“DECRETO BOLLETTE” CONVERTITO – PRINCIPALI MISURE

Sulla G.U. 29/05/2023, n. 124, è stata pubblicata la Legge n. 56/2023 di conversione del DL n. 34/2022 (cd. “Decreto Bollette”).
Di seguito si riepilogano le principali misure, confermate o introdotte.

BONUS ENERGETICI IMPRESE PER IL 2° TRIM. 2023 (art. 4, co. 1-10) – CONFERMA

E’ confermata l’estensione alle spese sostenute nel 2° trimestre 2023 del credito d’imposta a favore delle imprese :
✓ energivore: per il 20% della spesa
✓ non energivore: per il 10% della spesa
✓ gasivore e non gasivore: per il 20% della spesa
La RM 20/2023 ha istituito i codici tributo per consentine l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA NEL SETTORE SPORTIVO (art. 4-bis) – NEW

Il co. 1, art. 7, del D.L. 144/2022, prevede che, per far fronte alla crisi economica determinatasi in
ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all’art. 1, c. 369, L. 205/2017), siano incrementate di € 60 milioni per il 2022 e di € 25 milioni per il 2023, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per altri enti, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Ora, al fine di sostenere il settore sportivo, si interviene sul citato co. 1 prevedendo quanto segue:
risorse per il 2023: vengono incrementate di € 10 milioni
una quota delle risorse, pari ad almeno € 10 milioni (che pare siano annue), è destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al D.lgs. 39/2021, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

TASSAZIONE DELLE “AGROENERGIE” (ART. 6) – CONFERMA

Viene confermata la deroga alla disciplina vigente, di cui al co. 423, art. 1, L. 266/2005:
▪️ applicabile al solo periodo d’imposta in corsa al 31/12/2022
▪️ riferita alla determinazione del reddito correlato alla produzione di energia eccedente:
– la soglia di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali
– la soglia di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche
quale attività “connessa” a quelle agricole (la deroga si sostanzia nell’applicazione di un valore forfettario, pari a 0,12 €/Kwh, in luogo del prezzo di cessione effettivo dell’energia elettrica).

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (ART. 7) – MODIFICATO

Sono confermate le seguenti disposizioni che si applicano ai contributi pubblici istituiti alla data del 31/03/2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024:
▪️ ai fini della determinazione dell’ammontare delle spese su cui calcolare la detrazione per interventi di risparmio energetico si considera ammessa anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle Regioni, purché tale contributo sia cumulabile (ai sensi di quanto previsto dalle norme regionali) con l’agevolazione fiscale
▪️ la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile alla detrazione e/o al contributo regionale.

In sede di conversione viene specificato che gli interventi di risparmio energetico considerati riguardano:
– quelli di cui all’art. 16-bis, TUIR (si ritiene si faccia riferimento alla lett. h) del comma 1, come nel caso di installazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo)
– quelli di efficienza energetica ex art. 1, co. 344-347, della L. 296/2006
– quelli rientranti nell’ecobonus ex art. 14, DL n. 63/2013.

BONUS PER START-UP INNOVATIVE (art. 7-quater) – NEW

L’art. 7-quater prevede la concessione (nel limite complessivo di € 2 milioni per l’anno 2023):
▪️ alle start-up innovative,
costituite a decorrere dall’1/01/2020
operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità
▪️ di un credito d’imposta (aiuto di stato rientrante nel regime “de minimis”)
– in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di Ricerca e sviluppo
– volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale/riduzione dei consumi
– il credito d’imposta non può superare l’importo di €. 200.000.

