SPORT BONUS 2023 – 2° FINESTRA – DOMANDA ENTRO IL 16 NOVEMBRE

La legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 614 L. 197/2022) ha esteso anche per l’anno 2023 il cd. “bonus sport”, che consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate, a sostegno di interventi di:
▪️ manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici
▪️ realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti stessi.

MECCANISMO APPLICATIVO

I soggetti interessati:
✓ sono esclusivamente le imprese
✓ a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato
✓ da utilizzarsi in 3 quote annuali di pari importo.

Limite: il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di importo pari a:
✓ 1% dei ricavi 2022
✓ nel limite dello stanziamento pubblico (pari a €. 15 milioni per il 2023).

DOMANDA

La procedura di domanda resta quella definita dal DPCM 30/04/2019, il quale prevede due finestre temporali, rispettivamente:
1º finestra: dal 30 maggio al 30 giugno
2º finestra: dalle ore 8:00 del 16 ottobre alle ore 23:59 del 16 novembre.

PROCEDURA INVIO

La domanda sport bonus 2023 deve essere inviata esclusivamente tramite l’apposita piattaforma reperibile al link https://avvisibandi.sport.governo.it/.
Nella domanda, tra l’altro, bisogna indicare l’importo dell’erogazione liberale che si intende effettuare e il soggetto beneficiario.

Allegati: alla richiesta bisogna allegare:
✓ copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
✓ visura camerale dell’impresa erogatrice;
✓ contratto di affitto o concessione dell’impianto sportivo interessato dall’intervento;
✓ dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario della volontà di accettare l’erogazione liberale, con indicazione dell’importo e del tipo di lavori che intende realizzare (nuova opera, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia).

Una volta ricevuta la domanda, il Dipartimento dello sport, pubblica:
▪️ l’elenco delle imprese autorizzate a effettuare la donazione indicata nella domanda medesima
▪️ il termine entro cui deve essere inviata la quietanza di pagamento da cui risulti la dicitura: “operazione eseguita”, con causale “sport bonus 2023 — 2° finestra — numero seriale assegnato”.

Pagamento: l’erogazione liberale deve essere effettuata con uno dei seguenti strumenti “tracciabili”:
– bollettino postale
– bonifico bancario/postale
– carte di credito o carte di debito/prepagate
– assegni (bancari o circolari).

ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

I destinatari dell’erogazione delle erogazioni liberali devono:
▪️ entro 10 giorni dal ricevimento dell’erogazione: comunicare al Dipartimento per Io Sport l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione concreta e darne adeguata pubblicità attraverso mezzi informatici (sito web o altro)
▪️ entro il 30/06 di ogni anno successivo all’erogazione (e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture): comunicare al Dipartimento per lo Sport Io stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

RICONOSCIMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento dello Sport:
– quantifica il credito d’imposta effettivamente spettante, nel rispetto dei limiti dello stanziamento pubblico di fondi;
– ne dà comunicazione aII’Agenzia delle Entrate, la quale procede ad inserire il credito d’imposta nel Cassetto fiscale del contribuente;
– ufficializza l’elenco delle imprese che possono beneficiare del credito (con il relativo importo) sul proprio sito istituzionale.

Utilizzo: il credito d’imposta “Sport” Bonus 2023” è utilizzabile solo in compensazione nel Mod. F24
✓ da presentarsi attraverso i servizi telematici deII’Agenzia Entrate
✓ in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025
✓ utilizzando il codice tributo “6892” (RM n. 65/2018), da esporre nella Sezione Erario.

DOMANDA DI INDENNITÀ ISCRO 2023

I commi da 386 a 401 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”):
– hanno istituto in via sperimentale, per il triennio 2021-2023
– l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)
– a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti.
Dopo aver erogato le indennità per il 2021 e 2022, l’Inps con il Mess. 5/05/2023, n. 1636 ha comunicato l’apertura del canale per la presentazione della domanda per l’indennità riferita all’anno 2023.

AMBITO SOGGETTIVO

L’indennità è riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR che presentano i seguenti requisiti:

ESCLUSI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA IN ANNI PRECEDENTI

L’indennità:
spetta una sola volta (anche se percepita parzialmente) nel triennio 2021-2023
➔ pertanto il beneficio per il 2023 è escluso per il soggetto che ne ha già fruito per il 2021/2022.

Decadenza: secondo l’Inps, il contribuente che sia decaduto dal diritto all’indennità riconosciuta per il biennio scorso
– pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le 6 mensilità previste
– non può comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento.

La domanda per il 2023 può, quindi, essere presentata dai soggetti che
✓ non hanno presentato la stessa per il 2021/2022;
✓ pur avendola presentata nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione in quanto la domanda è stata respinta e o la prestazione revocata dall’origine.

