DDL di bilancio 2023 – Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

L’articolo 124 del DDL di bilancio 2023 ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 1, 2 e 3).
L’articolo specifica inoltre la disciplina del credito d’imposta (commi 4 e 5) e rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (Comma 6).

In particolare, il comma 1, al dichiarato fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, dispone il rifinanziamento del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con una dotazione di ulteriori euro 10 milioni per l’anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell’avviso emanato con decreto ministeriale.

Il comma 2 riproduce esattamente, con le medesime finalità di cui al comma precedente, il testo della disposizione originaria (articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019, che limitava il beneficio agli anni 2019 e 2020), riconoscendo, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:
• prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
• imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il comma 3 stabilisce che il credito d’imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

I commi 4 e 5 recano i dettagli della disciplina.
Il comma 4 precisa che il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.

Ai sensi del comma 5, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione:
• dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale),
• nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.

CREDITO IMPOSTA PER LA ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (“A.F.A.”)

Sintesi: l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito modalità e termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata.
Le istanze potranno essere presentate dal 15/02/2023 al 15/03/2023.
L’ammontare del credito d’imposta sarà stabilito da un successivo Provvedimento dell’Agenzia Entrate, nelrispetto del limite complessivo di spesa pari a € 1,5 milioni per l’anno 2022.
Il credito è utilizzabile nel mod. 730/2023 o mod. Redditi 2023, in diminuzione delle imposte dovute

L’art. 1, co. 737, L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto un credito d’imposta a fronte del sostenimento di spese documentate sostenute dal 1/01/2022 al 31/12/2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (“A.f.a”).
Il DM 5/05/2022 (in G.U. del 16/06/2022) ha dato attuazione alla disposizione.
Infine, con il Provv. 11/10/2022, l’Agenzia Entrate ha approvato:
– il modello da utilizzare per richiedere il bonus, con le relative istruzioni
– le relative modalità di presentazione.

AMBITO APPLICATIVO

Come anticipato, il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che sostengono spese per lo svolgimento di “attività fisica adattata”.
ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
L’art. 2, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2021 (rientrante nell’ambito della più ampia “Riforma dello sport”
prevista dalla legge delega L. 86/2019) ha previsto lo svolgimento di programmi “non sanitari”:
➔ di esercizio fisico, utili per il benessere fisico, la qualità della vita e la socializzazione
➔ di soggetti affetti da “patologie croniche clinicamente controllate o disabilità fisiche”
➔ senza limiti di età.
In particolare, corrisponde ad esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità:
✓ è definita mediante l’integrazione professionale/organizzativa tra medici di medicina generale,
pediatri e medici specialisti
✓ è calibrata in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati.
N.B.: detti programmi:
devono essere svolti “sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze
(es: fisioterapisti)
può essere esercitata anche in gruppo
– anche in luoghi/strutture di natura non sanitaria (come comuni palestre, piscine, all’aperto, ecc..).

IL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta spetta per le spese documentate sostenute (dunque, “pagate”) da persone fisiche dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
N.B.: l’agevolazione è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di ammontare pari ad € 1,5
milioni per l’anno 2022.

ISTANZA PER IL CREDITO D’IMPOSTA

Come accennato, il Provv. 11/10/2022 ha approvato il modello, denominato “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata”, con le relative istruzioni, e le modalità di presentazione della richiesta.

Esso si compone di una unica facciata, esposta di seguito:

Il modello deve essere così compilato

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’istanza, stabilisce il provvedimento, può essere inviata:
• dal 15 febbraio al 15 marzo 2023
• esclusivamente per via telematica
✓ direttamente dall’interessato
✓ oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro i successivi 5 giorni viene rilasciata una ricevuta nella quale viene attestata la presa in carico, ovvero
lo scarto (con specifica delle motivazioni).

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Come esposto precedentemente il credito d’imposta è concesso nel rispetto del limite complessivo di
spesa pari a € 1,5 milioni per l’anno 2022.
Ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, l’Agenzia delle entrate pubblica:
• entro il 25/03/2022 (10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste)
• un Provvedimento col quale comunica la percentuale del credito d’imposta a ciascuno spettante rispetto all’importo richiesto.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta indicandolo in diminuzione delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono state sostenute le spese, cioè nell’ambito del mod. 730/2023 o Mod. Redditi PF 2023.

L’eventuale quota residua di credito non utilizzato (es: per incapienza) è riportabile ai periodi d’imposta
successivi.

Cumulo: il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale relative alle
medesime spese.

Credito d’imposta IMU delle imprese turistiche – al via le autodichiarazioni

L’art. 22 del DL n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina”) ha istituito, per il 2022, un contributo, sotto forma di credito d’imposta rientrate nel regime del “Quadro temporaneo” degli aiuti di stato nel periodo Covid-19: a favore delle imprese turistico-ricettive, agriturismi, imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta (camping), imprese del comparto fieristico e congressuale e complessi termali/parchi tematici (compresi i parchi acquatici e faunistici); pari al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata dell’anno 2021 dell’IMU riferito agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.


CONDIZIONI:
● per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
● i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità di presentazione dell’Autodichiarazione, che gli operatori economici sono tenuti a inviare per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, l’Autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla presentazione dell’Autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’Autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

TERMINI
L’Autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano tempestive le Autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
L’ultima Autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

UTILIZZO BONUS

Il bonus IMU è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
● nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
● l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Conversione DL Aiuti – più tempo per utilizzare il credito d’imposta per le società benefit

Nell’iter di conversione del DL Aiuti è stata modificata la disciplina del credito di imposta per le società benefit, estendendo il periodo di utilizzo del bonus.
Viene infatti eliminato il riferimento all’anno 2021 e si consente di utilizzare le somme in conto residui riferite allo stanziamento previsto per l’agevolazione, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dalle imprese beneficiare a partire dalla pubblicazione del provvedimento di concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico.
In base al comma 2 dell’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, oggetto di modifica con l’art. 52-bis, inserito in sede di conversione del decreto Aiuti, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni, per l’anno 2021.
Con l’art. 52-bis si estende il periodo di utilizzo del credito di imposta, agendo su due fronti.
In primo luogo, si prevede che le somme in conto residui di cui all’art. 38-ter, c. 1, D.L. n. 34/2020 possono essere utilizzate, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
Intervenendo poi sul comma 2 dell’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, si elimina il riferimento all’anno 2021.
Il credito d’imposta è fruibile in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito di imposta sarà istituito con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non dovrà eccedere l’importo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.