Plusvalenza estesa da 5 a 10 anni con interventi superbonus

La ritenuta di acconto applicata sui bonifici “parlanti” salirebbe dall’8% all’11% a decorrere dal 1° marzo 2024.
Aumenterebbe poi da 5 a 10 anni il periodo durante il quale la vendita di immobili, diversi dall’abitazione principale, deve scontare l’imposta sulla plusvalenza, penalizzando così le compravendite immobiliari.
È quanto emerge dal Ddl. di bilancio per l’anno 2024 che inizia l’iter in Senato: deferito in sede referente alla Commissione Bilancio, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, è atteso in Aula da lunedì 27 novembre.

Quanto alla prima misura citata, quindi, verrebbe anticipato di un mese (dal 1° aprile al 1° marzo) il momento a decorrere dal quale la ritenuta, di cui all’art. 25 del DL 78/2010, che viene operata dagli istituti di crediti e da Poste italiane all’atto di accredito dei pagamenti eseguiti dai contribuenti con bonifici “parlanti” e relativi agli interventi “edilizi”, salirà di ulteriori tre punti percentuali.

Cambia inoltre, rispetto a una precedente versione in bozza, la norma contenuta nel Ddl. di bilancio 2024, che prevede un ampliamento delle ipotesi per cui si genera una plusvalenza tassata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Aggiungendo la lett. b-bis) all’art. 67 comma 1 del TUIR verrebbe previsto che rientrino tra i redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati” con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, “che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione”.

Rimarrebbero esclusi “gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”.
La disposizione riguarderebbe le cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024.

Nel caso di immobili diversi dall’abitazione principale non acquisiti per successione sui quali siano stati effettuati interventi godendo del superbonus, quindi, verrebbe tassata la plusvalenza derivante dalla loro cessione nei dieci anni successivi (in luogo dei cinque anni previsti in una precedente bozza del Ddl. di bilancio 2024).

Ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene sul quale sono stati effettuati interventi con il superbonus, inoltre, modificando l’art. 68 comma 1 del TUIR, verrebbe stabilito che:
– se gli interventi sono conclusi da non più di 5 anni dall’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020;
– se gli interventi sono conclusi da più di 5 anni ma entro i 10 dall’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni.

Esemplificando, si ipotizzi pari a 100.000 euro il costo di acquisto di un’immobile (non abitazione principale) sul quale, nel corso del 2021, sono stati effettuati interventi con il superbonus del 110% per un importo di 160.000 euro per i quali si è optato per lo sconto sul corrispettivo: se entro 5 anni dal termine dei lavori l’immobile viene ceduto per 300.000 euro, la plusvalenza sarà pari a 200.000 euro (determinata dalla differenza tra 300.000 euro e 100.000 euro).
Se il medesimo immobile viene ceduto dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, ma entro i 10 anni, la plusvalenza tassata sarà pari a 120.000 euro [300.000 euro – (100.000 euro + 80.000)].

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come suddetto determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 comma 496 della L. 266/2005.

Aliquota IVA per le ristrutturazioni non condizionata dalla CILA superbonus

Ai sensi dell’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020, gli interventi che consentono di beneficiare del c.d. superbonus “costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, esclusi quelli comportanti la demolizione e ricostruzione.

La formulazione letterale della norma potrebbe lasciare intendere che, alle opere edilizie per le quali è stata presentata la CILA e che costituirebbero “manutenzioni straordinarie”, si applichi il regime IVA previsto per le manutenzioni.
Seguendo questa tesi, peraltro, l’aliquota IVA potrebbe divergere rispetto a quella ordinariamente applicabile per opere che sarebbero, in via ordinaria, qualificabili come interventi di recupero o ristrutturazione edilizia ex art. 3 lett. c) e d) del DPR 380/2001 (laddove vi siano, ad esempio, lavori che coinvolgono le parti strutturali dell’edificio).

Le manutenzioni straordinarie su fabbricati che non siano a prevalente destinazione abitativa, difatti, richiedono l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria. Si pensi ai committenti che hanno la qualifica di ONLUS e, in particolare, alle RSA per le quali il superbonus beneficia dell’aliquota del 110% sino a fine 2025.
Per le manutenzioni su fabbricati abitativi, invece, l’aliquota del 10% sarebbe soggetta alla limitazione per i beni significativi, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99 (limite che non è previsto per gli interventi di recupero o ristrutturazione).

