Conversione DL aiuti – Garanzie Sace e Fondo PMI

Per migliorare la liquidità delle imprese, viene previsto il rilascio di garanzie da parte di SACE e del Fondo PMI.
In particolare, l’articolo 15 autorizza SACE a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma (inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la
cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale) alle imprese danneggiate, direttamente o indirettamente, dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.


La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi (la durata dei finanziamenti può essere estesa fino ad 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea).
La percentuale di copertura della garanzia copre il 70, 80 o il 90% dell’importo del finanziamento, a seconda del fatturato dell’impresa e del numero di dipendenti.


L’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività. L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.
Per quanto riguarda il Fondo PMI, l’articolo 16 prevede la possibilità che il Fondo rilasci (previa approvazione da parte della Commissione Europea), per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto Aiuti) e fino al 31 dicembre 2022, garanzia:


-Nella misura massima 90% in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;
-Entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
-A titolo gratuito nei confronti delle imprese localizzate in Italia che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.


All’articolo 17, invece, viene dettata la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato, per la cui effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.
La garanzia potrà avere una durata massima di 20 anni e potrà essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma). Potranno essere garantiti anche prestiti
obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle imprese beneficiarie.
La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.