Cessionari dei tax credit energia e gas del II trimestre 2023 – pronti i codici tributo

Con la RM 41/E del 07/07/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da “7751” a “7754” per l’utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2023.

Si ricorda che l’art. 4 del DL 30 marzo 2023 n. 34, ha introdotto alcuni crediti d’imposta al fine di compensare parzialmente, in presenza di determinate condizioni, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
La disciplina di riferimento di tali crediti d’imposta prevede che gli stessi possano essere utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, di tali crediti d’imposta, con la risoluzione n. 20/2023 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
• “7015”, in relazione al credito d’imposta per le imprese energivore;
• “7016”, con riguardo al credito d’imposta per le imprese non energivore;
• “7017”, in relazione al credito per le imprese gasivore;
• “7018”, per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese non gasivore.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 237453 del 27 giugno 2023 sono state estese anche ai crediti in esame le disposizioni del provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
La comunicazione per la cessione dei crediti relativi al secondo trimestre 2022 può essere presentata fino al 18 dicembre 2023.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
• “7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.



Comunicazione cessione tax credit energia II trimestre 2023 a partire dal 06/07/2023

Con il Provv n. 237453 del 27/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche.

Si premette che con con il provv. n. 253445 del 30/06/2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Con i provv. 6 ottobre 2022 n. 376961, 6 dicembre 2022 n. 450517, 26 gennaio 2023 n. 24252 e 3 aprile 2023 n. 116285, le citate disposizioni attuative sono state estese ai successivi crediti d’imposta.

Con il Provv n. 237453 del 27/06/2023 le disposizioni del Provv. n. 253445 del 30/06/2022 sono estese ai crediti d’imposta ex art. 4 commi da 2 a 5 del DL 34/2023, ossia:
• quello a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nello stesso trimestre
• quello per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023
• il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
• quello dedicato alle imprese diverse dalle gasivore, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2023 può essere presentata dal 6 luglio al 18 dicembre.

Tali crediti sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
• il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
• in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
• il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, si applicano le disposizioni di cui all’art. 122-bis del DL 34/2020, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi; le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento.

Con una specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti da parte dei cessionari e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

In Gazzetta Ufficiale il decreto Bollette convertito

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del DL 34/2023 (decreto “Bollette”), che entra in vigore oggi.
Sono confermati rispetto al DL originario il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il II trimestre 2023, riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (art. 1) e l’introduzione di un contributo per i clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso di elevati prezzi del gas (art. 3). Confermata, altresì, la previsione dell’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas a uso civile e industriale, con riferimento al II trimestre 2023 (art. 2).

All’art. 6 è presente una deroga alla disciplina sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti “solari”).

Riproposta la proroga al II trimestre 2023 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas (art. 4) mediante il riconoscimento:
– per le imprese energivore, di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023;
– per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023.
I crediti sono utilizzabili in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la facoltà di cessione per intero.

Un’importante novità riguarda lo scorporo dell’IVA sui versamenti cui sono tenute le aziende di dispositivi medici relativi al superamento del tetto di spesa stabilito a carico del Servizio sanitario nazionale (c.d. “payback”). L’art. 9, nella sua stesura definitiva, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano obbligate a comunicare l’ammontare dell’imposta sull’importo oggetto di versamento, calcolato in base alle fatture emesse dalle aziende fornitrici al SSN, tenendo conto delle diverse aliquote applicabili ai beni acquistati.

Sul fronte tributario, trovano conferma la riscrittura del calendario delle definizioni agevolate ex L. 197/2022 e l’introduzione di cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari in caso di definizione della violazione e pagamento delle somme ex L. 197/2022. Con riferimento alle prime, fra i diversi ricordiamo i rinvii:
– al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale (art. 17);
– al 31 ottobre 2023 per le violazioni formali (art. 17);
– al 30 settembre 2023 per la conciliazione agevolata e rinuncia in Cassazione e per la definizione delle liti pendenti (art. 20).
Sempre in tema di definizione delle liti pendenti, grazie alle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che il contribuente può versare le rate successive alle prime tre in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

Un’altra novità è prevista all’art. 17-bis e riguarda gli enti territoriali che si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati; tali enti possono ora applicare la disciplina dell’annullamento dei ruoli sino a 1.000 euro (art. 1 commi 222-230 della L. 197/2022) e della rottamazione dei ruoli (art. 1 comma 231 della L. 197/2022). 

In sede di conversione è poi stato introdotto l’art. 4-ter, che incrementa il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

In relazione agli interventi volti al risparmio energetico, invece, l’art. 7 autorizza il cumulo tra detrazione fiscale e il contributo regionale (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) a determinate condizioni.

Da segnalare, infine, il nuovo art. 7-quater, che riconosce alle start up innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.