A livello sistematico, tuttavia, non pare condivisibile una posizione come quella sin qui descritta.
Le aliquote dovrebbero essere applicate secondo le norme ordinarie in materia di IVA e non essere condizionate dalla disposizione speciale recata dall’art. 119 comma 13-ter in esame, in quanto volta ad agevolare l’autorizzazione di inizio lavori richiedendo la CILA in luogo della SCIA anche per opere di maggiore entità.
La determinazione delle aliquote IVA, invece, rimarrebbe ancorata alla qualificazione degli interventi secondo il titolo edilizio, in base alle ordinarie definizioni del DPR 380/2001.

Pertanto, se le opere rientrano nell’ambito del restauro e risanamento conservativo (art. 3 lett. c) del DPR 380/2001) o della ristrutturazione edilizia (art. 3 lett. d) del DPR 380/2001), si applica l’aliquota del 10%, come ordinariamente previsto dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Non consta che l’Agenzia delle Entrate si sia pronunciata in via ufficiale sul punto.

Tuttavia, a livello più generale (e prima della disposizione speciale in tema di CILA superbonus), l’Agenzia, esprimendosi in merito all’aliquota applicabile per la riqualificazione energetica, ha affermato che “per la corretta definizione degli interventi edilizi indicati dall’istante, occorre fare riferimento alla classificazione degli stessi ai sensi delle disposizioni dell’articolo 31, comma 1, della Legge 5 agosto 1978 n. 457”. Per questa ragione, “solo gli interventi di recupero rientranti nelle previsioni di cui alle lettere c), d) ed e) del sopra menzionato articolo 31 della legge n. 457 del 1978 (trasfuse nelle lettere c), d) ed f) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001), riguardanti, rispettivamente, il restauro e risanamento conservativo (cfr. lett. c); la ristrutturazione edilizia (cfr. lett. d) e la ristrutturazione urbanistica (cfr. lett. e), possono fruire dell’aliquota agevolata ai sensi del citato n. 127-quaterdecies” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 604/2020).Reverse charge escluso verso il general contractor

Per gli interventi edilizi che sono resi nei confronti di un “general contractor”, oltre all’aliquota, si pone un ulteriore dubbio in merito all’applicabilità (o meno) del reverse charge, previsto in via generale per i subappalti a norma dell’art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72.

A livello letterale, è infatti esclusa la soggezione al reverse charge per le “prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata la totalità dei lavori”.
Non è pacifico ritenere disapplicata la disposizione anche in presenza di un contraente generale di un committente privato. Tuttavia, la formulazione letterale della norma parrebbe consentire di pervenire a questa conclusione, perché “un contraente generale a cui venga affidata la totalità dei lavori” è un’espressione definitoria che identifica in modo chiaro la fattispecie, senza comprimerla in alcun modo ai casi in cui il committente che affida la totalità dei lavori sia un soggetto pubblico. La ratio della disposizione sembrerebbe quella di assimilare il rapporto nei confronti del contraente generale (in quanto soggetto cui viene affidata la totalità dei lavori) a un rapporto di appalto diretto, piuttosto che a un subappalto.

Resta applicabile il reverse charge per gli interventi specificamente riconducibili a quelli individuati dall’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 (prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici), per i quali non rileva lo status “soggettivo” del destinatario.

Passaggio del superbonus al 2024 con effetti diversi per sconto e cessione

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della videoconferenza del 20 settembre, a fronte di un quesito che indagava la possibilità di pagare nel 2023 spese agevolate con il superbonus, fruendo del 110% anche in relazione a lavori ultimati all’inizio del 2024, per esercitare poi, entro il 16 marzo 2024, l’opzione di cessione del credito, di cui alla lett. b) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, ha risposto negativamente, affermando che “nel caso in esame, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un Sal riferito al 31 dicembre 2023”.

In verità, la questione è molto più articolata del ragionamento, esplicitato nella risposta dell’Agenzia, che ha portato alle predette perfettibili conclusioni.
Sul fatto che entrambe le opzioni di cui al comma 1 dell’art. 121 possano essere esercitate solo in relazione a spese che si riferiscono a lavori già realizzati alla data di esercizio dell’opzione, non ci sono dubbi.
Il fatto stesso che il comma 1-bis del medesimo art. 121 statuisca che le predette opzioni possano essere esercitate in relazione a stati di avanzamento dei lavori postula la necessità che le spese cui le opzioni si riferiscono debbano essere relative a lavori già realizzati, ancorché non necessariamente ultimati, fermo restando che in tal caso devono constare da uno stato di avanzamento dei lavori formalmente liquidato e accettato.