TREGUA FISCALE EX L. 197/2022 (artt. 17, 18, 19, 20 e 21) – CONFERMA/MODIFICA

Sono confermate le seguenti disposizioni relative alla “tregua fiscale” istituita dalla Legge di bilancio 2023:
▪️ definizione violazioni formali: proroga del termine per aderire al 31/10/2023
▪️ ravvedimento speciale: proroga del termine per aderire al 31/10/2023 (entro il 30/09/2023 va inviata la dichiarazione integrativa); modifica del piano di dilazione da trimestrale a mensile; interpretazioni autentiche circa l’ambito applicativo
▪️ definizione agevolata degli atti dell’accertamento: definibilità entro il 30/04/2023 degli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione entro il 15/02/2023; statuizione che la definizione rimane “rafforzata” (sanzioni ridotte a 1/18) anche per l’accertamento con adesione relativo ad avvisi di accertamento notificati post 31/03/2023 sulla base delle risultanze dei citati PVC
▪️ definizione dei giudizi tributari pendenti in Cassazione: la rinuncia potrà essere perfezionata entro il 30/09/2023
▪️ definizione agevolata delle liti pendenti: è confermato il differimento al 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023) del termine per la trasmissione della domanda di definizione e per il pagamento in soluzione unica o della 1° rata (è confermata anche la modifica del termine della 2° rata)
Sono altresì confermate le modifiche dei termini in materia di conciliazione agevolata e di omessi
pagamenti di rate degli istituti deflattivi.

Definizione agevolata delle liti pendenti: in relazione alla definizione di cui ai co. da 194 a 200, dell’art. 1, L. 197/2022, l’art. 20 della legge di conversione, oltre alle conferme dei differimenti dei termini indicate sopra, dispone che, in presenza di dilazione di pagamento, il contribuente può decidere se versare secondo il precedente piano di rateazione o
✓ per le rate successive alle prime 3
✓ versare in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024 (salva la rata di dicembre, il cui termine cade al 20 del mese).
In sostanza il contribuente potrà scegliere tra le due seguenti alternative di rateizzazione:

DEFINIZIONE AGEVOLATA PER GLI ENTI TERRITORIALI (art. 17-bis) – NEW

La legge di bilancio 2023 ha circoscritto gli istituti:
✓ della Rottamazione-quater (ex art. 1, c. 231, L. 197/2022)
✓ e dello stralcio automatico dei debiti fino a €. 1.000 (ex art. 1, c. 227 e 229-bis, L. 197/2022)
ai casi di carichi “tramite ruolo” affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ora, in sede di conversione tali istituti sono estesi anche agli enti territoriali che:
provvedono direttamente
➔ o affidano il recupero a soggetti iscritti ad apposito Albo ex art. 53, D.Lgs. n. 446/97 (società concessionarie che riscuotono tramite “ingiunzione di pagamento”).
In tal caso gli enti possono stabilire l’applicazione di tali istituti con propria deliberazione:
– da assumere entro il 29/07/2023 (60 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione)
– che dovrà, contestualmente, definirne il “regolamento”.

DISPOSIZIONI INDEROGABILI: ove l’ente territoriale intenda accedere ai citati istituti, dovrà adeguarsi alle seguenti disposizioni già previste per la riscossione “tramite ruolo”:
▪️ termini di prescrizione/decadenza: sono sospesi a seguito di presentazione dell’istanza
▪️ omesso/insufficiente/tardivo versamento di una rata in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme: in tal caso:
– la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme
– i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto
▪️ ulteriori disposizioni applicabili, ove compatibili:

Atti regolamentari degli Enti
In deroga alle norme generali in materia di tributi locali, le delibere acquisteranno efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale (sono trasmessi al MEF ai soli fini statistici entro il entro il 31/07/2023 nel caso di riscossione diretta ed antro il 30/06/2023 nel caso di affidamento ai concessionari)
Le Regioni/province a statuto speciale attuano le disposizioni in conformità e compatibilmente con le forme/condizioni di speciale autonomia dei rispettivi statuti

CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ DI ALCUNI REATI TRIBUTARI (art. 23) – CONFERMA

Sono confermate le disposizioni dell’art. 23 che:
✓ ha introdotto la causa di non punibilità per alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento dell’IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti)
✓ laddove le violazioni siano state definite tramite integrale pagamento delle somme dovute secondo le modalità e i termini previsti nell’ambito della tregua fiscale (definizione agevolata degli avvisi bonari, rottamazione-quater, ecc.) prima della pronuncia della sentenza di appello.

ULTERIORI MISURE

Tra le ulteriori misure contenute nella legge di conversione si evidenzia quanto segue.

