BONUS EDILIZI – COMUNICAZIONE DI CESSIONE PROROGATA AL 31 MARZO

Con la recente conversione in legge del DL n. 198/2022 (cd. “Milleproroghe 2023”), in attesa di pubblicazione in G.U., sono stati prorogati due adempimenti riferiti ai “bonus edilizi”:
▪ comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121, DL n. 34/2020
▪ comunicazione degli interventi sulle parti comuni condominiali, da effettuare ad opera degli amministratori di condominio.

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE/SCONTO IN FATTURA

Come noto, l’art. 121 del DL n. 34/2020 ha previsto la possibilità, per i soggetti che sostengono spese per i bonus edili, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per:
▪ un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e dagli stessi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
▪ la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.

L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia:
✓ esclusivamente in via telematica
✓ tramite l’apposito Modello approvato, in ultimo, dal Provv. 3/02/2022, da inviare successivamente all’esecuzione dei lavori (anche quale SAL) ed entro il seguente termine ultimo:
16/03 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui si esercita l’opzione;
16/03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei
redditi
in cui avrebbe dovuto essere indicata la 1° rata ceduta non utilizzata in detrazione, qualora riguardi la cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite.

PROROGA LA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI PER LE SPESE 2022
Per le spese sostenute nel 2022 il termine avrebbe dovuto scadere il 16/03/2023; tuttavia, in sede di conversione del DL “Milleproroghe 2023”, il legislatore ha differito tale comunicazione al 31/03/2023.
N.B.: la comunicazione non opera alcuna restrizione per quanto attiene
▪ sia la comunicazione dell’opzione per le spese sostenute nel 2022
▪ sia per la comunicazione della cessione delle “rate residue” (spese sostenute ante 2022).

Sal e Superbonus: si ricorda che, nel caso di detrazione del 110%, l’opzione per la cessione può essere esercitata solo in presenza di SAL, dove ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dei lavori.
La quota cedibile va riferita a spese sostenute nel medesimo anno in cui viene realizzato il SAL.

COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Il nuovo co. 10-decies inserito nell’art. 3 del DL Milleproroghe dispone la proroga anche della comunicazione a cui è tenuto l’amministratore di condominio nel caso di interventi edilizi che attribuiscono la detrazione effettuati sulle parti comuni condominiali.

Al fine di permettere la predisposizione dei Modd. 730 precompilati, il MEF individua le modalità di invio dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni/detrazioni (art. 3 c. 4 D.Lgs. 175/2014); in applicazione di ciò, il DM del 1/12/2016 ha introdotto l’obbligo di invio per i condomini:
✓ delle spese per interventi edilizi effettuati su parti comuni di edifici residenziali
✓ nonché gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio (cd. “bonusmobili”)
✓ indicando espressamente le quote sostenute da ciascun condomino e i dati relativi alla cessione
del credito
, corrispondente alla detrazione spettante, scelta dal singolo condomino.

Anche per tale comunicazione il termine di invio del file telematico dovrà essere effettuata entro il
31/03/2023

Interventi interessati: la comunicazione è obbligatoria nel caso di interventi che attribuiscono la detrazione per:
recupero del patrimonio edilizio
– opere di riqualificazione energetica (anche in forma di superbonus)
– riduzione del rischio sismico (anche in forma di superbonus)
– acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
effettuate sulle parti comuni condominiali.

A tal fine andrà utilizzato il tracciato telematico approvato col Provv. 19/02/2022 il quale ha introdotto delle nuove codifiche, oltre alla possibilità, per ciascun singolo intervento, di indicare una opzione mista (cioè l’opzione, in parte per lo sconto in fattura/cessione del credito al fornitore e, in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori).


CESSIONE BONUS EDILIZI – ALTERNATIVE AL “BLOCCO” DELLE BANCHE

Sintesi: la strada della cessione dei bonus edilizi a banche/altri intermediari finanziari si è reso, di recente,
sempre più difficile da percorrere a causa dell’esaurimento della capienza fiscale e dell’uscita dal mercato
da parte dei principali istituti finanziari (inclusa ora anche Poste Italiane).
In tale contesto, le principali soluzioni operative, per i contribuenti, sono rappresentate:
– da un’opportuna ripartizione delle spese agevolate tra familiari conviventi
– dalla cessione del credito a soggetti diversi dagli istituti finanziari (parenti o conoscenti, imprese, ecc.).

Come noto, i bonus in edilizia possono essere fruiti con le modalità alternative rispetto alla detrazione in dichiarazione dei redditi, tra cui lo sconto in fattura o la cessione del credito verso l’impresa che effettua i lavori oppure a favore di soggetti terzi.

