Versamenti rateali delle imposte uguali per tutti

Con il DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”) sono state introdotte alcune modifiche in materia di scadenze e versamenti, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti.

In primo luogo, nell’ambito della rateizzazione dei versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dai modelli REDDITI, IRAP e IVA, di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, l’art. 8 del DLgs. 1/2024 prevede:
– la proroga al 16 dicembre del termine per concludere il piano di rateizzazione;
– la medesima scadenza per il versamento delle rate al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti.

Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, vale a dire:
– il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
– la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Per effetto delle modifiche, in pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA.
Quanto al termine di conclusione del piano di rateizzazione, fino al 2023 il versamento rateale doveva concludersi nel mese di novembre. Con la proroga al 16 dicembre, è stata sostanzialmente aggiunta una rata.
Viene poi soppresso l’obbligo di esercitare l’opzione per la rateizzazione dei versamenti in sede di dichiarazione dei redditi. Tale opzione, benché normativamente prevista, era presente solo nel modello 730, dove peraltro dovrebbe rimanere ai fini dell’effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.

Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DLgs. 1/2024, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, vale a dire, per i soggetti “solari”, dai versamenti da effettuare nel 2024.
Tali regole sono quindi già applicabili in relazione alla rateizzazione del versamento del saldo IVA relativo al 2023, in scadenza il 18 marzo 2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato).

Sempre in ottica di semplificazione degli adempimenti, gli artt. 17 e 18 del DLgs. 1/2024 prevedono, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme che rientrano nell’art. 17 del DLgs. 241/97:
– la possibilità di disporre in via preventiva l’addebito delle somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati;
– la possibilità di utilizzare anche la piattaforma PagoPA.

Le specifiche modalità attuative delle suddette disposizioni saranno stabilite da appositi provvedimenti.
Infine, sono state introdotte alcune modifiche in materia di ritenute alla fonte.
In particolare, l’art. 9 comma 4 del DLgs. 1/2024 stabilisce che, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l’importo dovuto non è superiore a 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il successivo 16 gennaio.

La norma consente pertanto di cumulare e rinviare i suddetti versamenti, nel caso in cui siano di basso importo. In questo modo, si riduce la frequenza dei pagamenti, semplificando così gli adempimenti in capo ai sostituti d’imposta.
Ai sensi del successivo comma 5, le descritte disposizioni si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024. Nella prossima scadenza del 16 febbraio per il versamento di tali ritenute si può quindi applicare la nuova disciplina.

In relazione alle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, l’art. 9 comma 6 del DLgs. 1/2024, modificando l’art. 25-ter comma 2-bis del DPR 600/73, ha stabilito che:
– il versamento cumulativo delle ritenute deve essere effettuato entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno (al posto del 30 giugno e 20 dicembre);
– il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Si ricorda infatti che il condominio può differire il versamento di tali ritenute d’acconto fino al raggiungimento di una soglia minima pari a 500 euro. Al fine di verificare il superamento di tale soglia, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, ma cumulativamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.

Intrasferibili le rate residue di bonus barriere 75% e bonus mobili

Quando un immobile che è stato oggetto di interventi “edilizi” per i quali spetta una detrazione fiscale viene trasferito, anche le quote residue di detrazione non ancora fruite possono essere a loro volta trasferite.

Le disposizioni normative che prevedono il trasferimento delle rate residue di detrazione non fruite sia in caso di vendita dell’immobile (comprese le ipotesi de cessione gratuita quale, ad esempio, la donazione), sia in caso di decesso del titolare dell’immobile, sono:
– l’art. 16-bis comma 8 del TUIR, per quanto concerne la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio (c.d. “bonus casa”) e il c.d. bonus verde, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017 per espresso rinvio normativo. La disposizione, inoltre, pare possa trovare applicazione anche con riguardo al sismabonus per interventi di miglioramento sismico (sismabonus), di cui all’art. 16 del DL 63/2013 e al bonus per il rifacimento delle facciate, di cui all’art. 1 comma 219 – 223 della L. 160/2019 (bonus facciate);
– l’art. 9 comma 1 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, con riguardo all’ecobonus per interventi di riqualificazione energetica. I medesimi principi si applicano nell’ambito del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24, § 4. Per un approfondimento si veda il Quaderno n. 170).

I bonus per i quali non sono previste le suddette disposizioni inerenti il loro trasferimento sono:
– il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche (c.d. “bonus barriere 75%”), di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020. La circ. n. 17/2023 ha infatti affermato che, “in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese” e che “la detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento, in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate” (si veda “Bonus barriere 75% anche per gli interventi su singole unità immobiliari” del 4 luglio 2023);
– il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 4.6).

DETRAZIONE SPETTANTE ANCHE DOPO LA VENDITA

Sia per il “bonus barriere 75%” che per il “bonus mobili”, quindi, la detrazione continuerà ad essere fruita dal beneficiario originario della stessa anche successivamente alla vendita dell’immobile oggetto degli interventi, senza possibilità di poter prevedere il trasferimento delle rate residue all’acquirente. Il bonus mobili, inoltre, permane in capo al venditore dell’immobile anche se sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione IRPEF delle spese per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Allo stesso modo, nel caso di decesso del contribuente, la detrazione (riferita al “bonus barriere 75%” e al “bonus mobili”) non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 4.6 e circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17).

Superbonus per spese 2022 in 10 anni con spiraglio per cedere le rate residue

Ai contribuenti che hanno sostenuto nell’anno 2022 spese agevolate con il superbonus (senza che il fornitore abbia applicato sulle medesime lo sconto sul corrispettivo in fattura), il comma 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020, introdotto dall’art. 2 comma 3-sexies del DL 11/2023, consente di optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali costanti, anziché nelle quattro ordinariamente previste.
Ai sensi della richiamata disposizione, “l’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi” ed “è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023”.

In pratica, l’opzione, oltre a implicare la spalmatura in dieci anni di una detrazione complessiva altrimenti frazionata in quattro (dal periodo d’imposta 2022 a quello 2025), comporta anche che il contribuente beneficiario “salti un giro” e cominci a beneficiarne soltanto dal periodo d’imposta 2023 (sino al periodo d’imposta 2032).
Sempre ai sensi della richiamata disposizione, una volta l’esercitata, “l’opzione è irrevocabile”.

Ciò che la norma non specifica espressamente è se l’esercizio dell’opzione irrevocabile in commento esplica effetti anche ai fini della cedibilità a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Se pare pacifico che l’esercizio dell’opzione postuli necessariamente la fruizione della prima delle dieci quote annuali della detrazione superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (ossia il modello REDDITI 2024 o 730/2024), in quanto è in tale sede che l’opzione viene esercitata (subordinatamente al rispetto della mancata indicazione della detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022), assai meno pacifico appare il fatto che l’esercizio dell’opzione inibisca per il contribuente la possibilità di procedere in seguito alla cosiddetta “cessione differita delle rate residue di detrazione non ancora fruite”.

Anzi, posto che la ratio sottostante all’introduzione di questa facoltà era quella di aiutare i contribuenti con imposte lorde poco capienti e senza acquirenti disponibili a comprare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, il fatto che la norma non ponga espresse limitazioni alla possibilità di cedere le rate residue di detrazione non ancora fruite, nei modi e alle condizioni della disciplina generale in materia di cessioni dei crediti d’imposta di cui all’art. 121 del DL 34/2020, induce a preferire la lettura volta a consentire la cedibilità delle rate residue di detrazione non ancora fruite anche con riguardo alle rate che si riferiscono a detrazioni superbonus per spese sostenute nel 2022, relativamente alle quali è stata esercitata l’opzione irrevocabile di spalmatura in dieci anni, ai sensi dell’art. 119 comma 8-quinquies del DL 34/2020.

Fermo restando che sul punto sarà necessario attendere le indicazioni di prassi ufficiale che l’Agenzia delle Entrate riterrà di adottare in sede di chiarimenti ai propri uffici e di implementazione delle procedure a livello informatico, un’auspicabile conferma di questa chiave di lettura della norma lascerebbe i contribuenti, una volta esercitata l’opzione, nell’impossibilità di tornare da un orizzonte temporale decennale a un orizzonte temporale quadriennale, ma nella possibilità, ove sopravvenisse un terzo disponibile ad acquisire i crediti d’imposta, di recuperare il beneficio corrispondente alle rate successive alla prima anche mediante esercizio dell’opzione di cessione differita delle rate residue.

Resta ben inteso che, in tal caso, il credito d’imposta superbonus che verrebbe ceduto manterrebbe dal punto di vista temporale un numero di rate annuali residue calcolate su un totale di partenza di dieci e non di quattro, proprio perché l’opzione per la spalmatura in dieci anni manterrebbe la sua piena efficacia, conformemente alla sua irrevocabilità sancita dalla norma.

Se questa nostra lettura sarà condivisa dall’Amministrazione finanziaria, peraltro, dovranno essere aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione di opzione per la cessione delle rate residue del superbonus ex art. 121 comma 1 lett. b) del DL 34/2020 (comunicazione di opzione che dovrà essere trasmessa, salvo proroghe future, entro il 16 marzo 2025 per la cessione dei nove decimi della detrazione spettante).

Imprese – rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale con modalità “semplificate”

Con il DM 03/03/2023 (pubbl. in GU dell’11/04/2023) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, il DM in esame prevede che:
• per i consumi effettuati dal 01/10/2022 al 31/03/2023;
• fatturati entro il 30/09/2023;

i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:
rateizzare, qualora richiesto dalle imprese l’importo eccedente della bolletta;
• riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

Procedure operative – Per ottenere la rateizzazione delle bollette l’impresa, entro 15gg dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore.

Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del presente decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento il periodo di cui si richiede la rateizzazione, è cura del fornitore attuale verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato.

In ogni caso l’impresa è tenuta ad allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.

L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
• una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE;
• una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza.

Entro 30gg dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza:
• un piano di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti,
• l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata,
• le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.

L’adesione dell’impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, previa presentazione della seguente documentazione:
• contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE;
• attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.

Decadenza – In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione l’impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato; ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.