AMMONTARE DELL’INDENNITA’

L’entità dell’indennità è fatta pari:
al 25% (su base semestrale) dell’ultimo reddito certificato
▪ entro un limite massimo di €. 881,23 ed un limite minimo di €.275,38 mensile (importi derivanti dalla rivalutazione ISTAT degli importi base 2021, rispettivamente, di €. 800 ed €. 250)

Nota: l’idennità
non concorre alla formazione del reddito
non da diritto alla contribuzione figurativa

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione telematica di apposita domanda da presentare:
entro il 31/10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023)
▪ unitamente all’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse.

Nel merito dell’istanza per il 2023 il Mess. n. 1636/2023 dell’Inps ha reso noto che:
dallo scorso 8/05/2023 è nuovamente disponibile la procedura on line sul portale dell’INPS
✓ l’accesso rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2023, termine ultimo di presentazione.

Le credenziali di accesso al servizio web sono:
– SPID di livello 2 o superiore;
– carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– carta nazionale dei servizi (CNS).

Domanda tramite Contact Center: In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta per quest’anno tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde gratuito 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile a pagamento.

L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Decorrenza: l’indennità spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

ROTTAMAZIONE – QUATER: ISTANZA CON ELENCO AUTOMATIZZATO DEI CARICHI AMMESSI

La procedura di “Rottamazione-quater”, che permette la definizione agevolata dei carichi (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps) affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022, è operativa già da gennaio 2023 (v. RF-fl 011/2023).

Al fine di agevolare i contribuenti nell’adesione alla definizione, il mese scorso AdE-R ha attivato un
servizio on line per richiedere la posizione debitoria di ciascun contribuente con riferimento ai carichi che possono essere definiti (v. RF-fl 029/2023).

Con Comunicato del 7/04/2023, AdE-R ha superato tale soluzione tramite l’implementazione
▪ di un servizio online di compilazione della domanda di adesione
▪ che permette di visualizzare direttamente l’elenco dei carichi definibili
▪ potendo il contribuente selezionare i carichi che intende definire (senza necessità di indicare i dati identificativi degli atti, potendoli direttamente selezionare a video).

N.B.: il servizio si limita, di fatto, a controllare la data di primo affidamento del carico (non deve essere successivo al 30/06/2022, né deve essere antecedente al 1/01/2020) e se i carichi siano riferiti a debiti n oggettivamente non definibili, (dazi ed Iva all’importazione, ecc.)

ACCESSO AL SERVIZIO

Come noto la domanda di adesione alla “Rottamazione quater” va presentata
▪ entro il termine del 30 aprile;
▪ mediante accesso telematico al servizio on-line disponibile all’indirizzo:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-diadesione/

In seguito all’accesso, è possibile scegliere tra le seguenti alternative.

ELENCO DEI DEBITI “DEFINIBILI”

La novità portata la scorsa settimana dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è data dalla possibilità di selezionare direttamente:
quali cartelle o avvisi tra quelli definibili;
➔ far rientrare nella richiesta di rottamazione quater.

▪ includere solo alcuni documenti (es: in quanto è in contenzioso con alcune cartelle): è necessario selezionare ciascuna singola cartella/avviso, selezionando, nella maschera proposta:
l’intero documento (si intende rottamare l’intera cartella con tutti i carichi ivi inclusi)
o i singoli carichi all’interno del documento (s’intende rottamare solo alcuni tributi all’interno della cartella).

N.B.: si tratta, in sostanza, di una guida alla compilazione che evita di dover andare a indicare manualmente il numero dell’atto e che semplifica la procedura di presentazione della domanda.

DOMANDE DISTINTE PER OGNI CARICO
E’ possibile presentare, anche in tempi differenti ma comunque entro il 30/04/2023
▪ distinte domande riferite ai diversi carichi
▪ a ciascuna delle quali sarà collegato un proprio piano di definizione (e, dunque, un piano rateale di pagamento, nel caso in cui non si intenda pagare in soluzione unica al luglio)

N.B.: la “separazione” delle domande può essere consigliata nel caso in cui vi siano dei dubbi circa la possibilità di onorare i piani di pagamento; infatti, in tal modo si può evitare l’eventuale decadenza dalla definizione di uno/più piani (per mancato pagamento di una rata) “trascini” quella degli altri piani di pagamento.

Si noti che, anche nel caso in cui si sia certi di non riuscire ad onorare uno/più piani di rateazione, non vi sono particolari motivi per non includere tutti i carichi pendenti (non impugnati), in quanto:
– si ottiene, comunque, il vantaggio di sospendere temporaneamente qualsiasi azione esecutiva/cautelare o di prevenirne di nuove
– in seguito all’intervenuta decadenza per mancato pagamento, riprenderanno ordinariamente tutte le azioni esecutive/cautelari e decorreranno nuovamente gli interessi di mora riferiti al carico originario.