Dati dal fornitore per i tax credit energia e gas I trimestre 2023 entro il 30 maggio

C’è tempo fino al 30 maggio per richiedere e ricevere dal fornitore la comunicazione con i dati che consentono il calcolo semplificato dei tax credit energia e gas relativi al primo trimestre 2023.
La comunicazione può essere richiesta, a determinate condizioni, dalle imprese non energivore e non gasivore, per le quali è riconosciuto, rispettivamente, un credito d’imposta del 35% (art. 1 comma 3 della L. 197/2022) e un credito d’imposta del 45% (art. 1 comma 5 della L. 197/2022).

L’art. 1 comma 6 della L. 197/2022 (riprendendo, in sostanza, la medesima formulazione delle disposizioni previste per i crediti relativi al 2022) ha stabilito che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.

Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti per le agevolazioni riconosciute dall’art. 1 commi 3 e 5 della L. 197/2022 alle non energivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, il venditore che riforniva l’impresa sia nel quarto trimestre dell’anno 2019 che nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023 deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 30 maggio 2023 (come precisato dalla delibera ARERA n. 76/2023), una comunicazione riportante:
– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
– l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.

Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario.
Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

UTILIZZO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023

Si ricorda che i crediti d’imposta in commento relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24, ex art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. A tal fine, occorre presentare l’apposita comunicazione entro il 18 dicembre 2023 (si veda “Entro il 18 dicembre la comunicazione di cessione dei tax credit energia I trimestre” del 4 aprile).

CONTRIBUTI AGLI ETS PER ENERGIA E GAS – IL DECRETO ATTUATIVO

L’art. 8 del DL n. 144/2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha previsto lo stanziamento di alcuni Fondi finalizzati all’erogazione di un contributo a sostegno degli enti non commerciali, a fronte dell’incremento dei costi sostenuti nel 2022 per l’energia elettrica ed il gas naturale.

Per l’attuazione della misura si rinviava a un successivo provvedimento attuativo. A tal fine il Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM dell’8/02/2023, in G.U. solo l’11/03/2023, il quale definisce:
✓ la quantificazione del contributo
✓ le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per il contributo
✓ nonché le procedure di controllo.

AMBITO SOGGETTIVO

L’art. 8 del Decreto “Aiuti-ter” prevedeva l’erogazione del contributo distinguendo tra enti non commerciali che erogano servizi alla persona rispetto ad altri enti non commerciali.

Il DCPM attuativo ha ora previsto la seguente distinzione:
a) ETS, ODV, APS, Onlus ed enti religiosi civilmente riconosciuti che erogano prestazioni sociosanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità
b) ETS, ODV, APS, Onlus, enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni, fondazioni e aziende di servizi alla persona di cui al DLgs. n. 207/2001, che erogano le medesime prestazioni di cui al punto precedente alle persone anziane
c) ETS, ODV, APS, Onlus ed enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso non è richiesta alcuna particolare tipologia di attività).

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene calcolato in percentuale all’incremento del costo per il pagamento dell’energia termica ed elettrica nel 2022 rispetto all’anno precedente.

Incremento del costo minimo: è pari al 20%.

PERIODI DI RIFERIMENTO
Il periodo è differenziato a seconda della tipologia di ente richiedente:
➔ per gli enti di cui ai punti a) e b) precedenti (prestazioni sociosanitarie o socioassistenziali): va fatto riferimento all’incremento rilevato nel 3° trimestre 2022 rispetto al 3° trimestre 2021
➔ per gli enti di cui al punto c) (non è richiesto lo svolgimento di alcuna particolare attività): va fatto riferimento all’incremento rilevato nei primi 3 trimestri del 2022 rispetto ai primi 3 trimestri 2021.
Gli importi vanno rilevati da quanto riportato nelle relative fatture e non è comprensivo di Iva.

Nota: a differenza dei crediti d’imposta alle imprese (energivore/non energiore o gasivore/non gasivore) non viene richiesta alcuna distinzione tra la “componente energia” ed altre componenti (dispacciamento, oneri di sistema, ecc.): pertanto si deve ritenere non si debba fare alcuna distinzione, assumendo il totale delle fatture ricevute per i consumi del periodo.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: il contributo è calcolato
applicando all’incremento del costo registrato nei periodi di riferimento
• le seguenti percentuali di liquidazione

Massimale: per gli enti che rientrano:
– nelle tipologie a) o b): il contributo non può eccedere la soglia massima di € 50.000
– nella tipologia c): il contributo non può eccedere la soglia massima di € 30.000.

N.B.: la base agevolata per gli enti “generici” è maggiore, posto che considera i costi riferiti a tre interi trimestri, a differenza degli enti che svolgono attività sociali, che assumono le fatture di un solo trimestre.
Tuttavia, il massimale del contributo risulta maggiore per i primi rispetto che i secondi.

