In arrivo l’annullamento delle lettere di compliance con errori sui corrispettivi

Dopo le tante segnalazioni di questi giorni, sulle lettere di compliance relative alle discrasie tra incassi e corrispettivi telematici l’Agenzia delle Entrate fa un passo indietro. Con un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio di ieri, infatti, ha fatto sapere che, effettivamente, alcuni di quegli avvisi di anomalia erano basati su dati sbagliati e che, dunque, nei prossimi giorni arriverà ai contribuenti coinvolti una nuova comunicazione di annullamento delle lettere inviate in precedenza.

Gli errori, però, non sarebbero imputabili all’Agenzia. Il comunicato chiarisce che a inviare i dati sbagliati sarebbero stati gli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (POS). Né l’Agenzia avrebbe potuto accorgersene prima di inviare le lettere di compliance, perché, spiega, si tratta di “informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati”.

La verifica, dunque, è partita solo dopo le segnalazioni di contribuenti e intermediari (c’è stata anche un’interlocuzione con il CNDCDC sul tema) che, in alcuni casi, hanno denunciato l’inserimento di dati duplicati o addirittura triplicati rispetto a quelli effettivi. “L’Agenzia – continua la nota – si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati”.

Per tutte le partite IVA che ritengono di aver ricevuto tali avvisi errati, quindi, non ci sarà da far altro che aspettare la lettera di annullamento da parte delle Entrate. Per tutti gli altri, invece, rimane fermo l’invito alla regolarizzazione per il tramite del ravvedimento operoso, seguendo le indicazioni contenute nelle stesse lettere di compliance.

Intanto, però, almeno per ciò che riguarda il “disorientamento ingenerato nei contribuenti” e l’“aggravio di lavoro per i commercialisti”, il danno è stato già fatto. “Non sappiamo – ha commentato il Presidente dell’ANC, Marco Cuchel, tramite una nota stampa – se l’errore di fondo sia attribuibile agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari oppure all’Agenzia delle Entrate, certo è che la situazione è oramai insostenibile”.

“Questa estate – continua –, alla notizia dell’avvio da parte dell’Agenzia di controlli incrociati automatizzati contro l’evasione avevamo espresso forte preoccupazione nei riguardi di controlli basati esclusivamente su algoritmi senza un’analisi preventiva accurata dei dati ai fini dell’attività accertativa. Se ciò che accade oggi è il prezzo della sperimentazione del nuovo sistema di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, questo costo non può essere scaricato su cittadini, imprese e professionisti”.

Secondo l’ADC, l’invio continuo questi avvisi di irregolarità porta “un ulteriore inutile appesantimento per i professionisti (abbondantemente costretti alla continua rincorsa di scadenze e adempimenti) e, anziché rafforzare il rapporto di fiducia tra Agenzia, cittadini e imprese, finiscono per renderlo ancora meno stabile sin dalle fondamenta”.

Tanto più, aggiunge l’associazione guidata da Maria Pia Nucera, se si considera che “l’operato dell’Agenzia risulta in aperta contraddizione con il principio, declamato e inserito nella legge delega di riforma fiscale, della semplificazione”. Entrambi i comunicati diffusi dai due sindacati di categoria si concludo con un appello al Governo e alla politica in generale, affinché abbiano più coraggio sull’eliminazione degli adempimenti inutili e si attivino sin da subito per scongiurare il “rischio di implosione di un sistema ormai fuori controllo”.

Ravvedimento sui corrispettivi meno caro grazie alle lettere di compliance

In questi giorni stanno giungendo ai contribuenti le lettere di compliance emesse sulla base dell’incrocio dei dati con le comunicazioni ex art. 22 comma 5 del DL 124/2019. L’Erario, grazie a ciò, conosce l’ammontare degli incassi telematici giornalieri e li può confrontare con i corrispettivi telematici (si veda il provv. Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2023 n. 352652).

