DDL di bilancio 2023 – proroga bonus mobili con ritorno del plafond a 5.000 euro

Il DDL di bilancio 2023 non modifica la disciplina del bonus mobili. Pertanto, al momento, resta confermata la riduzione da 10.000 a 5.000 euro del plafond di spesa detraibile dal 1° gennaio 2023.

La lett. b), numero 2, del c. 37 del DDL di bilancio 2022, ha sostituito integralmente il c. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013, disciplinando le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La disposizione richiamata prevede che:
• ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’art. 16-bis Tuir;
• è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
• per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe:
A per i forni (in luogo di A+);
E (in luogo di A) per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
F (in luogo di A) per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali prevista l’etichetta energetica.

DETRAZIONE: del 50% con i seguenti limiti di spesa:
2022: € 10.000,00;
2023 e 2024: € 5.000,00.

Dal 1° gennaio 2023, infatti, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione tornerà a 5.000 euro. Il disegno di legge di Bilancio 2023 presentato al Parlamento, infatti, non modifica la disciplina della detrazione. Al momento, quindi, restano confermate le regole fissate dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 37, legge n. 234/2021), che ha prorogato il bonus fino alla fine del 2024.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO SULLA UNITÀ IMMOBILIARE: analogamente a quanto disposto in passato nelle varie proroghe intervenute, anche in tal caso:
• la detrazione in ciascun periodo spetta a condizione che gli interventi di “ristrutturazione” siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dell’arredo;
• ove effettuate nell’anno precedente (anche se proseguiti nell’anno successivo), nel limite di spesa si deve considerare il bonus mobili eventualmente fruita nell’anno precedente.

Nella CM 9/E/2022 si chiarisce che:
• per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta;
• per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.

Ciò significa che con la fine del 2022, si chiuderà la possibilità di beneficiare del bonus mobili per chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2021.
Per gli acquisti effettuati nel 2024, il bonus mobili spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.


DDL di bilancio 2023 – proroga al 2024 della plastic tax

Il DDL di bilancio 2023 prevede il rinvio al 01/01/2023 dell’entrata in vigore della sugar e plastic tax;

Si tratta dell’ennesimo rinvio: l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (MACSI), originariamente fissata a luglio 2020.

L’imposta si applica su sui manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce , realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per un utilizzo plurimo durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono considerati MACSI:
• i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
• i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L’imposta non è dovuta:
• sui manufatti che risultino compostabili in conformità alla norma UNLEN 13432;
• sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’art. 57, legge n. 289/2002.

Obbligato al pagamento dell’imposta è:
• per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato: il fabbricante,
• per i manufatti proveniente da altri Stati UE:
◦ il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica
◦ ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato
• per i manufatti provenienti da Paesi extra UE: l’importatore

Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali è già stata pagata l’imposta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Soggetti obbligati

L’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:
• per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
• per i MACSI provenienti da altri Paesi UE:
◦ all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
◦ all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
• per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

L’imposta sui MACSI 1 è fissata nella misura di 1 euro per ogni kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

ADEMPIMENTI
L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta.

La dichiarazione è presentata dal:
• fabbricante, per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato;
• il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato, se provenienti da altri Stati UE all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.
• Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.

E’ riconosciuto un credito d’imposta fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario:
• alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari
• nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
• utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, senza l’applicazione dei limiti di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 (250.000 euro annui), e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 (700.000 euro annui).
• nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis.

Modalità di rimborso
Nel caso di imposta indebitamente pagata è previsto un rimborso nel termine di due anni dalla data del pagamento, sempreché sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato. L’imposta è rimborsata al cedente per il consumo in altri Paesi UE o all’esportatore sui MACSI per i quali la stessa sia stata già versata da altro soggetto obbligato.
Per il rimborso, la bozza della Determinazione prevede che all’istanza, presentata dal cedente o dall’esportatore, va allegata una distinta delle fatture di acquisto dei MACSI dalle quali risulti il pagamento dell’imposta e copia della documentazione che dimostri l’esportazione o la cessione comunitaria dei MACSI. Nell’istanza va specificato se il rimborso è richiesto in denaro o sotto forma di buono d’imposta.


DECRETO AIUTI-QUATER – LE NOVITÀ PER IL SUPERBONUS

Sintesi: il Decreto Aiuti-quater, recentemente pubblicato in G.U., ha apportato una serie di modifiche al
regime del Superbonus, tra cui si evidenzia quanto segue:
proroga: per gli interventi (sia “trainanti” da super-ecobonus che “trainati”) effettuati:
– su parti comuni condominiali/di edifici “interamente posseduti”: la detrazione del 110% opera per le
spese sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023), ridotta al 90% per le spese sostenute
nel 2023, al 70% per quelle sostenute nel 2024 ed al 65% per quelle sostenute nel 2025; la detrazione
continuò operare nel limite del 110% fino al 31/12/2023 nel caso in cui la CILA sia trasmessa entro il
25/11/2022 (nel caso di condomini, prima di tale data va assunta la delibera relativa ai lavori)
– su edifici unifamiliari/unità funzionalmente autonome con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione
del 110% opera per le spese sostenute entro il 30/03/2023 (in luogo del 31/12/2022) a condizione che
al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; per lavori avviati
dal 1/01/2023 la detrazione si riduce al 90% ed è limitata agli interventi effettuati sull’abitazione
principale posseduta per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a €. 15.000
cessione del credito: nel caso di cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e
non ancora utilizzati, al fine di evitare il possibile inutilizzo da parte del cessionario, è possibile optare
una fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 4), previa apposita comunicazione che
sarà disciplinata da apposito provvedimento.