BONUS SOCIALE PER ELETTRICITÀ E GAS (art. 1) – CONFERMA

Sono confermate le seguenti disposizioni:
per il 2° trimestre del 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, sulla base del valore ISEE fino a € 15.000, sono rideterminate dall’ARERA nel limite di € 400 milioni;
dal 2° trimestre 2023 e fino al 31/12/2023, le agevolazioni relative alle tariffe ex art. 3, co. 9-bis, D.L. 185/2008, per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, sono rideterminate sulla base dell’ISEE pari a € 30.000 valido per il 2023 nel limite di € 5 milioni.

RIDUZIONE IVA NEL SETTORE GAS PER IL 2° TRIM. 2023 (art. 2, co. 1 E 2) – CONFERMA

Sono confermate le seguenti disposizioni:
l’assoggettamento all’aliquota IVA del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, co. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;
aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
applicazione delle suddette disposizioni: anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’art. 16, co. 4, del D.lgs. 115/2008.

CONTRIBUTO CONTRO IL CARO GAS (art. 3) – CONFERMA

Nelle more di definire misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, è confermato il riconoscimento (nel limite di spesa di € 1.000 milioni per il 2023):
– a decorrere dall’1/10 e fino al 31/12/2023
– di un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riguardo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh
– a favore dei clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale

Ulteriori disposizioni confermate:
rilevazione relativa al mese di novembre: si applica anche per il mese di dicembre;
attuazione: i criteri per l’assegnazione del contributo sono definiti con DM; l’ARERA, sulla base delle indicazioni di cui al detto decreto, definisce le modalità applicative e la misura del contributo, considerando i consumi medi di gas naturale nelle suddette zone climatiche.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LE STRUTTURE TURISTICHE

Fino al 30 giugno 2024 saranno realizzabili previa dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) nelle strutture turistiche o termali anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l’autoconsumo.
Nei centri storici e nelle aree a tutela paesaggistica, è richiesta l’attestazione che non siano visibili dagli spazi esterni e che i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.

GARANZIA ISMEA SU FINANZIAMENTI A PMI AGRICOLE (art. 4, co. 10-bis e 10-ter) – NEW

Il co. 10-bis aggiunto all’art. 4 del D.L. 34/2023 prevede che
▪️ sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall’ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento, comunque nel limite di € 250.000,
▪️ i nuovi finanziamenti,
– a condizione che prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall’erogazione e abbiano durata fino a 96 mesi,
concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito,
▪️ in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca
▪️ e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Nota: l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Il successivo co. 10-ter stabilisce che all’attuazione del co. 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul c/c di tesoreria, intestato all’ISMEA, istituito ai sensi dell’art. 20 del D.L. 50/2022, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

FONDO PER L’AGROALIMENTARE (art. 24, CO. 4) – CONFERMA

Viene confermato l’incremento di € 200.000 per il 2023 del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano di cui all’art. 1, co. 868, L. 234/2021.

In Gazzetta Ufficiale il decreto Bollette convertito

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del DL 34/2023 (decreto “Bollette”), che entra in vigore oggi.
Sono confermati rispetto al DL originario il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il II trimestre 2023, riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (art. 1) e l’introduzione di un contributo per i clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso di elevati prezzi del gas (art. 3). Confermata, altresì, la previsione dell’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas a uso civile e industriale, con riferimento al II trimestre 2023 (art. 2).

All’art. 6 è presente una deroga alla disciplina sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti “solari”).

Riproposta la proroga al II trimestre 2023 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas (art. 4) mediante il riconoscimento:
– per le imprese energivore, di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023;
– per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023.
I crediti sono utilizzabili in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la facoltà di cessione per intero.

Un’importante novità riguarda lo scorporo dell’IVA sui versamenti cui sono tenute le aziende di dispositivi medici relativi al superamento del tetto di spesa stabilito a carico del Servizio sanitario nazionale (c.d. “payback”). L’art. 9, nella sua stesura definitiva, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano obbligate a comunicare l’ammontare dell’imposta sull’importo oggetto di versamento, calcolato in base alle fatture emesse dalle aziende fornitrici al SSN, tenendo conto delle diverse aliquote applicabili ai beni acquistati.