Dalle lettere di compliance emergono indicazioni molto utili per il ravvedimento operoso:
– implicitamente si specifica che il contribuente può ravvedersi ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, salvo abbia ricevuto un verbale entro il 31 ottobre 2023, nel qual caso opera l’art. 4 del DL 131/2023;
– ai fini del computo della sanzione sull’omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi, rimane il minimo di 500 euro per ogni violazione;
– non è necessario trasmettere ora i corrispettivi omessi o trasmessi in modo infedele (cosa che sarebbe comunque difficile da attuare);
– bisogna pagare anche la sanzione fissa di 500 euro ridotta per la infedele comunicazione della liquidazione periodica;
– la sanzione dell’art. 5 comma 4 da infedele dichiarazione IVA assorbe quella sui versamenti.

Quest’ultimo è il chiarimento più importante, viene confermato quanto parte della dottrina aveva già desunto dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate nella videoconferenza del 15 giugno 2022, ovvero la “camaleontica” interpretazione secondo cui ad assorbire la sanzione sui versamenti non è la omessa/infedele fatturazione (lo stesso dicasi per la trasmissione telematica dei corrispettivi), ma la dichiarazione infedele.
Almeno, così sembra dalle note alle lettere, che, quando parlano dell’assorbimento, richiamano l’art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 e non anche l’art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97.

Sembra pertanto che:
– se la violazione riguarda l’anno 2022, occorra pagare la sanzione del 90% ridotta a 1/7 sui corrispettivi (art. 6 comma 2-bis) e una sanzione per dichiarazione infedele del 90% ridotta a 1/8 (art. 5 comma 4), non anche la sanzione da omesso versamento dell’IVA periodica;
– se la violazione riguarda l’anno 2023, occorra pagare la sanzione del 90% ridotta a 1/8 sui corrispettivi (art. 6 comma 2-bis) e anche la sanzione da omesso versamento dell’IVA periodica (del 30% o del 15% ridotta a seconda di quando ci si ravvede).

La violazione sui corrispettivi, ben più grave, si pone a monte dei versamenti e non può che assorbirli. Le sanzioni sui corrispettivi, sulle fatture e sull’infedele dichiarazione puniscono condotte che nulla hanno a che vedere con i versamenti. L’art. 13 del DLgs. 471/97 entra in gioco solo quando i corrispettivi vengono trasmessi ma l’IVA non viene poi pagata.
Appare importante la specificazione inerente al fatto che il ravvedimento avviene ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, salvo ci sia un verbale entro il 31 ottobre 2023, caso in cui ci si ravvede ex DL 131/2023. Onde non cadere in errore è bene distinguere gli scenari.

Se c’è un verbale, il ravvedimento è inibito per le violazioni in tema di infedele/omessa trasmissione dei corrispettivi, e questo lo dice l’art. 13 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97. Ecco che il legislatore è “corso ai ripari” ammettendo il ravvedimento, alla presenza di tre condizioni:
– deve trattarsi di violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
– il verbale deve essere stato consegnato/notificato entro il 31 ottobre 2023;
– il ravvedimento deve intervenire entro il 15 dicembre 2023.

Se non c’è constatazione della violazione, il ravvedimento può avvenire secondo le modalità ordinarie, poco importa che la violazione sia successiva al 30 giugno 2023 o antecedente al 1° gennaio 2022. Nemmeno serve che ci si ravveda entro il 15 dicembre.
Il verbale consegnato/notificato dal 1° novembre 2023 in poi continua ad ostare al ravvedimento; nello stesso tempo, l’eventuale notifica dell’atto di contestazione inibisce il ravvedimento in ogni caso.

