Acconti IRPEF e cedolare secca 2023 da indicare in REDDITI PF

Nella compilazione del modello REDDITI 2023 PF, i contribuenti obbligati al versamento degli acconti dell’IRPEF e della cedolare secca relativi al 2023 devono indicarne l’importo all’interno, rispettivamente, dei righi RN62 e LC2.

Al riguardo, è bene ricordare che, indipendentemente da quanto effettivamente pagato, occorre riportare l’acconto determinato (prima e seconda o unica rata) sulla base del c.d. “metodo storico”.

Anche quest’anno, infatti, come di consueto gli acconti d’imposta possono essere determinati in due modi:
– con il criterio c.d. “storico”;
– con il criterio c.d. “previsionale”.

In base al primo metodo, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente (2022), risultante dal modello REDDITI 2023 PF, salvi obblighi di ricalcolo (si veda “Acconti d’imposta 2023 alle prese con il ricalcolo” del 31 maggio 2023).

In particolare, occorre assumere il 100% dell’ammontare indicato:
– nel rigo RN34 (o RN61, colonna 4, in presenza dei citati obblighi di ricalcolo), per l’IRPEF;
– nel rigo LC1, colonna 5, per la cedolare secca.

Con il criterio previsionale, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso (2023), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite, che sarà indicata nel modello REDDITI 2024 PF.

È opportuno anche rammentare che l’art. 58 del DL 124/2019 convertito ha fissato, a regime, al 50% la misura della prima e seconda rata dei suddetti acconti, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), mentre, per gli altri contribuenti, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

In ogni caso, se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Ai fini in esame, rientrano tra i soggetti ISA i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019).

In pratica, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente (ris. Agenzia delle Entrate n. 93/2019 e n. 64/2019):
– esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR;
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Ritornando alle modalità di compilazione del rigo RN62, si supponga che Mario Rossi, dottore commercialista, soggetto agli ISA, determini l’acconto IRPEF 2023:
– in sede di prima rata, con il metodo storico: posto che, per ipotesi, l’importo indicato nel rigo RN34 del modello REDDITI 2023 ammonta a 10.000 euro, non sussistendo obblighi di ricalcolo, si provvede al versamento di 5.000 euro (10.000 × 100% × 50%);
– in sede di seconda rata, con il criterio previsionale: posto che, per ipotesi, l’IRPEF dovuta per il 2023 (al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite) è presunta pari a 8.500 euro, in data 30 novembre 2023 sarà corrisposto l’importo di 3.500 euro (8.500 × 100% – 5.000).

Indipendentemente dagli importi pagati in sede di prima e seconda rata, nel rigo RN62 del modello REDDITI PF 2023 occorre indicare l’acconto dovuto per il 2023 (prima e seconda o unica rata) sulla base del c.d. “metodo storico” e, quindi, 5.000 nel campo 1 (“Primo acconto”) e 5.000 nel campo 2 (“Secondo o unico acconto”).

Gli acconti IRES e IRAP eventualmente dovuti per il 2023 non sono, invece, oggetto di alcun obbligo di indicazione nei modelli REDDITI 2023 SC o ENC e IRAP 2023.

Svalutazioni e perdite su crediti con vista sul modello REDDITI

Nella redazione del modello REDDITI 2023 occorre come sempre porre particolare attenzione alla gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti. Infatti, nonostante per le imprese industriali, mercantili e di servizi (diverse da banche e assicurazioni) la materia non presenti novità rispetto allo scorso anno, le indicazioni da fornire in dichiarazione sono numerose.

Innanzitutto, se nel 2022 sono state effettuate contabilmente svalutazioni eccedenti il limite di deducibilità (ex art. 106 comma 1 del TUIR), all’interno del quadro RF occorre effettuare una variazione in aumento pari all’importo indeducibile.

Nei modelli REDDITI SP e PF 2023 il rigo deputato all’accoglimento di tale variazione rimane dubbio. Infatti, stando alle istruzioni, sembra che società di persone e imprenditori individuali possano riportare la variazione in aumento relativa alla suddetta eccedenza, in alternativa:
– nel rigo “residuale” RF31, con codice 41;
– nel rigo RF25, colonna 2.
Il difetto di coordinamento permane ormai da tempo e sarebbe auspicabile che a esso venisse finalmente posto rimedio in occasione di uno dei prossimi provvedimenti correttivi.

