Contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90% in misura piena

Con il Provv. del 24/11/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% il contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90% ex art. 9, c. 3, DL 176/2022.

Si ricorda che con il DM 31 luglio 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione di tale agevolazione, mentre con il provvedimento 22 settembre 2023 n. 332648 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza e le relative istruzioni per richiedere il contributo.

L’agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus al 90%, effettuati:
• su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari;
• su parti comuni di edifici condominiali o sulle singole unità immobiliari site all’interno dei predetti condomìni (nonché, si ritiene, sulle parti comuni di edifici interamente posseduti – anche in comproprietà – composti da due a quattro unità immobiliari, in virtù del richiamo al primo periodo dell’art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020 contenuto nell’art. 9 comma 3 del DL 176/2022.

Per poter beneficiare dell’agevolazione, era necessario che il contribuente:
• avesse un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro (da determinare ai sensi dell’art. 119 comma 8-bis.1 del DL 34/2020);
• alla data di inizio lavori risultasse titolare (almeno pro quota) di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull’unità immobiliare facente parte del condominio);
• alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine degli stessi, avesse adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare, ai sensi dell’art. 10 comma 3-bis del TUIR.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto di cui trattasi; in particolare, è stato previsto che
l’istanza poteva essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023.

Decorso il termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’art. 9, c. 3,DL 176/2022 , sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate.

In particolare:
• se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza;
• se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;
• se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%.
In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.

Superbonus al 90% sulle spese 2023 per SCIA post 4 agosto 2021 senza aggancio di CILAS

Il comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, come sostituito dall’art. 33 comma 1 lett. c) del DL 77/2021, stabilisce che, dal punto di vista urbanistico, gli interventi agevolati con il superbonus, diversi da quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA.

Il modello di CILA da utilizzare per gli interventi superbonus è stato approvato in occasione dell’Accordo Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza unificata del 4 agosto 2021 n. 88 (pubblicato sulla G.U. n. 201 del 23 agosto 2021) ed è stato immediatamente pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, divenendo così efficace a decorrere dal 5 agosto 2021, conformemente a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 dell’Accordo medesimo.

Posto che la lett. a) del successivo comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che la mancata presentazione della CILA costituisce causa di decadenza del beneficio fiscale, ai sensi dell’art. 49 del DPR 380/2001, ci si interroga da allora se l’effettuazione di interventi edilizi agevolati con il superbonus, in mancanza della presentazione della speciale CILAS, ma in presenza del titolo abilitativo ordinariamente previsto dalla normativa edilizia, in ragione della tipologia degli interventi edilizi effettuati (tipicamente, una SCIA), determini la predetta decadenza.

Se si considera la ratio agevolativa sottostante all’introduzione della speciale CILAS (facilitare l’avvio dei lavori agevolati con il superbonus, semplificando gli obblighi procedurali e di attestazione dei professionisti che presentano la richiesta di titolo abilitativo), la risposta più logica è che la decadenza non opera, perché sarebbe del tutto irragionevole sanzionare, peraltro così duramente, un contribuente che, rinunciando implicitamente ad avvalersi di una semplificazione e continuando di fatto ad applicare la disciplina ordinaria, fa addirittura di più rispetto al meno che gli è richiesto, per essere in regola dal punto di vista dei titoli abilitativi all’esecuzione dell’intervento edilizio.

Al riguardo, va segnalata la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 13 giugno 2023 n. 13 (§ 1.1.1), con riguardo al tema della disciplina transitoria recata dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022 per il mantenimento della percentuale di detrazione del 110% (anziché del 90%) sulle spese sostenute nell’anno 2023 dai condomìni, dalle persone fisiche e dagli enti del Terzo settore, di cui alle lett. a) e d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020.

Partendo dall’assunto che le deroghe previste dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022 per il mantenimento del 110% sul 2023 “sono tassative”, l’Agenzia delle Entrate asserisce quanto segue: “considerato che il citato comma 894, tra le condizioni necessarie per applicare le suddette deroghe, richiede, per gli interventi rientranti nel Superbonus […] la presentazione di una CILA ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, si ritiene che, a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso, la mancata presentazione della CILA nei termini sopra evidenziati non consenta al contribuente di accedere alle predette deroghe”; tuttavia “per gli interventi […] iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 [5 agosto 2021], rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente”.

In pratica, se un condominio, una persona fisica o un ente del Terzo settore ha presentato una SCIA in data successiva al 4 agosto 2021, senza poi agganciarvi anche una CILAS prima della “data spartiacque” individuata dalla disciplina transitoria di cui all’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, secondo l’Agenzia delle Entrate non potrà invocare il mantenimento della percentuale di detrazione al 110% sulle spese sostenute nell’anno 2023, mentre potrà farlo se la SCIA, senza poi aggancio di CILAS, è stata presentata in data antecedente al 5 agosto 2021.

Viene da sé che questa interpretazione, certamente penalizzante per i soggetti interessati, ma obiettivamente coerente alla natura derogatoria della disposizione interpretata e alla sua lettera, implicitamente sembrerebbe confermare che, per il resto, la presentazione di una SCIA (anche dopo il 4 agosto 2021) senza il successivo aggancio di una CILAS non preclude tout court alla possibilità di beneficiare del superbonus nelle misure previste dalla disciplina di volta in volta vigente.