Se c’è il PVC la riduzione è a 1/5 del minimo

Sebbene nelle lettere non se ne parli, il ravvedimento può sì avvenire se c’è stato un verbale consegnato entro il 31 ottobre 2023, ma la sanzione dovrà, per ogni violazione, essere ridotta a 1/5 del minimo e non a 1/7 o 1/8.
Volendo essere precisi, se il verbale riguarda la sola violazione sui corrispettivi, questa (art. 6 comma 2-bis) deve essere ridotta a 1/5, mentre la dichiarazione infedele (art. 5 comma 4) potrebbe continuare a beneficiare della riduzione a 1/8.
Bisogna fare attenzione alla dichiarazione dei redditi: laddove l’errore fosse ivi recepito, bisognerebbe ravvedere anche il modello REDDITI infedele.

Le lettere non menzionano il ravvedimento sul saldo imposte sui redditi 2022 e sul primo acconto 2023, che andrebbero tuttavia ravveduti (in caso contrario, il contribuente verrebbe raggiunto da un avviso bonario).

Via libera al DL Energia

Nel CDM del 25/09/2023 è stato approvato il c.d. “Decreto Energia” che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Nel Comunicato stampa del Governo sono state indicate le principali misure adottate.

Il Comunicato non fa alla proroga, tanto attesa, dei termini per le assegnazioni dei beni ai soci, che era stata preannunciata in una recente risposa a interrogazione parlamentare dal Viceministro Leo).
E’ possibile che il differimento (a fine ottobre) sia proposto in sede di stesura finale del Decreto.

SANATORIA PER I CORRISPETTIVI – La sanatoria proposta si riferisce alle violazioni (sostanziali) relative alla mancata memorizzazione (e conseguente omessa trasmissione telematica) dei corrispettivi per violazioni avvenute dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023. La definizione dovrebbe avere la scadenza fissata entro il 15 dicembre 2023.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, DLgs. 471/97 la violazione è ordinariamente punita con una sanzione pari al 90%; con la sanatoria la violazione sarà sanata col pagamento dell’intera Iva e le sanzioni abbattute a 1/18 (dunque la sanzione sarà pari al 5%), con una sanzione minima complessiva non inferiore a 2.000 euro (riferita al totale dovuto, non alla singola operazione).

Non troverà applicazione la sanzione minima di 500 euro per singola operazione (art. 6, comma 4, DLgs. 471/97).
Ad esempio, per un corrispettivo omesso di 1.000 euro con aliquota 22%, la sanzione del 90% dell’IVA è pari a 198 euro, che si tradurrebbe in una sanzione effettiva di 11 euro (198/18), senza considerare il minimo di 500 euro (ma nel conteggio totale deve essere pagato almeno 2.000 euro).

Entro il 15 dicembre 2023, sarà necessario procedere al pagamento delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo, senza possibilità di compensare nel F24, oltre che dell’imposta; inoltre andrà presentata la dichiarazione integrativa ove si configuri la dichiarazione infedele (cioè per violazioni commesse fino al 31/12/2022).

La sanatoria permette la mancata applicazione della sanzione accessoria costituita della chiusura dell’esercizio al dettaglio, di cui all’art. 12, comma 2, DLgs. 471/97.

SOSTEGNO AL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE E ALLE GIOVANI COPPIE – Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:
• la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
• l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
• la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.

Bonus trasporto: si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE – Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

PROROGHE – Nel Comunicato non vi è traccia delle proroghe, prospettate nelle ultime bosse di decreto che erano circolate, per quanto attiene:
la sanatoria delle cripto-attività (con differimento atteso al 15/11/2023)
i termini per l’assegnazione dei beni ai soci.

Per questo, occorre attendere aggiornamenti ufficiali e la pubblicazione del decreto.

Per le violazioni sui corrispettivi fino al 30 giugno 2023 definizione a 1/18

Il Consiglio dei Ministri di lunedì prossimo ha all’ordine del giorno un decreto recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali (c.d. decreto “Energia”). Stando alle bozze circolate, viene prevista all’art. 8 una nuova forma di definizione agevolata che riguarda le violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi.

