Beni e servizi a uso promiscuo da indicare al 50% nel quadro RS dei forfetari

La comunicazione dei dati relativi all’attività richiesti ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS (righi RS375-RS381) del modello REDDITI PF non è stata intaccata dall’art. 6 del DL 132/2023 che ne ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2021, il rinvio al 30 novembre 2024. Nessun differimento per i dati del 2022, che andranno comunicati con l’invio della dichiarazione entro il prossimo 30 novembre. Può quindi essere utile riepilogare i chiarimenti forniti nel tempo, per orientare sulla compilazione del quadro.

I dati oggetto di comunicazione per gli imprenditori sono:
– il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
– l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi oneri accessori di diretta imputazione e spese sostenute per lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa; vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
– i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (es. i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, i canoni di noleggio, i canoni d’affitto d’azienda, i costi sostenuti per il pagamento di royalties);
– l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

professionisti invece devono indicare, nel rigo RS381, le spese sostenute nell’anno per consumi (servizi telefonici compresi quelli accessori, energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli).

A livello preliminare, una questione che viene frequentemente posta riguarda la sussistenza di un obbligo per i contribuenti forfetari di documentare le spese relative all’attività posto che le stesse (con la sola eccezione dei contributi previdenziali obbligatori) non concorrono analiticamente alla determinazione del reddito. A livello normativo, gli unici passaggi dai quali può desumersi un siffatto obbligo sembrano individuabili nei commi 59 e 69 dell’art. 1 della L. 190/2014, che ribadiscono l’obbligo di conservazione della documentazione di spesa dal quale deriverebbe, quale necessario presupposto, l’onere di precostituzione della stessa. Ulteriore profilo riguarda l’opportunità di disporre della documentazione nell’ottica di un’eventuale disapplicazione del regime a seguito di accertamento.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, i dati richiesti vanno indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività d’impresa devono essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo d’imposta e nella misura in essa indicata (circ. n. 10/2016, § 4.2.3). Si noti che, a differenza delle istruzioni al modello REDDITI PF, nessun riferimento è stato fatto al momento di sostenimento della spesa. Sulla base del chiarimento, quindi, se non sono state documentate le spese (si pensi ad esempio all’acquisto di carburante), il contribuente non sarebbe tenuto a effettuare una stima della spesa annuale al sol fine di compilare il rigo.
Vi sono poi ipotesi in cui, pur disponendo della documentazione, potrebbe essere difficoltoso individuare la quota di spesa interessata (si pensi agli spazi di coworking utilizzati da professionisti in cui non è individuato il dettaglio delle singole voci di spesa).

D’altra parte, è la stessa Amministrazione a contemplare la possibilità che non vi siano dati da comunicare avendo predisposto la casella RS382, non prevista dal modello dichiarativo, ma presente nelle specifiche tecniche e nel software di compilazione del modello REDDITI PF. In ogni caso, vista l’irrilevanza della spesa ai fini della determinazione del reddito, la mancata precostituzione della documentazione strumentale alla compilazione del prospetto potrebbe essere sanzionata al massimo come dichiarazione inesatta, sempre che non si ravvisi la causa di non punibilità derivante da obiettiva incertezza.

Nel prospetto vanno altresì indicati, nella misura del 50%, i beni strumentali a uso promiscuo. Il chiarimento è applicabile anche a costi e spese afferenti a beni o servizi usati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente (circ. n. 24/2016, § 10). Non rilevano quindi i diversi limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

Il costo per l’acquisto di beni e servizi dovrebbe essere indicato al lordo dell’IVA addebitata sulle fatture di acquisto tenuto conto che, nell’ambito del regime forfetario, non opera il meccanismo di rivalsa-detrazione e le predette voci di costo non sono rappresentate solo dalla quota direttamente afferente ai beni o servizi, ma comprendono anche l’IVA assolta che rimane a carico del contribuente.

Quadro RS dei forfetari, trasmissione dei dati entro il 30 novembre 2024

È ufficiale la proroga al 30 novembre 2024 per comunicare le informazioni relative all’attività richieste ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021).
Il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto dall’art. 6 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) a fronte dell’ondata di critiche che sono seguite all’invio delle lettere di compliance per presunte omissioni nell’indicazione dei dati informativi nel quadro RS.

L’adesione al regime forfetario determinava l’esclusione da studi di settore e parametri contabili e, attualmente, dagli ISA. A fronte di ciò l’art. 1 comma 73 della L. 190/2014 rinvia al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per la definizione di “specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta”. A seguito delle modifiche del DL 34/2019, la norma citata dispone che i predetti obblighi dichiarativi “sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.

Tali obblighi informativi si concretizzano nell’indicazione di specifici elementi relativi all’attività nei righi RS375 – RS381 del modello REDDITI PF. Si tratta dei dati relativi:
– per le imprese, a mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell’attività, costo per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, costi per il godimento di beni di terzi, spese per l’acquisto di carburante per l’autotrazione;
– per i professionisti, le spese per consumi quali servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Il prospetto risulta invariato dal modello REDDITI PF 2020 sino a quello attuale.
In base alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello REDDITI PF, nell’ipotesi in cui non vi siano dati da comunicare nel prospetto, può essere barrata l’apposita casella RS382 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2017, § 9).

Pochi giorni fa l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso comunicazioni di compliance con cui si informava della presunta mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022, chiedendo la correzione della violazione (ove sussistente) mediante trasmissione di una dichiarazione integrativa e versamento della sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso.

Immediate le critiche dei commercialisti (CNDCEC e sindacati) in quanto i dati richiesti non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito cui si applica l’imposta sostitutiva (non determinato analiticamente, ma mediante coefficiente di reddittività) e spesso sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, specie a seguito dell’adozione della fatturazione elettronica.

Venendo incontro a tali istanze, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva anticipato il proposito di porre rimedio a questa situazione mediante un differimento del termine entro cui provvedere alle necessarie correzioni.

La norma del DL “Proroghe Fisco” non intacca l’adempimento dichiarativo né per quest’anno nè per quelli pregressi (il comma 73, infatti, non viene modificato), limitandosi a differire per il solo periodo d’imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024. 
Emerge chiaramente dalla nuova disposizione la motivazione del rinvio tecnico, ossia la necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario “con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale” che, nelle intenzioni dell’Esecutivo, dovrebbe essere attivato anche nei confronti dei contribuenti in regime forfetario. 
Di fatto però potranno beneficiare della proroga soprattutto i destinatari delle lettere di compliance, i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni. Infatti il DL n. 132/2023, nella sostanza, “rimette in termini” il contribuente per effettuare l’adempimento.

FORFETTARI – COMPLIANCE PER MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

In attuazione delle forme di collaborazione tra Fisco e contribuente (cd. “compliance”), l’Agenzia delle Entrate ha individuato una situazione di anomalia inedita, riguardante:
✓ la dichiarazione dei redditi 2021 presentato dei contribuenti in regime forfettario
✓ da cui risulta la mancata compilazione e dei dati informativi richiesti nell’ambito del quadro RS.

LA COMUNICAZIONE DI ANOMALIA PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI

Con il Provv. 19/09/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità con cui sono messi a disposizione del contribuente (e della Guardia di finanza) le informazioni relative
▪️ alla mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’art. 1, co. 73, L. n. 190/2014 nel quadro RS del mod. Redditi PF 2022
▪️ da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.

Si tratta della mancata compilazione dei dati richiesti nei righi da 375 a 381 del quadro RS della dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti forfettari nell’anno 2022.

Come noto si tratta di informazioni
– ordinariamente richieste ai contribuenti nell’ambito dei modelli ISA
– che, alla luce dell’esonero soggettivo da presentazione del mod. ISA per i contribuenti forfettari, per quest’ultimi vengono richiesti nell’ambito del quadro RS.

Si dovrebbe, di fatto, trattare di informazioni richieste dall’Agenzia per valutare internamente una sorta di “affidabilità fiscale” del contribuente forfettario.

IL CONTENUTO DELLA LETTERA DI COMPLIANCE

La comunicazione che indica le anomalie riscontrate riporta le seguenti informazioni:
– codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
– data e protocollo telematico del mod. REDDITI 2022 PF relativo al 2021.

Come di consueto, le comunicazioni sono inviate:
▪️ al domicilio digitale (PEC) del contribuente
▪️ o tramite posta ordinaria, in assenza del domicilio digitale
rimanendo consultabile nel Cassetto fiscale del contribuente.

POSSIBILI AZIONI DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente (anche tramite intermediario abilitato) può:
1. chiedere informazioni o segnalare (anche tramite intermediario abilitato) eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (es: l’effettivo invio del modello; la corretta mancata compilazione del quadro VE; ecc.)
2. o procedere spontaneamente all’adempimento, avvalendosi del ravvedimento operoso.

In quest’ultimo caso si tratterà di procedere:
➔ alla presentazione di un Mod. Redditi PF 2022 “integrativo”
➔ versando la sanzione di €. 31,25 (cioè la sanzione edittale €. 250 abbattuta a 1/8).