Detto ciò, diviene però necessario distinguere le conseguenze applicative di questo precetto a seconda del tipo di opzione.

Per l’opzione di sconto sul corrispettivo, che viene esercitata con la sua applicazione da parte del fornitore, diviene pacifico che non è possibile applicare in fattura lo sconto su spese che si riferiscono a lavori non ancora ultimati e nemmeno ancora confluiti in un SAL.
Quindi l’ipotesi di una fattura con sconto integrale del 110%, per superbonus 110%, emessa entro il 31 dicembre 2023 per lavori che saranno ultimati nel 2024 o che confluiranno in SAL con data successiva al 31 dicembre 2023, è semplicemente impossibile.

Per l’opzione di cessione del credito, invece, la questione è diversa e meriterebbe un supplemento di riflessione da parte dell’Agenzia delle Entrate, rispetto alla soprariportata sintetica risposta.
Se il contribuente (che va per cassa) paga nel 2023, senza sconto in fattura, spese agevolate superbonus relative a lavori che saranno ultimati nel 2024 o che confluiranno in SAL con data successiva al 31 dicembre 2023, matura pacificamente la detrazione superbonus nella misura prevista per l’anno di sostenimento della spesa (2023).

A quel punto, può certamente portarla in detrazione in dichiarazione dei redditi, ma, se i lavori cui la spesa finanziariamente sostenuta nel 2023 venissero ultimati (o confluissero in un SAL), ad esempio, in data 20 febbraio 2024, non c’è nel pur complesso tessuto normativo alcuna previsione che ostacoli la possibilità di stipulare con un cessionario un accordo di cessione del credito in data successiva al 20 febbraio 2024 (cioè a lavori ultimati o SAL liquidato, con il rilascio di tutte le asseverazioni del caso) e di comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 16 marzo 2024, ossia entro il termine per la comunicazione delle opzioni che si riferiscono a spese sostenute nel 2023.

Quindi, auspicando sul punto un’integrazione interpretativa di dettaglio, che spesso le fugaci risposte a videoconferenze non consentono, da parte della prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, in vista della tumultuosa fine del 2023 in ottica superbonus, appare:
– assolutamente condivisibile l’impossibilità di procedere a sconti in fattura del 100% per spese relative a lavori che alla data del 31 dicembre non risultassero ultimati o almeno inclusi in un SAL con le caratteristiche di cui al comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020;

– pacifica la possibilità di beneficiare del superbonus al 110%, come detrazione in dichiarazione dei redditi, sulle spese pagate senza sconti nel 2023, anche se relative a lavori che venissero ultimati solo nel 2024 o comunque che venissero inclusi in SAL riferiti a date successive al 31 dicembre 2023;

– meritevole di più attente considerazioni da parte della prassi ufficiale la possibilità di cedere a terzi il credito di imposta al 110% relativo a spese superbonus pagate senza sconti nel 2023, anche se relative a lavori che venissero ultimati solo nel 2024 o comunque che venissero inclusi in SAL riferiti a date successive al 31 dicembre 2023, fermo restando che l’accordo di cessione del credito (cioè l’esercizio dell’opzione) deve essere successivo all’ultimazione dei lavori o alla liquidazione del SAL (con rilascio di tutte le asseverazioni del caso) e in tempo utile rispetto alla scadenza del 16 marzo 2024 (se si vuole poter cedere tutte le rate, compresa la prima, e non solo quelle “residue”).

Definite le disposizioni di attuazione del “bonus sul superbonus”

Con decreto del 31 luglio 2023, pubblicato nella G.U. n. 198 di ieri, 25 agosto 2023, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dall’art. 9 comma 3 del DL 176/2022.
Detto contributo a fondo perduto, privo di effetti fiscali per il beneficiario, riguarda i soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’art. 119 commi 8-bis e 8-bis.1 del DL 34/2020 e che sostengono spese per interventi agevolati con il superbonus di cui ai periodi primo e terzo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

L’agevolazione interessa dunque le persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono interventi agevolati con il superbonus:
– su edifici interamente posseduti (anche in comproprietà) composti da due a quattro unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari (oggetto di interventi “trainati”) site all’interno dei predetti edifici o condomini; 
– ovvero su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.

Il contributo spetta per le spese relative agli interventi per i quali il superbonus compete con aliquota al 90%
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che il richiedente:
– presenti un “reddito di riferimento”, relativo all’anno precedente quello di sostenimento delle spese agevolate, non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’art. 119 comma 8-bis.1 del DL 34/2020;
– sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, o, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
– abbia adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare.

Il contributo compete per le spese sostenute per i predetti interventi agevolati dal richiedente (o, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo), anche qualora sia stata esercitata opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione rilevano solo le spese sostenute per le quali i relativi bonifici “parlanti”, di cui agli artt. 1 comma 3 del DM 41/98 e 6 comma 1 lett. e) del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2023.

Il contributo spetta entro un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati). Se la spesa è stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di proprietà o di diritti reali di godimento sulla stessa unità immobiliare, tale limite è determinato, per ciascun richiedente, in proporzione al rapporto tra la spesa sostenuta dal richiedente e la spesa complessiva sostenuta da tutti i comproprietari o contitolari di diritti reali di godimento. In ogni caso, il contributo compete solo per le spese sostenute in relazione all’abitazione principale del richiedente. 

Richieste entro il 31 ottobre 2023

Per richiedere il contributo sarà necessario presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza, in via telematica, entro il 31 ottobre 2023.

Può essere presentata una sola istanza per ciascun richiedente, anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
In detta istanza il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti sopra richiamati. Le modalità di compilazione ed il contenuto dell’istanza saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’istanza va inoltre indicato l’importo del contributo richiesto, che non può eccedere il 10% delle spese ammesse al contributo.

L’importo del contributo effettivamente spettante a ciascun richiedente verrà poi determinato dall’Agenzia delle Entrate in ragione del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per l’agevolazione (pari a 20 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Determinata detta percentuale, il contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza (che risulti intestato o cointestato al richiedente).

Superbonus al 90% sulle spese 2023 per SCIA post 4 agosto 2021 senza aggancio di CILAS

Il comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, come sostituito dall’art. 33 comma 1 lett. c) del DL 77/2021, stabilisce che, dal punto di vista urbanistico, gli interventi agevolati con il superbonus, diversi da quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA.

Il modello di CILA da utilizzare per gli interventi superbonus è stato approvato in occasione dell’Accordo Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza unificata del 4 agosto 2021 n. 88 (pubblicato sulla G.U. n. 201 del 23 agosto 2021) ed è stato immediatamente pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, divenendo così efficace a decorrere dal 5 agosto 2021, conformemente a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 dell’Accordo medesimo.

Posto che la lett. a) del successivo comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che la mancata presentazione della CILA costituisce causa di decadenza del beneficio fiscale, ai sensi dell’art. 49 del DPR 380/2001, ci si interroga da allora se l’effettuazione di interventi edilizi agevolati con il superbonus, in mancanza della presentazione della speciale CILAS, ma in presenza del titolo abilitativo ordinariamente previsto dalla normativa edilizia, in ragione della tipologia degli interventi edilizi effettuati (tipicamente, una SCIA), determini la predetta decadenza.

Se si considera la ratio agevolativa sottostante all’introduzione della speciale CILAS (facilitare l’avvio dei lavori agevolati con il superbonus, semplificando gli obblighi procedurali e di attestazione dei professionisti che presentano la richiesta di titolo abilitativo), la risposta più logica è che la decadenza non opera, perché sarebbe del tutto irragionevole sanzionare, peraltro così duramente, un contribuente che, rinunciando implicitamente ad avvalersi di una semplificazione e continuando di fatto ad applicare la disciplina ordinaria, fa addirittura di più rispetto al meno che gli è richiesto, per essere in regola dal punto di vista dei titoli abilitativi all’esecuzione dell’intervento edilizio.

Al riguardo, va segnalata la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 13 giugno 2023 n. 13 (§ 1.1.1), con riguardo al tema della disciplina transitoria recata dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022 per il mantenimento della percentuale di detrazione del 110% (anziché del 90%) sulle spese sostenute nell’anno 2023 dai condomìni, dalle persone fisiche e dagli enti del Terzo settore, di cui alle lett. a) e d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020.

Partendo dall’assunto che le deroghe previste dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022 per il mantenimento del 110% sul 2023 “sono tassative”, l’Agenzia delle Entrate asserisce quanto segue: “considerato che il citato comma 894, tra le condizioni necessarie per applicare le suddette deroghe, richiede, per gli interventi rientranti nel Superbonus […] la presentazione di una CILA ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, si ritiene che, a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso, la mancata presentazione della CILA nei termini sopra evidenziati non consenta al contribuente di accedere alle predette deroghe”; tuttavia “per gli interventi […] iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 [5 agosto 2021], rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente”.

In pratica, se un condominio, una persona fisica o un ente del Terzo settore ha presentato una SCIA in data successiva al 4 agosto 2021, senza poi agganciarvi anche una CILAS prima della “data spartiacque” individuata dalla disciplina transitoria di cui all’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, secondo l’Agenzia delle Entrate non potrà invocare il mantenimento della percentuale di detrazione al 110% sulle spese sostenute nell’anno 2023, mentre potrà farlo se la SCIA, senza poi aggancio di CILAS, è stata presentata in data antecedente al 5 agosto 2021.

Viene da sé che questa interpretazione, certamente penalizzante per i soggetti interessati, ma obiettivamente coerente alla natura derogatoria della disposizione interpretata e alla sua lettera, implicitamente sembrerebbe confermare che, per il resto, la presentazione di una SCIA (anche dopo il 4 agosto 2021) senza il successivo aggancio di una CILAS non preclude tout court alla possibilità di beneficiare del superbonus nelle misure previste dalla disciplina di volta in volta vigente.

Remissione in bonis per comunicazioni di opzione con asseverazione predisposta

In relazione alle detrazioni legate agli interventi “edilizi”, l’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, è pacificamente utilizzabile per sanare:
– l’omesso invio nei termini della comunicazione dovuta all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi di efficienza energetica agevolati con l’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013;
– l’omesso deposito nei termini dell’asseverazione “preventiva”, da predisporre su modello conforme all’Allegato B del DM 58/2017, prima dell’avvio degli interventi di riduzione del rischio sismico agevolati con il sismabonus di cui all’art. 16 comma 1 e ss. del DL 63/2013 o con il superbonus di cui all’art. 119 comma 4 del DL 34/2020;
– l’omesso invio nei termini della comunicazione dovuta all’Agenzia delle Entrate per rendere opponibile all’Erario le opzioni di sconto sul corrispettivo e di cessione del credito esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020 (si veda “Remissione in bonis delle comunicazioni di opzione con sanzione non cumulabile” del 13 giugno 2023).

Nel caso di interventi di efficienza energetica agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020, la comunicazione dovuta all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi viene a essere sostituita dall’invio all’ENEA dell’“asseverazione superbonus” di cui alla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020, la quale deve anch’essa avere luogo entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi, ex art. 3 comma 2 del DM “Asseverazioni” 6 agosto 2020.

Questa “asseverazione superbonus” deve peraltro essere predisposta e anche inviata all’ENEA pure in relazione ai SAL di lavori non ancora ultimati, relativamente alle cui spese vengono esercitate le opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020, essendo detta asseverazione condizione essenziale per poter avere diritto a esercitare tali opzioni.

Per l’“asseverazione superbonus” relativa alla fine lavori (Allegato 1 del DM 6 agosto 2020) non vi è alcun valido motivo per dubitare della possibilità di avvalersi della remissione in bonis, in caso di sua omessa presentazione entro il termine di cui all’art. 3 comma 2 del DM 6 agosto 2020.

Per la “asseverazione superbonus” relativa ai SAL (Allegato 2 del DM 6 agosto 2020) non vi è invece necessità di per sé di avvalersi della remissione in bonis, perché relativamente a essa non risulta previsto alcun termine finale per il suo invio all’ENEA, essendo semmai un puro interesse del contribuente a procedervi quanto prima, posto che, fino a quando non sono trascorsi almeno 5 giorni dalla sua presentazione, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate può scartare la comunicazione delle opzioni di sconto o cessione relative alle spese di quel dato SAL.

Quanto precede mette già in adeguata evidenza la considerevole confusione fatta dalla risposta n. 406/2023, pur in un contesto di indicazioni parzialmente condivisibili, una volta rimesso un po’ d’ordine (si veda “Remissione in bonis esclusa per la comunicazione ENEA senza i requisiti sostanziali” del 1° agosto 2023).
È per il resto condivisibile, infatti, affermare che, se, alla data ultima per l’invio all’Agenzia della comunicazione delle opzioni di sconto o cessione per spese “superbonus efficienza energetica”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, non risulta predispostatimbrata e firmata l’asseverazione (SAL o fine lavori che sia), non risulta possibile invocare la remissione in bonis della comunicazione di opzione medesima per mancanza, alla data ultima di sua presentazione, di tutti i presupposti sostanziali per poterla tempestivamente esercitare.

