Per assegnazioni e cessioni agevolate, da valutare se scatta il pro rata

Con il DL 29 settembre 2023 n. 132, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, è disposta la proroga al 30 novembre 2023 dei termini per realizzare le operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci, previste dalla L. 197/2022. Sino a quella data, è quindi possibile perfezionare tali operazioni e, in particolare, vi è tempo per versare le imposte sostitutive.

Per quanto concerne l’IVA, non è previsto alcun differimento degli eventuali versamenti dovuti secondo le liquidazioni periodiche. Peraltro, sul piano dell’IVA, le assegnazioni e le cessioni ai soci – seppur agevolate ai sensi della L. 197/2022 per l’imposizione diretta – sono soggette alle regole ordinarie. In termini generali, quindi, le predette operazioni sono equiparate alle cessioni di beni e, quando hanno a oggetto fabbricati, si applica il regime di esenzione da IVA (o di imponibilità a determinate condizioni) previsto dall’art. 10 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72.

La sola eccezione è rappresentata, per le assegnazioni ai soci (art. 2 comma 2 n. 6 del DPR 633/72), dalla circostanza in cui non sia stato esercitato, all’atto dell’acquisto del bene, il diritto alla detrazione dell’imposta “a monte” (si voglia perché acquistati da un privato o prima del 1973, si voglia perché l’IVA era indetraibile in tutto o in parte). In tali casi, l’operazione è esclusa da IVA, essendo equiparata all’autoconsumo esterno ex art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 e Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 46-2023/T).

Nella misura in cui il regime IVA applicato all’operazione agevolata sia quello di esenzione, la società cedente o assegnante deve porsi il tema dei possibili effetti in termini di “pro rata” di detrazione dell’imposta.

Ai sensi dell’art. 19-bis comma 2 del DPR 633/72, la cessione esente può comunque non determinare il calcolo del “pro rata” allorché essa non formi “oggetto dell’attività propria del soggetto passivo”. Nella maggior parte dei casi, la finalità “extra-imprenditoriale” dell’operazione dovrebbe escludere l’applicabilità del “pro rata” laddove sia effettuato un singolo atto in regime di esenzione a fronte di un’attività contraddistinta dal regime di imponibilità.
In quest’ottica, si consideri anche la Relazione illustrativa al DLgs. 313/97 (che ha riformulato le regole sulla detrazione, nei principi tuttora in vigore) in cui si identifica chiaramente che il “pro rata” si applica solo in presenza di operazioni esenti riconducibili a una vera e propria attività caratteristica del soggetto passivo.

Tuttavia, l’esclusione dal “pro rata” potrebbe essere da riconsiderare se la società assegnante (o cedente) agisce nel settore immobiliare e ha effettuato ulteriori cessioni o locazioni esenti. Anche in tale ambito, a prescindere dal valore dell’operazione rispetto al volume d’affari complessivo, dovrebbe prevalere la linea dell’occasionalità, non integrando – nella maggior parte dei casi – l’atto di assegnazione o cessione agevolata il fine produttivo dell’impresa.
Si ricorda che, nell’ottica dell’Amministrazione finanziaria, l’attività propria dell’impresa “va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l’oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l’aspetto oggettivo l’impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e, quindi nota ai terzi” (C.M. n. 71/87, ripresa dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 41/2011 e dalla risposta n. 83/2023).

La prassi dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 200/2020) ha, inoltre, rappresentato il caso di una società il cui oggetto sociale è relativo all’acquisto di beni immobili da destinare ad attività sportive e ricreative, nonché alla costruzione dei relativi impianti e alla locazione, compravendita e permuta di detti immobili e impianti, considerando come cessione “occasionale” rispetto all’attività propria dell’impresa la cessione a titolo oneroso di un diritto di superficie su un fabbricato strumentale, in regime di esenzione IVA (escludendo, quindi, il calcolo del “pro rata”). Il principio potrebbe essere replicato per la società del settore immobiliare – con oggetto sociale la costruzione, compravendita e/o locazione di fabbricati – che si trova nella condizione di assegnare o cedere ai soci, in via agevolata, uno dei beni in proprio possesso.

Nel caso di cessione o assegnazione esente, sono da considerare anche le conseguenze in termini di rettifica della detrazione. Come ribadito nella recente risposta n. 431/2023, le operazioni attive (di assegnazione) sono autonome rispetto alle regole concernenti la rettifica, ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72.
Fermo il rispetto del periodo decennale di osservazione previsto per i fabbricati, rientrano negli obblighi di rettifica della detrazione (per “cambio di destinazione” del bene) le cessioni e le assegnazioni in regime di esenzione IVA di immobili per i quali l’IVA “a monte” è stata, invece, detratta.
La determinazione del quantum della rettifica e dell’eventuale connesso versamento avviene a seguito della prima dichiarazione annuale IVA successiva (art. 19-bis2 comma 9 del DPR 633/72), a prescindere dalla data di cessione o assegnazione.

Verso la proroga al 30 novembre per le assegnazioni agevolate

È in arrivo l’atteso slittamento dei termini per le assegnazioni dei beni ai soci, in scadenza il prossimo 30 settembre, da giorni al vaglio del Governo.
La bozza di un nuovo decreto legge (c.d. DL “Proroghe Fisco”), contenente la proroga di una serie di termini legislativi, che dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri assieme alla Nota di aggiornamento al DEF, stabilisce infatti il differimento al 30 novembre 2023 della scadenza per redigere gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione beneficiando delle agevolazioni previste dall’art. 1 commi 100 e seguenti della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). 

Il calendario originario degli adempimenti era tale per cui, a fronte degli atti da redigere entro il 30 settembre, la prima rata delle imposte sostitutive, pari al 60% del totale, doveva essere versata entro il medesimo termine, e la seconda, pari al rimanente 40%, aveva scadenza al 30 novembre 2023.
Con la proroga questo calendario viene invece ridefinito, accorpando alla data del 30 novembre tutti gli adempimenti, e quindi non solo la redazione degli atti, ma anche il versamento – a questo punto integrale – delle imposte sostitutive.

Non vi saranno invece adempimenti dichiarativi delle operazioni agevolate entro il 30 novembre. Entro questa data, infatti, sono presentate le dichiarazioni riferite al 2022 “solare”, nelle quali non occorre però dare conto degli effetti di queste operazioni.
Al contrario, prassi consolidata vuole che questi effetti siano indicati nei modelli di dichiarazione riferita al periodo d’imposta in cui la singola operazione è stata posta in essere: ad esempio, l’assegnazione o la cessione di un bene effettuata nel 2023 da parte di una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che continua la propria attività dovranno essere rendicontate nel quadro RQ del modello REDDITI 2024, da presentare entro il 30 novembre 2024.

Nel DL confluirebbe inoltre una proroga prevista da una prima bozza del decreto “Energia”, poi saltata dal testo approvato dal Governo nella riunione del 25 settembre: si confermerebbe così lo slittamento al 15 novembre 2023 dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito dalla legge di bilancio 2023.

Il testo della bozza contiene poi la norma che proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità, per alcuni soggetti in possesso di specifici requisiti di reddito ed età, di presentare le domande volte a ottenere, dal Fondo di garanzia per la prima casa, la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui prima casa. Anche in questo caso, la misura era già presente nella bozza, circolata nei giorni scorsi, del decreto “Energia”.

Anticipato il termine per l’utilizzo dei tax credit energia I e II trimestre 2023

Verrebbe invece anticipato, dal 31 dicembre al 15 novembre 2023, il termine per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

Ancora, la bozza di decreto prevede una rimessione in termini in relazione ai versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, i cui termini sono scaduti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, per i soggetti che avevano la residenza, la sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia nel suddetto periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla delibera del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre 2023).
In particolare, tali versamenti si considerano tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Tra le misure contenute nel decreto dovrebbero figurare anche proroghe in materia sanitaria, di università e di istruzione, di fondo indennizzi risparmiatori e di riorganizzazione del Ministero del Lavoro.

Inoltre, come reso noto ieri in serata dal CNDCEC, che ha espresso apprezzamento sulla proposta, ci sarebbe “la volontà del Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, di proporre”, all’interno del decreto, “una norma che differisce al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance”. 

Per il momento, non è prevista la proroga dello smart working per i lavoratori fragili in scadenza il 30 settembre, ma il Governo sarebbe al lavoro per trovare le risorse a copertura della misura considerata piuttosto onerosa.