CESSIONE DEI BONUS EDILIZI – REMISSIONE IN BONIS – ERRORI FORMALI

Come noto, l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito per i “bonus edilizi” di cui all’art. 121, co. 2, DL n. 34/2020 (ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus, ecc., anche nella misura del 110% – Superbonus) deve essere comunicata all’Agenzia Entrate.
– esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato)
– entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Con riferimento alle spese
▪️ sostenute nel 2023 (nonché per le rate residue non fruire riferite alle spese sostenute in anni precedenti): la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 16 marzo 2024
▪️ sostenute nel 2022 (nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021): il termine è stato differito al 31/03/2023 (art. 3, co.10-octies DL n. 198/2022).

In relazione a queste ultime, si analizzano le modalità di regolarizzazione
1) dell’eventuale mancata comunicazione entro il 31/03/2023
2) di eventuali errori commessi nell’ambito della comunicazione trasmessa tempestivamente.

OMESSA COMUNICAZIONE NEI TERMINI

Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto a comunicare l’esercizio dell’opzione per le spese sostenute nel 2022 (o per la cessione delle “rate residue”) entro il 31/03/2023 è necessario procedere
✓ con la remissione in bonis “ordinaria”
✓ oppure con la remissione in bonis “speciale”

REMISSIONE IN BONIS ORDINARIA

L’Agenzia delle Entrate (CM 33/2022) ha chiarito che rientrano nell’ambito dell’istituto della remissione in bonis (di cui all’art. 2, co. 1, DL 16/2012):
▪️ la tardiva comunicazione dell’opzione ex art. 121, DL 34/2020 per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese sostenute nell’anno e per la cessione “rate residue”
▪️ le comunicazioni che il contribuente intende reinviare dopo aver annullato l’accettazione di crediti derivanti da una precedente comunicazione errata.

L’istituto richiede che il contribuente:
a) abbia soddisfatto tutti i requisiti sostanziali per accedere al beneficio (dunque spetti la detrazione; non deve essere intervenuta alcuna attività di controllo in ordine alla spettanza della detrazione)
b) abbia tenuto un “comportamento coerente” con l’esercizio dell’opzione.

In relazione al comportamento concludente, l’Agenzia ha richiesto che l’opzione risulti:
in generale: da un accordo scritto tra le parti
per il solo sconto in fattura: è sufficiente la fattura elettronica avente data antecedente al termine per l’invio della comunicazione, che riporti lo sconto corrispondente alla detrazione spettante

REMISSIONE IN BONIS “SPECIALE”

L’art. 2-quinquies del DL n. 11/2023 (cd. “Decreto cessioni”) ha introdotto una deroga specifica a quanto precede, prevedendo che la remissione in bonis risulta esperibile:
▪️ anche ove il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31/03/2023 (carenza del requisito del comportamento concludente)
▪️ purché la cessione sia eseguita a favore di cessionari “qualificati” (per quanto si tratti della “prima cessione”, in generale libera): banche, intermediari finanziari, società appartenente a un gruppo bancario o impresa di assicurazione.

CONCLUSIONE

In sostanza:
➜ laddove il contribuente non riesca a dimostrare (neppure tramite elementi indiziari) la preesistente stipula dell’accordo di cessione con il terzo: è opportuno che tenti di accedere alla remissione in bonis speciale con cessione a “soggetto qualificato” (ad esempio tentando la cessione verso Poste Spa, che hanno comunicato la disponibilità ad accettare cessioni fino al limite di €. 50.000)
➜ in caso contrario: si potrà direttamente procedere alla remissione in bonis ordinaria, comunicando la cessione a un cessionario “non qualificato”.

In entrambi i casi il contribuente dovrà procedere entro il termine ultimo del 30/11/2023, cioè entro il termine di presentazione “della prima dichiarazione dei redditi utile” (cioè della prima dichiarazione che si incrocia successivamente al 31 marzo 2023).

La remissione in bonis viene esperita tramite:
▪️ la comunicazione della cessione sulla apposita Piattaforma
▪️ il versamento tramite mod. F24 “Elide” di € 250 (non compensabile con eventuali crediti)
▪️ utilizzando il cod. tributo 8114 (RM 58/2022).

ERRORE NELLA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE

Qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato:
A) è possibile, entro il 5° giorno successivo all’invio
▪️ trasmettere una successiva comunicazione
▪️ interamente sostitutiva della precedente
B) trascorso il 5° giorno
▪️ non è più possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella errata
▪️ e il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore

INVIO NUOVA COMUNICAZIONE: il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della comunicazione errata e il cedente (beneficiario della detrazione) potrà
✓ trasmettere una nuova comunicazione corretta
✓ a favore dello stesso o di altro cessionario.
Tale nuova comunicazione, potrà essere trasmessa:
▪️ entro il termine ordinario (se non ancora scaduto)
▪️ ovvero, se scaduto il temine ordinario entro la prima dichiarazione redditi utile da presentarsi successivamente (c.d. remissione in bonis).

ERRORI FORMALI

Diverso il discorso quando il cessionario ha già accettato il credito oggetto della comunicazione di cessione e ci si accorge solo dopo che la comunicazione inviata dal cedente contiene errori. Al riguardo, l’Agenzia Entrate (CM 33/2022) ha fornito indicazioni diverse a seconda che trattasi di:
a) errori formali
b) errori sostanziali.

L’errore formale è quello che non comporta la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante.
Si considerano formali gli errori relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione:
➜ nel frontespizio:
✓ recapiti (e-mail e telefono)
✓ codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica
✓ indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
✓ codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus
✓ codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista
➜ nel quadro A:
✓ indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020
✓ stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione
➜ nel quadro B
✓ i dati catastali
➜ nel quadro D:
✓ data di esercizio dell’opzione
✓ tipologia del cessionario.

CORREZIONE: anche se gli errori formali non hanno rilevanza ai fini della spettanza della detrazione e l’opzione è considerata valida ai fini fiscali, è necessario che il cedente o chi altro ha inviato la comunicazione di cessione (ad esempio l’intermediario)
▪️ invii all’Agenzia delle entrate
▪️ una nota in cui si indicano i dati da correggere.
La nota deve essere
✓ sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità)
✓ inviata all’indirizzo PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

ERRORI SOSTANZIALI

Sono considerati errori sostanziali nella comunicazione di cessione del credito, invece, quelli che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto.
Sono errori di questo tipo, ad esempio:
▪️ l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa
▪️ il codice fiscale del cedente.

CORREZIONE: ove il cessionario abbia già accettato il credito oggetto della comunicazione di cessione e ci si accorge solo dopo di aver commesso errori sostanziali nella comunicazione inviata dal cedente:
✓ è necessario trasmettere all’indirizzo PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
✓ l’apposito modello di annullamento allegato alla CM 33/2022 (
✓ sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).

Va inserita la dicitura “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare col numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti e il relativo progressivo, indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio (FAQ 27/12/2022).

NUOVA COMUNICAZIONE CORRETTA: una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati. A questo punto, è possibile inviare la nuova comunicazione cessione del credito corretta. L’invio è
▪️ entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa cui è riferita la detrazione
▪️ ovvero entro i termini della remissione in bonis.

Remissione in bonis per comunicazioni di opzione con asseverazione predisposta

In relazione alle detrazioni legate agli interventi “edilizi”, l’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, è pacificamente utilizzabile per sanare:
– l’omesso invio nei termini della comunicazione dovuta all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi di efficienza energetica agevolati con l’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013;
– l’omesso deposito nei termini dell’asseverazione “preventiva”, da predisporre su modello conforme all’Allegato B del DM 58/2017, prima dell’avvio degli interventi di riduzione del rischio sismico agevolati con il sismabonus di cui all’art. 16 comma 1 e ss. del DL 63/2013 o con il superbonus di cui all’art. 119 comma 4 del DL 34/2020;
– l’omesso invio nei termini della comunicazione dovuta all’Agenzia delle Entrate per rendere opponibile all’Erario le opzioni di sconto sul corrispettivo e di cessione del credito esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020 (si veda “Remissione in bonis delle comunicazioni di opzione con sanzione non cumulabile” del 13 giugno 2023).

Nel caso di interventi di efficienza energetica agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020, la comunicazione dovuta all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi viene a essere sostituita dall’invio all’ENEA dell’“asseverazione superbonus” di cui alla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020, la quale deve anch’essa avere luogo entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi, ex art. 3 comma 2 del DM “Asseverazioni” 6 agosto 2020.

Questa “asseverazione superbonus” deve peraltro essere predisposta e anche inviata all’ENEA pure in relazione ai SAL di lavori non ancora ultimati, relativamente alle cui spese vengono esercitate le opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020, essendo detta asseverazione condizione essenziale per poter avere diritto a esercitare tali opzioni.

Per l’“asseverazione superbonus” relativa alla fine lavori (Allegato 1 del DM 6 agosto 2020) non vi è alcun valido motivo per dubitare della possibilità di avvalersi della remissione in bonis, in caso di sua omessa presentazione entro il termine di cui all’art. 3 comma 2 del DM 6 agosto 2020.

Per la “asseverazione superbonus” relativa ai SAL (Allegato 2 del DM 6 agosto 2020) non vi è invece necessità di per sé di avvalersi della remissione in bonis, perché relativamente a essa non risulta previsto alcun termine finale per il suo invio all’ENEA, essendo semmai un puro interesse del contribuente a procedervi quanto prima, posto che, fino a quando non sono trascorsi almeno 5 giorni dalla sua presentazione, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate può scartare la comunicazione delle opzioni di sconto o cessione relative alle spese di quel dato SAL.

Quanto precede mette già in adeguata evidenza la considerevole confusione fatta dalla risposta n. 406/2023, pur in un contesto di indicazioni parzialmente condivisibili, una volta rimesso un po’ d’ordine (si veda “Remissione in bonis esclusa per la comunicazione ENEA senza i requisiti sostanziali” del 1° agosto 2023).
È per il resto condivisibile, infatti, affermare che, se, alla data ultima per l’invio all’Agenzia della comunicazione delle opzioni di sconto o cessione per spese “superbonus efficienza energetica”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, non risulta predispostatimbrata e firmata l’asseverazione (SAL o fine lavori che sia), non risulta possibile invocare la remissione in bonis della comunicazione di opzione medesima per mancanza, alla data ultima di sua presentazione, di tutti i presupposti sostanziali per poterla tempestivamente esercitare.

Giova sottolineare che ciò che conta è che essa risulti predisposta, timbrata e firmata, non che risulti anche trasmessa all’ENEA entro tale data ultima.
In altre parole, anche dalla non best performing risposta n. 406/2023 emerge che, se l’asseverazione è stata predisposta, timbrata e firmata entro il termine ultimo per il tempestivo invio della comunicazione di opzione, quest’ultima può essere presentata con remissione in bonis, ovviamente non prima (pena lo scarto informatico della comunicazione) dell’invio all’ENEA dell’asseverazione tempestivamente predisposta (con autonoma remissione in bonis di detto invio se l’asseverazione per fine lavori è inviata oltre 90 giorni, mentre nessuna autonoma remissione in bonis serve per le asseverazioni relative a SAL).

Ecco quindi che, se si è in grado di produrre una tempestiva asseverazione timbrata, firmata e conforme agli Allegati 1 e 2 del DM 6 agosto 2020, ancorché non compilata direttamente sul sito dell’ENEA (a causa magari di documentabili disservizi informatici), la possibilità di procedere alla remissione in bonis della comunicazione di opzione non dovrebbe potersi considerare preclusa, come viene invece a esserlo ove alla data ultima per il suo tempestivo invio il contribuente dichiari (come nel caso oggetto della richiamata risposta) che l’asseverazione non solo non era stata ancora inviata, ma nemmeno era stata predisposta.

Remissione in bonis esclusa per la comunicazione ENEA senza i requisiti sostanziali

Non è possibile sanare con l’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 del DL 16/2012, la tardiva presentazione della comunicazione all’ENEA se manca il requisito sostanziale concernente la tempestiva predisposizione dell’asseverazione di efficienza energetica richiesta ai fini del superbonus dall’art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020 tramite l’apposita modulistica ministeriale.

È il condivisibile chiarimento contenuto nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31 luglio 2023 n. 406, riguardante il caso di un intervento superbonus per il quale il tecnico abilitato non ha predisposto l’asseverazione “debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale”, come richiesto dall’art. 4 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori oppure entro 90 giorni dal termine di ciascun SAL e conseguentemente non è riuscito a inviare la comunicazione all’ENEA entro il termine entro cui doveva essere presentata la comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (per le spese sostenute nel 2022 la comunicazione doveva essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023).

Al fine di poter beneficiare del superbonus per gli interventi di risparmio energetico e della relativa opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, infatti, il comma 13 lett. a) dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che “per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)”.

Il DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni”, oltre all’aver approvato il modello di asseverazione che il tecnico abilitato deve inviare all’ENEA per ciascun stato di avanzamento lavori o al termine degli stessi, stabilisce:
– all’art. 3 comma 2, che “L’asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi”;
– all’art. 4 comma 1, che “Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione ai sensi dell’art. 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all’art. 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione: (…) e) che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato”.

Se le spese relative all’intervento di efficienza energetica sono agevolate con il superbonus, “superbonus – efficienza energetica”, quindi, l’asseverazione deve essere trasmessa per via telematica all’ENEA, secondo le modalità stabilite con il DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.
La risposta n. 406/2023 aggiunge che l’asseverazione di efficienza energetica richiesta per il superbonus deve essere presentata entro 90 giorni dal termine di ciascun SAL.
Nel caso si intenda esercitare una delle opzioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020 l’asseverazione in commento dovrà essere inviata prima di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di “comunicazione”.

Tutto ciò premesso, la risposta a interpello n. 406/2023 giunge alla conclusione che “L’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo del decreto-legge n. 16 del 2012, per sanarne l’omesso invio nei termini all’ENEA e, conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito” in quanto “la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali”.

In altre parole, l’adempimento concernente la comunicazione ENEA non può essere sanato con la remissione in bonis se manca un requisito sostanziale (l’asseverazione di riqualificazione energetica per gli interventi superbonus nel caso di specie) per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Se, invece, sussistono tutti i requisiti sostanziali per poter beneficiare dei bonus fiscali è pacifico che il contribuente possa avvalersi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 con riguardo all’omessa presentazione della comunicazione all’ENEA (tra gli altri, circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28).

Comunicazione dei tax credit energia maturati nel 2022 con remissione in bonis

In relazione alla mancata comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022, è possibile fruire della remissione in bonis trattandosi di un adempimento di natura “formale”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 di ieri.

Si ricorda che le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).
Tale comunicazione doveva essere inviata entro lo scorso 16 marzo, secondo le modalità previste con il provv. Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2023 n. 44905 (si vedano “Ultimi giorni per la comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022” del 9 marzo 2023 e “Comunicazione tax credit energia scartata ritrasmessa anche oltre il 16 marzo” dell’11 marzo 2023).

Nel caso di specie, viene rilevato che la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per mera dimenticanza, ma che ricorrono i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Si chiede quindi se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall’art. 2 della DL 16/2012.
Inoltre, viene chiesto cosa fare nel caso in cui il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate dovesse scartare la comunicazione per avvenuto superamento del termine ordinario di invio.

L’Agenzia afferma che, fermo restando che l’istante non precisa di quali crediti d’imposta sia esattamente titolare, non può porsi alcun dubbio di remissione in bonis in riferimento ai:
– crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022;
– crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione.

Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale”, come risulta dal citato provvedimento del 16 febbraio 2023 (§ 2.6 e 3.1) e dalle circolari nn. 13/2022 e 20/2022 (con riferimento al termine iniziale di fruizione).

Quanto precisato sulla natura della comunicazione, ad avviso dell’Agenzia, rende alla stessa applicabile la previsione dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
– effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.

Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Peraltro, stante l’espressa previsione normativa, si rammenta che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

L’Agenzia rileva inoltre che lo scarto del modello F24 recante i crediti che avrebbero dovuto formare oggetto di una tempestiva comunicazione non rientra tra le ipotesi inibitorie. Tale tipologia di scarto segnala soltanto l’anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.

Da ultimo, in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

SISMABONUS – ASSEVERAZIONE TARDIVA – REMISSIONE IN BONIS

Come noto, la detrazione denominata “sismabonus”, di cui all’art. 16 del DL 63/2013:
▪ in relazione a qualsiasi fattispecie di intervento (ivi incluso il cd. “Sismabonus acquisti” spettante all’acquirente delle unità in edifici riqualificati dal punto di vista sismico), anche ove attratto al super sismabonus
▪ richiede la presentazione della cd. “Asseverazione preventiva”, disciplinata dal DM del MIT n. 58/2017.

Nota: in particolare, quest’ultimo decreto:
✓ al co. 2: disciplina la presentazione dell’asseverazione preventiva
✓ al co. 3: ne prevede i termini di trasmissione al Comune, oggetto di modifica da parte del DM 24/2020.

ASSEVERAZIONE PREVENTIVA

In linea generale l’asseverazione preventiva assolve la funzione:
– di certificare, ad opera del tecnico “strutturalista”, il miglioramento di classe sismica stimato riferito all’edificio (la classe sismica ante operam va confrontata con quella attribuibile post operam)
– al fine di valutare la “bontà” dei lavori ai fini antisismici (a cui, in generale, risulta collegata l’intensità del beneficio fiscale in termini di detrazione).

N.B.: la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017 ha, peraltro, ritenuto (Parere n. 3 del 7/04/2021) che l’asseverazione preventiva:
– in generale è dovuta anche in presenza di interventi non associati di miglioramento di classe sismica (si tratta degli interventi detraibili al 50%)
– eventualmente ricorrendo all’attribuzione “in forma semplificata” (ammessa nel caso di edifici di muratura classificabili in una delle tipologie previste dall’allegato A, D.M n. 58/2017)
La Commissione ha inoltre dettagliato i casi in cui l’attribuzione della classe di rischio può essere omessa (riferiti, in generale, alle particolarità costruttive dell’edificio).

TEMPISTICA: l’art. 3 del DM n. 58/2017 prevede la produzione della seguente documentazione:

TARDIVA PRESENTAZIONE DELL’ASSEVERAZIONE PREVENTIVA
L’Agenzia delle entrate ha più volte sostenuto che (CM 28/2022 e Interpelli n. 127/2021 e n. 244/2020):
➔ la tardiva/omessa presentazione della asseverazione rispetto ai citati termini
➔ non consente l’accesso alla detrazione
contravvenendo a quanto espressamente richiesto dal DM attuativo n. 58/2017 (pur in assenza di una specifica disposizione “decadenziale” che faccia riferimento alla fattispecie).

I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

L’Agenzia delle entrate è recentemente tornata sulla questione con l’Interpello n. 333 del 29/05/2023, facendo una panoramica aggiornata della situazione.

In primo luogo l’Agenzia chiarisce che la violazione non può essere considerata formale; più in particolare, non si verte nell’ambito:
▪ né di violazione “meramente formale” (dunque non sanzionabile), trattandosi di violazione suscettibile di ostacolare l’attività di controllo degli Uffici
▪ né di violazione formale tout court (cui va associata una sanzione fissa).

REMISSIONE IN BONIS

In relazione a quanto recentemente previsto dall’art. 2-ter, co. 1 lett. c), DL 11/2023 (cd. “Decreto cessioni”) l’Agenzia chiarisce che il contribuente
▪ può sanare il tardivo deposito dell’asseverazione
▪ nei termini ordinari mediante la remissione in bonis ex art. 2, co. 1, DL 16/2012

Nota: si ricorda che il citato DM 11/2023, con disposizione di interpretazione autentica, ha disposto l’applicabilità della remissione in bonis al caso di specie (v. RF 040/2023).

Si tratta di una particolare forma di remissione in bonis in quanto il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi “utile” entro cui esperire l’adempimento tardivo (il deposito dell’asseverazione “preventiva”) va riferita:
➔ non al periodo d’imposta nel quale il tecnico strutturalista avrebbe dovuto depositare il documento
➔ ma a quella nella quale va esercitata la detrazione della 1° rata dell’agevolazione.

Così, in presenza di una autorizzazione trasmessa al SUAP a dicembre 2022 priva della asseverazione preventiva, con pagamenti effettuati solo nel 2023, il termine per effettuare la remissione in bonis coincide:
– non col 30/11/2023 (termine di invio del mod. Redditi 2023 riferito al periodo 2022, anno in cui è intervenuta la violazione)
– ma col 30/11/2024 (termine per l’invio del mod. Redditi 2024 nell’ambito del quale il contribuente detrae la 1° rata del sismabonus)

Nel caso in cui il committente i lavori sia un soggetto imprenditore, il momento in cui sorge il diritto alla detrazione (e, dunque, il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) va valutato in relazione alla “competenza” del costo sostenuto, e cioè nel momento:
– di accettazione dei SAL: ove l’intervento preveda la ripartizione in Stati avanzamento
– di ultimazione dell’intervento: in caso contrario.

Si ricorda che la remissione in bonis viene esperita tramite:
– il pagamento della sanzione di €. 250 (cod. trib. 8114)
– l’effettuazione dell’adempimento (trasmissione al SUAP dell’asseverazione preventiva, nel caso di specie)
entro il termine di presentazione della “prima dichiarazione utile”.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA

Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito derivante dagli interventi di sismabonus, è possibile cumulare due autonome “remissioni in bonis” riferite:
1) non solo alla tardiva trasmissione dell’asseverazione preventiva: che deve intervenire prima della presentazione della comunicazione dell’opzione sulla Piattaforma cessione crediti
2) ma anche della stessa comunicazione dell’opzione per la cessione/sconto in fattura, da trasmettere entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva (come già chiarito nella CM 33/2002).

Accordo di cessione “tardivo”: infine, l’art. 2-quinquies del DL 11/2023 prevede la possibilità:
– per il contribuente che non abbia formalizzato l’accordo di cessione del credito (non lo sconto in fattura) entro il 31/03/2023 (la disposizione natura meramente transitoria, a differenza di quanto visto in precedenza)
– di procedervi “con le modalità ed entro i termini” della remissione in bonis
– purché la cessione sia eseguita a favore degli “intermediari qualificati” (dunque tale possibilità non permette, pur in presenza di una 1° cessione, di effettuarla in modo libero).

N.B.: anche in questo caso non si vedono ostacoli a cumulare tale remissione in bonis con quella prevista per la tardiva presentazione dell’asseverazione preventiva

Riallineamento (e rivalutazione) con omessa indicazione nel Mod. Redditi – Remissione in bonis

Con la Risposta n. 443 del 2/09/2022 l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’istituto della remissione in bonis ex art 2, DL n. 16/2012 al caso in cui un contribuente abbia omesso l’indicazione dell’opzione per il riallineamento dei valori in dichiarazione dei redditi (con conclusioni che si devono ritenere applicabili anche all’opzione per la rivalutazione dei beni aziendali, nonchè per l’affrancamento
della riserva in sospensione).


IL CASO
Una società che presentava, in relazione ad un immobile commerciale, un valore civilistico maggiore rispetto a quello fiscale (avendo ,proceduto alla rivalutazione “meramente civilistica” degli immobili, ex art. 15, co. 16, DL 185/2008) ha optato per il riallineamento dei
valori ai sensi dell’art. 110, co. 8, del DL n. 104/2020 n. 104:
-Procedendo al regolare versamento dell’imposta sostitutiva
-Ma dimenticandosi di riepilogare l’operazione a quadro RQ del mod. Redditi 2021.
Avvedutasi dell’errore, procedeva a presentare una dichiarazione integrativa, avvalendosi della remissione in bonis; chiede, pertanto, conferma circa la correttezza del proprio operato.


LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia delle Entrate premette che al caso di specie devono ritenersi applicabili, ove compatibili, i chiarimenti di prassi riferiti alla rivalutazione dei beni aziendali che risulti disciplinata dalla L. 342/2010, al pari dell’opzione per il riallineamento (si noti che tutte le leggi di rivalutazioni dal 2000 in poi hanno fatto riferimento a tale “norma di base”).
Peraltro, secondo il proprio costante orientamento riferito alla rivalutazione (CM 11/2009, CM 13/2014 e CM 14/2017), il momento in cui si deve intendere perfezionata l’opzione:
-Coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi dove viene indicata l’operazione
-A nulla rilevando il pagamento dell’imposta sostitutiva (che può essere oggetto di ravvedimento per omesso versamento).


Tanto premesso, l’Agenzia ritiene che al caso di specie sia ammesso avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis”, ex art. 2, DL n. 16/2012 (presumibilmente in quanto assimila l’opzione per la rivalutazione alla fruizione di un “beneficio di natura fiscale”).
Dunque, anche alla luce dei chiarimenti della CM 38/2012 in materia, laddove il contribuente:
-Abbia tenuto un “comportamento concludente” coerente con l’opzione
-Può regolarizzare l’omissione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo successivo (mod. Redditi 2023, nel caso di specie, il cui termine di invio scade al 30/11/2023) procedendo:
●a presentare un Mod. Redditi integrativo, compilato nel quadro RQ
●e versando la sanzione di €. 250 con l’apposito codice tributo.


Comportamento concludente: in primo luogo ricorre con il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva (del 3% rivalutazione e riallineamento o del 10% per l’affrancamento della riserva); inoltre, per quanto attiene la rivalutazione si ritiene che il comportamento più rilevante sia quello riferito alle rettifiche apportate alla contabilità (ed eventualmente al libro cespiti, a nulla rilevando l’effetto
differito sugli ammortamenti), soprattutto nel caso di inclusione nell’ambito di un bilancio depositato (peraltro anche la Nota integrativa al bilancio potrebbe menzione l’eventuale riallineamento fiscale dei valori operata, soprattutto in presenza di gestione della fiscalità differita). Infine, anche la compilazione del quadro RV per la gestione dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali contribuirà a individuare il comportamento concludente.


CONCLUSIONI
Come anticipato, la fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia Entrate in relazione all’opzione per il “riallineamento” dei valori civilisticofiscali, ex art. 110 DL n. 104/2020; tuttavia, sempre in applicazione dell’analogia di disciplina derivante dal fatto che la norma base è la medesima (L. 342/2000) si deve ritenere che i chiarimenti siano estensibili:
-Non solo alla rivalutazione dei beni aziendali
-Ma anche all’affrancamento della riserva in sospensione (indipendentemente che si sia creata a seguito della rivalutazione o dell’operazione di riallineamento).
Infine si noti che la posizione dell’Agenzia è del tutto conforme con quanto sostenuto da Assonime (Circ. 22/2022)