Nell’ambito del DL n. 176/2022 (cd. decreto “Aiuti-quater”), in G.U. 18/11/2022, n. 185, contenente
“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, in vigore dal 19/11/2022,
sono state introdotte una serie di modifiche ai cd. “superbonus”, esaminate di seguito.

PROROGA DELLA DETRAZIONE

Con integrazione del co. 8-bis dell’art. 119, DL 34/2020, il termine per sostenere le spese detraibili al 110% (“super-ecobonus” e “super-sismabonus”) viene ulteriormente modificato rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2022.

CONDOMINI/EDIFICI INTERAMENTE POSSEDUTI O IN COMPROPRIETÀ

Per gli interventi:
“trainanti” (ex co. 1 e co. 4 dell’art. 119) effettuati sulle parti comuni:
di condomini
di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, interamente posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
“trainati” effettuati dalle persone fisiche “private” sulle singole unità abitative all’interno, rispettivamente, del condominio o dell’edificio (in quest’ultimo caso, nel limite di 2) la norma anticipa la scadenza della detrazione del 110%, con la seguente “scaletta” temporale:

LAVORI “IN CORSO” – DEROGA: il co. 2 dell’art. 9 del DL Aiuti-quater prevede la possibilità di continuare a fruire della detrazione del 110% anche dal 1/01/2023 (fino al 31/12/2023) nel caso in cui:
▪ la cd. “CILA Superbonus” sia trasmessa al SUAP entro il 25/11/2022
▪ per i soli condomini: la delibera dell’Assemblea che autorizza i lavori sia adottata entro il 24/11/2022.

EDIFICI UNIFAMILIARI/UNITÀ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI

Per gli interventi:
“trainanti” effettuati dalle persone fisiche “private”:
▪ su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
▪ su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
➜ “trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari
si verificano le seguenti condizioni:
la detrazione del 110%:
✓ scaduta, in via ordinaria, al 30/06/2022
✓ viene prorogata alle spese sostenute fino al 31/03/2023 (in luogo del 31/12/2022), a condizione che al 30/09/2022 i lavori siano effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo sono compresi anche interventi edili non agevolati con il Superbonus: ristrutturazioni, ecobonus, ecc.)
opera la detrazione del 90%:
✓ per le spese sostenute fino al 31/12/2023
✓ riferite ad interventi avviati dal 1/01/2023

alle seguenti condizioni:
– il contribuente sia titolare della proprietà/altro diritto reale di godimento sull’immobile
– l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
– il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000.

“Reddito di riferimento” costituito:
▪ dalla somma dei redditi complessivi posseduti nel 2022 (anno precedente a quello di sostenimento della spesa detraibile al 90%) da tutti i componenti del nucleo familiare
diviso per un numero di “parti” variabile da 1 a 4, in ragione del numero dei familiari, secondo la tabella riportata nell’Allegato 1 al Decreto Aiuti-quater

Si previene, dunque, ai seguenti calcoli:

Rinnovo dei certificati di sicurezza dei servizi telematici – c’è tempo fino al 31/01/2023

Con l’Informativa n. 90/2022, il CNDCEC ha reso nota la proroga al 31 gennaio 2023 del termine entro il quale gli intermediari Entratel o gli utenti Fisconline che non hanno ancora rinnovato i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID sono tenuti a rinnovare il proprio ambiente di sicurezza.

In caso contrario, successivamente a tale data, non sarà più garantita l’acquisizione delle trasmissioni telematiche effettuate con certificati non adeguati ai nuovi standard di sicurezza.
La scadenza, originariamente fissata al 30 aprile 2022, era già stata rinviata una prima volta al 31 dicembre 2022 dal comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2022.

In particolare, secondo quanto si legge nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate allegata all’Informativa in commento, i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:
• algoritmo di hash: SHA-256;
• algoritmo di cifratura: AES-256;
• lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).

Gli utenti interessati sono invitati a rinnovare i propri certificati utilizzando, in alternativa, le applicazioni:
• “Desktop Telematico – Entratel”;
• “Generazione certificati”.


Tramite tali applicazioni, è possibile anche verificare l’aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.
Desktop telematico:

  1. utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menu “Entratel”;
  2. selezionare il pulsante “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare;
  3. controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”.

