DOMANDA DI INDENNITÀ ISCRO 2023

I commi da 386 a 401 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”):
– hanno istituto in via sperimentale, per il triennio 2021-2023
– l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)
– a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti.
Dopo aver erogato le indennità per il 2021 e 2022, l’Inps con il Mess. 5/05/2023, n. 1636 ha comunicato l’apertura del canale per la presentazione della domanda per l’indennità riferita all’anno 2023.

AMBITO SOGGETTIVO

L’indennità è riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR che presentano i seguenti requisiti:

ESCLUSI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA IN ANNI PRECEDENTI

L’indennità:
spetta una sola volta (anche se percepita parzialmente) nel triennio 2021-2023
➔ pertanto il beneficio per il 2023 è escluso per il soggetto che ne ha già fruito per il 2021/2022.

Decadenza: secondo l’Inps, il contribuente che sia decaduto dal diritto all’indennità riconosciuta per il biennio scorso
– pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le 6 mensilità previste
– non può comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento.

La domanda per il 2023 può, quindi, essere presentata dai soggetti che
✓ non hanno presentato la stessa per il 2021/2022;
✓ pur avendola presentata nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione in quanto la domanda è stata respinta e o la prestazione revocata dall’origine.

AMMONTARE DELL’INDENNITA’

L’entità dell’indennità è fatta pari:
al 25% (su base semestrale) dell’ultimo reddito certificato
▪ entro un limite massimo di €. 881,23 ed un limite minimo di €.275,38 mensile (importi derivanti dalla rivalutazione ISTAT degli importi base 2021, rispettivamente, di €. 800 ed €. 250)

Nota: l’idennità
non concorre alla formazione del reddito
non da diritto alla contribuzione figurativa

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione telematica di apposita domanda da presentare:
entro il 31/10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023)
▪ unitamente all’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse.

Nel merito dell’istanza per il 2023 il Mess. n. 1636/2023 dell’Inps ha reso noto che:
dallo scorso 8/05/2023 è nuovamente disponibile la procedura on line sul portale dell’INPS
✓ l’accesso rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2023, termine ultimo di presentazione.

Le credenziali di accesso al servizio web sono:
– SPID di livello 2 o superiore;
– carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– carta nazionale dei servizi (CNS).

Domanda tramite Contact Center: In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta per quest’anno tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde gratuito 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile a pagamento.

L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Decorrenza: l’indennità spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Indennità una tantum 150 euro – istanza di riesame entro il 13/07/2023

Con il messaggio n. 1389 del 14/04/2023, l’INPS ha indicato termini e procedure operative ai fini della presentazione dell’istanza di riesame nel caso risulti “respinta” l’istanza per l’erogazione dell’indennità una tantum di € 150 x art. 19 commi 11-14 del DL 144/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro il 13/07/2023, ossia 90gg dalla pubblicazione del messaggio in esame.

L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la prestazione d’interesse e accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, di produrre i documenti previsti per il riesame.
Nel caso di domanda “respinta”, il soggetto interessato può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 127 del 16/11/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro 90 gg dal 14/04/2023, giorno di pubblicazione del messaggio n. 1389 del 14/04/2023, ossia entro il 13/07/2023.
Vengono poi forniti alcuni chiarimenti in merito ai requisiti di accesso all’indennità in base alla tipologia di soggetti.

Fermo restando che per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti l’indennità viene erogata dall’INPS solo in forma residuale, e cioè qualora non l’abbiano già ricevuta, ove spettante, dal datore di lavoro, l’Istituto di previdenza ricorda che per tali soggetti il requisito delle “50 giornate di lavoro svolte nel corso dell’anno 2021” si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite al settore sia agricolo che non agricolo.

Inoltre, l’INPS precisa che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l’indennità risulta indebita e deve essere restituita.

Con un provvedimento di prossima pubblicazione verranno fornite istruzioni con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, per risolvere la criticità circa l’assenza dell’informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dal DL 144/2022, che ha comportato la reiezione delle relative domande.

INPS – istruzioni per riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto ricevere l’indennità nel mese di luglio 2022

Con la circolare 111 del 07/10/2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto ricevere l’indennità nel mese di luglio 2022.
Si premette che l’art. 22 comma 1 del DL 115/2022:
• ha esteso l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022
• e che fino alla data di entrata in vigore del DL Aiuti” non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore (di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021) poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
• prevede che l’indennità deve essere riconosciuta, in via automatica e dietro la presentazione di un’apposita dichiarazione del lavoratore, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022.

In merito a tale disposizione, l’INPS precisa che la retribuzione nella quale erogare l’indennità una tantum di 200 euro è quella di competenza di ottobre 2022.

Con riferimento all’ambito soggettivo, viene precisato che i lavoratori interessati devono:
• non essere già stati destinatari delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
• aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con un datore di lavoro diverso da quello attuale);
• essere in forza nel mese di ottobre 2022
• essere stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 – con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore). Gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022).
Tali eventi possono inoltre essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

Ai fini dell’erogazione il dipendente deve presentare al datore di lavoro che provvede all’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro una dichiarazione nella quale attesti:
• di non beneficiare dell’indennità di 200 euro introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
• di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022;
• di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto

Al fine di recuperare l’indennità anticipata al proprio dipendente, i datori di lavoro – nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022 – valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”:
• il codice già in uso “L031”, nell’elemento “CodiceCausale”;
• il valore “N”, nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”;
• l’anno/mese “10/2022”, nell’elemento “AnnoMeseRif”;
• ’importo da recuperare, nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif”.
I datori di lavoro agricoli, invece, per il recupero dell’indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato nel mese di ottobre 2022, dovranno valorizzare nelle denunce PosAgri delle competenze del mese di ottobre 2022 il “CodiceRetribuzione” “9”. Per gli elementi “TipoRetribuzione” che espongono il predetto codice dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento “Retribuzione” con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

INPS – Indennità una tantum 200 euro: domande fino al 30 novembre

Dal 26 settembre fino al 30 novembre 2022 è attiva la procedura online per richiedere l’indennità una tantum prevista dal DL. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) per i soggetti iscritti all’INPS (i professionisti iscritti alle Casse Professionali devono attendere istruzioni da parte della Cassa di appartenenza). L’INPS ha diramato i relativi chiarimenti nella Circ. 26/09/2022, n. 103.


SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare la domanda i seguenti lavoratori autonomi/professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS:
• iscritti alla gestione IVS artigiani;
• iscritti alla gestione IVS commercianti;
• iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli IAP) ed i pescatori autonomi
• professionisti iscritti alla Gestione Separata (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici)
Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti/coadiutori alle gestioni IVS degli artigiani, commercianti o dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.


Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto ove il lavoratore autonomo
risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.


REQUISITI
Per beneficiare dell’indennità “base” di €. 200 i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a €. 35.000 nel periodo d’imposta 2021 (e non devono, inoltre, aver fruito dell’analoga indennità prevista per i lavoratori dipendenti/pensionati/altri soggetti, di cui agli art. 31 e 32 del decreto Aiuti).
Inoltre, ai sensi delle novità introdotte dal recente DL n. 144/2022 (decreto “Aiuti-ter”), ove per il medesimo periodo 2021 abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a €. 20.000 spetterà una maggiorazione di €. 150 euro (per un importo complessivo di €. 350).
I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:
• essere già iscritti alla gestione autonoma;
• essere titolari di partita IVA attiva;
• aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).
Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.
Si precisa, infine, che per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.


COME PRESENTARE LA DOMANDA
È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 200 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)