Il riferimento è alle violazioni di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, sistema che negli anni ha via via sostituito lo scontrino fiscale per gli esercenti al minuto e assimilati ex art. 22 del DPR 633/72. La definizione avrebbe effetto per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, con pagamento entro il 15 dicembre 2023. 
Sono definibili le violazioni per mancata o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97 sanzionate nella misura del 90% dell’imposta (vengono ricomprese le violazioni dei commi da 1 a 3 del DLgs. 471/97 relative alla fatturazione che rappresentano ipotesi residuali mentre sembrano escluse quelle in tema di registratori telematici).

Le violazioni vengono definite mediante il pagamento integrale dell’imposta; le sanzioni verranno corrisposte nella misura di 1/18 del 90% (in sostanza al 5%) di ogni violazione. Nel complesso la sanzione non potrà essere inferiore a 2.000 euro.
Non opera il minimo di 500 euro per operazione ex art. 6 comma 4 del DLgs. 471/97: se non è stata memorizzata/trasmessa un’operazione di 1.000 euro con aliquota 22% la sanzione del 90% dell’IVA è di 198 euro dovendosi pagare una sanzione di 11 euro, 198/18 (non si considera il minimo di 500 euro, fermo restando che nel complesso bisogna pagare almeno 2.000 euro).

La definizione si perfeziona se entro il 15 dicembre 2023 sono effettuati tutti gli adempimenti:
– pagamento delle sanzioni ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97 ridotte a 1/18 del minimo;
– versamento delle imposte, interessi e sanzioni (senza compensazione in F24), nonché presentazione delle dichiarazioni integrative nel caso si configuri la dichiarazione infedele e l’omesso versamento IVA.

Tale ipotesi si determina per le violazioni commesse nel 2022 confluite nel modello IVA 2023 e non anche per le violazioni commesse nel 2023, per le quali non può ancora esserci la dichiarazione (lo stesso sembra valere per le violazioni in tema di imposte sui redditi relative al 2022, visto che il modello REDDITI 2023 può essere presentato sino a fine novembre).

La violazione sui corrispettivi può determinare una dichiarazione infedele ai fini IVA ex art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 con sanzione dal 90% al 180%, cui si aggiunge quella da omesso versamento dell’IVA periodica ex art. 13 del DLgs. 471/97 con sanzione del 30% o del 15%. L’art. 8 comma 4 lett. b) secondo periodo prevede che queste ultime sanzioni “sono ridotte alla metà della misura applicabile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, tenuto conto del momento in cui avviene la regolarizzazione”. L’infedele modello IVA 2023, ravvedibile a 1/8 ex lettera b) del menzionato art. 13 entro il 30 aprile 2024 sembra così beneficiare di una riduzione a 1/16. 
Lo stesso dicasi per l’omesso versamento, riducibile però a 1/9 (1/18), 1/8 (1/16) o 1/7 (1/14) a seconda della liquidazione IVA interessata.

A fronte di violazioni per 10.000 euro avremo la sanzione da dichiarazione infedele di 9.000 euro che verrebbe definita col versamento di 562,50 euro. La definizione esclude i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA 2023. Essa riguarda le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 anche se constatate tramite PVC entro il 30 settembre 2023, purché non ci sia l’atto di contestazione ex art. 16 del DLgs. 472/97.
Le violazioni definite non si computano ai fini della sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali ex art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97.

È inoltre prevista la proroga dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano (per usi civili e industriali) contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Nel caso in cui le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e quelli ricalcolati sulla base dei consumi effettivi del periodo. L’agevolazione è estesa alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica con gas metano, in esecuzione di un contratto di “servizio energia”.

Un’altra novità desumibile dalla lettura della bozza riguarda il Fondo di garanzia per la prima casa.
L’art. 3 proroga al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023) il termine per le domande volte ad ottenere dal Fondo la garanzia massima dell’80%, sulla quota capitale dei mutui concessi alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.