PRESA IN CARICO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo aver presentato la domanda il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate – riscossione le seguenti comunicazioni a seconda della modalità di invio utilizzata:
presentato della domanda in area riservata:
ricezione di una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
presentazione della domanda in area pubblica:
– ricezione di una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
– dopo la convalida della richiesta, ricezione di una seconda e-mail che indica la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
– se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Si ricorda che:
✓ l’accoglimento/diniego della domanda è comunicato al contribuente entro il 30/06/2023
✓ a seguito dell’accoglimento della domanda il contribuente deve provvedere al pagamento, entro il 31/07/2023 (unica soluzione o prima rata), delle somme dovute.

CARO GASOLIO – ISTANZA ENTRO IL 2/05/2023 PER IL 1° TRIMESTRE 2023

Gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000):
◾ in c/ proprio
◾ o per c/ terzi,
godono di un beneficio (c.d. “caro gasolio”) legato alla spesa per il carburante (si ricorda che il beneficio, sospeso nel periodo Covid in cui erano state introdotte delle riduzioni all’accisa sui carburanti, ha ripreso ad operare dal 4° trimestre 2023).

N.B.: l’agevolazione non spetta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore
(art. 1, co. 630, L. n. 160/2019).

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione spetta per:
a) l’attività di trasporto merci:
✓ con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t,
✓ esercitata da:
– persone fisiche/giuridiche iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
– persone fisiche/giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito Elenco
– imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per
l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone
– con veicoli di categoria M1 (minibus, con massimo 9 posti a sedere incluso il conducente) svolta da Enti pubblici/imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/97, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, regionale, locale o comunitario
– effettuata da Enti pubblici/imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023

Il beneficio viene calcolato:
◾ sugli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione
◾ rapportati ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.
In relazione ai consumi:
• del periodo 1/01/2023 – 31/03/2023
• il beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto (inalterato rispetto al passato).

TERMINI PER LA RICHIESTA DEL BENEFICIO

Per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare telematicamente
all’Agenzia delle Dogane apposita domanda entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

LA DOMANDA

La domanda si compone dei seguenti quadri.

AUTOTRASPORTATORI PER C/ TERZI

Gli autotrasportatori per c/ terzi possono utilizzare i veicoli a titolo di:
✓ proprietà;
✓ locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria;
✓ acquisto con patto di riservato dominio;
✓ usufrutto.

Per le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori, che effettuano i trasporti per c/ terzi è ammessa anche la possibilità di utilizzare autoveicoli:
◾ in comodato senza conducente
◾ in locazione senza conducente.

AUTOTRASPORTATORI IN C/ PROPRIO

Considerato che, relativamente agli autotrasportatori merci in c/proprio, va fatto riferimento all’art. 31, co. 1, lett. a), L. n. 298/74, i possibili titoli di disponibilità degli autoveicoli sono:
✓ proprietà;
✓ locazione con facoltà di compera;
✓ locazione finanziaria;
✓ acquisto con patto di riservato dominio;
✓ usufrutto.

No locazione o comodato – Per tale settore è esclusa la possibilità di detenere i veicoli in locazione / comodato (diversamente dagli autotrasportatori per c/ terzi).

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA TRIMESTRALE

L’introduzione, dall’anno scorso, del limite quantitativo (1 litro di gasolio consumato da ciascun veicolo
per ogni chilometro percorso) ha richiesto la modifica del quadro A-1 della domanda:

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it ) è disponibile lo specifico software utilizzabile per la compilazione / stampa della domanda.
La domanda può essere trasmessa:
✓ per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
✓ o in forma cartacea con supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla domanda stessa, al competente Ufficio delle Dogane.

DOCUMENTAZIONE ACQUISTI CARBURANTE

Come rammentato dall’Agenzia Dogane, i soggetti interessati sono tenuti a comprovare i consumi di carburante tramite fattura.

N.B.: si ricorda che vige l’obbligo di indicare in fattura elettronica la targa del veicolo dell’autotrasportatore in caso di rifornimento presso impianti di distribuzione carburanti

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO “CARO PETROLIO”

Il credito, di importo almeno pari a € 25, può essere:
✓ utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 con il codice tributo “6740”
✓ o chiesto a rimborso.

INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L’ammontare del credito spettante, quanto utilizzato in compensazione nonché il credito residuo devono essere evidenziati nell’apposita Sezione del quadro RU del mod. REDDITI.

N.B.: il credito spettante non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP.