Svalutazioni e perdite su crediti con vista sul modello REDDITI

Nella redazione del modello REDDITI 2023 occorre come sempre porre particolare attenzione alla gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti. Infatti, nonostante per le imprese industriali, mercantili e di servizi (diverse da banche e assicurazioni) la materia non presenti novità rispetto allo scorso anno, le indicazioni da fornire in dichiarazione sono numerose.

Innanzitutto, se nel 2022 sono state effettuate contabilmente svalutazioni eccedenti il limite di deducibilità (ex art. 106 comma 1 del TUIR), all’interno del quadro RF occorre effettuare una variazione in aumento pari all’importo indeducibile.

Nei modelli REDDITI SP e PF 2023 il rigo deputato all’accoglimento di tale variazione rimane dubbio. Infatti, stando alle istruzioni, sembra che società di persone e imprenditori individuali possano riportare la variazione in aumento relativa alla suddetta eccedenza, in alternativa:
– nel rigo “residuale” RF31, con codice 41;
– nel rigo RF25, colonna 2.
Il difetto di coordinamento permane ormai da tempo e sarebbe auspicabile che a esso venisse finalmente posto rimedio in occasione di uno dei prossimi provvedimenti correttivi.

Ciò posto, nel quadro RS occorre poi compilare il prospetto dei crediti, al fine di riportare i dati necessari per “raccordare” le svalutazioni operate in bilancio con quelle riconosciute fiscalmente.

Si supponga che, per una srl:
– il valore nominale o di acquisizione dei crediti inclusi nel plafond di deducibilità ammonti a 75.000 euro;
– il fondo svalutazione crediti “contabile” al 31 dicembre 2021 (cioè, l’importo complessivo delle svalutazioni contabili a tale data) sia pari a 1.000 euro;
– il fondo svalutazione crediti “fiscale” al 31 dicembre 2021 (vale a dire, le svalutazioni complessivamente dedotte a tale data) risulti di 750 euro (con un fondo “tassato”, quindi, di 250 euro).

Se, nell’esercizio 2022, è emersa una perdita su crediti pari a 1.000 euro e sono state stanziate ulteriori svalutazioni di ammontare pari a 1.000 euro, l’importo deducibile nel 2022 a titolo di svalutazione (ex art. 106 comma 1 del TUIR) non può eccedere 370 euro (= 74.000 × 0,5%). Come chiarito dalla circ. n. 26/2013, infatti, la quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni deve essere calcolata sull’ammontare dei crediti al netto della perdita, vale a dire 74.000 euro, anziché 75.000.

A fronte di tale situazione, nel rigo RF31 occorre apportare una variazione in aumento di importo pari a 630 euro (1.000 euro stanziati a Conto economico meno 370 euro deducibili), indicando il codice 41. Bisogna, altresì, effettuare una variazione in diminuzione pari all’importo della perdita imputata al fondo svalutazione crediti “tassato”, cioè 250 euro (si ritiene, in assenza di ulteriori indicazioni, all’interno del rigo RF55 con codice 99).

Nel prospetto dei crediti, occorrerà “raccordare” i dati contabili e quelli fiscali, riportando:
– nel rigo RS64, l’ammontare complessivo delle svalutazioni risultanti al termine dell’esercizio precedente (2021), per quanto riguarda sia il valore contabile (1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia quello fiscalmente dedotto (750 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS65, l’ammontare contabile (1.000 in colonna 1) e fiscale (1.000 in colonna 2) delle perdite su crediti (ex art. 101 comma 5 del TUIR) rilevate nel 2022;
– nel rigo RS66, la differenza tra le svalutazioni complessivamente dedotte al termine dell’esercizio precedente, cioè il 2021 (750 euro) e le perdite su crediti dedotte nel 2022 (nel caso di specie, 1.000); essendo la differenza negativa (- 250), il rigo non viene compilato;
– nel rigo RS67, le svalutazioni dell’esercizio 2022, per quanto riguarda sia il valore contabile (1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia quello fiscalmente deducibile (370 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS68, l’ammontare complessivo delle svalutazioni risultanti al termine dell’esercizio (2022), con riferimento al valore contabile (c.d. fondo svalutazione crediti “contabile”, pari a 1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia a quello fiscale (c.d. fondo svalutazione crediti “dedotto”, pari a 370 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS69, il valore contabile (73.000, da esporre in colonna 1) e quello nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni (74.000, da indicare nella colonna 2).

Le indicazioni di cui agli ultimi due punti sono finalizzate a verificare che le svalutazioni complessivamente dedotte al termine del 2022 non eccedano il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dello stesso esercizio (ex art. 106 comma 2 del TUIR). Nel nostro caso, il limite fiscalmente ammesso, pari a 3.700 euro (74.000 × 5%), è rispettato.

Assegno unico e universale per i figli a carico – compensazioni 2022 e 2023

L’INPS, nel messaggio n. 1947 del 26/05/2023, con riferimento agli importi erogati a titolo di Assegno unico e universale per i figli a carico, comunica:
• di aver avviato la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022;
• attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

Il ricalcolo viene effettuato per le seguenti motivazioni:
• variazioni della DSU
• liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
• maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023;
• importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
• conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
• eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori;
• riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili;
• ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
• ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza;

I cittadini interessati dalle operazioni di conguaglio riceveranno un avviso via mail/sms con cui sarà loro comunicato l’avvio dei conguagli delle rate dell’AUU in corso di godimento che, pertanto, potranno subire variazioni nell’importo calcolato.

