Assegno unico e universale per i figli a carico – compensazioni 2022 e 2023

L’INPS, nel messaggio n. 1947 del 26/05/2023, con riferimento agli importi erogati a titolo di Assegno unico e universale per i figli a carico, comunica:
• di aver avviato la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022;
• attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

Il ricalcolo viene effettuato per le seguenti motivazioni:
• variazioni della DSU
• liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
• maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023;
• importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
• conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
• eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori;
• riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili;
• ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
• ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza;

I cittadini interessati dalle operazioni di conguaglio riceveranno un avviso via mail/sms con cui sarà loro comunicato l’avvio dei conguagli delle rate dell’AUU in corso di godimento che, pertanto, potranno subire variazioni nell’importo calcolato.

Il dettaglio degli importi rimborsati e delle somme che invece dovranno essere restituite all’INPS verrà indicato in apposita sezione della procedura AUU, a cui l’utente può accedere dal sito istituzionale, entro il 10/06/2023.

DA MARZO 2023 ASSEGNO UNICO EROGATO D’UFFICIO

l’Inps ha recentemente reso noto che dal 1/03/2023 l’Assegno unico e universale sarà erogato d’ufficio, senza la necessità di presentare una nuova domanda per i soggetti che nel periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano presentato la domanda e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta oppure oggetto di rinuncia da parte del richiedente.

L’Inps farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE.

VARIAZIONI DA SEGNALARE
Alcune circostanze obbligano alla modifica della domanda di Assegno unico inizialmente presentata:
– la nascita di figli
– la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio
– le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni)
– le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori
– i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori
– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021
– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale (ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”), al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale.

Modalità di presentazione: va inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
– portale web dell’Istituto: www.inps.it
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Decorrenza della prestazione: le domande presentate:
entro il 30 giugno dell’anno di riferimento: l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo
del medesimo anno
dal 1° luglio dell’anno di riferimento: la prestazione decorre dal mese successivo a quello della
domanda stessa.

Permane l’obbligo di presentare il nuovo ISEE 2023 entro il 30/06/2023 nel caso in cui (per redditi non superiori a €. 40.000), si intenda fruire dell’Assegno nella maggiore misura prevista rispetto a quella minima.

Si rammenta che:
▪ anche l’assegno unico (al pari delle altre prestazioni INPS) è correlato all’andamento
dell’inflazione
; è, dunque, atteso un incremento del suo importo
▪ il DDL di bilancio 2023 approvato dal Governo prevede alcune maggiorazioni, dal 2023:
– del 50% per il primo anno di vita del bambino
– di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli, fino ai tre anni di vita del bambino.
Inoltre è prevista la stabilizzazione della maggiorazione per i figli disabili maggiorenni fino a 21 anni
(prevista per il solo 2022).