RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ANCHE QUOTATE – PROROGA 2023

L’art. 1, co. 107 – 109, della legge di Bilancio 2023 ha operato una riapertura dei termini per procedere alla rideterminazione del costo fiscale di:
▪ terreni (agricoli o edificabili)
▪ partecipazioni (quotate o non quotate)
posseduti al 1/01/2023 al di fuori del regime d’impresa.

NEW: rispetto alla analoga procedura disposta negli ultimi anni, la rivalutazione è stata estesa alle partecipazioni “quotate” con ciò intendendosi quelle negoziate in “mercati regolamentati” o in “sistemi multilaterali di negoziazione”.

Entro il termine del 15/11/2023 (N.B.: non nel mese di giugno come avveniva in passato) deve intervenire:
l’asseverazione della perizia
il versamento dell’imposta (1° delle 3 rate annuali, o versamento in soluzione unica).

ASPETTI GENERALI

SOGGETTI INTERESSATI
La rivalutazione, come in passato, può essere effettuata:
dalle persone fisiche (inclusi gli imprenditori agricoli), per i beni posseduti a titolo privato.
Altri soggetti interessati:

AMBITO OGGETTIVO
Data del possesso: i beni devono essere detenuti alla data del 1° gennaio 2023.
Diritti rivalutabili: è ammesso rideterminare il costo fiscale dei seguenti diritti:

PERIZIA GIURATA DI STIMA

La perizia giurata di stima deve essere:
➔ redatta da tecnici a tal fine abilitati
asseverata entro il 15/11/2023.

ASSEVERAZIONE: la perizia può essere presentata per l’asseverazione (CM 81/2002) sia presso la
cancelleria del tribunale che presso l’ufficio di un giudice di pace o un notaio.

PERIZIA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

In caso di rivalutazione di una partecipazione:

PARTECIPAZIONI QUOTATE: la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere pari al loro “valore normale” determinato ex art. 9, co. 4, lett. a), TUIR, e cioè in base in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati in tutto il mese di dicembre 2022.

PERIZIA RIVALUTAZIONE TERRENI

In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia, se effettivamente sostenuto e a carico del contribuente, può essere portato ad “incremento” del costo rivalutato.

IMPOSTA SOSTITUIVA

DETERMINAZIONE IMPOSTA: al valore della perizia vanno applicate le seguenti aliquote:

VERSAMENTO: L’imposta dovuta va versata entro il 15/11/2023

L’imposta sostitutiva può essere compensata in F24 con crediti disponibili.

COMPROPRIETÀ: nel caso di bene in comproprietà il versamento va effettuato pro-quota da ciascun comproprietario

PARTECIPAZIONI QUOTATE

Per le partecipazioni quotate l’opzione per l’affrancamento deve essere comunicata all’intermediario finanziario presso cui sono depositate le partecipazioni quotate.
Nella citata Interr. Parlam. 18/01/2023, il MEF ha chiarito che
▪ come avviene per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate, il versamento dell’imposta
sostitutiva deve essere fatto a cura del contribuente e non da parte dell’intermediario

▪ possono avvalersi del regime anche i contribuenti che optano per il regime del risparmio gestito ex art. 7 del DLgs. 461/97.

CESSIONE PRIMA DEL 15/11/2023: ove il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 e abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito,
lo stesso dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023),
al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza”.

RECUPERO DELL’IMPOSTA DA PRECEDENTI RIVALUTAZIONI

I soggetti che si avvalgono della rivalutazione dei valori al 1/01/2023:
✓ ove abbiano già rideterminato il valore del medesimo bene in occasione di precedenti edizioni della procedura agevolata
✓ possono recuperare l’imposta già versata secondo 2 procedure alternative:

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

I dati relativi alla rideterminazione dei valori andranno indicati nel mod. Redditi 2024,rispettivamente
▪ a quadro RM (terreni)
▪ a quadro RT (partecipazioni)

OMESSA INDICAZIONE: tale eventualità (CM 35/2004 e CM 1/2013):
non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della 1° rata (se versamento rateale).
➔ comporta la sanzione da €. 250 a € 2.000 (art. 8 DLgs. 471/97).

CASI PARTICOLARI E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

Trattandosi di una riapertura dei termini (viene rinnovato l’applicazione dell’art. 2 c. 2, DL. 282/2002),
risultano attuali numerosi interventi di prassi prodotti fino ad oggi (irrevocabilità o ritrattabilità, omesso versamento, recupero imposta anni precedenti, casi particolari, successione/donazione, omessa indicazione in dichiarazione) trattati da ultimo nella RF – 030/2022 a cui si rinvia.