Conversione DL Aiuti – fino a 120.000 euro dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

L’art. 15-bis del DL Aiuti – introdotto dalla legge di conversione approvata ieri dal Senato – per consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità, ha modificato a la disciplina relativa alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19, Dpr 602/1973).
Per le richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”:
-E’ innalzato a 120mila euro l’importo di ogni singola istanza in relazione alla quale il contribuente può chiedere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (la norma previgente concedeva tale possibilità per debiti iscritti a ruolo di importo sino a 60mila euro);
-Passa da 5 a 8 il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della dilazione. Se si verifica tale circostanza, non si potrà richiedere una nuova dilazione per lo stesso carico (fino a oggi, era possibile previo pagamento di tutte le rate scadute), ma soltanto per eventuali altri ruoli diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Nell’ipotesi di decadenza riferita a richieste presentate prima del “decreto Aiuti”, il carico è nuovamente rateizzabile se il debitore paga per intero le rate scadute.

Conversione DL aiuti – Garanzie Sace e Fondo PMI

Per migliorare la liquidità delle imprese, viene previsto il rilascio di garanzie da parte di SACE e del Fondo PMI.
In particolare, l’articolo 15 autorizza SACE a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma (inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la
cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale) alle imprese danneggiate, direttamente o indirettamente, dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.


La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi (la durata dei finanziamenti può essere estesa fino ad 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea).
La percentuale di copertura della garanzia copre il 70, 80 o il 90% dell’importo del finanziamento, a seconda del fatturato dell’impresa e del numero di dipendenti.


L’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività. L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.
Per quanto riguarda il Fondo PMI, l’articolo 16 prevede la possibilità che il Fondo rilasci (previa approvazione da parte della Commissione Europea), per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto Aiuti) e fino al 31 dicembre 2022, garanzia:


-Nella misura massima 90% in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;
-Entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
-A titolo gratuito nei confronti delle imprese localizzate in Italia che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.


All’articolo 17, invece, viene dettata la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato, per la cui effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.
La garanzia potrà avere una durata massima di 20 anni e potrà essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma). Potranno essere garantiti anche prestiti
obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle imprese beneficiarie.
La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

Conversione DL Aiuti – più tempo per utilizzare il credito d’imposta per le società benefit

Nell’iter di conversione del DL Aiuti è stata modificata la disciplina del credito di imposta per le società benefit, estendendo il periodo di utilizzo del bonus.
Viene infatti eliminato il riferimento all’anno 2021 e si consente di utilizzare le somme in conto residui riferite allo stanziamento previsto per l’agevolazione, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dalle imprese beneficiare a partire dalla pubblicazione del provvedimento di concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico.
In base al comma 2 dell’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, oggetto di modifica con l’art. 52-bis, inserito in sede di conversione del decreto Aiuti, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni, per l’anno 2021.
Con l’art. 52-bis si estende il periodo di utilizzo del credito di imposta, agendo su due fronti.
In primo luogo, si prevede che le somme in conto residui di cui all’art. 38-ter, c. 1, D.L. n. 34/2020 possono essere utilizzate, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
Intervenendo poi sul comma 2 dell’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, si elimina il riferimento all’anno 2021.
Il credito d’imposta è fruibile in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito di imposta sarà istituito con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non dovrà eccedere l’importo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.