Bonus edilizi: contributo per redditi non superiori a 15.000 euro

L’Agenzia delle Entrate ha varato le modalità per richiedere il contributo sugli interventi edilizi detraibili. La spesa sostenuta è oggetto di detrazione dall’IRPEF nella misura del 90% dell’importo e di conseguenza il contributo opera nella misura del 10% non oggetto di detrazione.

Soggetti beneficiari del contributo

Con il provvedimento del 22 settembre 2023 n. 332648, l’Agenzia delle Entrate ha varato le modalità per richiedere il contributo sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

Nel dettaglio, con il provvedimento in oggetto è stata data attuazione alla previsione legislativa contenuta dall’art. 9 c. 3 DL 176/2022 conv. in L. 6/2023.

In data 31 luglio 2023, il Ministero dell’Economia approvava un decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, nell’ambito del quale sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

L’Agenzia ha definito il modello di istanza, il novero dei soggetti beneficiari e la misura del contributo che può essere erogato.

In particolare, in caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto dall’art. 119 c. 8-bis 1 DL 34/2020;
  • aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi edilizi di cui al Decreto Rilancio ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali della medesima unità immobiliare;
  • essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e aver adibito, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad abitazione principale.

In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, per le quali si chieda l’erogazione del contributo, l’istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni:

  • che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati;
  • che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento.

L’ammontare del contributo

L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento.

Come è noto, la spesa sostenuta è oggetto di detrazione dall’IRPEF nella misura del 90% dell’importo e di conseguenza il contributo “opera” nella misura del 10% non oggetto di detrazione.

L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000, da rapportare alla spesa agevolabile sostenuta dal richiedente o dal de cuius nel caso in cui il costo dell’intervento sia stato sostenuto da più possessori.

Il contenuto dell’istanza, tempi e modalità di presentazione

L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità elettronica esclusivamente mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata:

  • direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del cassetto fiscale del richiedente;
  • a partire dal giorno 2 ottobre 2023 e non oltre il giorno 31 ottobre 2023.

Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

L’Agenzia delle Entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico, riscontrandole con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza.

L’istanza è suddivisa in 3 quadri A, B, C con i seguenti contenuti:

  • un quadro A, per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo;
  • un quadro B, composto da due sezioni: la Sezione I contiene l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022, la Sezione II riporta la quantificazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023;
  • un quadro C, che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

La misura dell’erogazione del contributo

Le risorse finanziarie messe a disposizione dell’esecutivo ammontano a 20 milioni di euro.

Al termine del periodo di presentazione l’Agenzia delle Entrate procede a ripartire le risorse finanziarie, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze presentate.

Se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante.

Infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%. In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.

I controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati anche con l’ausilio dei dati presenti nell’Anagrafe Tributaria.

Nel caso in cui dai già menzionati controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non spettanti (ovvero inesistenti), l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante con la conseguente irrogazioni delle sanzioni.

Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

Crediti da bonus edilizi inutilizzabili da comunicare all’Agenzia pena sanzione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 di ieri il DL 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. “Omnibus”) che contiene novità in materia di detrazioni “edilizie”.
La principale novità è contenuta nell’art. 24 e, come già evidenziato su Eutekne.info, riguarda la proroga sino al 31 dicembre 2023 del termine di cui all’art. 119 comma 8-bis secondo periodo del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% (si veda “Altri tre mesi per i lavori già avviati nelle «villette» con superbonus del 110%” del 9 agosto 2023).

Il superbonus nella misura del 110%, quindi, si continua ad applicare sulle spese sostenute fino alla fine del 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Un’altra novità riguarda poi un neo introdotto adempimento in relazione alle opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante e al c.d. sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
L’art. 25 comma 1 del DL stabilisce, infatti, che “Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”.

A regime, quindi, i cessionari finali che si trovano in una situazione di inutilizzabilità, diversa da quella dell’avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo in compensazione, dovranno segnalarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che l’ha determinata. Se detto evento è avvenuto prima del 1° dicembre 2023, tuttavia, la comunicazione deve essere trasmessa, con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro il 2 gennaio 2024.
La mancata comunicazione entro i termini stabiliti dal DL 104/2023 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Si evidenzia, infine, che con l’art. 26 del DL 104/2023 viene introdotta una imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche per l’anno 2023 (si veda “Arriva la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche” del 9 agosto 2023).

