In Gazzetta Ufficiale il decreto per le aree alluvionate

Nel c.d. decreto “Alluvioni” (DL 61/2023), pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale, che introduce misure per far fronte ai danni derivati dall’alluvione in specifiche zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, sono presenti anche disposizioni in materia di lavoro e previdenza.

Il provvedimento riconosce infatti un’indennità speciale per i lavoratori autonomi (art. 8), un trattamento di integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti (art. 7), nonché la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi (art. 1).

Nel dettaglio, la prima misura consiste in un’indennità una tantum di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro, riconosciuta a determinate categorie di lavoratori autonomi e parasubordinati.

Si tratta, nello specifico, dei co.co.co., dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione.
L’indennità in questione viene erogata dall’INPS, a domanda, nei limiti delle risorse previste dal decreto e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L’altra misura di sostegno, invece, è riconosciuta ai lavoratori subordinati – anche agricoli – che risiedono o sono domiciliati al 1° maggio 2023 nelle zone alluvionate (o lavorano presso un’impresa con sede legale o operativa nei predetti territori), nonché impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa a seguito degli eventi alluvionali.

Si tratta di un’indennità riconosciuta dall’INPS entro il 31 agosto 2023, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per la Cassa integrazione guadagni ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 148/2015.
La medesima integrazione al reddito viene riconosciuta anche:
– ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori;
– ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

La durata massima della prestazione è pari:
– a 90 giorni per i lavoratori impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa;
– a 15 giornate per coloro che sono impossibilitati a recarsi al lavoro.
Specifiche durate sono invece previste per i lavoratori agricoli.

In termini di semplificazione, poi, la norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che presentano domanda per l’indennità in parola sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei termini temporali previsti dal DLgs. 148/2015.

Inoltre, i datori di lavoro interessati saranno completamente esentati dal pagamento della contribuzione addizionale normalmente collegata alla fruizione di periodi di integrazione salariale ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 148/2015.
La terza misura è invece in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dall’alluvione, e consiste nella sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi:
– agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
– agli adempimenti e ai versamenti tributari;
– ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, operate dai soggetti ricadenti nelle aree alluvionate in qualità di sostituti d’imposta.

Nel caso in cui il soggetto interessato alla sospensione abbia già provveduto al versamento di detti importi, questi ultimi non potranno essere oggetto di rimborso.
Quanto alla ripresa dei versamenti sospesi, il decreto prevede che questi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
La sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS.

Infine, per il medesimo periodo, sono sospesi anche i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

In Gazzetta Ufficiale il decreto Bollette convertito

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del DL 34/2023 (decreto “Bollette”), che entra in vigore oggi.
Sono confermati rispetto al DL originario il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il II trimestre 2023, riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (art. 1) e l’introduzione di un contributo per i clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso di elevati prezzi del gas (art. 3). Confermata, altresì, la previsione dell’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas a uso civile e industriale, con riferimento al II trimestre 2023 (art. 2).

All’art. 6 è presente una deroga alla disciplina sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti “solari”).

Riproposta la proroga al II trimestre 2023 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas (art. 4) mediante il riconoscimento:
– per le imprese energivore, di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023;
– per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023.
I crediti sono utilizzabili in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la facoltà di cessione per intero.

Un’importante novità riguarda lo scorporo dell’IVA sui versamenti cui sono tenute le aziende di dispositivi medici relativi al superamento del tetto di spesa stabilito a carico del Servizio sanitario nazionale (c.d. “payback”). L’art. 9, nella sua stesura definitiva, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano obbligate a comunicare l’ammontare dell’imposta sull’importo oggetto di versamento, calcolato in base alle fatture emesse dalle aziende fornitrici al SSN, tenendo conto delle diverse aliquote applicabili ai beni acquistati.

Sul fronte tributario, trovano conferma la riscrittura del calendario delle definizioni agevolate ex L. 197/2022 e l’introduzione di cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari in caso di definizione della violazione e pagamento delle somme ex L. 197/2022. Con riferimento alle prime, fra i diversi ricordiamo i rinvii:
– al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale (art. 17);
– al 31 ottobre 2023 per le violazioni formali (art. 17);
– al 30 settembre 2023 per la conciliazione agevolata e rinuncia in Cassazione e per la definizione delle liti pendenti (art. 20).
Sempre in tema di definizione delle liti pendenti, grazie alle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che il contribuente può versare le rate successive alle prime tre in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

Un’altra novità è prevista all’art. 17-bis e riguarda gli enti territoriali che si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati; tali enti possono ora applicare la disciplina dell’annullamento dei ruoli sino a 1.000 euro (art. 1 commi 222-230 della L. 197/2022) e della rottamazione dei ruoli (art. 1 comma 231 della L. 197/2022). 

In sede di conversione è poi stato introdotto l’art. 4-ter, che incrementa il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

In relazione agli interventi volti al risparmio energetico, invece, l’art. 7 autorizza il cumulo tra detrazione fiscale e il contributo regionale (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) a determinate condizioni.

Da segnalare, infine, il nuovo art. 7-quater, che riconosce alle start up innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.