Superbonus e varianti CILA – chiarimenti dell’Agenzia

Con la CM 13/E/2023 sono stati forniti chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus dal decreto “Aiuti-quater”, dalla legge di bilancio 2023 e dal Dl n. 11/2023 (decreto “Cessioni”).

Il DL 11/2023 post conversione ha introdotto una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire: ▪️l’impatto dell’eventuale “variante CILA”;
– ai fini dell’aliquota del Superbonus applicabile per il 2023 (110 o 90%);
– nonché sul “termine” per il “blocco” delle opzioni (sconto/cessione) ex art. 121, DL 34/2020.

Nel dettaglio, l’interpretazione riguarda:
▪️ l’art. 1, c. 894, L. 197/2022 che proroga al 2023 il superbonus nella misura del 110% (in luogo del 90%) per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali;
▪️ i c. 2 e 3 del DL 11/2023, che prevedono delle specifiche deroghe al divieto, operante a partire 17/02/2023, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi edilizi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito (superbonus e altri interventi edilizi).

Aliquota Superbonus 2023 – Le previsioni contenute nel c. 894, art. 1, L. 197/2022, prevedono che:
▪️ il superbonus 110% si applica, per tutto il 2023, ai seguenti interventi:
– interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25/11/2022, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18/11/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31/12/2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18/11/2022 e il 24/11/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47, DPR 445/2000) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25/11/2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31/12/2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Nei casi citati, ove l’applicazione dell’aliquota maggiorata del Superbonus è legata alla presentazione della CILA entro un termine perentorio, si poneva il problema dell’impatto di eventuali “varianti CILA” presentate successivamente al termine perentorio previsto.

Tale questione è risolta dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di conversione del DL 11/2023. Tale norma dispone che non rileva – ai fini della fruizione dell’aliquota del 110 e al necessario rispetto dei termini perentori precedentemente indicati – “la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova de- liberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.

Chiarimenti Agenzia – Nel documento di prassi si chiarisce che a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’art.1, c. 894, Legge di bilancio 2023:
▪️ non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale;
▪️ ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi,
▪️ nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

In caso di varianti in corso d’opera, peraltro, l’Amministrazione finanziaria ricorda che “il comma 13 quinquies dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata”

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