Giova sottolineare che ciò che conta è che essa risulti predisposta, timbrata e firmata, non che risulti anche trasmessa all’ENEA entro tale data ultima.
In altre parole, anche dalla non best performing risposta n. 406/2023 emerge che, se l’asseverazione è stata predisposta, timbrata e firmata entro il termine ultimo per il tempestivo invio della comunicazione di opzione, quest’ultima può essere presentata con remissione in bonis, ovviamente non prima (pena lo scarto informatico della comunicazione) dell’invio all’ENEA dell’asseverazione tempestivamente predisposta (con autonoma remissione in bonis di detto invio se l’asseverazione per fine lavori è inviata oltre 90 giorni, mentre nessuna autonoma remissione in bonis serve per le asseverazioni relative a SAL).

Ecco quindi che, se si è in grado di produrre una tempestiva asseverazione timbrata, firmata e conforme agli Allegati 1 e 2 del DM 6 agosto 2020, ancorché non compilata direttamente sul sito dell’ENEA (a causa magari di documentabili disservizi informatici), la possibilità di procedere alla remissione in bonis della comunicazione di opzione non dovrebbe potersi considerare preclusa, come viene invece a esserlo ove alla data ultima per il suo tempestivo invio il contribuente dichiari (come nel caso oggetto della richiamata risposta) che l’asseverazione non solo non era stata ancora inviata, ma nemmeno era stata predisposta.

Lavori «sopraggiunti» fuori dal computo del 30% per il superbonus per le villette

Per gli interventi superbonus nelle “villette”, ai fini dell’effettuazione dei lavori per il 30% dell’intervento complessivo, la condizione è rispettata anche se a consuntivo tale percentuale risulta inferiore in dipendenza del fatto che, nel corso dei lavori, sono aumentati i costi inizialmente stimati per i lavori già previsti, oppure del fatto che si è reso necessario eseguire nuovi lavori inizialmente non previsti, purché necessari per il completamento di quelli “originari”.

Le spese relative a nuovi lavori inizialmente non previsti e nemmeno necessari al completamento di quelli “originari” non possono invece beneficiare del superbonus al 110%, ma al più degli altri bonus “ordinari” (bonus casa, ecobonus, eccetera).
L’importante chiarimento è contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17 con riguardo alla disposizione di cui all’art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020.

Il citato comma 8-bis, da ultimo modificato dall’art. 01 comma 1 del DL 16 febbraio 2023 n. 11 introdotto in sede di conversione dalla L. 11 aprile 2023 n. 38, estende, infatti, al 30 settembre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) il termine entro cui le persone fisiche, per poter beneficiare del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 con aliquota del 110%, possono sostenere spese per gli interventi su:
– edifici unifamiliari;
– unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo.

Per poter beneficiare della proroga del superbonus per le spese sostenute entro fine settembre, tuttavia, continua ad essere necessario che alla data del 30 settembre 2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Nel computo della percentuale del 30% è la norma a stabilire che possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus, ma la circ. 17/2023 aggiunge un ulteriore importante chiarimento affermando che “tale condizione si considera rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, oppure a causa di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale, e tali circostanze determinino la riduzione della predetta percentuale”.

Non è affatto infrequente, infatti, che nel corso degli interventi edilizi si renda necessario effettuarne altri non inizialmente preventivati o che i costi iniziali aumentino in maniera tale da non consentire il soddisfacimento della condizione dell’effettuazione del 30% dei lavori al 30 settembre 2022 a consuntivo.
Il prezioso chiarimento dell’Amministrazione finanziaria è di conforto per coloro che nel corso dei lavori hanno visto lievitare per i motivi di cui si è detto i relativi costi, ma occorre prestare attenzione al fatto che i sopraggiunti lavori siano “necessari al completamento” dell’intervento.

Rimangono infatti escluse dal superbonus “le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso”.
Si ritiene che il chiarimento concernente l’irrilevanza dell’abbattimento “a posteriori” di un SAL sotto la soglia del 30%, in dipendenza di aumento dei costi inizialmente stimati sugli interventi già a progetto, oppure dell’aggiunta di nuovi interventi inizialmente non previsti, valga anche al di fuori dello specifico caso delle villette con interventi superbonus realizzati almeno al 30% alla data del 30 settembre 2022.

Si ritiene invece che il distinguo degli interventi “sopravvenuti” tra necessari ai fini del completamento degli interventi “originari” e non necessari, valga solo con riguardo ai casi in cui la normativa fotografa una data specifica entro cui una determinata percentuale di completamento deve essere stata realizzata (come le villette con interventi superbonus realizzati almeno al 30% alla data del 30 settembre 2022, ma anche come gli IACP ed enti equivalenti, di cui alla lett. c) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020, con interventi superbonus realizzati almeno al 60% alla data del 30 giugno 2023, ai fini della estensione temporale della finestra superbonus con percentuale al 110% sino al 31 dicembre 2023).

Superbonus per spese 2022 in 10 anni con spiraglio per cedere le rate residue

Ai contribuenti che hanno sostenuto nell’anno 2022 spese agevolate con il superbonus (senza che il fornitore abbia applicato sulle medesime lo sconto sul corrispettivo in fattura), il comma 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020, introdotto dall’art. 2 comma 3-sexies del DL 11/2023, consente di optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali costanti, anziché nelle quattro ordinariamente previste.
Ai sensi della richiamata disposizione, “l’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi” ed “è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023”.

In pratica, l’opzione, oltre a implicare la spalmatura in dieci anni di una detrazione complessiva altrimenti frazionata in quattro (dal periodo d’imposta 2022 a quello 2025), comporta anche che il contribuente beneficiario “salti un giro” e cominci a beneficiarne soltanto dal periodo d’imposta 2023 (sino al periodo d’imposta 2032).
Sempre ai sensi della richiamata disposizione, una volta l’esercitata, “l’opzione è irrevocabile”.

Ciò che la norma non specifica espressamente è se l’esercizio dell’opzione irrevocabile in commento esplica effetti anche ai fini della cedibilità a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Se pare pacifico che l’esercizio dell’opzione postuli necessariamente la fruizione della prima delle dieci quote annuali della detrazione superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (ossia il modello REDDITI 2024 o 730/2024), in quanto è in tale sede che l’opzione viene esercitata (subordinatamente al rispetto della mancata indicazione della detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022), assai meno pacifico appare il fatto che l’esercizio dell’opzione inibisca per il contribuente la possibilità di procedere in seguito alla cosiddetta “cessione differita delle rate residue di detrazione non ancora fruite”.

Anzi, posto che la ratio sottostante all’introduzione di questa facoltà era quella di aiutare i contribuenti con imposte lorde poco capienti e senza acquirenti disponibili a comprare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, il fatto che la norma non ponga espresse limitazioni alla possibilità di cedere le rate residue di detrazione non ancora fruite, nei modi e alle condizioni della disciplina generale in materia di cessioni dei crediti d’imposta di cui all’art. 121 del DL 34/2020, induce a preferire la lettura volta a consentire la cedibilità delle rate residue di detrazione non ancora fruite anche con riguardo alle rate che si riferiscono a detrazioni superbonus per spese sostenute nel 2022, relativamente alle quali è stata esercitata l’opzione irrevocabile di spalmatura in dieci anni, ai sensi dell’art. 119 comma 8-quinquies del DL 34/2020.

Fermo restando che sul punto sarà necessario attendere le indicazioni di prassi ufficiale che l’Agenzia delle Entrate riterrà di adottare in sede di chiarimenti ai propri uffici e di implementazione delle procedure a livello informatico, un’auspicabile conferma di questa chiave di lettura della norma lascerebbe i contribuenti, una volta esercitata l’opzione, nell’impossibilità di tornare da un orizzonte temporale decennale a un orizzonte temporale quadriennale, ma nella possibilità, ove sopravvenisse un terzo disponibile ad acquisire i crediti d’imposta, di recuperare il beneficio corrispondente alle rate successive alla prima anche mediante esercizio dell’opzione di cessione differita delle rate residue.

Resta ben inteso che, in tal caso, il credito d’imposta superbonus che verrebbe ceduto manterrebbe dal punto di vista temporale un numero di rate annuali residue calcolate su un totale di partenza di dieci e non di quattro, proprio perché l’opzione per la spalmatura in dieci anni manterrebbe la sua piena efficacia, conformemente alla sua irrevocabilità sancita dalla norma.

Se questa nostra lettura sarà condivisa dall’Amministrazione finanziaria, peraltro, dovranno essere aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione di opzione per la cessione delle rate residue del superbonus ex art. 121 comma 1 lett. b) del DL 34/2020 (comunicazione di opzione che dovrà essere trasmessa, salvo proroghe future, entro il 16 marzo 2025 per la cessione dei nove decimi della detrazione spettante).

Superbonus – sconto in fattura: sanzione per credito non spettante per errata indicazione del codice fiscale nelle fatture emesse e nelle comunicazioni

Con la risposta n. 348 del 14/06/2023, l’Agenzia ha affrontato il caso relativo all’ipotesi di ”annullamento” della comunicazione di ”sconto in fattura” e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso; si chiede se in tale fattispecie la sanzione da applicare:
• sia quella del credito ”non spettante’ ex art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97′;
• o, piuttosto quella del credito ”inesistente” ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97.

Richiamando la RM 36/2018 e la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 34444 e 34445 del 2021), si desume che devono ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente il credito, ossia:
• deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente)
• l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante (cfr. anche Cass. 7615/2022).

Nel caso di specie,
• sebbene l’errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse sia nelle comunicazioni inviate, rappresenti un errore sostanziale; per il quale si è resa necessaria la correzione dell’operazione ab origine e il riversamento del credito indebitamente utilizzato;
• considerato che: il credito compensato si ricollega a un intervento “reale” con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili” e la rettifica dell’operazione mediante, storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, ha rigenerato il credito, il cui presupposto costitutivo può dirsi esistente ante compensazione.

Nella fattispecie descritta, è stata considerata applicabile la sanzione per i crediti “non spettanti” di cui all’ art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97(ossia quella del 30% e non quella dal 100% al 200% del successivo comma 5 per i casi di crediti “insistenti”), ravvedibile ex art. 13 del DLgs. 472/97.

Tale violazione – fino al 30 settembre 2023 – è sanabile anche tramite il c.d. “ravvedimento speciale”, nei termini e con le modalità disciplinate dall’art. 1 commi da 174 a 178 della L. 197/2022.

Superbonus e varianti CILA – chiarimenti dell’Agenzia

Con la CM 13/E/2023 sono stati forniti chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus dal decreto “Aiuti-quater”, dalla legge di bilancio 2023 e dal Dl n. 11/2023 (decreto “Cessioni”).

Il DL 11/2023 post conversione ha introdotto una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire: ▪️l’impatto dell’eventuale “variante CILA”;
– ai fini dell’aliquota del Superbonus applicabile per il 2023 (110 o 90%);
– nonché sul “termine” per il “blocco” delle opzioni (sconto/cessione) ex art. 121, DL 34/2020.

Nel dettaglio, l’interpretazione riguarda:
▪️ l’art. 1, c. 894, L. 197/2022 che proroga al 2023 il superbonus nella misura del 110% (in luogo del 90%) per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali;
▪️ i c. 2 e 3 del DL 11/2023, che prevedono delle specifiche deroghe al divieto, operante a partire 17/02/2023, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi edilizi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito (superbonus e altri interventi edilizi).

Aliquota Superbonus 2023 – Le previsioni contenute nel c. 894, art. 1, L. 197/2022, prevedono che:
▪️ il superbonus 110% si applica, per tutto il 2023, ai seguenti interventi:
– interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25/11/2022, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18/11/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31/12/2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18/11/2022 e il 24/11/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47, DPR 445/2000) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25/11/2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31/12/2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Nei casi citati, ove l’applicazione dell’aliquota maggiorata del Superbonus è legata alla presentazione della CILA entro un termine perentorio, si poneva il problema dell’impatto di eventuali “varianti CILA” presentate successivamente al termine perentorio previsto.

Tale questione è risolta dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di conversione del DL 11/2023. Tale norma dispone che non rileva – ai fini della fruizione dell’aliquota del 110 e al necessario rispetto dei termini perentori precedentemente indicati – “la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova de- liberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.

Chiarimenti Agenzia – Nel documento di prassi si chiarisce che a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’art.1, c. 894, Legge di bilancio 2023:
▪️ non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale;
▪️ ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi,
▪️ nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

In caso di varianti in corso d’opera, peraltro, l’Amministrazione finanziaria ricorda che “il comma 13 quinquies dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata”