Quadro RU semplificato già nei modelli REDDITI 2024

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di alcune risposte fornite nel corso del videoforum tenutosi lo scorso 29 gennaio, ha fornito le prime indicazioni sulle semplificazioni che saranno apportate al quadro RU già a partire dai modelli REDDITI 2024.

Si ricorda che l’art. 15 comma 1 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”, attuativo della L. 111/2023, legge delega per la riforma fiscale) ha previsto, tra l’altro, la progressiva riduzione delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Tale disposizione, decorrendo dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, riguarda già i modelli REDDITI 2024. Infatti, le bozze attualmente disponibili di tali modelli non contengono il quadro RU e le relative istruzioni, che saranno inseriti, come indicato sul sito internet dell’Agenzia, nella prossima versione delle stesse bozze.

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite nel corso del citato evento, ha confermato che la semplificazione dei modelli dichiarativi sarà avviata già a partire dalla modulistica 2024, relativa al periodo d’imposta 2023, precisando che per questo primo anno l’intervento di semplificazione più rilevante riguarderà il quadro RU, relativo ai crediti d’imposta, presente nei modelli REDDITI.

Entrando più nel dettaglio delle modifiche, l’Agenzia ha affermato che non sarà più richiesta l’indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti “non automatici”, ossia concessi da amministrazioni pubbliche (diverse dall’Agenzia delle Entrate) che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto, e per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione c.d. “esterna” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97.
Si tratterebbe quindi di agevolazioni, con le suddette caratteristiche, non utilizzabili direttamente in dichiarazione, ma soltanto in compensazione mediante modello F24.

Con riferimento ai crediti d’imposta per i quali sarà esclusa l’indicazione nella sezione I del quadro RU viene precisato che rimarrà, tuttavia, l’obbligo di indicare l’informazione relativa a eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (es. consolidato, trasparenza, cessioni, ecc.).

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre, da ultimo, precisato che nel quadro RU verranno eliminate le seguenti Sezioni:
– II (credito “Caro Petrolio”);
– III (credito “Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche”);
– V (“Altri crediti d’imposta”).
I relativi crediti confluiranno e saranno gestiti nella Sezione I.

Informazioni relative al bonus investimenti 4.0

Si evidenzia che la Relazione illustrativa al DLgs. 1/2024 ha precisato che la nuova previsione di cui al citato art. 15 non si applicherà ai crediti d’imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, dati relativi ai crediti d’imposta industria 4.0 ai fini del PNRR).
Si tratterebbe, in altri termini, delle informazioni richieste nella Sezione IV ai righi RU130 RU140 del “vecchio” modello REDDITI 2023.
Sul punto, tuttavia, l’Agenzia non ha fornito particolari indicazioni nelle risposte in commento.

Sempre stando alla citata Relazione, continuerebbe a essere prevista l’indicazione in dichiarazione in relazione anche, ad esempio, ai crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115.
Per tali crediti, secondo quanto affermato dalla Relazione illustrativa, sarà comunque esclusa l’indicazione in dichiarazione degli utilizzi in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

BONUS ENERGETICI SPETTANTI NEL 2022 – QUADRO RU DEL MOD. REDDITI 2023

Nel Modello redditi 2023 trova spazio, nel quadro RU, l’indicazione dei crediti d’imposta maturati dalle imprese nel 2022:
✓ per i cd. “bonus energetici” di imprese energivore/non energivore nonché gasivore/non gasivore
✓ per l’acquisto di carburante da parte delle imprese agricole/agromeccaniche e della pesca.

Le Istruzioni ai vari modelli (PF, SP ed SC) riportano i medesimi codici credito da indicare nel primo rigo della Sezione I, suddivisi in ragione del trimestre/mese di maturazione del credito d’imposta.

Possono essere compilati i soli righi RU3, RU5, col. 3, RU6, RU8, RU9, col. 1, e RU10.

Cessione del credito: nel caso di cessione a terzi del credito va compilato il rigo RU9, col. 1:
▪ riportando l’importo già comunicato telematicamente attraverso apposita procedura
▪ senza che vada compilata la Sez. VI-B (dove, ordinariamente, viene indicato il cessionario del credito d’imposta, già noto l’Agenzia delle entrate per via della citata comunicazione telematica).

Nota: le istruzioni ai Modelli riportano ancora la data non aggiornata a quanto previsto in sede di conversione del DL “Aiuti-quater” per quanto riguarda il termine di utilizzo in compensazione dei crediti.

Imputazione ai soci
Le istruzioni al Mod. Redditi SP non permettono di comprendere se le società “trasparenti” possono imputare (in tutto o in parte) il credito d’imposta ai soci (al rigo RU10).
La risposta si ritiene positiva, considerato che:
– non si verte nell’ambito di una “cessione a terzi” (dunque non vi è la necessità di effettuare l’apposita comunicazione telematica)
– la situazione si ritiene analoga a quanto avviene per altri crediti d’imposta (come, ad esempio il cd. “bonus investimenti”, per il quale la CM 9/2021 ha ammesso l’imputazione ai soci – v. RF-fl 165/2022).