Sul fronte tributario, trovano conferma la riscrittura del calendario delle definizioni agevolate ex L. 197/2022 e l’introduzione di cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari in caso di definizione della violazione e pagamento delle somme ex L. 197/2022. Con riferimento alle prime, fra i diversi ricordiamo i rinvii:
– al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale (art. 17);
– al 31 ottobre 2023 per le violazioni formali (art. 17);
– al 30 settembre 2023 per la conciliazione agevolata e rinuncia in Cassazione e per la definizione delle liti pendenti (art. 20).
Sempre in tema di definizione delle liti pendenti, grazie alle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che il contribuente può versare le rate successive alle prime tre in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

Un’altra novità è prevista all’art. 17-bis e riguarda gli enti territoriali che si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati; tali enti possono ora applicare la disciplina dell’annullamento dei ruoli sino a 1.000 euro (art. 1 commi 222-230 della L. 197/2022) e della rottamazione dei ruoli (art. 1 comma 231 della L. 197/2022). 

In sede di conversione è poi stato introdotto l’art. 4-ter, che incrementa il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

In relazione agli interventi volti al risparmio energetico, invece, l’art. 7 autorizza il cumulo tra detrazione fiscale e il contributo regionale (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) a determinate condizioni.

Da segnalare, infine, il nuovo art. 7-quater, che riconosce alle start up innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.

Decreto bollette – via libera dal Governo

Nel Consiglio dei Ministri di ieri, 38 marzo 2023, è stato approvato il cd. “Decreto bollette”, contenente, tra l’altro, misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette.

Secondo le prime bozze circolate, il Decreto contiene varie misure fiscali, tra cui, di particolare interesse, figurano le proroghe relative ai bonus energetici e ad alcune definizioni agevolate nell’ambito della tregua fiscale introdotta dalla L. 197/2022.

PACCHETTO ENERGIA
Bonus energetici: è prevista l’estensione anche al 2° trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese (energivore e non, gasivore e non) per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, che sarebbero utilizzati in compensazione entro il 31/12/2023, o ceduti a terzi.

Inoltre, sono previste modifiche alla determinazione del reddito complessivo per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo dovuto per il 2023 dalle imprese che operano nel campo della produzione/vendita di energia, del gas e dei prodotti petroliferi.

Infine, viene prorogata al secondo trimestre 2023 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, nonché l’azzeramento degli addebiti per oneri generali di sistema nel settore del gas.

TREGUA FISCALE
Si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare:
regolarizzazione violazioni formali: viene rinviato al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) il termine di versamento (di € 200) della prima/unica rata (permane invariato il termine per rimuovere la violazione, che scade al 31/03/2024)
“Ravvedimento speciale”: si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023), sia per quanto attiene il versamento che per la rimozione della violazione. Con interpretazione autentica viene, poi, disposto che non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da una liquidazione automatizzata (omessi versamenti).
Liti pendenti: il termine per la domanda di definizione agevolata e per il pagamento delle somme viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023); analogo differimento è previsto per i termini della conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Si prevede, inoltre, quanto segue.

Estensione della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023 (in luogo del 10 gennaio 2023) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

Per la definizione agevolata relativa ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, è chiarito che l’adesione rimane rafforzata senza limiti temporali, anche laddove l’accertamento sia notificato dopo il 31/03/2023 (in sostanza, potranno esservi adesioni rafforzate anche nei prossimi anni, alla sola condizione che l’ufficio abbia fatto proprio il PVC notificato entro marzo 2023).

Inoltre, per gli accertamenti che sono divenuti definitivi dal 2/01/2023 al 31/01/2023 (per i quali il contribuente non ha avuto tempo di procedere alla definizione in quanto i termini erano troppo prossimi all’entrata in vigore della tregua fiscale), potranno definire l’atto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Bollette.

Infine, in merito alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale scadute al 1/01/2023, ordinariamente la notifica della cartella di pagamento inibisce la definizione agevolata. A tal fine viene chiarito che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento debba riferirsi al 1/01/2023 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023), non alla data del pagamento (come indicato nella CM 2/2023); dunque il contribuente che ha ricevuto la cartella il 2/01/2023 può accedere alla regolarizzazione, pagando entro il 31/03/2023 (termine invariato).

Reati tributari
Infine, sono previste cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.