Fatture anche per periodi esclusi: la quantificazione del costo avviene applicando un pro-rata temporis:

Esempio: fattura “bimestrale” per i consumi di settembre – ottobre; l’ente dovrà assumere l’importo totale della fattura (netto Iva), dividendolo per i 61gg del bimestre e moltiplicandolo per i 30 gg di settembre.

N.B.: Dal tenore normativo, si deve ritenere che:
non vada fatto riferimento un principio di cassa
• posto il riferimento “all’importo totale riportato nelle fatture (…) per il pagamento del costo dell’energia termica ed elettrica”, cioè finalizzate all’acquisto di tali beni.
La norma, peraltro, non richiede neanche che le fatture risultino pagate; andrà, poi, chiarito se rilevino eventuali sussidi riconosciuti..

Si noti, infine, che:
– in relazione agli enti che erogano prestazioni sociosanitarie/assistenziali: viene fatto riferimento al costo dell’energia termica (oltre che all’energia elettrica)
– mentre per gli enti “residuali” viene fatto espresso riferimento al “gas naturale” (oltre all’energia elettrica).
Ciò implica che i primi potranno considerare eventuali fatture riferite al teleriscaldamento o a sistemi di
riscaldamento diversi dall’utilizzo di gas naturale (caldaie a legna/cippato, energia geotermica, ecc.).

L’ISTANZA DI CONTRIBUTO

Come anticipato, l’ente sarà tenuta inviare apposita istanza per la richiesta del contributo.

A tal fine gli enti dovranno
– registrarsi sulla piattaforma informatica denominata “Contributo energia”, accessibile tramite il sito istituzionale del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del Lavoro
– procedere a compilare l’istanza disponibile sulla piattaforma.
Non è ammesso alcun altro tipo di invio

La gestione del contributo è deputata a Invitalia Spa, la quale:
• oltre a dover istituire la piattaforma, da rendere operativa entro i tre mesi successivi alla stipula di apposita convenzione con i citati Ministeri
• effettuerà l’istruttoria delle istanze pervenute, i calcoli per la quantificazione del contributo, nonché tutti i controlli successive (con la gestione dell’eventuale revoca del contributo).

Termine di invio: le istanze potranno essere presentate dalla data di entrata in esercizio della piattaforma fino ai 30 giorni successivi

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Successivamente al 30 giorno dalla messa in servizio della piattaforma, Invitalia Spa procederà:
• a predisporre distinti elenchi in relazione alle diverse tipologie di enti ammessi
• secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi (nel caso di percentuale paritaria, è data priorità al maggiore importo del costo sostenuto)
• procedendo all’erogazione dei fondi in soluzione unica fino all’esaurimento delle risorse disponibili, che risultano differenziate a seconda della tipologia di ente:
– € 120 milioni: per gli enti con attività sociosanitaria rivolta persone anziane
– € 50 milioni: per gli enti con attività sociosanitaria rivolta persone disabili
– € 100 milioni: per gli enti “residuali).

CUMULO E ASPETTI FISCALI

Le diverse tipologie di contributo
• non sono cumulabili tra loro
• ma risultano cumulabili con altre agevolazioni (ove queste ultime non prevedano l’incumulabilità)
purché
✓ non eccedono il 100% del costo sostenuto
✓ e, comunque, nel rispetto del regime “de minimis”.

ASPETTI FISCALI
Per espressa disposizione della norma istitutiva, i contributi:
non sono imponibili ai fini del reddito d’impresa né dell’IRAP
• né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

Cessione tax credit “energetici”: pronto i codici tributo per la fruizione

Con la RM 38/E del 12/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte degli acquirenti i crediti d’imposta ceduti dalle imprese, a cui erano stati riconosciuti in conseguenza dell’aumento dei prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale e carburante) acquistati per lo svolgimento dell’attività.
Si ricorda che il beneficio è stato introdotto per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto dei richiamati prodotti, possono essere utilizzati in compensazione entro la fine del 2022 oppure ceduti per intero a terzi. In tal caso, la disciplina operativa di riferimento è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 giugno scorso, nel quale è stabilito, tra l’altro, che la cessione e la relativa accettazione vanno comunicate all’Agenzia delle entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022 e che anche i cessionari sono tenuti a utilizzare i crediti entro il 31 dicembre 2022, oppure ricederli sempre per intero a soggetti qualificati, puntualmente identificati nello stesso provvedimento.


Per l’utilizzo diretto delle agevolazioni, con le risoluzioni nn. 18 e 23 del 2022 sono stati istituiti appositi codici tributo da posizionare nel modello F24.

Ora, con l’ultimo documento di prassi, arrivano quelli dedicati ai cessionari. Sono:
1) “7720”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4”
2) “7721”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
3) “7722”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”
4) “7723”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
5) “7724”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
6) “7725”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
7) “7726”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.


Nel modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, gli elencati codici devono essere sistemati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o in quella “importi a debito versati”, se il contribuente deve riversare il credito compensato.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.


In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello.