Tax credit agevolativi con informazioni ridotte in dichiarazione

Al fine di semplificare la modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi, l’art. 15 comma 1 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”) dispone, tra l’altro, che saranno progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Tale disposizione, decorrendo dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, riguarda già i modelli REDDITI 2024. Le bozze attualmente disponibili di tali modelli non contengono, infatti, il quadro RU e le relative istruzioni, che saranno inseriti, come indicato sul sito internet dell’Agenzia, nella prossima versione delle stesse bozze.

In merito alla nuova disposizione introdotta dal DLgs. 1/2024, stando alla Relazione illustrativa, sarà escluso l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione c.d. “esterna” mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, anche se cedibili.

La Relazione illustrativa continua precisando che la nuova previsione non si applicherà ai crediti d’imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, dati relativi ai crediti d’imposta industria 4.0 ai fini del PNRR).

Sono inoltre esclusi, sempre stando alla citata Relazione:
– i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115;
– i crediti d’imposta ceduti secondo quanto previsto dall’art. 43-ter del DPR n. 602/1973 (cessione delle eccedenze infragruppo);
– i crediti d’imposta il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche, poiché non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni per la fruizione, né all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti.
Per tali crediti, per i quali continuerà a essere prevista l’indicazione nella dichiarazione dei redditi, secondo quanto affermato dalla Relazione illustrativa sarà comunque esclusa l’indicazione in dichiarazione degli utilizzi in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

La Relazione sottolinea inoltre che, tenuto conto delle osservazioni formulate con il parere approvato dalla 6° Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il Governo ha dato seguito all’invito di prevedere, nell’ambito delle semplificazioni rivolte a rimuovere le rischiosità a carico del contribuente, l’eliminazione dell’obbligo di compilazione del quadro RU, ove da riferirsi a crediti d’imposta il cui importo maturato è già noto alle amministrazioni pubbliche. La richiesta risulta quindi essere già accolta nell’attuale versione dell’art. 15, come descritto nella Relazione illustrativa, dove viene espressamente chiarito che sono progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi, eliminando le informazioni relative ai crediti il cui importo maturato è già noto alle amministrazioni pubbliche.

Nella Relazione tecnica al DLgs. 1/2024, con particolare riferimento ai citati crediti d’imposta, viene evidenziato che “la disposizione in commento non pregiudica la capacità dell’amministrazione finanziaria di verificare che le compensazioni siano avvenute nei limiti dell’agevolazione disponibile, in quanto le informazioni che mancheranno nella dichiarazione dei redditi saranno efficacemente recuperate da altre fonti, interne o esterne all’amministrazione stessa”.

La mancata indicazione non comporta la decadenza

Sempre in relazione ai crediti d’imposta, viene inoltre confermata la disposizione, prevista dall’art. 13 del DLgs. 1/2024, in base alla quale la mancata indicazione in dichiarazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, ove spettanti, non determina la decadenza del beneficio, salvo quanto previsto per quelli aventi natura di aiuti di Stato o de minimis.

Cessionari dei tax credit energia e gas del II trimestre 2023 – pronti i codici tributo

Con la RM 41/E del 07/07/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da “7751” a “7754” per l’utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2023.

Si ricorda che l’art. 4 del DL 30 marzo 2023 n. 34, ha introdotto alcuni crediti d’imposta al fine di compensare parzialmente, in presenza di determinate condizioni, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
La disciplina di riferimento di tali crediti d’imposta prevede che gli stessi possano essere utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, di tali crediti d’imposta, con la risoluzione n. 20/2023 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
• “7015”, in relazione al credito d’imposta per le imprese energivore;
• “7016”, con riguardo al credito d’imposta per le imprese non energivore;
• “7017”, in relazione al credito per le imprese gasivore;
• “7018”, per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese non gasivore.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 237453 del 27 giugno 2023 sono state estese anche ai crediti in esame le disposizioni del provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
La comunicazione per la cessione dei crediti relativi al secondo trimestre 2022 può essere presentata fino al 18 dicembre 2023.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
• “7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.



Comunicazione cessione tax credit energia II trimestre 2023 a partire dal 06/07/2023

Con il Provv n. 237453 del 27/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche.

Si premette che con con il provv. n. 253445 del 30/06/2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Con i provv. 6 ottobre 2022 n. 376961, 6 dicembre 2022 n. 450517, 26 gennaio 2023 n. 24252 e 3 aprile 2023 n. 116285, le citate disposizioni attuative sono state estese ai successivi crediti d’imposta.

Con il Provv n. 237453 del 27/06/2023 le disposizioni del Provv. n. 253445 del 30/06/2022 sono estese ai crediti d’imposta ex art. 4 commi da 2 a 5 del DL 34/2023, ossia:
• quello a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nello stesso trimestre
• quello per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023
• il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
• quello dedicato alle imprese diverse dalle gasivore, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2023 può essere presentata dal 6 luglio al 18 dicembre.

Tali crediti sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
• il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
• in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
• il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, si applicano le disposizioni di cui all’art. 122-bis del DL 34/2020, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi; le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento.

Con una specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti da parte dei cessionari e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Tax credit sponsorizzazioni sportive anche dal 1° luglio al 30 settembre 2023

L’art. 37 del DL 75/2023 prevede la proroga del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive anche per il trimestre luglio-settembre 2023.
La citata disposizione, denominata “misure urgenti in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo”, interviene sull’art. 9 comma 1 del DL 27 gennaio 2022 n. 4, secondo il quale le disposizioni di cui all’art. 81 del DL 104/2020 (già prorogate dall’art. 10 comma 1 del DL 73/2021), si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

L’art. 81 del DL 14 agosto 2020 n. 104 riconosce un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto L. 398/91.
Le disposizioni attuative sono state definite con DPCM 30 dicembre 2020.

Tale beneficio fiscale, inizialmente previsto per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato più volte prorogato:
– per gli investimenti 2021, dall’art. 10 commi 1 e 2 del DL 73/2021;
– con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dall’art. 9 del DL 4/2022;
– da ultimo (prima della nuova disposizione) agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, a opera dell’art. 1 comma 615 della L. n. 197/2022.
Il citato art. 9 dispone inoltre che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta non possa essere comunque superiore a 10.000 euro.

Per effetto delle modifiche apportate dal nuovo art. 37 del DL 75/2023, l’agevolazione viene ora riconosciuta, in linea generale anche ai fini di contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e gas, anche per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.

Viene inoltre stabilito che l’investimento in campagne pubblicitarie relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023 deve essere:
– di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
– rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (ex art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2022, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
La norma precisa inoltre che per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono altresì certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (pari a un milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023) e comunque nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dal Regolamento n. 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis.

DOMANDA DA PRESENTARE AL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

In linea generale, al fine di fruire dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’apposita piattaforma on line.

Si segnala che, allo stato attuale, l’ultima indicazione del Dipartimento per lo sport con riguardo al credito d’imposta sponsorizzazioni risulta essere un comunicato di aprile 2023, in cui viene affermato che “Attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l’inoltro delle domande relative all’anno 2022 attraverso una piattaforma online. I Termini per l’invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022”.

Calcolo tax credit imprese energivore: non rientra tra i sussidi l’analogo credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente

Con la risposta a interpello 355 del 20/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al calcolo dei crediti d’imposta per le imprese energivore, con particolare riferimento all’inclusione o meno del sussidio ottenuto nel trimestre precedente.

La questione posta riguardava, in sostanza, l’incidenza del credito d’imposta riconosciuto per il 2° trimestre 2022 su quello spettante per il 3° trimestre, nonché la rilevanza di eventuali sussidi in relazione al credito per l’autoconsumo fruito.

Ai sensi dell’art. 6, co. 1, DL 115/2022, le imprese “a forte consumo di energia elettrica” (come definite dal DM 21/12/2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 2° trimestre 2022 al netto delle imposte e di “eventuali sussidi”, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al 2° trimestre 2019, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata (ed effettivamente utilizzata) nel 3° trimestre 2022.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel 3° trimestre 2022. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al 3° trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (cd. PUN”).

Nel documento di prassi viene evidenziato che il perdurare della situazione che ha giustificato l’originario intervento normativo ha spinto il legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi “unitario” in quanto collegato a una unitaria situazione di crisi che si è prolungata ben oltre l’originario orizzonte temporale.

Valutate sotto il profilo della loro ratio, infatti, le disposizioni hanno inteso introdurre un beneficio unico “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti” dalle predette imprese per tutto il 2022 e per parte del 2023.

Ciò detto, in relazione al caso descritto, si richiamano i chiarimenti forniti con la CM 13/E/2022, in base alla quale:
• si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce ”spesa per la materia energia”. Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica
• per ”sussidio” si intende qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa ”energivora”, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.

Quanto detto vale anche in relazione al credito d’imposta relativo all’energia autoconsumata; ciò è confermato dal tenore letterale della citata disposizione che, ai fini del test di accesso, considera come incremento la mera variazione del prezzo “unitario” del combustibile.

In conclusione, secondo l’Amministrazione finanziaria i crediti d’imposta energivori relativi al 2° trimestre del 2022, di cui all’art. 4, co. 1, DL 17/2022, non rientrano tra i “sussidi” ai fini della determinazione del credito relativo al 3° trimestre 2022 (art. 6, DL 115/2022).

Del pari, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata deve essere calcolato dalla società, nel caso di specie, con riferimento alla variazione del prezzo unitario del gas acquistato e utilizzato per la produzione della medesima energia elettrica, senza tenere conto del credito energivori autoconsumo relativo al 2° trimestre 2022 (ex art. 4, co. 2, DL 17/2022).
I medesimi concetti trovano, naturalmente, applicazione anche per quanto riguarda i crediti d’imposta spettanti sui trimestri successivi.

