Platea definita per la nuova flat tax incrementale

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile in consultazione fino al prossimo 15 giugno una bozza di circolare che fornisce i primi chiarimenti in merito alla nuova flat tax incrementale al 15%, introdotta dall’art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La circolare si propone di definire la platea dei soggetti ammessi. Si tratterebbe delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un’arte o una professione in forma individuale.
Viene precisato che non sarebbe sufficiente la mera titolarità del reddito d’impresa (art. 55 del TUIR) o di lavoro autonomo professionale (art. 53 comma 1 del TUIR), atteso il riferimento della norma all’esercizio effettivo dell’attività. Verrebbero infatti esclusi dal regime agevolato i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata.

Sono escluse dal regime le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfetario, fatta salva l’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.
La tassa piatta si applica sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro. In sostanza, si dovrebbe procedere nel modo seguente:
– effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito. Trovando applicazione l’art. 3 comma 3 lett. a) del TUIR, l’IRPEF va calcolata applicando le aliquote previste dall’art. 11 del Testo unico, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.

I redditi da considerare per l’applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF e RG. La bozza di circolare indica che nessun ostacolo all’applicazione della tassa piatta determina l’aver utilizzato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, in uno degli anni del triennio 2020-2021-2022, per cui anche il reddito assoggettato a tale regime, dichiarato nel quadro LM, è utilizzabile per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.

Stando alla bozza di circolare, il regime agevolato può essere applicato dai soggetti che abbiano svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento; è quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto – viene precisato – che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.

Ferma la condizione per cui l’attività deve essere svolta per almeno un’intera annualità, viene indicato che il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento dovrebbe essere fatto:
– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
– confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia iniziato la propria attività il 1° giugno 2021, il calcolo per l’individuazione del maggior reddito nel triennio deve avvenire nel seguente modo:
– anno 2021 – reddito pari a 30.000 euro (prodotto nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021) ragguagliato ad anno: (euro 30.000/214) x 365 = 51.168 euro;
– anno 2022 – reddito pari a 40.000 euro (reddito dell’intero anno).
Nell’esempio, il maggior reddito del triennio di riferimento, da raffrontare con quello del 2023, per la verifica dell’eventuale incremento di reddito, è rappresentato da quello relativo all’anno 2021.