Cessione dei bonus edilizi – Riaperto ufficialmente il canale di Poste Italiane

A partire dal 03/10/2023 riapre ufficialmente il canale di cessione dei crediti edilizi di Poste Italiane. L’acquisizione dei crediti è rivolta alle sole persone fisiche, ed è limitata alle cd. “prime cessioni”, per un ammontare massimo di € 50.000.

Ad informarlo è proprio Poste Italiane che in un comunicato stampa:
“Gentili clienti, a partire dal 3 ottobre 2023, Poste Italiane riattiva la piattaforma per l’acquisto dei crediti di imposta dopo una temporanea sospensione finalizzata all’adeguamento delle procedure di controllo, elaborazione, acquisizione delle pratiche a quanto disciplinato dai molteplici interventi legislativi in materia.
Dal momento della riattivazione Poste Italiane valuta l’acquisto dei crediti d’imposta unicamente da soggetti persone fisiche che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni).
Poste Italiane non assume alcun obbligo a contrarre, riservandosi di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’eventuale accettazione delle singole richieste di cessione.
Chiunque voglia chiedere la cessione del proprio credito d’imposta a Poste Italiane è invitato a leggere con attenzione i paragrafi che seguono al fine di valutare con piena consapevolezza i requisiti oggettivi e soggettivi, il set documentale richiesto e la tempistica del processo.
Si precisa che la comunicazione di cessione sul sito di Agenzia delle Entrate deve essere effettuata solo dopo aver ricevuto l’accettazione contrattuale della proposta da parte di Poste Italiane, secondo quanto specificato di seguito”.

Beneficiari – Accedendo alla Piattaforma di Poste si legge che il servizio di Poste Italiane è attivo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d’imposta (c.d. prime cessioni) e relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.

Viene precisato che l’importo massimo cedibile è pari a 50 mila euro per cliente, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italiane, comprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150mila euro.

Cessione crediti bonus edilizi: esempi La stessa Poste fornisce alcuni esempi esplicativi, di seguito esposti.
Esempio 1: cliente che non ha mai ceduto nulla a Poste Italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione.
Esempio 2: cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto 90.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione raggiungendo un massimo ceduto a Poste Italiane di 140.000 euro.
Esempio 3: cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto 120.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 30.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione raggiungendo un massimo ceduto a Poste Italiane di 150.000 euro.
Esempio 4: cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto 150.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane. Non può cedere nulla a Poste Italiane in quanto ha già raggiunto il limite di 150.000 euro con le cessioni liquidate anteriormente alla riapertura del servizio.

Cessione crediti bonus edilizi: cosa cedere – Sempre dalla piattaforma viene riepilogato che i seguenti crediti d’imposta sono cedibili a Poste Italiane:
Superbonus 110%, credito d’imposta ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), a fronte di specifici interventi in ambito efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche, ripartito in 5 quote annuali o in 4 quote annuali per le spese sostenute dal 2022.

Altri Bonus cedibili ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020):
Ecobonus ordinario (efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici), ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013 e dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;
Sismabonus ordinario (misure antisismiche), ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013, ripartito in 5 quote annuali;
Ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio), ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;
Recupero o restauro facciate, ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019, ripartito in 10 quote annuali, cedibile solo per le rate residue a partire dal 2024 in poi;
Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art.16-ter del DL n. 63/2013, ripartito in 10 quote annuali;
Eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 119-ter del Decreto Rilancio, a fronte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022, ripartito in 5 quote annuali.

Bonus edilizi: contributo per redditi non superiori a 15.000 euro

L’Agenzia delle Entrate ha varato le modalità per richiedere il contributo sugli interventi edilizi detraibili. La spesa sostenuta è oggetto di detrazione dall’IRPEF nella misura del 90% dell’importo e di conseguenza il contributo opera nella misura del 10% non oggetto di detrazione.

Soggetti beneficiari del contributo

Con il provvedimento del 22 settembre 2023 n. 332648, l’Agenzia delle Entrate ha varato le modalità per richiedere il contributo sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

Nel dettaglio, con il provvedimento in oggetto è stata data attuazione alla previsione legislativa contenuta dall’art. 9 c. 3 DL 176/2022 conv. in L. 6/2023.

In data 31 luglio 2023, il Ministero dell’Economia approvava un decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, nell’ambito del quale sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

L’Agenzia ha definito il modello di istanza, il novero dei soggetti beneficiari e la misura del contributo che può essere erogato.