Dati dal fornitore per i tax credit energia e gas I trimestre 2023 entro il 30 maggio

C’è tempo fino al 30 maggio per richiedere e ricevere dal fornitore la comunicazione con i dati che consentono il calcolo semplificato dei tax credit energia e gas relativi al primo trimestre 2023.
La comunicazione può essere richiesta, a determinate condizioni, dalle imprese non energivore e non gasivore, per le quali è riconosciuto, rispettivamente, un credito d’imposta del 35% (art. 1 comma 3 della L. 197/2022) e un credito d’imposta del 45% (art. 1 comma 5 della L. 197/2022).

L’art. 1 comma 6 della L. 197/2022 (riprendendo, in sostanza, la medesima formulazione delle disposizioni previste per i crediti relativi al 2022) ha stabilito che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.

Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti per le agevolazioni riconosciute dall’art. 1 commi 3 e 5 della L. 197/2022 alle non energivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, il venditore che riforniva l’impresa sia nel quarto trimestre dell’anno 2019 che nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023 deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 30 maggio 2023 (come precisato dalla delibera ARERA n. 76/2023), una comunicazione riportante:
– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
– l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.

Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario.
Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

UTILIZZO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023

Si ricorda che i crediti d’imposta in commento relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24, ex art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. A tal fine, occorre presentare l’apposita comunicazione entro il 18 dicembre 2023 (si veda “Entro il 18 dicembre la comunicazione di cessione dei tax credit energia I trimestre” del 4 aprile).

Tax credit imprese turistiche anche per i canoni pagati entro il 29 agosto

Con una FAQ dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
-Ai fini del credito d’imposta riconosciuto alle imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili
-Per i soggetti che – alla data del 30 giugno 2022 – non avevano ancora provveduto al pagamento dei canoni
-Si può ritenere applicabile il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente e considerare pertanto validi, ai fini del riconoscimento del tax credit, anche i canoni pagati entro e non oltre il 29 agosto 2022.


Sono validi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022 , in applicazione dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta a una FAQ in tema di credito d’imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili.
In sede di emanazione del provvedimento n. 253466/2022 del 30 giugno 2022, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni da presentare per il riconoscimento del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha applicato, oltre alla normativa interna, anche le disposizioni contenute nella decisione della Commissione europea C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022.
Infatti, l’art. 288 TFUE, a proposito dell’efficacia delle decisioni comunitarie nel diritto interno, dispone espressamente che “la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi”. Per questo motivo, nel punto 1.5 del provvedimento è stata data attuazione a quanto previsto al punto 14 della decisione, che così recita:


“Aid may be granted under the measure as from the notification of the Commission’s decision approving the measure until no later than 30 June 2022. Italy confirms that the tax liability in relation to which the aid is granted must have arisen no later than 30 June 2022, in line with footnote 24 of the Temporary Framework”.


In particolare, in ottemperanza al punto 22 del Temporary Framework, la Commissione UE ha inteso individuare nel 30 giugno 2022 la data finale entro cui il credito d’imposta deve essere maturato ai fini del suo riconoscimento (maturazione che avviene con il pagamento dei canoni di locazione, atteso che l’art. 5, comma 1, D.L. n. 4/2022 fa riferimento ai “canoni versati”).


Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14, l’Agenzia ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

Cessione tax credit “energetici”: pronto i codici tributo per la fruizione

Con la RM 38/E del 12/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte degli acquirenti i crediti d’imposta ceduti dalle imprese, a cui erano stati riconosciuti in conseguenza dell’aumento dei prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale e carburante) acquistati per lo svolgimento dell’attività.
Si ricorda che il beneficio è stato introdotto per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto dei richiamati prodotti, possono essere utilizzati in compensazione entro la fine del 2022 oppure ceduti per intero a terzi. In tal caso, la disciplina operativa di riferimento è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 giugno scorso, nel quale è stabilito, tra l’altro, che la cessione e la relativa accettazione vanno comunicate all’Agenzia delle entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022 e che anche i cessionari sono tenuti a utilizzare i crediti entro il 31 dicembre 2022, oppure ricederli sempre per intero a soggetti qualificati, puntualmente identificati nello stesso provvedimento.


Per l’utilizzo diretto delle agevolazioni, con le risoluzioni nn. 18 e 23 del 2022 sono stati istituiti appositi codici tributo da posizionare nel modello F24.

Ora, con l’ultimo documento di prassi, arrivano quelli dedicati ai cessionari. Sono:
1) “7720”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4”
2) “7721”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
3) “7722”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”
4) “7723”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
5) “7724”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
6) “7725”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
7) “7726”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.


Nel modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, gli elencati codici devono essere sistemati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o in quella “importi a debito versati”, se il contribuente deve riversare il credito compensato.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.


In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello.