Credito d’imposta IMU delle imprese turistiche – al via le autodichiarazioni

L’art. 22 del DL n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina”) ha istituito, per il 2022, un contributo, sotto forma di credito d’imposta rientrate nel regime del “Quadro temporaneo” degli aiuti di stato nel periodo Covid-19: a favore delle imprese turistico-ricettive, agriturismi, imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta (camping), imprese del comparto fieristico e congressuale e complessi termali/parchi tematici (compresi i parchi acquatici e faunistici); pari al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata dell’anno 2021 dell’IMU riferito agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.


CONDIZIONI:
● per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
● i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità di presentazione dell’Autodichiarazione, che gli operatori economici sono tenuti a inviare per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, l’Autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla presentazione dell’Autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’Autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

TERMINI
L’Autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano tempestive le Autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
L’ultima Autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

UTILIZZO BONUS

Il bonus IMU è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
● nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
● l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.