Ciò posto, nel quadro RS occorre poi compilare il prospetto dei crediti, al fine di riportare i dati necessari per “raccordare” le svalutazioni operate in bilancio con quelle riconosciute fiscalmente.

Si supponga che, per una srl:
– il valore nominale o di acquisizione dei crediti inclusi nel plafond di deducibilità ammonti a 75.000 euro;
– il fondo svalutazione crediti “contabile” al 31 dicembre 2021 (cioè, l’importo complessivo delle svalutazioni contabili a tale data) sia pari a 1.000 euro;
– il fondo svalutazione crediti “fiscale” al 31 dicembre 2021 (vale a dire, le svalutazioni complessivamente dedotte a tale data) risulti di 750 euro (con un fondo “tassato”, quindi, di 250 euro).

Se, nell’esercizio 2022, è emersa una perdita su crediti pari a 1.000 euro e sono state stanziate ulteriori svalutazioni di ammontare pari a 1.000 euro, l’importo deducibile nel 2022 a titolo di svalutazione (ex art. 106 comma 1 del TUIR) non può eccedere 370 euro (= 74.000 × 0,5%). Come chiarito dalla circ. n. 26/2013, infatti, la quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni deve essere calcolata sull’ammontare dei crediti al netto della perdita, vale a dire 74.000 euro, anziché 75.000.

A fronte di tale situazione, nel rigo RF31 occorre apportare una variazione in aumento di importo pari a 630 euro (1.000 euro stanziati a Conto economico meno 370 euro deducibili), indicando il codice 41. Bisogna, altresì, effettuare una variazione in diminuzione pari all’importo della perdita imputata al fondo svalutazione crediti “tassato”, cioè 250 euro (si ritiene, in assenza di ulteriori indicazioni, all’interno del rigo RF55 con codice 99).

Nel prospetto dei crediti, occorrerà “raccordare” i dati contabili e quelli fiscali, riportando:
– nel rigo RS64, l’ammontare complessivo delle svalutazioni risultanti al termine dell’esercizio precedente (2021), per quanto riguarda sia il valore contabile (1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia quello fiscalmente dedotto (750 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS65, l’ammontare contabile (1.000 in colonna 1) e fiscale (1.000 in colonna 2) delle perdite su crediti (ex art. 101 comma 5 del TUIR) rilevate nel 2022;
– nel rigo RS66, la differenza tra le svalutazioni complessivamente dedotte al termine dell’esercizio precedente, cioè il 2021 (750 euro) e le perdite su crediti dedotte nel 2022 (nel caso di specie, 1.000); essendo la differenza negativa (- 250), il rigo non viene compilato;
– nel rigo RS67, le svalutazioni dell’esercizio 2022, per quanto riguarda sia il valore contabile (1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia quello fiscalmente deducibile (370 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS68, l’ammontare complessivo delle svalutazioni risultanti al termine dell’esercizio (2022), con riferimento al valore contabile (c.d. fondo svalutazione crediti “contabile”, pari a 1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia a quello fiscale (c.d. fondo svalutazione crediti “dedotto”, pari a 370 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS69, il valore contabile (73.000, da esporre in colonna 1) e quello nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni (74.000, da indicare nella colonna 2).

Le indicazioni di cui agli ultimi due punti sono finalizzate a verificare che le svalutazioni complessivamente dedotte al termine del 2022 non eccedano il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dello stesso esercizio (ex art. 106 comma 2 del TUIR). Nel nostro caso, il limite fiscalmente ammesso, pari a 3.700 euro (74.000 × 5%), è rispettato.

Doppio binario per le locazioni brevi in REDDITI PF

Nel modello REDDITI PF, le locazioni brevi possono essere indicate sia nel quadro RB (nel modello 730/2023, quadro B) che nel quadro RL (nel modello 730/2023, quadro D), perché possono produrre sia redditi fondiari che redditi diversi. Si ricorda, infatti, che l’art. 4 del DL 50/2017, dopo aver definito locazioni brevi i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare”, al comma 3 assimila alle locazioni brevi anche i contratti di sublocazione e i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori etc.).

