“DECRETO PROROGHE” CONVERTITO – LE PRINCIPALI NOVITÀ

Sulla G.U. n. 278 del 28/11/2023 è stata pubblicata la Legge n. 170/2023 di conversione del DL n. 132/2023 (cd. “Decreto Proroghe”). Si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITA’ (art. 2) – CONFERMA

E’ confermata la proroga al 15/11/2023 del termine di cui all’art. 1, co. 134 e 135, della Legge di bilancio 2023:
▪️ per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva del 14% sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data dell’1/01/2023
▪️ rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sull’importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi).

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (art. 3, co. 1 e 2) – CONFERMA

E’ confermato che i versamenti dei tributi, contributi previdenziali/assistenziali e dei premi Inail:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che al 4/07/2023 avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Delibera del CdM del 28/08/2023)
✓ si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, entro il 31/10/2023.

SOSPENSIONE TERMINI ALLUVIONATI DEL CENTRO ITALIA (art. 3, co. 2-quater) – NEW

L’art. 1 del DL n. 61/2023 ha sospeso:
✓ a favore dei soggetti che al 1/05/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023
✓ i termini in scadenza nel periodo dal 1/05/2023 al 31/08/2023, relativi:
– ai versamenti tributari
– agli adempimenti e ai versamenti di contributi previdenziali/assistenziali e premi INAIL (Circ. Inps n. 67/2023; Circ. Inail nn. 33/2023 e 43/2023; Mess. Inps nn. 2900/2023 e 3035/2023)
– ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai suddetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

Ora, con modifica del comma 7 del citato art. 1), è disposto che:
▪️ versamenti sospesi: sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023)
▪️ adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni: sono effettuati entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023).

RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 3-bis) – NEW

I soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non hanno perfezionato la procedura di “ravvedimento speciale”, di cui all’art. 1, co. 174-178, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023):
▪️ possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste,
▪️ a condizione che:
versino le somme dovute in un’unica soluzione (non è più ammesso il versamento in forma rateale) entro il 20/12/2023
rimuovendo le irregolarità/omissioni entro la medesima data.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI (art. 4) – CONFERMA

Con intervento sui co. 100 e 105 dell’art. 1, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) è confermata:
▪️ la proroga al 30/11/2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali
▪️ il versamento dell’imposta sostitutiva (dell’8% / 10,5% / 13%) va effettuato in unica soluzione entro il 30/11/2023

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6, co. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 30/11/2024 del termine entro cui i contribuenti che applicano il regime forfetario:
▪️ relativamente al periodo d’imposta 2021
▪️ devono adempiere agli specifici obblighi informativi di cui al co. 73, art. 1, della L. 190/2014.

PROSPETTO ALIQUOTE IMU (art. 6-ter, co. 1) – NEW

Viene differita all’anno d’imposta 2025 la decorrenza dell’obbligo a carico dei Comuni di fornire al MEF il Prospetto delle aliquote IMU (di cui all’art. 1, co. 756 e 757, L. n. 190/2019) utilizzando l’apposita applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, considerate:
– le difficoltà riscontrate dai comuni in fase di implementazione dell’elaborazione del Prospetto
– dell’esigenza di considerare alcune fattispecie attualmente non previste dal Prospetto.

NUOVA SABATINI (art. 6-quater) – NEW

Con modifica del co. 415, art. 1, L. n. 197/2022 è disposto che per le iniziative di investimento con contratto di finanziamento stipulato dall’1/01/2022 al 31/12/2023 (in luogo del 30/06/2023)
▪️ il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, previsto dai DM attuativi adottati ai sensi dell’art. 2, co. 5, DL 69/2013
▪️ è prorogato per ulteriori 6 mesi (il termine è di 18 mesi complessivi).

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO (art. 10-quater) – NEW

L’ultimo periodo dell’art. 28, co. 5, Dlgs. 36/2021 (Riforma del lavoro sportivo) ha previsto che:
➔ per gli adempimenti (comunicazione di instaurazione del rapporto; flusso UniEmens; ecc.)
➔ e per i versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali dei co.co.co. nel dilettantismo periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 potevano essere effettuati entro il 31/10/2023.
Ora, con modifica del citato ultimo periodo del co. 5 è disposto il differimento al 30/11/2023:
▪️ degli adempimenti e dei versamenti dei citati contributi previdenziali/assistenziali dovuti per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co. nel settore dilettantistico
▪️ limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (ART. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 31/12/2023 del termine di cui all’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 (già prorogato dal DL n. 51/2023) a favore delle “categorie prioritarie” per l’accesso alle agevolazioni, per la presentazione della domanda per usufruire della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa nella misura massima dell’80% del prezzo di acquisto dell’immobile (inclusione eri accessori).

Prima rata IMU 2023 con ravvedimento

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica una sanzione pari al 30% dell’importo non versato (ai sensi dell’art. 1 comma 774 della L. 160/2019, che rinvia all’art. 13 del DLgs. 471/97). Tale violazione riguarda i soli casi in cui sia stato correttamente assolto l’obbligo dichiarativo, laddove previsto (si veda “Dichiarazione IMU per gli anni 2021 e 2022 entro fine mese” del 21 giugno 2023). 
Nel caso in cui il versamento avvenga con un ritardo non superiore ai 90 giorni, la sanzione è ridotta al 15%, e ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni.

Il citato art. 13 fa riferimento a un’autonoma violazione in caso di mancato versamento di somme a titolo di acconto o conguaglio. Pertanto, poiché, a norma dell’art. 1 comma 762 della L. 160/2019, vi sono due distinti obblighi di versamento dell’IMU (per la prima e la seconda rata), se viene omesso il versamento di entrambe le rate si hanno due specifiche violazioni.

Analogo discorso vale per gli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, i quali versano l’IMU in tre rate, secondo quanto previsto dal successivo comma 763.
In caso di versamento tardivo, può trovare applicazione la disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, con le correlate riduzioni delle sanzioni.
Per perfezionare il ravvedimento il contribuente deve versare, mediante F24, contestualmente all’importo a titolo di IMU, anche i relativi interessi giornalieri al tasso legale (fissato per il 2023 al 5% in ragione d’anno, ex DM 13 dicembre 2022), nonché la sanzione ridotta.

Interessi e sanzioni vanno integrati all’importo dovuto a titolo di IMU: tale somma va riportata in corrispondenza del codice tributo di riferimento dell’importo versato tardivamente (per i codici tributo si veda la ris. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2020 n. 29). Nel modello F24 va inoltre indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Eccettuata la violazione di omessa dichiarazione, il ravvedimento può avvenire senza limiti temporali, fino al termine di accertamento.
Tuttavia, per l’IMU la possibilità di ravvedersi è preclusa dall’avvio di un controllo fiscale (l’art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97 non contempla infatti i tributi locali).

Inoltre, per l’IMU non trova applicazione il ravvedimento parziale ex art. 13-bis del DLgs. 472/97, riservato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Per il ravvedimento oltre i 90 giorni, l’art. 13 del DLgs. 472/97 individua il termine entro il quale avviene la regolarizzazione (e dunque la misura della riduzione della sanzione) facendo riferimento:
– al termine di presentazione della dichiarazione, per i tributi con dichiarazione periodica;
– alla data dell’omissione o dell’errore, per gli altri tributi.
A tal proposito, si evidenzia che la dichiarazione IMU “ordinaria” (diversamente dalla dichiarazione IMU ENC) ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, se non sono intervenute modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Secondo il Ministero dell’Economia e delle finanze, anche l’IMU deve identificarsi come tributo per il quale è prevista una dichiarazione periodica, poiché il “procedimento” dichiarativo e quello di liquidazione dell’IMU sono disciplinati in modo analogo a quanto previsto per le imposte erariali sui redditi (così le circ. Min. Economia e finanze 13 luglio 1998 nn. 184/E e 29 aprile 2013 n. 1/DF). In senso antitetico, tuttavia, si pone la nota IFEL 19 gennaio 2015, che nega la natura periodica della dichiarazione IMU.Verifica per calcolare il termine da ravvedimento