Il dettaglio degli importi rimborsati e delle somme che invece dovranno essere restituite all’INPS verrà indicato in apposita sezione della procedura AUU, a cui l’utente può accedere dal sito istituzionale, entro il 10/06/2023.

Acconto IMU per l’anno 2023 entro il 16 giugno

Anche quest’anno la prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno e, relativamente alle modalità di computo dell’imposta, occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
– il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
– il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2023, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.
Entro il 16 giugno 2023, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2023, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2023.

L’IMU per l’anno 2023, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:
– la prima entro il 16 giugno 2023, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per il 2022;
– la seconda entro il 18 dicembre 2023 (in quanto il 16 cade di sabato), a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2023 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2023, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2023.

FACOLTÀ DEI COMUNI DI DIFFERIRE I TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMU

Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.
Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).
Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2023 (per l’acconto) ed entro il 18 dicembre 2023 (per il saldo).

Per il 2023 soglia dei fringe benefit a 3.000 euro ma solo con figli a carico

La bozza del DL “Lavoro”, approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì, contiene una disposizione denominata “Misure fiscali per il welfare aziendale” che innalza per il 2023 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Resta quindi ferma per i dipendenti senza figli a carico l’ordinaria soglia di 258,23 euro.

Si ricorda che, a norma dell’art. 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Il comma 3 (terzo periodo, prima parte) dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Tale soglia di non imponibilità era stata raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021 (cfrart. 112 del DL 104/2020 e art. 6-quinquies del DL 41/2021); per il 2022 era stata innalzata dapprima a 600 euro e poi a 3.000 euro, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (art. 12 del DL 115/2022, come modificato dall’art. 3 comma 10 del DL 176/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).
L’innalzamento della soglia previsto negli ultimi anni è sempre stato riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione.

Il DL “Lavoro” ora incrementerebbe anche per il 2023 la suddetta soglia a 3.000 euro, subordinando però tale aumento alla condizione che il dipendente abbia figli a carico.

Nello specifico, stando al testo in bozza, sarebbe previsto che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo” del TUIR “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000”.

Pertanto, per il solo 2023, la disciplina dettata dall’art. 51 comma 3 del TUIR verrebbe modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:
– tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sarebbero incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sarebbe innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro.

Fermo restando che il testo della disposizione fa generico riferimento ai “figli a carico”, a livello sistematico dovrebbero intendersi i figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR. In base a tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 euro; se superano i 24 anni sono considerati a carico se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Tanto premesso, per il 2023 sussisterebbero quindi due soglie per la non imponibilità dei fringe benefit, con ambito oggettivo di applicazione differente:
– per i dipendenti senza figli a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 comma 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative alle utenze domestiche);
– per i dipendenti con figli a carico, la soglia di 3.000 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In entrambi i casi, il superamento della soglia comporterebbe la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.
Ciò considerando che la nuova disposizione sarebbe prevista, con una formulazione analoga a quella del 2022, in deroga solo alla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR, e non anche della seconda parte in base alla quale “se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Si ricorda che, in aggiunta alla suddetta soglia dei fringe benefit (3.000 euro per i dipendenti con figli a carico, 258,23 per gli altri), rileva il “bonus carburante” di 200 euro, riconosciuto per il 2023 a tutti i dipendenti, senza distinzioni (art. 1 comma 1 del DL 5/2023).

Modello Redditi PF 2023 – novità

Con il Provv. 28/02/2023, prot. n. 55597/2023, è stato ufficializzato il modello Redditi PF 2023 per dichiarare i redditi 2022.

Di seguito si espongono le principali novità del modello.

NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONI
Per quanto riguarda le nuove aliquote e nuovi scaglioni IRPEF:
• mentre la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro
• la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.

Per quanto riguarda, invece, le detrazioni per lavoro, occorre applicare i nuovi importi e precisamente:
• detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;

• detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;

• detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Trattamento integrativo: per i titolari di redditi da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati, dal 1/01/2022 è passato da 28.000 euro a 15.000 euro il limite di reddito per fruire del beneficio nella misura annua piena di 1.200 euro. Esso è comunque riconosciuto (anche per redditi complessivi compresi tra 15.000 e 28.000 euro) in presenza di alcune condizioni.

Detrazioni per figli a carico: dal 1/03/2022, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più in quanto per i figli di età inferiore le detrazioni sono state sostituite dall’assegno unico; inoltre, da detta data, tra l’altro, non spetterà più la maggiorazione di € 200 per ogni figlio prevista per le famiglie con più di 3 figli e l’ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per le famiglie con più di 4 figli

ULTERIORI NOVITA’: le altre novità in materia di detrazioni e crediti d’imposta sono le seguenti:
• dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

• ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione, di importo massimo di 2.000 euro, pari al 20% del canone di locazione;

• per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo;

• è previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

• è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

• per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;

• per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.