DECRETO AIUTI-QUATER – LE NOVITÀ PER IL SUPERBONUS

il Decreto Aiuti-quater, recentemente pubblicato in G.U., ha apportato una serie di modifiche al
regime del Superbonus, tra cui si evidenzia quanto segue:
PROROGA: per gli interventi (sia “trainanti” da super-ecobonus che “trainati”) effettuati:

  • su parti comuni condominiali/di edifici “interamente posseduti”: la detrazione del 110% opera per le spese sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023), ridotta al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per quelle sostenute nel 2024 ed al 65% per quelle sostenute nel 2025; la detrazione continuò operare nel limite del 110% fino al 31/12/2023 nel caso in cui la CILA sia trasmessa entro il 25/11/2022 (nel caso di condomini, prima di tale data va assunta la delibera relativa ai lavori)
  • su edifici unifamiliari/unità funzionalmente autonome con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione del 110% opera per le spese sostenute entro il 30/03/2023 (in luogo del 31/12/2022) a condizione che al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; per lavori avviati dal 1/01/2023 la detrazione si riduce al 90% ed è limitata agli interventi effettuati sull’abitazione principale posseduta per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a €. 15.000

Reddito di riferimento è dato dalla somma dei redditi complessivi posseduti nel 2022 da tutti i componenti del nucleo familiare diviso per un numero di “parti”.

CASI PARTICOLARI
IACP/enti assimilati e cooperative edilizie a proprietà indivisa:
• la detrazione del 110% si applica fino al 31/12/2023 ove al 30/06/2023 i lavori risultino effettuati per almeno il 60% dell’intervento
• ivi incluse le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli immobili da assegnare ai propri soci.

Edifici in comuni colpiti da eventi sismici: è confermata
– la detrazione al 110% per le spese ammissibili al Superbonus sostenute fino al 31/12/2025
– nei comuni (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza) colpiti da eventi sismici dal 1/04/2009.

Immobili categoria B/1, B/2 o D/4 di Onlus/Odv/Aps (co. 10-bis, art. 119, DL 34/2020): per gli interventi effettuati da Onlus/ODV/APS con determinate attività (prestazioni sociosanitari e assistenziali), la detrazione del 110% opera fino ad un limite di spesa “maggiorato”; con integrazione del comma 8-ter, viene ora previsto che anche per tale criterio di determinazione del limite massimo di spesa opera la proroga fino al 31/12/2015.


CESSIONE DEL CREDITO: nel caso di cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, al fine di evitare il possibile inutilizzo da parte del cessionario, è possibile optare una fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 4), previa apposita comunicazione che sarà disciplinata da apposito provvedimento.

Decreto Aiuti – novità su bonus edilizi e cessione del credito

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti (DL 50/2022) – sul quale è stata posta la questione di fiducia alla Camera (da votare oggi 07/07/2022) e che dovrà poi essere approvato dal Senato entro il 16/07/2022 – si prevede l’ennesima modifica alle regole per la cessione crediti derivanti dai bonus edilizi.
Si ricorda che, da ultimo, l’art. 29-bis del decreto Energia (D.L. n. 17/2022) aveva elevato da tre (la seconda e la terza esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilato, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) a quattro il numero di cessioni effettuabili.
In particolare, veniva prevista la facoltà di un’ultima cessione, la quarta, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.
DL AIUTI
L’art. 14, lettera b), del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ha previsto che:
-Alle sole banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia (di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 385/1993),
-E’ sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/1998)
-Che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
In altre parole, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere direttamente il credito ai correntisti che siano clienti professionali, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni “vigilate”.
Clienti professionali privati
Secondo l’All. n. 3 del Regolamento CONSOB (recante norme di attuazione del D.lgs. n. 58/1993), per clienti professionali privati si intendono:
1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
– totale di bilancio: 20.000.000 euro;
fatturato netto: 40.000.000 euro;
fondi propri: 2.000.000 euro;
3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli sopra indicati, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali ( clienti professionali su richiesta), purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionate nel medesimo allegato.
LEGGE DI CONVERSIONE DL AIUTI
Nell’iter di conversione del DL Aiuti si prevede che le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi:
-Non più a favore dei clienti professionali privati
-Ma a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005.
Resta il vincolo che il cessionario deve essere correntista della banca cedente o della banca capogruppo.
Grazie alla modifica, le banche potranno cedere crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA.
Si precisa che la nuova disposizione si applicherà anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti (che dovrà avvenire entro il 16 luglio 2022), fermo restando il limite massimo delle 4 cessioni.