In particolare, in caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto dall’art. 119 c. 8-bis 1 DL 34/2020;
  • aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi edilizi di cui al Decreto Rilancio ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali della medesima unità immobiliare;
  • essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e aver adibito, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad abitazione principale.

In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, per le quali si chieda l’erogazione del contributo, l’istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni:

  • che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati;
  • che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento.

L’ammontare del contributo

L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento.

Come è noto, la spesa sostenuta è oggetto di detrazione dall’IRPEF nella misura del 90% dell’importo e di conseguenza il contributo “opera” nella misura del 10% non oggetto di detrazione.

L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000, da rapportare alla spesa agevolabile sostenuta dal richiedente o dal de cuius nel caso in cui il costo dell’intervento sia stato sostenuto da più possessori.

Il contenuto dell’istanza, tempi e modalità di presentazione

L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità elettronica esclusivamente mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata:

  • direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del cassetto fiscale del richiedente;
  • a partire dal giorno 2 ottobre 2023 e non oltre il giorno 31 ottobre 2023.

Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

L’Agenzia delle Entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico, riscontrandole con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza.

L’istanza è suddivisa in 3 quadri A, B, C con i seguenti contenuti:

  • un quadro A, per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo;
  • un quadro B, composto da due sezioni: la Sezione I contiene l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022, la Sezione II riporta la quantificazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023;
  • un quadro C, che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

La misura dell’erogazione del contributo

Le risorse finanziarie messe a disposizione dell’esecutivo ammontano a 20 milioni di euro.

Al termine del periodo di presentazione l’Agenzia delle Entrate procede a ripartire le risorse finanziarie, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze presentate.

Se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante.

Infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%. In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.

I controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati anche con l’ausilio dei dati presenti nell’Anagrafe Tributaria.

Nel caso in cui dai già menzionati controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non spettanti (ovvero inesistenti), l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante con la conseguente irrogazioni delle sanzioni.

Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

Bonus edilizi – nuovo obbligo comunicativo in caso di inutilizzabilità dei crediti

L’art. 25 del DL 104/2023 ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo in capo ai cessionari dei bonus edilizi.

La disposizione stabilisce che “nell’ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”.

In sostanza, la disposizione introduce, a partire dal prossimo 1/12/2023, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entratela non utilizzabilità dei crediti entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità per cause diverse dal superamento della loro scadenza.

Categorie dei crediti: dal punto di vista oggettivo, i crediti interessati dalla comunicazione saranno individuati con apposito Provvedimento. Posto il generico riferimento all’art. 121 del DL n. 34/2020, si deve ritenere che la disposizione riguardi:
• sia il superbonus, che attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 110%
• che tutti gli altri bonus edilizi: eco-bonus, sisma-bonus, “bonus casa” ex art. 16-bis Tuir, bonus facciate, interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, installazione delle colonnine di ricarica elettrica.

Al Provvedimento attuativo dell’Agenzia si rimanda anche per la definizione dell’avvenuta conoscenza dell’evento che rende il credito non utilizzabile, situazione a partire dalla quale decorre il temine di 30 giorni per effettuare la comunicazione. Lo stesso provvedimento indicherà le modalità di comunicazione della non utilizzabilità dei crediti. La causa della inutilizzabilità deve essere diversa dal superamento della scadenza per la fruizione degli stessi.

Decorrenza: l’obbligo decorrerà:
• dal 1/12/2023: per i casi di conoscenza della causa ostativa intervenuti successivamente a tale data
• dal 2/01/2023: in caso contrario.

Sanzioni: la mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a € 100.
Peraltro, sorgono dubbi circa la capacità dell’Amministrazione finanziaria di individuare con precisione i soggetti e le correlate casistiche a cui irrogare tale pena pecuniaria. L’Agenzia dovrà, inoltre, individuare le casistiche che inibiscono al cessionario l’utilizzo del credito, alla cui avvenuta conoscenza è collegato il termine di 30gg per adempiere con l’invio della comunicazione.

