Indennità una tantum di 200/150 euro – nuove precisazioni INPS

L’INPS con il messaggio n. 3805 del 20/10/2022 ha fornito nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum di 200 euro di luglio 2022 introdotta dall’art. 31 del DL 50/2022.

Sempre nella giornata di ieri, con il messaggio n. 3806, l’INPS ha messo a disposizione un fac simile di dichiarazione per richiedere l’indennità di 150 euro ex .

L’INPS ricorda che l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.
Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:
● l’aspettativa sindacale ex L. 300/70
● la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale (prevista dall’art. 4 comma 4 del DL 44/2021);
● le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

L’INPS specifica, inoltre, che l’indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero dello 0,8% (ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Sul punto, l’Istituto
richiama l’art. 4 comma 3 della L. 381/91 – che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate – e l’art. 4 comma 3-bis della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Ciò premesso, l’INPS afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l’abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
Invece, i datori di lavoro agricoli, esclusivamente per gli OTI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022.

INDENNITÀ DI €150 PER LAVORATORI DIPENDENTI – ISTRUZIONI INPS

Sintesi: l’Inps ha recentemente fornito le istruzioni relative all’indennità una tantum di € 150 per i lavoratori dipendenti, introdotta dall’art. 18 del D.L. 144/2022, e le modalità di compilazione del flusso UniEmens.
L’indennità viene riconosciuta in automatico previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una
dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari di non essere titolare delle prestazioni di cui ai co. 1 e 16 dell’art. 19 del medesimo D.L. 144/2022

L’art. 18 del DL n. 144/2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha introdotto una indennità una tantum di € 150:
spettante ai lavoratori dipendenti , aventi una retribuzione imponibile mensile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538
Vi accedono tutti i lavoratori (anche somministrati) dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati,
indipendentemente che assumano o meno la natura di imprenditore (dunque, spetta anche ai dipendenti
di studi professionali, enti non commerciali, ecc.)

SOGGETTI ESCLUSI:
● i dipendenti con rapporto di lavoro domestico
● i titolari di trattamenti pensionistici, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi
civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione
● nonché gli appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

REQUISITO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE
L’erogazione dell’indennità spetta:
● purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione
imponibile previdenziale, di € 1.538,

● nella competenza di novembre 2022, anche se in detto mese vi sia copertura figurativa parziale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE TRAMITE IL SOSTITUTO
L’erogazione avviene:
in generale: per il tramite del datore di lavoro (che “recuperano” l’anticipazione tramite
compensazione nella comunicazione periodica UniEmens)
in deroga: sono esclusi da tale modalità gli operai agricoli a tempo determinato.

MENSILITÀ DI EROGAZIONE
L’indennità va erogata
● sussistendo il rapporto di lavoro (determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022, nonché
gli altri requisiti previsti
● con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, con la denuncia UniEmens entro il 31/12/2022

CASI PARTICOLARI
L’indennità spetta:
– una sola volta anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro
– anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale (senza alcun ragguaglio in ragione
della durata oraria della prestazione lavorativa).

INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 150 PER ALTRI SOGGETTI
L’art. 19 prevede, che l’Inps, a domanda, erogherà l’indennità ai seguenti lavoratori:


INPS – Indennità una tantum 200 euro: domande fino al 30 novembre

Dal 26 settembre fino al 30 novembre 2022 è attiva la procedura online per richiedere l’indennità una tantum prevista dal DL. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) per i soggetti iscritti all’INPS (i professionisti iscritti alle Casse Professionali devono attendere istruzioni da parte della Cassa di appartenenza). L’INPS ha diramato i relativi chiarimenti nella Circ. 26/09/2022, n. 103.


SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare la domanda i seguenti lavoratori autonomi/professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS:
• iscritti alla gestione IVS artigiani;
• iscritti alla gestione IVS commercianti;
• iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli IAP) ed i pescatori autonomi
• professionisti iscritti alla Gestione Separata (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici)
Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti/coadiutori alle gestioni IVS degli artigiani, commercianti o dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.


Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto ove il lavoratore autonomo
risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.


REQUISITI
Per beneficiare dell’indennità “base” di €. 200 i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a €. 35.000 nel periodo d’imposta 2021 (e non devono, inoltre, aver fruito dell’analoga indennità prevista per i lavoratori dipendenti/pensionati/altri soggetti, di cui agli art. 31 e 32 del decreto Aiuti).
Inoltre, ai sensi delle novità introdotte dal recente DL n. 144/2022 (decreto “Aiuti-ter”), ove per il medesimo periodo 2021 abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a €. 20.000 spetterà una maggiorazione di €. 150 euro (per un importo complessivo di €. 350).
I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:
• essere già iscritti alla gestione autonoma;
• essere titolari di partita IVA attiva;
• aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).
Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.
Si precisa, infine, che per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.


COME PRESENTARE LA DOMANDA
È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 200 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)