La disciplina relativa alle opzioni per la fruizione “indiretta” del beneficio può essere sintetizzata come
segue (v. RF-fl 108/2022).

DIFFICOLTÀ PER LE CESSIONI – LE ALTERNATIVE
Di recente, il sistema bancario ha evidenziato notevoli difficoltà nella acquisizione dei crediti (Poste italiane ha sospeso l’acquisizione da novembre), a causa del raggiungimento dei plafond di spesa che le banche avevano messo, a tal fine, a disposizione.

Per tale motivo non paiono sortire particolare effetto gli ultimi interventi legislativi, che
– da una parte, hanno limitato il perimetro della responsabilità solidale del cessionario (“Decreto Aiutibis” – v. RF 122/2022)
– e, dall’altra, hanno previsto la possibilità di allungare il periodo di fruizione delle compensazioni
(“Decreto Aiuti-quater” – v. RF 135/2022).

Tutto ciò ha generato tensioni finanziarie in capo:
▪ sia ai committenti (privati o soggetti d’impresa)
▪ che ai fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura (e che, ora, sono spesso restii a concedere)
i quali, nel programmare gli investimenti, avevano confidato sulla possibilità di cedere il credito.

In assenza di un cessionario:
– i committenti potrebbero trovarsi a dover reperire altrimenti le risorse finanziarie, ove debbano ancora completare le opere
– si potrebbe, in ogni caso, porre il problema della “incapienza” dell’imposta (Irpef o Ires) rispetto alla rata di detrazione.
Di seguito si propongono alcune operazioni da valutare al fine di attenuare detti problemi.

SOLUZIONI PER IL COMMITTENTE

Con la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il contribuente ha l’obbligo di ripartire la quota detraibile in più rate annuali di pari importo:
5 anni per il superbonus dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e per il sismabonus ordinario
4 anni per il superbonus dal 2022
10 anni per gli altri bonus edilizi.
Trattandosi di una detrazione, il suo utilizzo si esaurisce nell’abbattimento dell’imposta dovuta (Ires o Irpef) fino ad azzerarla; l’eventuale eccedenza è “persa”.

In tale contesto le principali “soluzioni” precorribili si possono riassumere come segue:

CESSIONE DEL CREDITO AL DI FUORI DEL CIRCUITO BANCARIO

Una alternativa alla soluzione precedente attiene alla cessione del credito nei confronti del familiare,
soprattutto nel caso in cui la spesa risulti già interamente sostenuta dal contribuente.
Il beneficiario della detrazione è libero di effettuare la cessione del credito a chiunque; in particolare,
la prima cessione che può essere:
totale o parziale (CM 19/2022)
▪ rivolta ad un qualsiasi soggetto terzo; dunque, oltre a banche e intermediari, sono valide anche le cessioni effettuate verso:
– società di persone/di capitali o imprese individuali
– professionisti o associazioni professionali
– soggetti privati, ivi inclusi amici e familiari;
senza dover verificare alcun collegamento col “rapporto che ha dato origine alla detrazione”
che, fino al 2019 (cessioni dei crediti disciplinate dal DL n. 63/2015, come chiarito dalla CM 11/2018)
costituiva una notevole limitazione alla circolazione dei crediti.
Dal punto di vista operativo, in caso di prima cessione del credito a un terzo è necessario:

I crediti ceduti sono utilizzati in compensazione nel mod. F24:
– con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione
– per il pagamento di qualsiasi imposta/contributo che possono essere versati con tale modello.

Quota eccedente: l’eventuale quota inutilizzata al 31/12 delle diverse rate del credito non può essere
oggetto:
✓ di richiesta di rimborso
✓ di ulteriore cessione (neppure ai soggetti “qualificati”, posto che è vietato l’ulteriore frazionamento delle rate – CM 19/2022).
Saranno le sole rate residue di detrazione (per il loro intero importo) che potranno essere oggetto di
successiva cessione (ai soli soggetti “qualificati”).

SOLUZIONI A FAVORE DEL FORNITORE/CESSIONARIO

Per quanto attiene il cessionario del credito (anche nella persona del fornitore che ha concesso lo sconto in fattura al beneficiario della detrazione), è possibile che anch’esso si trovi nella condizione di non riuscire utilizzare integralmente le rate del credito d’imposta.
In tal caso si profilano le seguenti possibili soluzioni.

ALLUNGAMENTO DEL PERIODO DI UTILIZZO IN 10 ANNI

Il Decreto “Aiuti-quater” (art. 9, co. 4, DL 176/2022) ha previsto che:
in deroga all’utilizzo previsto dal citato co. 3 dell’art. 121, DL 34/2020
▪ per i crediti d’imposta:
✓ derivanti da Comunicazioni inviate telematicamente entro il 31/10/2022
✓ è possibile (facoltà) scegliere di fruire del credito d’imposta in 10 rate annuali di pari importo
✓ previa comunicazione telematica da effettuare l’Agenzia delle entrate

Permane la non riportabilità alle annualità successive della eventuale quota della rata del credito
d’imposta non utilizzata nell’anno.

COMPENSAZIONE CON F24 “RUOL”

Una ulteriore soluzione a favore delle imprese che si accorgono di aver acquisito una mole eccessiva
di crediti attiene al fatto che:
✓ a fronte di un notevole esborso per l’acquisizione dei crediti (si pensi al caso del fornitore che ha
concesso un numero elevato di sconti in fattura, dovendo anticipare le spese per i materiali ed i subappalti)
✓ risultano acquisiti crediti spendibili solo secondo un piano di rateazione annuale (coincidente con
quello di cui avrebbe fruito il committente degli interventi, in assenza di cessione)
con la possibile difficoltà nel pagamento dei debiti fiscali.

In tal caso, quale estrema ratio, si potrà pensare:
1. di sospendere i versamenti delle imposte (Iva periodica, ritenute Irpef sui dipendenti, ritenute
d’acconto sui professionisti, ecc.)
2. attendendo la ricezione del conseguente avviso bonario, ex art. 36 bis, Dpr 600/73 il quale, giungendo sempre con un certo ritardo, che potrà essere pagato in compensazione nel mod. F24 con le rate dei crediti d’imposta acquisiti utilizzabili nell’annualità successiva.

Ove ciò non fosse sufficiente, si potrà pensare di non pagare l’avviso bonario e di attendere la formazione del ruolo, in modo tale da poterlo pagare in compensazione (col mod. F24 “Accise”, utilizzando il codice tributo “RUOL”) con le rate dei crediti relative alle ulteriori annualità.

UTILIZZO PER VERSAMENTI NON DOVUTI
Una soluzione certamente più agevole, ma da adottare una certa cautela, riguarda la possibilità:
▪ di utilizzare i crediti che si rischia di perdere
▪ in compensazione con acconti di imposta per importi eccedenti quanto dovuto.

Unico limite può essere la contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una condotta “abusiva”.

“Bonus” energetici: al via le cessione del credito del 3° trimestre

Con il Provv. del 6/10/2022 si estende al credito del 3° trimestre 2022 la possibilità di cessione dei cd. “Bonus energetici” introdotti dai decreti legge “Aiuti” e “Aiuti-bis”, a favore di determinati settori, per l’acquisto di energia elettrica e gas (nonché per i carburanti nel settore agricolo/pesca). Le modalità operative sono le medesime già definite per il credito del 1° e 2° trimestre.

Sono stati, conseguentemente, approvati il nuovo modello di comunicazione della cessione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Stabiliti, infine, i termini di invio della comunicazione di cessione del tax credit a terzi.
In particolare, i tax credit coinvolti sono:
1. il credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 (articolo 3-bis, Dl n. 50/2022)
2. il credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, Dl n. 115/2022)
3. il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, Dl n. 115/2022)
4. il credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 dalle imprese non energivore (articolo 6, comma 3, Dl n. 115/2022)
5. il credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, Dl n. 115/2022)
6. il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 7, Dl n. 115/2022).

I bonus sono spendibili in compensazione tramite il modello F24 oppure possono essere ceduti.
Nel primo caso, i tax credit destinati ai comparti pesca e agricoltura sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2022, per gli altri c’è tempo fino al 31 marzo 2023.
In caso di cessione l’Agenzia deve essere preventivamente informata della decisione.
Data unica per il via alle relative comunicazioni. Per tutti i tax credit sopra indicati, la cessione è comunicata dal 06/10/2022.
Scadenza differenziata, invece, per la chiusura della finestra temporale;
• Pesca e agricoltura, punti 1) e 6), devono inviare il modello entro il 21 dicembre 2022;
• gli altri settori entro il 22 marzo 2023. Stessi termini per gli eventuali cessionari del credito.

Il contributo è cedibile, per via telematica e in modalità tracciabile, una sola volta e per intero dalle imprese beneficiarie a terzi. Ulteriori cessioni sono consentite soltanto nei confronti di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).

Con il provvedimento è approvato anche un nuovo “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni dei bonus destinati ai settori della pesca e dell’agricoltura. Nuove anche le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento dello scorso 30 giugno.