BONUS EDILIZI – LE NOVITÀ DEL “DECRETO OMNIBUS”

Il DL n. 104/2023 (in G.U. del 10/08/2023) recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” (cd. “Decreto Omnibus”), ha introdotto le seguenti novità in materia di bonus edilizi:
▪️ proroga del Superbonus in relazione alle unità immobiliari unifamiliari
▪️ nuovo obbligo comunicativo per gli ultimi cessionari dei bonus edilizi in presenza di sopravvenuta inutilizzabilità del credito.

PROROGA AL 31/12/2023 PER “VILLETTE”

L’art. 24 del DL n. 104/2023, modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha proceduto a prorogare nuovamente il termine il entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.

Ora, con la citata modifica normativa, viene disposto che per gli interventi:
▪️ “trainanti” (ex co. 1 e co.4 dell’art. 119) effettuati dalle persone fisiche “private”:
✓ su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
✓ su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
▪️ “trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari (nuovo co. 8-quater)

la detrazione del 110%
➔ risulta prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023)
➔ sempre a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

VERIFICA DEL 30% DEI LAVORI AL 30/09/2022

Il comma 8 bis (non modificato) dell’art. 119, DL 34/2020 dispone che:
▪️ nel computo del SAL al 30% (necessario per fruire del maggior termine previsto per il superbonus)
▪️ possono essere compresi anche i lavori non agevolati con la detrazione 110%.

L’Agenzia, nella recente CM n. 17/2023, ha chiarito che la condizione si considerata rispettata:
▪️ anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito:
✓ di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso
✓ o di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale;
▪️ e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale dei lavori eseguiti rispetto all’intervento complessivo.

COMUNICAZIONE CREDITI INUTILIZZABILI

L’art. 25, co. 1, del DL n. 104/2023 introduce un nuovo adempimento in relazione alle opzioni per la
cessione dei crediti o per il cd. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020:

Pertanto:
▪️ l’ultimo cessionario di un credito derivante dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito di cui all’art. 121, co. 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020
▪️ che risulti non utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo (si tratta del medesimo termine entro cui il beneficiario della detrazione avrebbe utilizzato la singola quota annuale del di beneficio)
è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta
conoscenza
dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Attuazione: le modalità di comunicazione saranno definite da apposito Provvedimento dell’Agenzia, entro il 2 gennaio 2024.

DUBBI: in attesa del citato Provvedimento dell’Agenzia, il generico riferimento all’art. 121 del DL n.
34/2020 porta a ritenere che la disposizione possa trovare applicazione:
✓ sia il superbonus, che attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 110%
✓ che tutti gli altri bonus edilizi (eco-bonus, sisma-bonus, “bonus casa” ex art. 16-bis Tuir, bonus facciate, bonus barriere architettoniche, installazione delle colonnine di ricarica elettrica, ecc.).

È auspicabile che l’Agenzia fornisca una casistica degli eventi che rendono il credito inutilizzabile.

DECORRENZA

Il nuovo adempimento si applica con la seguente cadenza temporale:
– se l’evento che ha comportato l’inutilizzabilità del credito si è evidenziato dal 1/01/2023: l’obbligo decorre da tale data (es: un evento manifestatosi l’8/12/2023 va comunicato entro il 7/01/2024)
– in caso contrario: la comunicazione va effettuata entro il 2/01/2024 (es: un evento manifestatosi il 31/10/2023 va comunicato entro il 2/01/2024).

SANZIONE

La mancata comunicazione entro i termini comporta la sanzione amministrativa pari a € 100.

Crediti da bonus edilizi inutilizzabili da comunicare all’Agenzia pena sanzione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 di ieri il DL 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. “Omnibus”) che contiene novità in materia di detrazioni “edilizie”.
La principale novità è contenuta nell’art. 24 e, come già evidenziato su Eutekne.info, riguarda la proroga sino al 31 dicembre 2023 del termine di cui all’art. 119 comma 8-bis secondo periodo del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% (si veda “Altri tre mesi per i lavori già avviati nelle «villette» con superbonus del 110%” del 9 agosto 2023).

Il superbonus nella misura del 110%, quindi, si continua ad applicare sulle spese sostenute fino alla fine del 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Un’altra novità riguarda poi un neo introdotto adempimento in relazione alle opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante e al c.d. sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
L’art. 25 comma 1 del DL stabilisce, infatti, che “Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”.