Gestione certificati:
• utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati”;
• selezionare il pulsante “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare;
• controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096bits”

No alla proroga del regime impatriati se il versamento è parziale

Con la risposta 383 frò 19/07/2022, l‘Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
-Un cittadino che intende beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori “impatriati” ma si è accorto che la somma versata, pari al 10%, per aderire al rinnovo dell’agevolazione è inferiore a quanto dovuto
-Non può effettuare il pagamento dell’integrazione ricorrendo al ravvedimento operoso. L’estensione è subordinata al versamento del 10 o del 5% del reddito, nei termini indicati nel provvedimento del 3 marzo 2021.


L’istante, quindi, non potrà fruire dell’estensione del regime di favore per ulteriori 5 anni, ma potrà solo recuperare quanto già versato.


Il decreto “Crescita” (articolo 5, comma 1, lett. c), Dl n. 34/2019) ha inserito nel decreto Internazionalizzazione (nell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015) il comma 3-bis che prevede la possibilità di estendere ad ulteriori cinque anni il regime sugli impatriati in presenza di almeno un figlio minore o in caso di acquisto di una casa in Italia. La circolare n. 33/2020 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’estensione
del regime che prevede la tassazione al 50% del reddito imponibile per ulteriori 5 anni, ridotta al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minori o a carico.


Successivamente, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 50, della legge n. 178/2020) ha previsto che tutti gli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime “impatriati” possono optare per l’estensione del regime speciale per altri cinque periodi d’imposta, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Il versamento del 10%, come precisato dal provvedimento del 3 marzo 2021, riguarda i cittadini impatriati con almeno un figlio minore o a carico oppure i cittadini che abbiano acquistato un immobile a uso abitativo in Italia. la percentuale si riduce al 5% se i figli sono almeno tre e il lavoratore abbia comunque acquistato la casa.


I dipendenti devono poi presentare richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio e se tale periodo è finito il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento (quindi entro il 30 agosto 2021).
La richiesta fra l’altro deve indicare gli estremi del versamento del 10% o del 5 per cento. I sostituti a loro volto effettueranno le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta.


Gli autonomi comunicano l’estensione del regime di favore nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui hanno effettuato i versamenti del 10 o del 5 per cento.


Alla luce del quadro normativo e di prassi delineato, l’Agenzia ritiene che in caso di omesso o parziale versamento di quanto dovuto il diritto all’opzione si perde essendo precluso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. L’istante quindi potrà solo recuperare quanto versato con apposita domanda da inviare entro due anni dal pagamento delle somme o se posteriore dal giorno in cui si è verificato il
presupposto per la restituzione.

Proroga regime impatriati: natura perentoria del termine di versamento

Con le risposte a interpello nn. 371 e 372 del 12/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato la natura perentoria del termine per il versamento dell’onere una tantum ai fini del perfezionamento dell’opzione per estendere la durata del regime dei c.d. vecchi impatriati, prevista dall’art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019.
La proroga riguarda il beneficio per un ulteriore quinquennio in presenza di requisiti legati alla presenza di un figlio minorenne o alla proprietà di un’unità immobiliare residenziale, concessa, in base al provv. Agenzia delle Entrate 3 marzo 2021 n. 60353, ai soggetti:
-Che siano stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, siano cittadini di Stati membri dell’Ue (ovvero i cittadini inglesi, in base a quanto chiarito dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 172/2022);
-Che abbiano trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019;
-Che siano beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, delle agevolazioni per gli impatriati.
L’opzione ex art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019 è esercitata mediante versamento dell’onere del 10% o del 5% (a seconda delle condizioni) dei redditi “rilevanti” di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia re relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione; nel caso di lavoratori subordinati, è altresì prevista la presentazione al datore di lavoro di un’apposita richiesta scritta.


Entrambi gli adempimenti devono essere effettuati, a regime, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione; i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, erano tenuti a effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.


Nel caso di specie, delle persone fisiche che, rientrate in Italia prima del 2020, hanno fruito del regime speciale dei c.d. vecchi impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 fino al 31 dicembre 2020, non hano però effettuato il versamento in parola entro il termine transitorio del 30 agosto 2021.
In entrambi i casi la questione attiene dunque la possibilità di accedere all’opzione per l’estensione temporale del beneficio effettuando il versamento tardivo dell’imposta sostitutiva.
L’Agenzia evidenzia come, stando alle richiamate disposizioni, l’opzione per la proroga del regime speciale è esercitata mediante versamento dell’imposta di ingresso nei termini previsti.


Ciò premesso, con le risposte nn. 371 e 372, l’Agenzia ritiene che tale mancato adempimento precluda l’applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.


In altre parole, ad avviso dell’Agenzia, i soggetti che, avendo fruito del regime fino al 31 dicembre 2020, non hanno provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro il termine del 30 agosto 2021 non possono accedere all’estensione temporale del regime per l’ulteriore quinquennio.