUTAZIONE TERRENI

In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia, se effettivamente sostenuto e a carico del contribuente, può essere portato ad “incremento” del costo rivalutato.

IMPOSTA SOSTITUIVA

DETERMINAZIONE IMPOSTA: al valore della perizia vanno applicate le seguenti aliquote:

VERSAMENTO: L’imposta dovuta va versata entro il 15/11/2023

L’imposta sostitutiva può essere compensata in F24 con crediti disponibili.

COMPROPRIETÀ: nel caso di bene in comproprietà il versamento va effettuato pro-quota da ciascun comproprietario

PARTECIPAZIONI QUOTATE

Per le partecipazioni quotate l’opzione per l’affrancamento deve essere comunicata all’intermediario finanziario presso cui sono depositate le partecipazioni quotate.
Nella citata Interr. Parlam. 18/01/2023, il MEF ha chiarito che
▪ come avviene per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate, il versamento dell’imposta
sostitutiva deve essere fatto a cura del contribuente e non da parte dell’intermediario

▪ possono avvalersi del regime anche i contribuenti che optano per il regime del risparmio gestito ex art. 7 del DLgs. 461/97.

CESSIONE PRIMA DEL 15/11/2023: ove il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 e abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito,
lo stesso dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023),
al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza”.

RECUPERO DELL’IMPOSTA DA PRECEDENTI RIVALUTAZIONI

I soggetti che si avvalgono della rivalutazione dei valori al 1/01/2023:
✓ ove abbiano già rideterminato il valore del medesimo bene in occasione di precedenti edizioni della procedura agevolata
✓ possono recuperare l’imposta già versata secondo 2 procedure alternative:

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

I dati relativi alla rideterminazione dei valori andranno indicati nel mod. Redditi 2024,rispettivamente
▪ a quadro RM (terreni)
▪ a quadro RT (partecipazioni)

OMESSA INDICAZIONE: tale eventualità (CM 35/2004 e CM 1/2013):
non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della 1° rata (se versamento rateale).
➔ comporta la sanzione da €. 250 a € 2.000 (art. 8 DLgs. 471/97).

CASI PARTICOLARI E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

Trattandosi di una riapertura dei termini (viene rinnovato l’applicazione dell’art. 2 c. 2, DL. 282/2002),
risultano attuali numerosi interventi di prassi prodotti fino ad oggi (irrevocabilità o ritrattabilità, omesso versamento, recupero imposta anni precedenti, casi particolari, successione/donazione, omessa indicazione in dichiarazione) trattati da ultimo nella RF – 030/2022 a cui si rinvia.

DECRETO AIUTI-QUATER – LE NOVITÀ PER IL SUPERBONUS

il Decreto Aiuti-quater, recentemente pubblicato in G.U., ha apportato una serie di modifiche al
regime del Superbonus, tra cui si evidenzia quanto segue:
PROROGA: per gli interventi (sia “trainanti” da super-ecobonus che “trainati”) effettuati:

  • su parti comuni condominiali/di edifici “interamente posseduti”: la detrazione del 110% opera per le spese sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023), ridotta al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per quelle sostenute nel 2024 ed al 65% per quelle sostenute nel 2025; la detrazione continuò operare nel limite del 110% fino al 31/12/2023 nel caso in cui la CILA sia trasmessa entro il 25/11/2022 (nel caso di condomini, prima di tale data va assunta la delibera relativa ai lavori)
  • su edifici unifamiliari/unità funzionalmente autonome con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione del 110% opera per le spese sostenute entro il 30/03/2023 (in luogo del 31/12/2022) a condizione che al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; per lavori avviati dal 1/01/2023 la detrazione si riduce al 90% ed è limitata agli interventi effettuati sull’abitazione principale posseduta per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a €. 15.000

Reddito di riferimento è dato dalla somma dei redditi complessivi posseduti nel 2022 da tutti i componenti del nucleo familiare diviso per un numero di “parti”.

CASI PARTICOLARI
IACP/enti assimilati e cooperative edilizie a proprietà indivisa:
• la detrazione del 110% si applica fino al 31/12/2023 ove al 30/06/2023 i lavori risultino effettuati per almeno il 60% dell’intervento
• ivi incluse le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli immobili da assegnare ai propri soci.

Edifici in comuni colpiti da eventi sismici: è confermata
– la detrazione al 110% per le spese ammissibili al Superbonus sostenute fino al 31/12/2025
– nei comuni (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza) colpiti da eventi sismici dal 1/04/2009.

Immobili categoria B/1, B/2 o D/4 di Onlus/Odv/Aps (co. 10-bis, art. 119, DL 34/2020): per gli interventi effettuati da Onlus/ODV/APS con determinate attività (prestazioni sociosanitari e assistenziali), la detrazione del 110% opera fino ad un limite di spesa “maggiorato”; con integrazione del comma 8-ter, viene ora previsto che anche per tale criterio di determinazione del limite massimo di spesa opera la proroga fino al 31/12/2015.


CESSIONE DEL CREDITO: nel caso di cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, al fine di evitare il possibile inutilizzo da parte del cessionario, è possibile optare una fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 4), previa apposita comunicazione che sarà disciplinata da apposito provvedimento.