Tenuto conto della diversità di posizioni in merito, è opportuno verificare eventuali indicazioni presenti nel regolamento o nel sito istituzionale del Comune destinatario del versamento, per determinare la misura della riduzione ex art. 13 del DLgs. 472/97 e perfezionare il ravvedimento. In caso di dubbio, pare prudenziale assumere il termine con cadenza cronologica anteriore.

In ogni caso, adottando la posizione ministeriale, la sanzione per il versamento tardivo dell’IMU è pari a:
– 1,5% dell’imposta non versata (15% × 1/10), ridotta a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non è superiore a 14 giorni;
– 1,5% dell’imposta non versata (15% × 1/10), se il ritardo è compreso tra i 15 e i 30 giorni;
– 1,67% dell’imposta non versata (15% × 1/9), se il ritardo è inferiore a 90 giorni;
– 3,75% dell’imposta non versata (30% × 1/8), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– 4,29% dell’imposta non versata (30% × 1/7), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– 5% dell’imposta non versata (30% × 1/6), se la regolarizzazione avviene oltre il termine richiamato nell’ultimo punto.

ABITAZIONE PRINCIPALE ESENTE IMU PER CIASCUN CONIUGE IN UNITÀ DISTINTE

Sintesi: con una recente sentenza, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della limitazione
dell’esenzione IMU per l’abitazione principale al solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
Dunque, è sufficiente che i coniugi risiedano e dimorano abitualmente in immobili diversi per legittimare
l’esenzione per entrambi gli immobili, a nulla rilevando se questi siano situazioni in comuni diversi o meno.
Ciò in considerazione del fatto che l’attuale norma introduce una disparità di trattamento tra le coppie sposate e le unioni non formalizzate.
Diviene, pertanto, possibile richiedere il rimborso nei limiti in cui il rapporto non vada considerato “definito” in quanto è decorso il termine per la richiesta del rimborso (5 anni) o è intervenuta sentenza passata in giudicato.

Il concetto di “abitazione principale” ai fini IMU è stato oggetto di ripetute modifiche nel corso degli
ultimi anni; in particolare il legislatore:
all’iniziale richiesta della sola residenza anagrafica (requisito “di forma”, in precedenza non richiesto
ai fini ICI) e dell’utilizzo a dimora abituale (requisito “di fatto”) per il possessore, senza alcun richiamo
al concetto di “nucleo familiare”
– ha, successivamente, limitato la sua portata in relazione al “nucleo familiare”, nel senso di
restringere la possibilità di considerare tale gli immobili posseduti dai componenti del nucleo.

Ciò ha generato una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno proceduto a formalizzare la
loro unione in matrimonio rispetto alle coppie che non vi hanno proceduto (cd. “di fatto”); tale disparità
è stata rilevata dalla Corte Costituzionale che, con la recente sentenza n. 209 del 13/10/2022 ha
sancito la irrilevanza del nucleo familiare per l’applicazione dell’esenzione IMU.

LA POSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

A fronte della situazione delineata, è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale che, con la
sentenza n. 209 del 13/10/2022 ha sancito la illegittimità delle norme nella parte in cui non ammettono
riconoscimento dell’agevolazione a entrambi i coniugi
➔ essendo necessario il solo soddisfacimento della residenza anagrafica e della destinazione
a dimora abituale
da parte di ciascun coniuge
➔ senza che abbia rilievo l’analoga destinazione data dall’altro coniuge ad una diversa unità
immobiliare.
La Corte chiarisce che nell’ordinamento non sono ammesse misure fiscali che penalizzano la famiglia,
come si pone quella che vincola il diritto all’esenzione IMU alla verifica della residenza e della dimora
abituale del contribuente e del proprio nucleo familiare.
Dunque, il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un’unione
civile deve operare nel solo rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del
possessore dell’immobile, non anche del suo nucleo familiare.