A regime, quindi, i cessionari finali che si trovano in una situazione di inutilizzabilità, diversa da quella dell’avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo in compensazione, dovranno segnalarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che l’ha determinata. Se detto evento è avvenuto prima del 1° dicembre 2023, tuttavia, la comunicazione deve essere trasmessa, con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro il 2 gennaio 2024.
La mancata comunicazione entro i termini stabiliti dal DL 104/2023 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Si evidenzia, infine, che con l’art. 26 del DL 104/2023 viene introdotta una imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche per l’anno 2023 (si veda “Arriva la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche” del 9 agosto 2023).

Confermata la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche

L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:
– l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
– l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto Conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
In ogni caso, l’ammontare dell’imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

L’imposta straordinaria, inoltre:
– è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, mentre termini ad hoc sono previsti per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare);
– non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Bonus edilizi: istituiti i codici tributo per le opzioni esercitate dal 01/04/2023 e pronta la piattaforma per la rateizzazione in 10 anni

Con la RM 19/E del 02/05/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° aprile 2023.

Si premette che il c.d. DL “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022), ha previsto la possibilità di beneficiare, previa comunicazione web alle Entrate, della rateizzazione lunga, cioè in 10 rate annuali di pari importo, delle quote non “spese” dei crediti edilizi relativi alle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Si è reso necessario, pertanto, predisporre codici tributo “dedicati” alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile 2023 al fine di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Di conseguenza, ai codici tributo “7708” e “7718” previsti dalla risoluzione n. 71/2022 per la cessione del credito e lo sconto fattura, con la risoluzione odierna si aggiungono i seguenti identificativi:

• “7709” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7738” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”
• “7740” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020 e n. 71/2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni in argomento comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni riportate nei documenti di prassi richiamati.

Il provvedimento dello scorso 18 aprile , che ha definito le modalità attuative della rateizzazione lunga in 10 rate annuali dei crediti derivanti da cessione o sconto comunicata entro il 31 marzo 2023, ha tra l’altro stabilito che ciascuna nuova rata annuale derivante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.
Ciò premesso, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, sono istituiti i seguenti codici tributo:
• “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
• “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
• “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

I crediti in questione sono utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I codici tributo trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

In fase di elaborazione delle deleghe di pagamento ricevute, precisa la risoluzione, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che la somma utilizzata in compensazione da ciascun soggetto non superi la quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Il rifiuto del pagamento è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Al riguardo, le Entrate evidenziano che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Disponibili le procedure operative nella piattaforma – A partire da ieri 02/05/2023, l’Agenzia ha messo a punto le correlate funzioni del servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti” per mezzo delle quali i titolari del credito, fornitori che hanno applicato lo sconto o cessionari del credito d’imposta derivante dall’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 (anche per cessione successiva alla prima), possono trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per procedere alla predetta rateazione in dieci anni, nonché effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.

Si ricorda che sino al 2 luglio 2023 potrà aderire per l’utilizzo in 10 rate soltanto il titolare del credito d’imposta, mentre dal 3 luglio 2023 potrà trasmettere la comunicazione anche un intermediario ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, dotato di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Nel manuale si richiama che tale ripartizione in dieci anni può riferirsi alla quota residua delle rate dei crediti d’imposta che siano riferite:
• agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31 ottobre 2022, per gli interventi agevolati con superbonus (identificati con codici tributo 6921, 7701 e 7711);
• agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo 7708 e 7718), o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31 marzo 2023, relative o sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) o bonus barriere 75% (codici tributo 7707 e 7717).

La ripartizione in dieci rate annuali, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria, può riguardare la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra, non utilizzata in compensazione tramite F24, anche se acquisita a seguito di cessioni successive alla prima.

Inoltre, la comunicazione per la rateazione può riferirsi anche solo ad una frazione della rata del credito disponibile al momento della trasmissione (in questa ipotesi andrà modificato il campo “importo da rateizzare” presente nella piattaforma): la restante parte della rata, nonché gli eventuali ulteriori crediti acquisiti, potranno essere rateizzati con successive comunicazioni, anche in più soluzioni.

A seguito della conferma della volontà di procedere alla rateizzazione della quota annuale del credito d’imposta selezionata (per l’importo indicato), la piattaforma genera un prospetto riepilogativo, ove vengono riportate le nuove dieci rate in cui sarà suddiviso l’importo della quota originaria, con l’indicazione, per ciascuna rata, dell’anno di riferimento, dell’importo, del termine entro il quale può essere utilizzata in compensazione (ciascuna rata è fruibile in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento) e del codice tributo che la identifica.

BONUS EDILIZI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI: COMUNICAZIONE DEL 31/03

Al fine di permettere la predisposizione dei Modd. 730 precompilati, il MEF individua le modalità di invio dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni/detrazioni (art. 3 c. 4 D.Lgs. 175/2014); in applicazione di ciò, il DM del 1/12/2016 ha introdotto l’obbligo di invio per i condomini:
– delle spese per interventi edilizi effettuati su parti comuni di edifici residenziali
– nonché gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio (cd. “bonus mobili”)
– indicando espressamente le quote sostenute da ciascun condomino e i dati relativi alla cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, scelta dal singolo condomino.

L’iniziale Provv. 21/11/2016 è stato successivamente più volte modificato; per le spese sostenute nel 2022 il Provv. 20/12/2022 ha individuato le modalità di compilazione della comunicazione da inviare entro il prossimo 31/03/2022.

AMBITO APPLICATIVO

INTERVENTI INTERESSATI: la comunicazione è obbligatoria nel caso di interventi che attribuiscono la detrazione per:
recupero del patrimonio edilizio
✓ opere di riqualificazione energetica (anche in forma di superbonus)
✓ riduzione del rischio sismico (anche in forma di superbonus)
✓ acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
effettuate sulle parti comuni condominiali.

NOVITA’ PER LA COMUNICAZIONE 2023 (INTERVENTI 2022)

Come indicato precedentemente l’ultima modifica al modello di comunicazione è avvenuta con il Provvedimento del 20.12.2022 nelle cui Motivazioni le Specifiche tecniche sono state implementate al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e recepire le modifiche normative” contenute negli artt. 119-ter e 121, DL n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

In particolare si evidenzia
➔ l’istituzione del nuovo codice “32”
➔ per identificare l’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” con detrazione del 75% e possibilità di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito di cui al citato art. 119-ter.

LE NUOVE CODIFICHE
PROGRESSIVO INTERVENTO

Per ciascun intervento eseguito sull’immobile va attribuito un “numero d’ordine”.

Più in particolare
✓ nel caso di interventi delle tipologie “1”, “2”, “3”, “22”, “23”, “24”, “25” e “32”
✓ vanno indicati col medesimo Progressivo intervento tutti gli interventi della stessa tipologia effettuati sullo stesso edificio nel 2022.

Le Specifiche tecniche di quest’anno chiariscono che, nel caso di utilizzo dei codici “14” o “15” riferiti al sismabonus, vanno indicati:
✓ col medesimo progressivo intervento: tutti gli interventi della stessa tipologia effettuati sullo stesso edificio che non hanno usufruito della detrazione del 110%;
✓ con un altro progressivo intervento: gli interventi della stessa tipologia effettuati sullo stesso edificio che hanno usufruito della detrazione del 110%.

Per quanto attiene il progressivo edificio, rimangono applicabili le istruzioni già fornite lo scorso anno:
– il dato obbligatorio solo se il tipo intervento assume uno dei seguenti valori: “1”, “2”, “3”, “22”, “23”, “14”, “15”, “24”, “25” e “32”
– negli altri casi deve essere impostato a zero.

CAMPO “CREDITO CEDUTO O CONTRIBUTO MEDIANTE SCONTO”

In caso di riconoscimento dello sconto in fattura o cessione del credito va compilato il campo “Credito ceduto o contributo mediante sconto” nel quale, per le spese 2022, va indicato:
credito non cedibile o sconto non applicabile (ad esempio, per gli interventi identificati dai codici
“29”, “30” e “31”);
▪ credito non ceduto o non corrisposto tramite sconto in fattura;
▪ credito ceduto a soggetti diversi dai fornitori;
sconto in fattura o credito ceduto ai fornitori;
▪ credito fruito:
✓ in parte come sconto in fattura o cessione del credito ai fornitori;
✓ in parte come cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

BONUS EDILIZI – COMUNICAZIONE DI CESSIONE PROROGATA AL 31 MARZO

Con la recente conversione in legge del DL n. 198/2022 (cd. “Milleproroghe 2023”), in attesa di pubblicazione in G.U., sono stati prorogati due adempimenti riferiti ai “bonus edilizi”:
▪ comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121, DL n. 34/2020
▪ comunicazione degli interventi sulle parti comuni condominiali, da effettuare ad opera degli amministratori di condominio.

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE/SCONTO IN FATTURA

Come noto, l’art. 121 del DL n. 34/2020 ha previsto la possibilità, per i soggetti che sostengono spese per i bonus edili, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per:
▪ un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e dagli stessi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
▪ la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.

L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia:
✓ esclusivamente in via telematica
✓ tramite l’apposito Modello approvato, in ultimo, dal Provv. 3/02/2022, da inviare successivamente all’esecuzione dei lavori (anche quale SAL) ed entro il seguente termine ultimo:
16/03 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui si esercita l’opzione;
16/03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei
redditi
in cui avrebbe dovuto essere indicata la 1° rata ceduta non utilizzata in detrazione, qualora riguardi la cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite.

PROROGA LA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI PER LE SPESE 2022
Per le spese sostenute nel 2022 il termine avrebbe dovuto scadere il 16/03/2023; tuttavia, in sede di conversione del DL “Milleproroghe 2023”, il legislatore ha differito tale comunicazione al 31/03/2023.
N.B.: la comunicazione non opera alcuna restrizione per quanto attiene
▪ sia la comunicazione dell’opzione per le spese sostenute nel 2022
▪ sia per la comunicazione della cessione delle “rate residue” (spese sostenute ante 2022).

Sal e Superbonus: si ricorda che, nel caso di detrazione del 110%, l’opzione per la cessione può essere esercitata solo in presenza di SAL, dove ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dei lavori.
La quota cedibile va riferita a spese sostenute nel medesimo anno in cui viene realizzato il SAL.

COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Il nuovo co. 10-decies inserito nell’art. 3 del DL Milleproroghe dispone la proroga anche della comunicazione a cui è tenuto l’amministratore di condominio nel caso di interventi edilizi che attribuiscono la detrazione effettuati sulle parti comuni condominiali.

Al fine di permettere la predisposizione dei Modd. 730 precompilati, il MEF individua le modalità di invio dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni/detrazioni (art. 3 c. 4 D.Lgs. 175/2014); in applicazione di ciò, il DM del 1/12/2016 ha introdotto l’obbligo di invio per i condomini:
✓ delle spese per interventi edilizi effettuati su parti comuni di edifici residenziali
✓ nonché gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio (cd. “bonusmobili”)
✓ indicando espressamente le quote sostenute da ciascun condomino e i dati relativi alla cessione
del credito
, corrispondente alla detrazione spettante, scelta dal singolo condomino.

Anche per tale comunicazione il termine di invio del file telematico dovrà essere effettuata entro il
31/03/2023

Interventi interessati: la comunicazione è obbligatoria nel caso di interventi che attribuiscono la detrazione per:
recupero del patrimonio edilizio
– opere di riqualificazione energetica (anche in forma di superbonus)
– riduzione del rischio sismico (anche in forma di superbonus)
– acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
effettuate sulle parti comuni condominiali.

A tal fine andrà utilizzato il tracciato telematico approvato col Provv. 19/02/2022 il quale ha introdotto delle nuove codifiche, oltre alla possibilità, per ciascun singolo intervento, di indicare una opzione mista (cioè l’opzione, in parte per lo sconto in fattura/cessione del credito al fornitore e, in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori).


BONUS EDILIZI – CHIARIMENTI SU OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE SOA

Con una FAQ del 17/02/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, per la prima volta, chiarimenti sulla cd. “condizione SOA” richiesta dall’art. 10-bis del DL 21/2022, per poter beneficiare dei bonus edilizi.

In particolare è stato chiarito che:
• per i contratti di appalto o subappalto stipulati tra il 21/05/2022 ed il 31/12/2022
• la “condizione Soa” (necessaria, ai fini del “Superbonus”, dal 1° gennaio 2023 per lavori affidati superiori a 516.000 euro) può risultare acquisita:
◦ anche dopo la sottoscrizione del contratto
◦ ma comunque entro il 1/01/2023.

In tal modo, l’Agenzia delle Entrate accoglie l’interpretazione del CNDCEC in materia di decorrenza del requisito SOA nell’ambito di interventi da Superbonus, proposta nei giorni scorsi in una lettera al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al Viceministro Maurizio Leo e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

“Condizione SOA”: l’art. 10-bis del DL 21/2022 dispone che:
• per il riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”:
• a decorrere dal 01/01/2023 al 30/06/2023
• l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto:
– siano già provviste della certificazione Soa
o documentino al committente/impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto (con uno degli organismi previsti dall’art. 84, Dlgs 50/2016) finalizzato al rilascio di tale certificazione.

