Conversione DL Aiuti – più tempo per utilizzare il credito d’imposta per le società benefit

Nell’iter di conversione del DL Aiuti è stata modificata la disciplina del credito di imposta per le società benefit, estendendo il periodo di utilizzo del bonus.
Viene infatti eliminato il riferimento all’anno 2021 e si consente di utilizzare le somme in conto residui riferite allo stanziamento previsto per l’agevolazione, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dalle imprese beneficiare a partire dalla pubblicazione del provvedimento di concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico.
In base al comma 2 dell’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, oggetto di modifica con l’art. 52-bis, inserito in sede di conversione del decreto Aiuti, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni, per l’anno 2021.
Con l’art. 52-bis si estende il periodo di utilizzo del credito di imposta, agendo su due fronti.
In primo luogo, si prevede che le somme in conto residui di cui all’art. 38-ter, c. 1, D.L. n. 34/2020 possono essere utilizzate, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
Intervenendo poi sul comma 2 dell’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, si elimina il riferimento all’anno 2021.
Il credito d’imposta è fruibile in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito di imposta sarà istituito con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non dovrà eccedere l’importo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

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