EFFETTI DELLA SENTENZA – IL RIMBORSO

La sentenza della Corte Costituzionale
➔ ha effetto retroattivo
➔ tuttavia, trova il limite dei cd. “rapporti giuridici definiti”, che si verifica in presenza:
◾ di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso di quanto versato
◾ o di sentenza passata in giudicato (per omessa impugnazione nei termini o quale sentenza di
Cassazione), ove il contribuente abbia impugnato l’accertamento.

Istanza di rimborso: il rimborso delle somme versate e non dovute va richiesto nel termine di 5 anni a decorrere dal giorno del versamento, “ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”.

Onere della prova
Una volta presentata l’istanza di rimborso al Comune, questi, con ogni probabilità, procederà alla richiesta
delle prove circa la destinazione a dimora abituale dell’unità immobiliare
In tal caso il contribuente potrà fare riferimento a qualsiasi mezzo di prova documentale, tra cui,
principalmente, le fatture riferiti alle utenze (energia elettrica, gas ed acqua; dati ai quali, peraltro, può
avere diretto accesso il Comune).
A tal fine sarà necessario un utilizzo costante di tali utenze (si presumerà non destinato a dimora abituale
quell’immobile in cui le utenze siano limitate ai fine settimana o ai periodi festivi).

Versamento del saldo IMU 2022
Per quanto attiene il versamento del saldo IMU 2022, da effettuare al 16/12/2022, il contribuente:
◾ potrà direttamente defalcare quanto versato in più in sede di 1° rata, a giugno 2022 nel caso in
cui si possiedano altri immobili su cui è dovuta l’IMU (eventualmente modificando, tramite il canale
Civis, il codice tributo in “3918”, ove sia stato utilizzato il codice “3912”, riferito all’abitazione principale)
◾ nel caso in cui non vi fossero tali ulteriori immobili, non resterà che procedere alla richiesta di
rimborso.




Bonus IMU turismo: pronto i software

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze per il “bonus IMU turismo“.
L’agevolazione introdotta dal decreto Ucraina (articolo 22 del Dl n. 21/2022) prevede un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2.

Per beneficiare del credito d’imposta gli operatori devono inviare all’Agenzia l’autodichiarazione che attesti l’esistenza dei presupposti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

La finestra temporale per l’invio delle autodichiarazioni è aperta da mercoledì 28 settembre, e termina il 28 febbraio 2023.

Il bonus IMU è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.


Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011).
In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
L’integrazione deve essere effettuata mediante l’invio di una nuova Autodichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento per la trasmissione dell’Autodichiarazione stessa oppure, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
• nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
• l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la
compilazione del modello F24.

Credito d’imposta IMU delle imprese turistiche – al via le autodichiarazioni

L’art. 22 del DL n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina”) ha istituito, per il 2022, un contributo, sotto forma di credito d’imposta rientrate nel regime del “Quadro temporaneo” degli aiuti di stato nel periodo Covid-19: a favore delle imprese turistico-ricettive, agriturismi, imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta (camping), imprese del comparto fieristico e congressuale e complessi termali/parchi tematici (compresi i parchi acquatici e faunistici); pari al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata dell’anno 2021 dell’IMU riferito agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.


CONDIZIONI:
● per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
● i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità di presentazione dell’Autodichiarazione, che gli operatori economici sono tenuti a inviare per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, l’Autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla presentazione dell’Autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’Autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

TERMINI
L’Autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano tempestive le Autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
L’ultima Autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

UTILIZZO BONUS

Il bonus IMU è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
● nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
● l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.