Superbonus – sconto in fattura: sanzione per credito non spettante per errata indicazione del codice fiscale nelle fatture emesse e nelle comunicazioni

Con la risposta n. 348 del 14/06/2023, l’Agenzia ha affrontato il caso relativo all’ipotesi di ”annullamento” della comunicazione di ”sconto in fattura” e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso; si chiede se in tale fattispecie la sanzione da applicare:
• sia quella del credito ”non spettante’ ex art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97′;
• o, piuttosto quella del credito ”inesistente” ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97.

Richiamando la RM 36/2018 e la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 34444 e 34445 del 2021), si desume che devono ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente il credito, ossia:
• deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente)
• l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante (cfr. anche Cass. 7615/2022).

Nel caso di specie,
• sebbene l’errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse sia nelle comunicazioni inviate, rappresenti un errore sostanziale; per il quale si è resa necessaria la correzione dell’operazione ab origine e il riversamento del credito indebitamente utilizzato;
• considerato che: il credito compensato si ricollega a un intervento “reale” con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili” e la rettifica dell’operazione mediante, storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, ha rigenerato il credito, il cui presupposto costitutivo può dirsi esistente ante compensazione.

Nella fattispecie descritta, è stata considerata applicabile la sanzione per i crediti “non spettanti” di cui all’ art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97(ossia quella del 30% e non quella dal 100% al 200% del successivo comma 5 per i casi di crediti “insistenti”), ravvedibile ex art. 13 del DLgs. 472/97.

Tale violazione – fino al 30 settembre 2023 – è sanabile anche tramite il c.d. “ravvedimento speciale”, nei termini e con le modalità disciplinate dall’art. 1 commi da 174 a 178 della L. 197/2022.

BONUS EDILIZI – SCONTO IN FATTURA IN DOCUMENTO SEPARATO

Sintesi: in relazione alla opzione per lo sconto in fattura, l’Agenzia delle entrate ha fornito due chiarimenti:
✓ non è ammesso emettere una nota di credito per modificare errori commessi nell’emissione della fattura che indica lo sconto in fattura (assenza di riferimento di legge)
✓ nel caso di fattura che riporta correttamente lo sconto pattuito ma a fronte della quale non viene perfezionata la relativa comunicazione telematica, il committente è tenuto a pagare la differenza dovuta, a fronte del quale potrà procedere ad una successiva cessione del credito a terzi, ivi incluso il fornitore.

Come noto, per la generalità dei bonus edilizi il contribuente ha la possibilità, in alternativa all’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, di optare per il cd. “sconto in fattura” a favore del fornitore (oltre che per la cessione del credito a terzi) per un importo non superiore alla detrazione spettante (e, nel caso del superbonus, per un importo non superiore al 100% della spesa), ai sensi di quanto previsto dall’art. 121, DL n. 34/2020 (al contrario, è ammesso il riconoscimento di uno sconto parziale).
In tal caso, a favore del fornitore
✓ è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione corrispondente allo sconto applicato
✓ da utilizzare secondo la medesima scadenza temporale con cui sarebbe stato utilizzato dal beneficiario della detrazione (4 rate in caso di Superbonus per spese sostenute dal 2022; 10 rate per interventi da ecobonus/sismabonus ordinario, per ripristino del patrimonio immobiliare, ecc.; non è ammesso il riporto agli anni successivi della rata eventualmente non utilizzata nell’anno; si ricorda che il decreto “Aiuti-quater” ha previsto la possibilità di allungare a 10 rate l’utilizzo del credito d’imposta).

L’opzione, consentita per le spese sostenute dal 2020 fino al 2024 (o 2025 per quanto attiene i soggetti
che possono ancora accedere al superbonus):
▪ va esercitata previo accordo col fornitore
dandone comunicazione all’Agenzia Entrate tramite la “Piattaforma cessione crediti” entro il 16/03 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa

Nota: entro il 16/03/2023 andranno comunicati gli sconti in fattura riferiti a spese sostenute nell’anno 2022

Dal punto di vista operativo, lo sconto in fattura:
non riduce l’imponibile Iva, dovendo essere sottratto dall’importo totale della fattura
✓ va espressamente indicato nella fattura emessa, quale sconto praticato in applicazione delle disposizioni dell’art. 12, DL 34/2020 (Provv. 3/02/2022, p.to 3.1)

SCONTO IN FATTURA – ERRORI DI FATTURAZIONE

L’Agenzia della Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi al caso in cui sono stati commessi degli errori formali nell’ambito della fattura emessa, con particolare riferimento alla dimenticanza nell’indicazione dello sconto in fattura praticato.

INTERPELLO 20/07/2022, N. 385

In un primo momento l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che:
▪ l’indicazione dello sconto è obbligatoria (non si perfeziona alla cessione con il solo pagamento della differenza a debito)
▪ e, secondo quanto disposto dal citato Provv. 3/02/2022, p.to 3.1, deve espressamente fare riferimento al “art. 121, DL n. 34/2020”.

In assenza di tale riferimento di legge la cessione del credito non si è perfezionata:
– il committente deve, pertanto, pagare la differenza inizialmente “scontata”
– fruendo, così, della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Peraltro, tale irregolarità
non può essere regolarizzata tramite una nota di credito ex art. 26, Dpr 633/72
▪ considerato che la fattura risulta “formalmente corretta”, in quanto ha correttamente rappresentato tutti gli elementi indispensabili di cui all’art. 21, Dpr 633/72.

Di fatto, l’Agenzia torna su una “vexata quaestio” riferite alla possibilità di emettere una nota di variazione per sistemare meri errori formali diversi da quelli previsti dall’art. 21, Dpr 633/72: imponibile, aliquota IVA, Partita IVA dell’emittente o P.Iva C.F. del cliente, ecc.

INTERPELLO 5/12/2022, N. 581

L’Agenzia delle entrate ha proceduto, poi, ad affrontare il diverso caso in cui:
✓ la fattura originariamente emessa riportava correttamente lo sconto in fattura
✓ ma la procedura non si è perfezionata in quanto non è stata inviata l’apposita comunicazione.

IL FATTO
La questione riguardava un super-ecobonus 2021 nell’ambito del quale era stato previsto lo sconto in fattura, regolarmente applicato in fattura (netto a pagare pari a zero), ma fronte del quale non era stata effettuata nei termini (29/04/2022) a causa dei dubbi inerenti l’attestazione di “congruità dei costi” da parte di un tecnico abilitato.
L’istante richiede, pertanto, come comportarsi a fronte della fattura emessa riportante lo sconto.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
Nella premessa che l’omessa/tardiva comunicazione dello sconto in fattura rende inefficace l’opzione,
l’Agenzia:
▪ nel ribadire il fatto che non si deve emettere alcuna “nota di variazione” ai fini Iva (in quanto la fattura risulta formalmente corretta, secondo quanto chiarito nel precedente Interpello 385/2022)
▪ chiarisce che risulta possibile:
“integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale“ al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto – non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione più volte richiamata – e rilevare il “quantum” da saldare”.
procedendo, pertanto:
✓ a effettuare, nel 2022, il pagamento della differenza inizialmente non pagata
✓ a fronte del quale sorge il diritto alla detrazione
✓ che potrà essere oggetto di cessione a terzi (anche allo stesso fornitore).

In sostanza, non risulta più applicabile lo sconto in fattura, ma le parti possono accordarsi per una
cessione del credito, una volta che il contribuente abbia effettuato il pagamento dell’intervento.
Peraltro, si tratta di chiarimenti estensibili anche alla fattispecie esaminata dal precedente Interpello.

Si tratta, in definitiva:
– non di surrogare l’omessa indicazione in fattura elettronica dell’apposita dicitura tramite un documento extra fiscale (es: allegazione del contratto iniziale, dove si pattuì Iva lo sconto in fattura, ad una stampa cartacea della fattura elettronica emessa)
– ma, solamente, di giustificare il motivo per cui lo sconto indicato in fattura non si è riverberato in una comunicazione nel Portale cessione crediti

Bonus edili Criticità sullo sconto in fattura


Nella circolare n. 19 l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un
gruppo bancario e imprese di assicurazione