L’Agenzia precisa, ora, che “Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto”.

La faq specifica, inoltre, che secondo quanto previsto dal co. 2 del citato art. 10-bis:
dal 1° luglio 2023
• per usufruire del Superbonus
• l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata necessariamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto, della suddetta certificazione Soa.

BONUS EDILIZI – IL BLOCCO DELLE CESSIONI E SCONTO IN FATTURA

La facoltà di procedere alla cessione del credito/sconto in fattura è stato più volte oggetto di modifica normativa nel volgere di poco tempo:
✓ da una completa liberalizzazione delle cessioni prevista dalla norma istitutiva, art. 121, DL 34/2020
✓ si è passati, progressivamente, ad una serie di “strette”: attestazione di congruità dei costi; preventiva acquisizione del visto di conformità; cessioni successive alla prima limitate ai soli “soggetti qualificati”; Durc di congruità del costo del lavoro e SOA obbligatoria per determinate tipologie di interventi.

Ora, alla luce dell’entità dei crediti d’imposta finora ceduti (stimati in circa 120 miliardi di euro), il DL n. 11/2023, in vigore dal 17/02/2023, interviene in modo più “drastico”, disponendo:
▪ il divieto generalizzato dell’esercizio dell’opzione a decorrere dal 17/02/2023
ad eccezione degli interventi per i quali le procedure abilitative risultano già avviate

DIVIETO DI CESSIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023

L’art. 2 del DL n. 23/2023 dispone che:
in generale: a decorrere dal 17/02/2023 per tutti gli interventi individuati dal citato art. 121, co. 2, DL 34/2020 non è più consentito l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura per qualsiasi tipologia di contribuente (inclusi gli intermediari “qualificati”, ENC, ecc.)
in deroga: tale divieto non opera in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi, diversificati a seconda che:
accedono al superbonus (art. 119, DL 34/2020): per i quali fino al 16/02/2023:
se diversi da quelli effettuati dai condomini: risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S), ex art. 119, co. 13-ter, DL 34/2020

Nota: vi rientrano gli interventi effettuati su:
– edifici unifamiliari/unità indipendenti funzionalmente e con accesso autonomo dall’esterno
– edifici interamente posseduti (con non più di 4 unità immobiliare autonomamente accatastate)

per gli interventi effettuati dai condomini: risulti, congiuntamente:
adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori
– e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S)

per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici: risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

in caso contrario (bonus edilizi “ordinari”): per i quali fino al 16/02/2023:
ove presuppongono la richiesta del titolo abilitativo (SCIA o CILA): se la richiesta risulti presentata (data della trasmissione al SUAP)
se non presuppongono la richiesta di un titolo abilitativo (“edilizia libera”): siano già iniziati i lavori
✓ per l’acquisto di unità in edifici interamente ristrutturati (art. 16-bis, co. 3, Tuir): risulti regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.

Per interventi che risulteranno ancora ammessi all’esercizio dell’opzione, lo sconto in fattura o la cessione del credito potranno intervenire ai sensi della disciplina come per ultima modificata dall’art. 9 del DL n. 176/2022 (Decreto “Aiuti-quater” convertito):

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO

Anche per quanto attiene gli eventuali profili di responsabilità solidale del cessionario per violazioni
commesse dal beneficiario della detrazione si è assistito ad una evoluzione normativa.

Ora, l’art. 1 del DL n. 11/2023, inserendo i commi da 6-bis a 6-quater nell’art. 121, DL 34/2020, integra il novero della documentazione necessaria per non configurare il concorso in violazione (che determina la responsabilità solidale), sempre nel caso di assenza di ipotesi di dolo, costituita dei seguenti documenti:

In generale, si tratta di documentazione che il cessionario “in buona fede” (secondo i chiarimenti della citata CM 33/2022) avrà presumibilmente comunque acquisito, in vista dell’acquisizione del credito.

DIVIETO DI ACQUISTO DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Infine, il co. 1, lett. a) del DL n. 11/2023, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, dispone che:
▪ le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, L. n. 196/2009 (tra cui tutti gli Enti territoriali: comuni, regioni e province)
non possono essere cessionari dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura .