Definite le disposizioni di attuazione del “bonus sul superbonus”

Con decreto del 31 luglio 2023, pubblicato nella G.U. n. 198 di ieri, 25 agosto 2023, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dall’art. 9 comma 3 del DL 176/2022.
Detto contributo a fondo perduto, privo di effetti fiscali per il beneficiario, riguarda i soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’art. 119 commi 8-bis e 8-bis.1 del DL 34/2020 e che sostengono spese per interventi agevolati con il superbonus di cui ai periodi primo e terzo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

L’agevolazione interessa dunque le persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono interventi agevolati con il superbonus:
– su edifici interamente posseduti (anche in comproprietà) composti da due a quattro unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari (oggetto di interventi “trainati”) site all’interno dei predetti edifici o condomini; 
– ovvero su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.

Il contributo spetta per le spese relative agli interventi per i quali il superbonus compete con aliquota al 90%
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che il richiedente:
– presenti un “reddito di riferimento”, relativo all’anno precedente quello di sostenimento delle spese agevolate, non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’art. 119 comma 8-bis.1 del DL 34/2020;
– sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, o, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
– abbia adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare.

Il contributo compete per le spese sostenute per i predetti interventi agevolati dal richiedente (o, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo), anche qualora sia stata esercitata opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione rilevano solo le spese sostenute per le quali i relativi bonifici “parlanti”, di cui agli artt. 1 comma 3 del DM 41/98 e 6 comma 1 lett. e) del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2023.

Il contributo spetta entro un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati). Se la spesa è stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di proprietà o di diritti reali di godimento sulla stessa unità immobiliare, tale limite è determinato, per ciascun richiedente, in proporzione al rapporto tra la spesa sostenuta dal richiedente e la spesa complessiva sostenuta da tutti i comproprietari o contitolari di diritti reali di godimento. In ogni caso, il contributo compete solo per le spese sostenute in relazione all’abitazione principale del richiedente. 

Richieste entro il 31 ottobre 2023

Per richiedere il contributo sarà necessario presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza, in via telematica, entro il 31 ottobre 2023.

Può essere presentata una sola istanza per ciascun richiedente, anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
In detta istanza il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti sopra richiamati. Le modalità di compilazione ed il contenuto dell’istanza saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’istanza va inoltre indicato l’importo del contributo richiesto, che non può eccedere il 10% delle spese ammesse al contributo.

L’importo del contributo effettivamente spettante a ciascun richiedente verrà poi determinato dall’Agenzia delle Entrate in ragione del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per l’agevolazione (pari a 20 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Determinata detta percentuale, il contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza (che risulti intestato o cointestato al richiedente).

Platea definita per la nuova flat tax incrementale

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile in consultazione fino al prossimo 15 giugno una bozza di circolare che fornisce i primi chiarimenti in merito alla nuova flat tax incrementale al 15%, introdotta dall’art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La circolare si propone di definire la platea dei soggetti ammessi. Si tratterebbe delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un’arte o una professione in forma individuale.
Viene precisato che non sarebbe sufficiente la mera titolarità del reddito d’impresa (art. 55 del TUIR) o di lavoro autonomo professionale (art. 53 comma 1 del TUIR), atteso il riferimento della norma all’esercizio effettivo dell’attività. Verrebbero infatti esclusi dal regime agevolato i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata.

Sono escluse dal regime le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfetario, fatta salva l’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.
La tassa piatta si applica sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro. In sostanza, si dovrebbe procedere nel modo seguente:
– effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito. Trovando applicazione l’art. 3 comma 3 lett. a) del TUIR, l’IRPEF va calcolata applicando le aliquote previste dall’art. 11 del Testo unico, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.

I redditi da considerare per l’applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF e RG. La bozza di circolare indica che nessun ostacolo all’applicazione della tassa piatta determina l’aver utilizzato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, in uno degli anni del triennio 2020-2021-2022, per cui anche il reddito assoggettato a tale regime, dichiarato nel quadro LM, è utilizzabile per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.

Stando alla bozza di circolare, il regime agevolato può essere applicato dai soggetti che abbiano svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento; è quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto – viene precisato – che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.

Ferma la condizione per cui l’attività deve essere svolta per almeno un’intera annualità, viene indicato che il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento dovrebbe essere fatto:
– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
– confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia iniziato la propria attività il 1° giugno 2021, il calcolo per l’individuazione del maggior reddito nel triennio deve avvenire nel seguente modo:
– anno 2021 – reddito pari a 30.000 euro (prodotto nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021) ragguagliato ad anno: (euro 30.000/214) x 365 = 51.168 euro;
– anno 2022 – reddito pari a 40.000 euro (reddito dell’intero anno).
Nell’esempio, il maggior reddito del triennio di riferimento, da raffrontare con quello del 2023, per la verifica dell’eventuale incremento di reddito, è rappresentato da quello relativo all’anno 2021.

Modello Redditi PF 2023 – novità

Con il Provv. 28/02/2023, prot. n. 55597/2023, è stato ufficializzato il modello Redditi PF 2023 per dichiarare i redditi 2022.

Di seguito si espongono le principali novità del modello.

NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONI
Per quanto riguarda le nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF:
• mentre la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro
• la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.

Per quanto riguarda, invece, le detrazioni per lavoro, occorre applicare i nuovi importi e precisamente:
• detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;

• detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;

• detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Trattamento integrativo: per i titolari di redditi da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati, dal 1/01/2022 è passato da 28.000 euro a 15.000 euro il limite di reddito per fruire del beneficio nella misura annua piena di 1.200 euro. Esso è comunque riconosciuto (anche per redditi complessivi compresi tra 15.000 e 28.000 euro) in presenza di alcune condizioni.

Detrazioni per figli a carico: dal 1/03/2022, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più in quanto per i figli di età inferiore le detrazioni sono state sostituite dall’assegno unico; inoltre, da detta data, tra l’altro, non spetterà più la maggiorazione di € 200 per ogni figlio prevista per le famiglie con più di 3 figli e l’ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per le famiglie con più di 4 figli

ULTERIORI NOVITA’: le altre novità in materia di detrazioni e crediti d’imposta sono le seguenti:
• dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

• ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione, di importo massimo di 2.000 euro, pari al 20% del canone di locazione;

• per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo;

• è previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

• è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

• per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;

• per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.