Indennità una tantum 150 euro – istanza di riesame entro il 13/07/2023

Con il messaggio n. 1389 del 14/04/2023, l’INPS ha indicato termini e procedure operative ai fini della presentazione dell’istanza di riesame nel caso risulti “respinta” l’istanza per l’erogazione dell’indennità una tantum di € 150 x art. 19 commi 11-14 del DL 144/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro il 13/07/2023, ossia 90gg dalla pubblicazione del messaggio in esame.

L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la prestazione d’interesse e accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, di produrre i documenti previsti per il riesame.
Nel caso di domanda “respinta”, il soggetto interessato può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 127 del 16/11/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro 90 gg dal 14/04/2023, giorno di pubblicazione del messaggio n. 1389 del 14/04/2023, ossia entro il 13/07/2023.
Vengono poi forniti alcuni chiarimenti in merito ai requisiti di accesso all’indennità in base alla tipologia di soggetti.

Fermo restando che per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti l’indennità viene erogata dall’INPS solo in forma residuale, e cioè qualora non l’abbiano già ricevuta, ove spettante, dal datore di lavoro, l’Istituto di previdenza ricorda che per tali soggetti il requisito delle “50 giornate di lavoro svolte nel corso dell’anno 2021” si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite al settore sia agricolo che non agricolo.

Inoltre, l’INPS precisa che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l’indennità risulta indebita e deve essere restituita.

Con un provvedimento di prossima pubblicazione verranno fornite istruzioni con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, per risolvere la criticità circa l’assenza dell’informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dal DL 144/2022, che ha comportato la reiezione delle relative domande.

Indennità una tantum di 200/150 euro – nuove precisazioni INPS

L’INPS con il messaggio n. 3805 del 20/10/2022 ha fornito nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum di 200 euro di luglio 2022 introdotta dall’art. 31 del DL 50/2022.

Sempre nella giornata di ieri, con il messaggio n. 3806, l’INPS ha messo a disposizione un fac simile di dichiarazione per richiedere l’indennità di 150 euro ex .

L’INPS ricorda che l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.
Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:
● l’aspettativa sindacale ex L. 300/70
● la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale (prevista dall’art. 4 comma 4 del DL 44/2021);
● le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

L’INPS specifica, inoltre, che l’indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero dello 0,8% (ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Sul punto, l’Istituto
richiama l’art. 4 comma 3 della L. 381/91 – che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate – e l’art. 4 comma 3-bis della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Ciò premesso, l’INPS afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l’abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
Invece, i datori di lavoro agricoli, esclusivamente per gli OTI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022.