In particolare, nella circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2017 n. 24, § 3.1, l’Amministrazione ha precisato che i redditi derivanti dal contratto di locazione breve stipulato dal comodatario vanno eccezionalmente imputati al comodatario e qualificati come redditi diversi, assimilandoli ai redditi derivanti dalla sublocazione (in deroga a quanto opera, in generale, per i redditi degli immobili dati in comodato che, secondo quanto affermato nelle ris. 14 ottobre 2008 n. 381 e 22 ottobre 2008 n. 394, vanno comunque imputati al proprietario/comodante quali redditi fondiari).

Quindi, limitatamente ai contratti di locazione “breve” ex art. 4 del DL 50/2017 stipulati dal comodatario:
– il comodante resta titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile oggetto di comodato;
– il comodatario/locatore diventa titolare del reddito derivante dal contratto di concessione in godimento qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione (circ. n. 24/2017, § 3.1) e su tali redditi è possibile l’opzione per la cedolare secca.

Pertanto, come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 24/2017, l’ambito di applicazione delle locazioni brevi non può essere definito sulla base del tipo di reddito prodotto, atteso che la normativa si applica sia a contratti produttivi di reddito fondiario che a contratti produttivi di redditi diversi nel caso di contratti stipulati dal locatore o dal comodatario.
Per questo, i redditi derivanti da locazioni brevi, devono essere dichiarati:
– nel quadro RB del modello REDDITI PF 2023 (quadro B, nel modello 730/2023), se si tratta di redditi fondiari, secondo le regole ordinarie per essi operanti (con le particolarità derivanti dall’eventuale esistenza della ritenuta);
– nel quadro RL del modello REDDITI PF 2023 (quadro D, nel modello 730/2023), se si tratta di redditi diversi derivanti dalla sublocazione breve o dalla locazione breve stipulata dal comodatario.

Ma redditi diversi e redditi fondiari applicano principi di imputazione dei redditi diversi, posto che:
– per i redditi diversi opera il principio di cassa, sicché dovranno essere imputati integralmente al 2022 i redditi percepiti nel 2022, a prescindere da quando il contratto di sublocazione o locazione del comodatario abbia avuto esecuzione;
– per i redditi fondiari opera il principio di competenza, sicché il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel 2022 va indicato nel 730/2023 anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito.
Inoltre, in presenza di un intermediario i redditi da locazione breve sono soggetti a obbligo di ritenuta e di certificazione.

Nella compilazione dei modelli REDDITI 2023, bisogna tenere conto dei dati inseriti nella Certificazione Unica, quadro “Certificazione Redditi – Locazioni brevi”, tenendo conto del fatto che la Certificazione Unica segue il criterio di cassa, mentre il medesimo non vale per tutti i redditi prodotti dalle locazioni brevi.

Come illustrato nelle istruzioni alla compilazione del quadro LC (posto che sulle locazioni brevi è possibile optare per la cedolare secca), atteso che nel modello REDDITI PF 2023 confluiscono i redditi 2022, nella colonna 4 del rigo LC1 “Ritenute CU locazioni brevi” devono confluire le ritenute certificate nel quadro “Certificazione Redditi – Locazioni brevi” della Certificazione Unica 2023 relative all’anno 2022, per le quali, quindi, la casella “Anno” di colonna 4 del quadro “Certificazione Redditi – Locazioni brevi” della Certificazione Unica 2023 sia valorizzata con l’anno 2022.

Questa ultima casella deve essere valorizzata sempre con l’anno 2022 ove la casella di colonna 21 “Locatore non proprietario” sia barrata, perché si tratta di sublocazioni o di locazioni brevi del comodatario, che, configurando redditi diversi, adottano il principio di cassa, sicché, anche se riferiti a contratti svolti nel 2021 o 2023, i redditi percepiti nel 2022 (confluiti nella CU 2023) con riferimento a tali contratti vanno indicati nel modello REDDITI PF 2023.

Va rammentato, infine, che si esce dalla disciplina delle locazioni brevi, per espressa previsione normativa (art. 1 comma 595 della L. 178/2020), in caso di destinazione alla locazione di più di 4 appartamenti nel periodo di imposta, perché l’attività di presume svolta nell’esercizio dell’impresa.