Confermata la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche

L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:
– l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
– l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto Conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
In ogni caso, l’ammontare dell’imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

L’imposta straordinaria, inoltre:
– è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, mentre termini ad hoc sono previsti per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare);
– non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Trasmissione dei 730/2023 all’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno

Ai sensi degli artt. 16 e 17 del DM 31 maggio 1999 n. 164, come modificati dall’art. 16-bis del DL 124/2019, i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 entro il 15 giugno 2023, con riferimento alle dichiarazioni presentate dai contribuenti entro lo scorso 31 maggio.
Prima della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, i medesimi soggetti devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
I sostituti d’imposta, ai fini della trasmissione telematica dei modelli 730/2023, possono avvalersi di un intermediario abilitato.

Nell’ambito della trasmissione telematica dei modelli, i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2023 (modelli 730-4) ai fini dell’effettuazione dei conguagli.

L’Agenzia delle Entrate provvede poi a trasmettere in via telematica ai sostituti d’imposta i modelli 730-4 ricevuti, presso la sede telematica indicata da questi ultimi, affinché possano effettuare i relativi conguagli in capo ai contribuenti sulle retribuzioni e compensi erogati. Pertanto, come precisato dalla circolare Agenzia delle Entrate 12 marzo 2018 n. 4, i sostituti d’imposta, per procedere alle operazioni di conguaglio, devono attendere che l’Agenzia metta a disposizione il modello 730-4, mediante la suddetta “sede telematica”, analogamente ai modelli 730 elaborati dai CAF e dai professionisti.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate della “sede telematica” presso cui ricevere i modelli 730-4 avviene, di regola, con il “quadro CT” della Certificazione Unica, da parte dei sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali, oppure mediante il modello “CSO”, nel periodo in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il quadro CT.

Entro il medesimo termine del 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio 2023, i CAF, i professionisti e i sostituti d’imposta sono altresì tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le schede relative alle scelte di destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1).
A questo proposito, si ricorda che:
– i CAF e i professionisti trasmettono telematicamente i modelli 730-1 all’Agenzia delle Entrate, con le modalità di cui al provv. Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023 n. 52627;
– i sostituti d’imposta consegnano le schede per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
A decorrere dalle dichiarazioni da tramettere nel 2024, relative al periodo d’imposta 2023, anche i sostituti d’imposta saranno tenuti a trasmettere i dati contenuti nelle schede in via telematica all’Agenzia delle Entrate (si veda “Dematerializzazione delle schede di otto, cinque e due per mille dell’IRPEF rinviata” del 12 maggio).

Relativamente ai conguagli a debito e a credito si specifica che, in base all’art. 19 commi 1 e 2 del DM 164/99, le somme risultanti a debito o a credito del contribuente dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) e comunicate al sostituto d’imposta con il modello 730-4, devono essere trattenute o rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il modello 730-4.

Pertanto, in caso di conguagli a debito diventa conveniente rinviare la presentazione del modello 730/2023, che deve avvenire entro il 2 ottobre 2023 (poiché la scadenza ordinaria del 30 settembre cade di sabato), in quanto ciò determina automaticamente il differimento della trattenuta delle somme ricevute. Viceversa, in caso di conguagli a credito, risulta conveniente anticipare la presentazione del modello 730/2023, al fine di anticipare il rimborso spettante.
Ad esempio, supponendo che il modello 730/2023 sia stato presentato il 30 maggio 2023 e il relativo modello 730-4 sia ricevuto dal sostituto d’imposta il 10 giugno 2023, le somme saranno trattenute o rimborsate al contribuente sulla retribuzione di giugno (prima retribuzione utile) o comunque con la retribuzione di luglio 2023.

730/2023 ANNULLABILE FINO AL 20 GIUGNO

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente una sezione dedicata al calendario delle date importanti ai fini della dichiarazione precompilata, dove si specifica che il 20 giugno 2023 è l’ultimo giorno per annullare il modello 730 già inviato o il modello 730 inviato e l’eventuale relativo modello REDDITI PF correttivo.

Redditi 2022 – arriva la circolare dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Consulta nazionale dei Caf, definisce le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
In particolare, con la CM 24/E del 07/07/2022, sono stati forniti i primi chiarimenti:
Per l’anno d’imposta 2021
Concernente ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Come chiarisce la stessa Agenzia, seguirà la pubblicazione di una seconda parte, relativa alle detrazioni pluriennali riguardanti gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus).


Tra le principali novità, segnaliamo che:


Le spese per le prestazioni dei massofisioterapisti (che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999) sono detraibili anche se tali soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre detto termine, a condizione che l’iscrizione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione


Le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn. Le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).

Le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, sono detraibili solo se sono provate la marcatura Ce e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune.


Le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione sono detraibili, nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a mille euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36mila


Il bonus vacanze è riconosciuto anche per pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator. Spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione (periodi di imposta 2020 e 2021), purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.