AUTOTRASPORTO – I BONUS CARBURANTE NEL “DECRETO LAVORO”

Il DL n. 48/2023 (cd. “Decreto Lavoro”), convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, ha istituto dei crediti d’imposta per il settore:
– dell’autotrasporto di beni in conto proprio e in conto terzi
– delle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico
i cui fondi agevolativi erano stati stanziati dal DL n. 144/2022 (cd. “Decreto Aiuti-ter”) e della L. n. 197/2022 (“Legge di Bilancio 2023”).

AUTOTRASPORTO DI BENI – 1° E 2° TRIMESTRE 2022

Per quanto attiene il trasporto di beni le agevolazioni sono articolate come segue.

AUTOTRASPORTO “C/PROPRIO” – 1° TRIMESTRE 2022

L’art. 14 del D.L. 144/2022 (c.d. “Decreto Aiuti ter”) al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, aveva autorizzato la spesa:
✓ di 100 milioni di euro per l’anno 2022
✓ da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci di cui all’art. 24-ter, co. 2, lett. a), del D. Lgs n. 504/95.
Ora l’art. 34 del DL n. 48/2023 (“Decreto Lavoro”), in sede di conversione nella L. n. 85/2023, ha modificato il citato art. 14, rimodulando l’agevolazione nel modo che segue.

BENEFICIARI: il credito d’imposta spetta alle imprese
▪️ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
▪️ esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva ≥ 7,5 t
▪️ munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell’apposito elenco di cui all’art. 24-ter, co. 2, lett. a), n. 2), D.Lgs n. 504/95.

AMMONTARE DEL CREDITO: il credito spetta:
– nella misura massima del 28% della spesa sostenuta nel 1° trimestre 2022 (e, comunque nel limite massimo di quanto finanziato, pari a € 85 milioni)
– per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore
– utilizzati nell’esercizio dell’attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

RISORSE RESIDUE: eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate, possono essere utilizzate per maggiorare la quota del credito d’imposta di cui al paragrafo che segue, a favore delle imprese di autotrasporto di beni c/terzi.

AUTOTRASPORTO DI BENI “C/TERZI” – 2° TRIMESTRE 2022

L’art. 1, co. 503, L. 197/2022 (“Legge di Bilancio 2023”) aveva stanziato un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2023 per l’istituzione di un contributo a riduzione degli effetti economici derivanti dall’aumento del costo del carburante per gli esercenti attività di autotrasporto merci.

Anche in questo caso, l’art. 34 del DL n. 48/2023 (“Decreto Lavoro”), in sede di conversione in legge, ha modificato la disciplina originariamente prevista dalla Legge di bilancio 2023.

BENEFICIARI: il credito è destinato alle imprese:
▪️ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
▪️ esercenti le attività di trasporto previste all’art. 24-ter, co. 2, lett. a), n. 1), del D. Lgs n. 504/95, cioè l’attività di trasporto merci c/terzi con veicoli di massa massima complessiva ≥ 7,5 t
▪️ iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Risultano, pertanto, esclusi dalla disposizione in commento:
– gli esercenti attività di trasporto di persone (art. 24-ter, co. 2, lett. b), DLgs n. 504/95)
– le imprese munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose “in conto proprio”, iscritte nel relativo elenco (art. 24-ter, co. 2, lett. a), n. 2), DLgs n. 504/95)
– le imprese di autotrasporto c/terzi stabilite all’estero (anche nella UE – art. 24-ter, co. 2, lett. a), n. 3).

AMMONTARE DEL CREDITO: il credito spetta
– nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 trimestre 2022,
– per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 superiore
– utilizzati nell’esercizio dell’attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA

Entrambi i precedenti crediti d’imposta:
– sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza che operino i limiti di cui alla L. 388/2000 (€ 2 mil.) e L. 244/2007 (€ 250.000);
non sono tassati ai fini del reddito d’impresa/Irap (né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, Tuir)
– sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi

N.B.: i crediti d’imposta sono, pertanto, interamente cumulabili col bonus cd. “caro gasolio”, posto che, considerata la misura di quest’ultimo, la somma delle agevolazioni (inclusa la non imponibilità ai fini dei redditi/IRAP) non eccede il 100% del costo sostenuto per il gasolio utilizzato.

DECRETI ATTUATIVI
La norma istitutiva rinvia ad appositi Decreti del MIMS la disciplina di dettaglio (aliquota dell’agevolazione, modalità di presentazione dell’istanza, modalità di erogazione del contributo, ecc.) dei crediti d’imposta in esame.

AUTOTRASPORTO DI PERSONE – 2° SEMESTRE 2022

Come anticipato, l’art. 14 del DL n. 144/2022 (“Decreto Aiuti ter”) aveva autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, destinata, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi:
✓ di trasporto di persone su strada
✓ del noleggio di autobus con conducente.
Ora l’art. 34, D.L. n. 48/2023, (c.d. “Decreto Lavoro”) conv. con modif. L. 85/2023 modificando il citato art. 14 rimodula l’agevolazione nel seguente modo.

BENEFICIARI

Il credito spetta alle imprese del settore dei servizi:
▪️ di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.lgs 21 n. 285/2005
▪️ di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente).

AMMONTARE DEL CREDITO

Il credito spetta
– nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 semestre 2022, (e, comunque, nel limite massimo di quanto finanziato, pari a € 15 milioni)
– per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore,
– utilizzati nell’esercizio dell’attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito
– è utilizzato esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 (€ 2 mil.) e L. 244/2007 (€ 250.000);
non è tassato ai fini del reddito d’impresa e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, Tuir;
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi (es: il citato bonus cd. “caro gasolio”) purché tale cumulo (considerata anche la non imponibilità ai fini dei redditi e dell’IRAP) non porti al superamento del costo sostenuto.

DECRETO ATTUATIVO
Anche per quest’ultimo credito d’imposta, la disciplina di dettaglio sarà disciplinata da apposito DM del MIMS.

Dati dal fornitore per i tax credit energia e gas I trimestre 2023 entro il 30 maggio

C’è tempo fino al 30 maggio per richiedere e ricevere dal fornitore la comunicazione con i dati che consentono il calcolo semplificato dei tax credit energia e gas relativi al primo trimestre 2023.
La comunicazione può essere richiesta, a determinate condizioni, dalle imprese non energivore e non gasivore, per le quali è riconosciuto, rispettivamente, un credito d’imposta del 35% (art. 1 comma 3 della L. 197/2022) e un credito d’imposta del 45% (art. 1 comma 5 della L. 197/2022).

L’art. 1 comma 6 della L. 197/2022 (riprendendo, in sostanza, la medesima formulazione delle disposizioni previste per i crediti relativi al 2022) ha stabilito che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.

Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti per le agevolazioni riconosciute dall’art. 1 commi 3 e 5 della L. 197/2022 alle non energivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, il venditore che riforniva l’impresa sia nel quarto trimestre dell’anno 2019 che nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023 deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 30 maggio 2023 (come precisato dalla delibera ARERA n. 76/2023), una comunicazione riportante:
– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
– l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.

Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario.
Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

UTILIZZO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023

Si ricorda che i crediti d’imposta in commento relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24, ex art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. A tal fine, occorre presentare l’apposita comunicazione entro il 18 dicembre 2023 (si veda “Entro il 18 dicembre la comunicazione di cessione dei tax credit energia I trimestre” del 4 aprile).

CARO GASOLIO – ISTANZA ENTRO IL 2/05/2023 PER IL 1° TRIMESTRE 2023

Gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000):
◾ in c/ proprio
◾ o per c/ terzi,
godono di un beneficio (c.d. “caro gasolio”) legato alla spesa per il carburante (si ricorda che il beneficio, sospeso nel periodo Covid in cui erano state introdotte delle riduzioni all’accisa sui carburanti, ha ripreso ad operare dal 4° trimestre 2023).

N.B.: l’agevolazione non spetta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore
(art. 1, co. 630, L. n. 160/2019).

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione spetta per:
a) l’attività di trasporto merci:
✓ con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t,
✓ esercitata da:
– persone fisiche/giuridiche iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
– persone fisiche/giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito Elenco
– imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per
l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone
– con veicoli di categoria M1 (minibus, con massimo 9 posti a sedere incluso il conducente) svolta da Enti pubblici/imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/97, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, regionale, locale o comunitario
– effettuata da Enti pubblici/imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023

Il beneficio viene calcolato:
◾ sugli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione
◾ rapportati ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.
In relazione ai consumi:
• del periodo 1/01/2023 – 31/03/2023
• il beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto (inalterato rispetto al passato).

TERMINI PER LA RICHIESTA DEL BENEFICIO

Per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare telematicamente
all’Agenzia delle Dogane apposita domanda entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

LA DOMANDA

La domanda si compone dei seguenti quadri.

AUTOTRASPORTATORI PER C/ TERZI

Gli autotrasportatori per c/ terzi possono utilizzare i veicoli a titolo di:
✓ proprietà;
✓ locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria;
✓ acquisto con patto di riservato dominio;
✓ usufrutto.

Per le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori, che effettuano i trasporti per c/ terzi è ammessa anche la possibilità di utilizzare autoveicoli:
◾ in comodato senza conducente
◾ in locazione senza conducente.

AUTOTRASPORTATORI IN C/ PROPRIO

Considerato che, relativamente agli autotrasportatori merci in c/proprio, va fatto riferimento all’art. 31, co. 1, lett. a), L. n. 298/74, i possibili titoli di disponibilità degli autoveicoli sono:
✓ proprietà;
✓ locazione con facoltà di compera;
✓ locazione finanziaria;
✓ acquisto con patto di riservato dominio;
✓ usufrutto.

No locazione o comodato – Per tale settore è esclusa la possibilità di detenere i veicoli in locazione / comodato (diversamente dagli autotrasportatori per c/ terzi).

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA TRIMESTRALE

L’introduzione, dall’anno scorso, del limite quantitativo (1 litro di gasolio consumato da ciascun veicolo
per ogni chilometro percorso) ha richiesto la modifica del quadro A-1 della domanda:

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it ) è disponibile lo specifico software utilizzabile per la compilazione / stampa della domanda.
La domanda può essere trasmessa:
✓ per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
✓ o in forma cartacea con supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla domanda stessa, al competente Ufficio delle Dogane.

DOCUMENTAZIONE ACQUISTI CARBURANTE

Come rammentato dall’Agenzia Dogane, i soggetti interessati sono tenuti a comprovare i consumi di carburante tramite fattura.

N.B.: si ricorda che vige l’obbligo di indicare in fattura elettronica la targa del veicolo dell’autotrasportatore in caso di rifornimento presso impianti di distribuzione carburanti

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO “CARO PETROLIO”

Il credito, di importo almeno pari a € 25, può essere:
✓ utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 con il codice tributo “6740”
✓ o chiesto a rimborso.

INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L’ammontare del credito spettante, quanto utilizzato in compensazione nonché il credito residuo devono essere evidenziati nell’apposita Sezione del quadro RU del mod. REDDITI.

N.B.: il credito spettante non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP.